Regional Act No. 9 amending and supplementing Regional Act No. 7 of 13 March 1985 making provision to safeguard the flora of the Marche Region and Regional Act No. 52 of 30 December 1974 making provision to protect natural environments
Made 2001-04-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Marche
- Subjects
- Forestry, Wild species and ecosystems
- Keywords
- authorization/permit, forestry protection measures, land clearing, offences/penalties, forest management/forest conservation, management/conservation, wild flora, protection of species, biodiversity
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LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 2-04-2001 REGIONE MARCHE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1985, N. 7: “DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA MARCHIGIANA E ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1974, N. 52: “PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI”. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 43 del 5 aprile 2001 ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 13 marzo 1985, n. 7) 1. Il comma secondo dell’articolo 3 della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 è sostituito dal seguente: “Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche, per le costruzioni edilizie e per opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria devono essere indicate le piante che si intendono abbattere. Gli organi chiamati all’approvazione dei progetti debbono verificare e comprovare: a) l’impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l’abbattimento delle piante; b) l’esistenza dell’iscrizione di cui al secondo comma dell’articolo 7 bis nel registro contenente l’elenco delle piante abbattute senza autorizzazione, ai fini della inedificabilità prevista dal quinto comma dell’articolo 7.”. ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/1985) 1. I commi primo e secondo dell’articolo 7 della l.r. 7/1985, così come modificati dalla l.r. 10 gennaio 1987, n. 8, sono sostituiti dai seguenti: “Chiunque abbatta direttamente o tramite l’opera altrui, senza autorizzazione: a) un albero sottoposto a tutela della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 3.000.000; b) un albero previsto dall’articolo 4 e dal comma 2 dell’articolo 5 è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000. Chiunque abbatta, estirpi o bruci una siepe sottoposta a tutela della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 3.000.000 per ogni 20 metri di siepe abbattuta, estirpata o bruciata. Alla medesima sanzione è soggetto chi abbatta, estirpi o bruci un tratto di siepe sottoposto a tutela della presente legge anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.”. ARTICOLO 3 (Integrazioni alla l.r. 7/1985) 1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 7/1985 sono inseriti i seguenti: “Art. 7 bis (Registro comunale delle piante abbattute senza autorizzazione) I Comuni istituiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un registro contenente l’elenco delle piante abbattute senza autorizzazione, ai fini della inedificabilità prevista dal quinto comma dell’articolo 7. Il registro è predisposto sulla base delle segnalazioni provenienti dagli organi preposti alla vigilanza nonché all’accertamento delle trasgressioni di cui al secondo comma dell’articolo 9. Il registro indica per ogni pianta abbattuta senza autorizzazione: a) la località in cui la pianta è situata; b) l’estensione dell’area su cui insiste la proiezione della chioma non utilizzabile a fini edificatori. Art. 7 ter (Poteri sostitutivi) Qualora i Comuni competenti non istituiscano, nei termini previsti dal primo comma dell’articolo 7 bis, il registro delle piante abbattute senza autorizzazione, il difensore civico regionale, previa diffida ad adempiere, nel termine di quindici giorni nomina un commissario ad acta per l’istituzione del registro nei successivi sessanta giorni.”. ARTICOLO 4 (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52) 1. L’articolo 10 della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52 è sostituito dal seguente: “Le sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme della presente legge sono così determinate: a) per violazione dell’articolo 5 la sanzione amministrativa va da un minimo di lire 40.000 ad un massimo di lire 240.000; b) per violazione dell’articolo 7 la sanzione amministrativa va da un minimo di lire 40.000 ad un massimo di lire 240.000. La sanzione è applicata dal Presidente della Regione con suo decreto motivato contenente l’ingiunzione al pagamento e la somma dovuta.”. ARTICOLO 5 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche. Data ad Ancona, addì 2 aprile 2001.