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Laws of Italy

Regional Act No. 9 on Environmental Impact Assessment

Made 1999-05-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Emilia-Romagna
Subjects
Environment
Keywords
environmental impact assessment (EIA), access-to-information, biodiversity, basic legislation

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  1. LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 18-05-1999 REGIONE EMILIA-ROMAGNA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 66 del 21 maggio 1999 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del D.P.R. 12 aprile 1996, stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale. 2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 sono valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori. 3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi. 4. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive. 5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono esercitate con le modalità stabilite dalla presente legge. ARTICOLO 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani; b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal titolo II, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.; c) procedura di V.I.A.: la procedura, disciplinata dal titolo III, finalizzata alla espressione, da parte dell'autorità competente, della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui alla successiva lettera f); d) studio d'impatto ambientale (S.I.A.): studio tecnico scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11; e) definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A; f) valutazione di impatto ambientale (V.I.A.): determinazione dell'autorità competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine all'impatto ambientale del progetto; g) proponente: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge; h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; i) autorità competente: l'amministrazione che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5; j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonchè dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati; k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati; l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto; m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto ed operanti nella regione; n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto; o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge; p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge. ARTICOLO 3 Informazione e partecipazione 1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati nonchè lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente con le modalità di cui ai titoli II, III e IV. 2. Ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e del S.I.A il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. ARTICOLO 4 Ambito di applicazione 1. I progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono altresì assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3. 2. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi degli articoli da 11 a 18, i progetti di cui agli: a) Allegati A.1, A.2 e A.3; b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni; c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al comma 1. 3. Su richiesta del proponente sono assoggettati: a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3. b) alla procedura di V.I.A. i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3. 4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire alle spese di redazione del S.I.A. fino ad un massimo complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di V.I.A., in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati. 5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette. 6. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi: a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 112 del 1998; b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit. 7. Le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate altresì del 20% per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia individua specificatamente, su proposta dei Comuni interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche. 8. La disciplina della presente legge non si applica a: a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale; b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità , sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45. 9. La Giunta regionale, su proposta della autorità competente, può , in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2, della direttiva n. 85/337/CEE. L'efficacia dell'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea. 10. Ai sensi dell'art. 1 commi 10 e 11 del D.P.R. 12 aprile 1996, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, nonchè i progetti che costituiscono loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 ARTICOLO 5 Autorità competenti 1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti: a) elencati negli Allegati A.1 e B.1; b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Province; c) previsti al comma 2 qualora la Provincia sia il proponente; d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente; e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province, attivate su richiesta del proponente. 2. La Provincia è competente per le procedure relative ai progetti: a) elencati negli Allegati A.2 e B.2; b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni; c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente; d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente; e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del proponente. 3. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3 e B.3. 4. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive nei casi di cui all'art. 6. 5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni. 6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/95. ARTICOLO 6 Sportello unico per le attività produttive 1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998, lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative determinazioni dell'autorità competente. 2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge trasmette all'autorità competente la domanda del proponente con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14. 3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento di attività produttive la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17. 4. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva lo sportello unico conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva. 5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di V.I.A. 6. Fino all'istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) e di V.I.A. sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente. ARTICOLO 7 Opere pubbliche 1. Per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 6, l'autorità competente provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto. 2. In tal caso è il proponente a provvedere agli adempimenti di deposito, pubblicazione e trasmissione di cui agli artt. 9 e 14. ARTICOLO 8 Direttive 1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano: a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei S.I.A.; b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17; c) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria. 2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. ARTICOLO 9 Verifica (screening) 1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi dell'art. 4, il proponente presenta all'autorità competente ovvero allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti elaborati: a) il progetto preliminare; b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto; c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. 2. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. 3. Gli elaborati sono depositati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito. 4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente. 5. Per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro 30 giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del comma 2 dell'art. 6 del DPR n. 447 del 1998. 6. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente. ARTICOLO 10 Esiti della procedura 1. L'autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti: a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.; b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo; c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., prevista dagli artt. da 11 a 18. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A.. 3. L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la decisione di cui al comma 1. 4. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 1 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. 5. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica (screening) nonchè l'indicazione dei relativi esiti. 6. Qualora l'autorità competente si pronunci, a norma della lett. c) del comma 1, per l'assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., il proponente può richiedere l'indizione della conferenza di servizi prevista dall'art. 18, ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 12. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione del S.I.A.. ARTICOLO 11 Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) 1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 4, sono corredati da un S.I.A., elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C. 2. Qualora per la redazione del S.I.A. debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta. ARTICOLO 12 Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) 1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'art. 11, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta alla puntuale definizione: a) dei contenuti del S.I.A.; b) della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13. 2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A.. 3. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni: a) la descrizione del progetto definitivo; b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa; c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica; d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonchè delle misure di monitoraggio; e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti. 4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonchè della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 18. 5. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente. 6. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente. 7. La definizione degli elementi di cui al comma 1, lett. a) e b), determinate ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi di cui all'art. 18. ARTICOLO 13 Presentazione della domanda 1. La domanda per attivare la procedura di V.I.A., presentata allo sportello unico ovvero all'autorità competente, contiene il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'art. 12. 2. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'art. 18. 3. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. 4. E' in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni. 5. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura di V.I.A. anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni. ARTICOLO 14 Deposito e pubblicizzazione 1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati. 2. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente; l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito. 3. L'autorità competente trasmette, inoltre, il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18 e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio. ARTICOLO 15 Partecipazione 1. Chiunque può , entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II. 2. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 18. 3. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. 4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni. 5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui al comma 1 dell'art. 14, del progetto modificato. 6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dall'art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17. ARTICOLO 16 Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) 1. L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II. 2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), è resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso. ARTICOLO 17 Effetti della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 1. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale. 2. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente. 3. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per le opere pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. 4. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva, qualora comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, è trasmessa al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell'art. 82, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni. 5. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. 6. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera. 7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni. ARTICOLO 18 Conferenza di servizi 1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione. 2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127. 3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è , altresì , inviato al proponente che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi. 4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza. 5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi. 6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del D.P.R. 12 aprile 1996 è reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi. 7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II. 8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità , l'autorità competente può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16. ARTICOLO 19 Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali 1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 112 del 1998. 2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 18. ARTICOLO 20 Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 è espresso dalla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 6, della L. 8 luglio 1986, n. 349 sono trasmesse, a cura del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati. I pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri. 3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati. ARTICOLO 21 Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri 1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministro dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la L. 3 novembre 1994, n. 640. ARTICOLO 22 Monitoraggio 1. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.10 e al comma 5 dell'art. 17, nonchè informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento. 2. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della medesima legge regionale. ARTICOLO 23 Controllo sostitutivo 1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della conferenza di servizi. 2. Nei casi di attività produttive di cui all'art. 6, qualora l'autorità competente non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale entro il termine di cui all'art. 16, lo sportello unico provvede ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. 3. Nei casi di progetti di cui all'art. 7, qualora la Provincia od il Comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) entro il termine di cui all'art. 16, si applicano i principi generali della legislazione regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali. ARTICOLO 24 Vigilanza e sanzioni 1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonchè delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10. 2. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ovvero senza l'effettuazione della procedura di verifica (screening) in violazione della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori nonchè la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità . In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 3. Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) ed applica quanto disposto dal comma 2. ARTICOLO 25 Informazione e sistema informativo 1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge . 2. La Regione, nell'ambito del sistema informativo di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati anche ai fini della presente legge. Predispone inoltre una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) nonchè la relativa documentazione. 3. Le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonchè delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni. ARTICOLO 26 Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale 1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione: a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8; b) dà conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione della presente legge; c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25; d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in attuazione della presente legge e formula proposte con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31. 2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni. 3. La relazione è comunicata al Ministero dell'Ambiente, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996. ARTICOLO 27 Formazione culturale e aggiornamento professionale 1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università , enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni. 2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale. ARTICOLO 28 Spese istruttorie 1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, dall'autorità competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento. ARTICOLO 29 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 30 Disposizioni abrogative ed interpretative 1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite: a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, da quanto previsto dalla presente legge; b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo articolo 6. 2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente: << Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi >> è abrogata. 3. L'art 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di iniziativa privata presentati in data precedente la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991. ARTICOLO 31 Modifiche degli Allegati 1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali. 2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire con propria deliberazione: a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del 30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996; b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2, e B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996. 3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. ARTICOLO 32 Decorrenza dell'efficacia 1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dal comma 1 dell'art. 8. 2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della presente legge entrano in ogni caso in vigore: a) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, e A.3; b) dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3. 3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge su richiesta del proponente. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il S.I.A. è redatto in conformità all'Allegato C. 5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a norma delle disposizioni vigenti. 6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge non trovano applicazione per le attività estrattive per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste dall'art. 8 sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991 e successive integrazioni e modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre applicazione qualora il piano particolareggiato di iniziativa pubblica sia stato adottato ovvero il piano particolareggiato di iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente approvati. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 18 maggio 1999 VASCO ERRANI ALLEGATO 1: ALLEGATO A < SUBALLEGATO 1 > PROGETTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETT. a) A.1.a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha; A.1.b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; A.1.c) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno; A.1.d) Impianti per la decoibentazione ed il trattamento di materiali contenenti amianto; A.1.e) Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 mc; A.1.f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate; A.1.g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate; A.1.h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri; A.1.i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc. ALLEGATO 2: ALLEGATO B < SUBALLEGATO 2 > PROGETTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETT. a) A.2.a) Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno; A.2.b) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della L. 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate; A.2.c) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno; A.2.d) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno; A.2.e) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità superiore a 100.000 mc A.2.f) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc; A.2.g) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. ALLEGATO 3: ALLEGATO C < SUBALLEGATO 3 > PROGETTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETT. a) A.3.a) Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha. ALLEGATO 4: ALLEGATO D < SUBALLEGATO 1 > PROGETTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 E COMMA 2, LETT. b) E c) INDUSTRIA ENERGETICA B.1.a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW; PROGETTI DI INFRASTRUTTURE B.1.b) Interporti; B.1 c) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili; B.1.d) Strade extraurbane secondarie a carattere regionale; B.1.e) Linee ferroviarie a carattere regionale; B.1.f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare; B.1.g) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; B.1.h) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; B.1.i) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento con capacità superiore a 20 t/giorno; B.1.j) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno; B.1.k) Aeroporti; ALTRI PROGETTI B.1.l) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; B.1.m) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate; B.1.n) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. ALLEGATO 5: ALLEGATO E < SUBALLEGATO 2 > PROGETTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 E COMMA 2, LETT. b) E c) AGRICOLTURA B.2.a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha; B.2.b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha; B.2.c) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha; B.2.d) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha; LAVORAZIONE DEI METALLI B.2.e) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; B.2.f) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; B.2.g) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorchè la potenza calorifica è superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; B.2.h) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; B.2.i) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; B.2.j) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; B.2.k) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc; B.2.l) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mc di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; B.2.m) Cantieri navali di superficie complessiva supe riore a 2 ha; B.2.n) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI B.2.o) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; B.2.p) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; B.2.q) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; B.2.r) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno; B.2.s) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume; B.2.t) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; B.2.u) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato; B.2.v) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; B.2.w) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole; INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA B.2.x) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate; B.2.y) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; B.2.z) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; B.2.aa) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno; INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE B.2.ab) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; PROGETTI DI INFRASTRUTTURE B.2.ac) Strade extraurbane secondarie; B.2.ad) Linee ferroviarie a carattere locale; B.2.ae) Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km; B.2.af) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati al punto A.1. d) dell'Allegato A.1, nonchè progetti di intervento sui porti già esistenti; B.2.ag) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 mc; B.2.ah) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili; B.2.ai) Impianti di depurazione delle acque con potenzia lità superiore a 10.000 abitanti equivalenti; B.2.aj) Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 KV e di lunghezza superiore a 5 chilometri; ALTRI PROGETTI B.2.ak) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; B.2.al) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha; B.2.am) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq; B.2.an) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; B.2.ao) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/ anno di materie prime lavorate. B.2.ap) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t; B.2.aq) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno; B.2.ar) Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno. ALLEGATO 6: ALLEGATO F < SUBALLEGATO 3 > PROGETTI DI CUI ALL' ART. 4, COMMA 1 E COMMA 2, LETT. b) E c) AGRICOLTURA B.3.a) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame; 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg); 750 posti scrofe; B.3.b) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; PROGETTI DI INFRASTRUTTURE B.3.c) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha; B.3.d) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; B.3.e) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone; B.3.f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri; B.3.g) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; ALTRI PROGETTI B.3.h) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati; B.3.i) Cave e torbiere. ALLEGATO 7: ALLEGATO G CONTENUTI DEL S.I.A. RELATIVO A PROGETTI DI CUI ALL' ARTICOLO 11, COMMA 1 Il S.I.A. relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene: a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico; b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonchè la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti dall'attività del progetto proposto; d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili; e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente; f) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica; g) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti; h) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali significativi, positivi e negativi, nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono degli impianti, delle opere e degli interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di discarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti; i) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonchè delle misure di monitoraggio; j) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti; k) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonchè l'indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti. ALLEGATO 8: ALLEGATO H CRITERI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) DI CUI ALL'ARTICOLO 10 1. CARATTERISTICHE Le caratteristiche del progetto di impianti, interventi o opere devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzia lità ). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed alla dimensione spaziale e temporale degli impatti; b) utilizzazione delle risorse naturali; c) produzione di rifiuti; d) inquinamento e disturbi ambientali; e) rischio di incidenti; f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole). 2. UBICAZIONE DEL PROGETTO La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: a) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; b) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 1) zone costiere; 2) zone montuose e forestali; 3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati; 4) zone a forte densità demografica; 5) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico; 6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 7) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette. 3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare: a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); b) della natura transfrontaliera dell'impatto; c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; d) della probabilità dell'impatto; e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Regional Act No. 9 on Environmental Impact Assessment · Nelum