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Laws of Italy

Regional Act No. 9 amending Regional Act No. 64 on the protection of wild fauna and laying down provisions on hunting

Made 2013-04-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge Regionale n. 9: Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64).
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy · Valle d'Aosta
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, management/conservation, stock enhancement/repopulation, wildlife products, birds, offences/penalties, protection of species, biodiversity

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  1. REGIONE VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE 12 aprile 2013, n. 9 Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64) 1. L'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Revisore legale). - 1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta a un revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che dura in carica tre anni.». Art. 2 (Modificazione all'articolo 18 della legge regionale n. 64/1994) 1. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «6. La mancata custodia dei cani da caccia e' sanzionata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14). In caso di fuga di tali animali durante l'esercizio venatorio, la sanzione e' applicata se il proprietario o detentore del cane da caccia non ha provveduto a dare comunicazione della fuga dell'animale, entro ventiquatt'ore dalla stessa, al Comune di residenza o di abituale dimora, o al canile regionale, o ai servizi veterinari dell'Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d'Aosta.». Art. 3 (Modificazione all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1994) 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 64/1994, le locuzioni: «corvo (Corvus frugileus)», «storno (Sturnus vulgaris)» e «taccola (Corvus monedula)» sono soppresse. Art. 4 (Modificazioni all'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994) 1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino regionale "Carnet de chasse", predisposto e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.». 2. Il comma 7-bis dell'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994 e' abrogato. Art. 5 (Inserimento dell'articolo 33-bis alla legge regionale n. 64/1994) 1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994 e' inserito il seguente: «Art. 33-bis (Commissione disciplinare). - 1. E' istituita, presso il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Commissione disciplinare, con il compito di esprimere parere circa il divieto di rilascio del tesserino regionale. Tale Commissione e' composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra i componenti del Comitato stesso. 2. La Commissione e' convocata dal Presidente, per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni sono adottate a maggioranza. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Comitato regionale per la gestione venatoria.». Art. 6 (Inserimento dell'articolo 33-ter alla legge regionale n. 64/1994) 1. Dopo l'articolo 33-bis della legge regionale n. 64/1994, come introdotto dall'articolo 5, e' inserito il seguente: «Art. 33-ter (Divieto di rilascio del tesserino regionale). - 1. Nei casi di condanna definitiva per le violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale per un periodo fino a cinque anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui e' stato definito il procedimento; in caso di oblazione o di applicazione della pena in misura ridotta, il divieto di rilascio non puo' essere superiore ai tre anni. 2. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), i), l), della legge n. 157/1992 e all'articolo 46, comma 1, lettera i), della presente legge, il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a tre anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui e' stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non puo' essere superiore a due anni. 3. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), m), o), p), q), r), s), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a due anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui e' stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non puo' essere superiore a un anno. 4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio, con esclusione dei periodi di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe.». Art. 7 (Modificazioni all'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000»; se il fatto e' commesso all'interno di ambiti protetti: da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 160 a euro 960; se il fatto e' commesso all'interno di ambiti protetti, da euro 240 a euro 1.440». 2. Alle lettere b), g), n) e r) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 40 a euro 240». 3. Alle lettere c), e) ed o) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400». 4. Alle lettere d), q) e s) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 100.000 a lire 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 80 a euro 480». 5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «lire 150.000 per ciascun capo allevato, nonche' il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all'art. 24: da lire 150.000 a lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento» sono sostituite dalle seguenti: «euro 120 per ciascun capo allevato, nonche' il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all'art. 24: da euro 120 a euro 720 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento». 6. Alle lettere h), i) e m) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 320 a euro 1.920». 7. Alle lettere l) e p) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 160 a euro 960». 8. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 100.000 a lire 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 80 a euro 480». 9. Alla lettera a) del comma 4-bis dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 2.500.000 a lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2000 a euro 12.000». 10. Alle lettere b) ed e) del comma 4-bis dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 1.250.000 a lire 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 6.000». 11. Alla lettera c) del comma 4-bis dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400». 12. Alle lettere d) e f) del comma 4-bis dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 250.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200». Art. 8 (Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16) 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria)), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il numero di cacciatori gia' iscritti risulti tale da compromettere la gestione delle specie cacciabili compatibile con le dinamiche demografiche finalizzate all'aumento della selvaggina o non permetta di assicurare una quota pro-capite media di animali prelevabili assegnati omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie, il Comitato regionale per la gestione venatoria, nelle more di approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, puo' assegnare d'ufficio tutti o parte dei cacciatori in sovrannumero alle altre sezioni comunali, secondo criteri stabiliti dal Comitato medesimo e approvati dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 12 aprile 2013 ROLLANDIN

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