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Laws of Italy

Regional Act No. 86 laying down the General Plan for Regional Protected Areas and regulating the creation and management of natural reserves, parks and monuments as well as areas of particular natural and environmental importance

Made 1983-11-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Lombardia
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, policy/planning, classification/declassification, institution, offences/penalties, governance

Where to read it

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  1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Nor me per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale». (B.U. 2 dicembre 1983, n. 48, 2º suppl. ord.) Titolo I PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Regimi di tutela delle aree protette Art. 2 - Individuazione delle aree protette Art. 3 - Strumenti di programmazione economico-finanziaria Art. 4 - Difesa dei boschi Art. 5 - Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche Capo II Strumenti organizzativi e promozionali Art. 6 - Comitato tecnico regionale Art. 7 - Commissioni provinciali e consorziali per l’ambiente naturale Art. 8 - Comitati di proposta Art. 9 - Valorizzazione ambientale e promozione culturale Art. 10 - Formazione professionale e istruzione Titolo II REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE Capo I Regime delle riserve naturali Art. 11 - Classificazione delle riserve naturali Art. 12 - Procedura per l’istituzione e delimitazione delle riser ve naturali Art. 13 - Gestione delle riserve naturali Art. 14 - Piano delle riserva naturale Art. 15 - Norme di salvaguardia Capo II Regime dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana Art. 16 - Istituzione dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana Art. 17 - Strumenti di pianificazione del parco naturale e dei parchi di cintura metropolitana Art. 18 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione territo riale Art. 19 - Procedure per l’approvazione dei piani dei parchi na turali e dei parchi di cintura metropolitana Art. 20 - Piano di settore e regolamenti d’uso dei parchi natura li e dei parchi di cintura metropolitana Art. 21 - Compiti dell’ente gestore Art. 22 - Consorzi per la gestione dei parchi naturali e dei par chi di cintura metropolitana Art. 23 - Coordinamento fra parchi contigui 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,1 Capo III Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale Art. 24 - Monumenti naturali Art. 25 - Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale Titolo III SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 26 - Vigilanza Art. 27 - Sanzioni amministrative Art. 28 - Danno ambientale con possibilità di ripristino Art. 29 - Danno ambientale senza possibilità di ripristino Art. 30 - Danno ambientale di minima entità Art. 31 - Competenza per l’irrogazione delle sanzioni Titolo IV ALTRE DISPOSIZIONI E NORME FINANZIARIE Art. 32 - Segnaletica Art. 33 - Interventi sostitutivi Art. 34 - Parchi locali di interesse sovracomunale Art. 35 - Norme per la provincia di Sondrio Art. 36 - Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 (1) Art. 37 - Biotopi, geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (1) Art. 38 - Parchi locali di interesse sovracomunale già costituiti Art. 38 bis - Disposizioni transitorie sui parchi di cintura me tropolitana Art. 39 - Termini per l’istituzione dei parchi naturali Art. 40 - Procedure di spesa Art. 41 - Norma finanziaria Art. 42 - Abrogazione di norme Art. 43 - Norme di raccordo Art. 44 - Clausola d’urgenza e relative cartografie Allegato A Titolo I PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE Capo I Disposizioni generali Art. 1. — Regimi di tutela delle aree protette. — Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni na turali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e socia le, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regio ne, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambienta le; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela: a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche (1) Sta in T 3.2. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 di cui allart. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) (2), caratterizzate da un ele vato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni pre valentemente di conservazione e ripristino dei caratteri natura li; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 (2) e al capo II della presente legge; b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo gene rale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale e ri creativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agri cole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comu nità residenti; c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destina te alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi; d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o picco le superfici dell’ambiente naturale di particolare pregio natura listico e scientifico, che devono essere conservati nella loro in tegrità; e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione. 2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale com preso nel piano generale delle aree protette possono essere isti tuiti diversi regimi di tutela. 3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interven ti regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge (3). Art. 2. — Individuazione delle aree protette. — Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall’allegato A della presente legge, che ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui al successivo comma. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e suc cessivamente in concomitanza con le scadenze del piano regio nale di sviluppo, sottopone a verifica l’elenco delle aree protette di cui all’allegato A della presente legge e le relative delimita zioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche e integra zioni, atte al miglioramento della tutela naturalistica ed am bientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche. Art. 3.— Strumenti di programmazione economico-finanziaria. — Al fine di favorire l’attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi re gionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell’agri coltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incen (2) Sta in T 3.0. (3) L’articolo, già modificato dall’art. 1 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 (sta in questa stessa voce) è stato cosı̀ sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,2 di, della difesa idrogeologica del suolo, dell’inquinamento del l’aria e dell’acqua, della tutela dell’equilibrio e del ripopola mento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell’edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle ac que. 2. Gli interventi finanziari della regione nei settori di cui al precedente comma e relativi a ciascuno degli ambiti dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del programma regionale di sviluppo, ai sensi dell’art. 7, L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (4). 3. A tal fine, in particolare, la giunta regionale emana direttive per l’utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle riserve e dell’azienda regio nale delle foreste, nell’ambito delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 14 e all’ultimo comma dell’art. 21 della presente legge. 4. Nell’aggiornamento annuale del rapporto sullo stato d’at tuazione del programma regionale di sviluppo previsto dall’art. 9 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (4), la giunta regionale dà conto al consiglio regionale dello stato di attuazione delle ini ziative di cui al presente articolo. Art. 4. — Difesa dei boschi. — In tutte le aree protette ai sensi della presente legge: — i boschi sono soggetti alla disciplina prevista dall’art. 3 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 (1), fatte salve disposizioni più restrittive previste dagli atti che istituiscono i singoli regimi di tutela o dai relativi atti di pianificazione; — i piani pluriennali di assestamento ed utilizzazione dei beni silvo-pastorali, previsti dall’art. 19 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 (1), possono comprendere anche le aree di proprietà priva ta con accollo alla regione della relativa spesa, nell’ambito del lo stanziamento previsto nel bilancio regionale; la regione met te a disposizione le strutture tecniche dell’azienda regionale delle foreste per la redazione di detti piani; — i contributi di cui all’art. 15, primo comma, della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 (1), nell’ambito dello stanziamento di bilan cio, sono estesi a tutti i terreni compresi nelle aree medesime, quando si tratti di ricostituzione dei boschi degradati, diradati o incendiati, di rimboschimento con specie arboree tipiche lo cali, di conversione dei cedui in boschi ad alto fusto, di ripuli ture dalle specie infestanti o diradamento, salvo nel caso di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accresci mento. 2. Nelle aree protette ai sensi della presente legge, ad eccezio ne di quelle comprese nell’ambito dei parchi già istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 (1), compete, in relazione al tipo di area protetta ai sensi del precedente art. 1, rispettivamente agli enti gestori dei par chi, agli enti gestori delle riserve, agli enti di cui al successivo art. 24, ovvero alla giunta regionale. Art. 5. — Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche. — I piani dei parchi e delle riserve prevedono l’ac quisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali i piani (4) Sta in I 5.4. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 medesimi prevedano un uso pubblico nonché delle aree per le quali i limiti alle attività antropiche comportino la totale inutilizzazione. 2. Possono altresı̀ essere previsti interventi, da realizzare in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare nuove localiz zazioni per le attività economiche degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro atti vità. Capo II Strumenti organizzativi e promozionali Art. 6. — Comitato tecnico regionale. — È istituito il comitato tecnico consultivo regionale per l’ambiente naturale, nominato con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissio ne consiliare competente e composto da: — l’assessore regionale all’ambiente ed ecologia, o suo dele gato, che lo presiede; — dodici esperti di elevata qualificazione in materia am bientale ed ecologica, di cui quattro scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche più rappresentative e quattro scelti tra quelli designati dalle organizzazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni ricreative, ventorie e piscatorie più rappresentative. 2. Alle sedute partecipa un funzionario della giunta regionale di ciascuno dei settori agricoltura e foreste, commercio e turi smo, coordinamento per il territorio, industria e artigianato, culturale e informazione, designato dall’assessore rispettiva mente preposto, nonché un rappresentante del corpo forestale dello Stato e uno dell’azienda regionale delle foreste. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario asse gnato al «Servizio tutela ambiente naturale e parchi» della giunta regionale. 4. Compete al comitato: — proporre la delimitazione di nuove aree protette, anche per l’aggiornamento del piano generale di cui al precedente art. 1; — studiare e proporre programmi di difesa, di gestione e di sviluppo delle aree protette; — individuare le componenti naturalistiche da tutelare; — proporre criteri per la difesa e la valorizzazione del patri monio naturale ed ambientale; — coordinare l’attività delle commissioni provinciali e con sorziali per l’ambiente naturale di cui al successivo art. 7; — esprimere, quando richiesto, pareri sugli atti di compe tenza della giunta regionale previsti dalla presente legge. 5. Il comitato è rinnovato ogni qualvolta venga rinnovato il consiglio regionale. 6. In sede di prima applicazione della presente legge il comita to è nominato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. 7. Gli esperti componenti il comitato percepiscono unicamen te il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del comi tato stesso, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo com ma della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 (5). Art. 7. — Commissioni provinciali e consorziali per l’ambiente naturale. — In ogni provincia e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi è istituita la commissione provinciale e rispettiva (5) Sta in I 4.1. 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,3 mente consorziale per l’ambiente naturale, nominata, per dele ga della regione, dal presidente della provincia e del consorzio e composta da: — il presidente della provincia o del consorzio o suo dele gato; — un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia e nel consorzio; — un rappresentante del corpo forestale dello Stato; — dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni natura listiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresenta tive. 2. Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante della provincia o del consorzio intercomunale, o, per sua dele ga, da un altro membro della commissione; le funzioni di se greteria sono svolte da un funzionario, specificamente incari cato. 3. Le modalità di funzionamento delle commissioni e le moda lità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla provincia o dal consorzio competente. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, le com missioni provinciali e consorziali per l’ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. 5. Le commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale o dell’assemblea del consorzio intercomunale. 6. Spetta in particolare alla commissioni provinciali e consor ziali: — promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25; — esprimere parere sui piani di gestione delle riserve natu rali; — esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle mi sure di salvaguardia delle riserve naturali. 7. Per le zone appartenenti al territorio di più province o con sorzi intercomunali, le commissioni provinciali interessate o perano d’intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal comitato tecnico regionale. Art. 8. — Comitati di proposta. — Per ciascuna delle aree pro tette di cui all’allegato A, nelle quali è prevista l’istituzione di un parco regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora ap provata dal consiglio regionale la legge istitutiva del parco, un comitato di proposta, nominato dal presidente della giunta re gionale su conforme deliberazione della giunta stessa (6). 2. I componenti sono scelti tra amministratori locali ed esper ti e restano in carica fino all’entrata in vigore della relativa legge istitutiva. 3. Il comitato ha il compito di elaborare proposte circa l’esatta individuazione delle aree su cui costituire il parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione del parco stesso, e può proporre alla giunta regionale l’imposizione dei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (7), nonché l’istituzione di riserve in aree comprese in quelle destinate a parco, in attesa dell’istituzione di quest’ultimo. (6) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 2 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). (7) Sta in T 2.1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 4. Gli esperti componenti il comitato percepiscono unicamen te il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del comi tato stesso, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo com ma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 (5). Art. 9. — Valorizzazione ambientale e promozione culturale. — La giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza del l’ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizio ne; in particolare promuove studi per: a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale; b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate all’elaborazione di una cartografia eco logica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale; c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minac ciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione; d) l’individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela. 2. La giunta regionale può inoltre realizzare stazioni speri mentali locali. 3. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protet te, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere contributi regionali di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative: a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di gui de, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale; b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici; c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate; d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero. Art. 10. — Formazione professionale e istruzione. — Nei pro grammi regionali di formazione professionale di cui all’art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 (8) e successive modificazioni e integrazioni sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve naturali. 2. La giunta regionale promuove inoltre corsi sulle tecniche di gestione dell’ambiente naturale, con particolare riferimento ai parchi e alle riserve naturali, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela dell’ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni stipulate con università, istituti superiori statali e non statali, l’azienda regionale delle foreste ed altri enti specializzati. 3. La giunta regionale stipula altresı̀ convenzioni con istituti o enti specializzati per la formazione e l’aggiornamento del personale docente per i corsi di cui ai precedenti commi. 4. La giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione del l’ambiente. (8) Sta in S 3.1. 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,4 Titolo II REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE Capo I Regime delle riserve naturali Art. 11. — Classificazione delle riserve naturali. — Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie: a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteg gere e conservare integralmente e globalmente la natura e l’am biente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svol gersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve: b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorve gliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attivi tà antropiche tradizionali compatibili con l’ambiente naturale; in esse l’accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve; c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche — quali botanica, zoologica, forestale biogenetica, geologica, idrogeo logica e paesistica — nelle quali sono consentite le attività u mane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo art. 14. 2. Nell’ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse cate gorie di cui al precedente primo comma. 3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antro pico e quelle sottoposte a tutela. 4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane pur ché compatibili o rese compatibili con le finalità dell’area (9). Art. 12.— Procedura per l’istituzione e delimitazione delle riser ve naturali. — Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell’allegato A alla presente legge, con deliberazione del consiglio regionale; a tal fine la giunta regionale delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000, dell’area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della regione. I comuni interessati prov vedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi (10). 2. Entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione, chiun que può presentare osservazioni alla giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al consi glio regionale. 3. La deliberazione istitutiva stabilisce: a) la delimitazione definitiva della riserva e dell’eventuale area di rispetto; b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11; (9) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 3 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). (10) Il comma è stata cosı̀ sostituito dall’art. 2 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 13; d) le modalità e i termini per l’elaborazione e l’approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 14; e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell’ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima, speci ficando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su even tuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati (11); f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva. Art. 13. — Gestione delle riserve naturali. — La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un consorzio fra gli enti predetti. 2. Il soggetto gestore della riserva: a) elabora il piano ed approva i programmi di cui al succes sivo art. 14; b) provvedere alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino; c) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previ sioni del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici; d) promuove l’acquisizione delle aree previste dal piano; e) acquista e colloca le tabelle segnaletiche di cui al succes sivo art. 32; f) provvede alla vigilanza ai sensi del successivo articolo 26; g) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitu tiva della riserva. 3. La gestione delle riserve naturali può altresı̀ essere affidata, in base a convenzione stipulata con la regione, sentiti gli enti locali interessati, all’azienda regionale delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero ad associa zioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul pia no organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono af fidati i compiti di cui al precedente secondo comma, lettera a), b), c), d), e), la deliberazione istitutiva della riserva può preve dere l’affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale. 4. Le riserve individuate all’interno dei parchi regionali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dal l’ente gestore del parco (12). 5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispet to, l’esercizio venatorio è vietato ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (2) e dell’art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezio ne della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambienta le e disciplina dell’esercizio venatorio» (12 bis). (12 ter) 6. Nelle more dell’approvazione del piano di gestione della ri serva di cui al precedente terzo comma, la giunta regionale può autorizzare l’esecuzione e concorrere al finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale. (11) La lettera è stata cosı̀ sostituita dall’art. 3 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). (12) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 4 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). (12 bis) Sta in T 4.1. (12 ter) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 4 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,5 7. La giunta regionale, d’intesa con la competente commissio ne consiliare, può autorizzare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, il mantenimento e l’adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura pre vista per le opere di interesse statale dall’art. 81, terzo e quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (13). Art. 14. — Piano della riserva naturale. — Per ciascuna riserva naturale, è formato un piano, da approvarsi dalla giunta regio nale, il quale: a) determina le opere necessarie alla conservazione e all’e ventuale ripristino dell’ambiente; b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza; c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva; d) regolamenta le attività antropiche consentite; e) individua le aree da acquisire o da espropriare per pubbli ca utilità per il conseguimento delle finalità della riserva. 2. Il piano di cui al comma precedente è trasmesso alla com missione provinciale o consorziale interessata, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo. 3. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali o plurienna li di gestione da trasmettersi alla giunta regionale. 4. Ai fini dell’elaborazione della proposta di piano e della for mazione ed attuazione dei programmi di gestione, il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla base di apposite con venzioni, della collaborazione tecnica dell’azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest’ultima. Art. 15. — Norme di salvaguardia. — La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell’area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo com ma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai comuni interessati, fino all’entrata in vigore della deliberazione istituti va, e comunque per non oltre due anni (14). 2. I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche di cia scuna riserva, specificandoli tra i seguenti; a) di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall’ordinaria e straordinaria manuten zione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l’ammoderna mento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni; b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrut ture in genere; c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zoo tecnico o di ampliamento di quelli esistenti; d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta, non ché dell’impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arbo ree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole; (13) Sta in I 1.6. (14) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 4 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti; f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo; g) d’impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo; h) di raccolta o asportazione della flora spontanea; i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grot ta (stalattivi, stalagmiti, ecc.); l) di interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque; m) di introduzione di specie animali o vegetali estranee e comunque di interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali; n) di attività venatoria; o) di attività piscatoria; p) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specifi camente indicate nella proposta, che comportino alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della ri serva. Capo II Regime dei parchi regionali (15) Art. 16.— Classificazione dei parchi regionali. — I parchi regio nali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente leg ge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie: a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d’acqua della regione nei loro tratti plani ziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell’am biente naturale lungo l’asta del corso d’acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosi stemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regima zione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume; b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazio ne attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori uma ni, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell’ambiente e della tute la idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, econo mica e culturale delle popolazioni umane residenti, con specia le attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali; c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valoriz zazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, me diante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tute (15) L’originaria rubrica e dizione «dei parchi naturali» già sostituita in tutto il capo da quella «parchi naturali e parchi di cintura metropolitana» dall’art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 (sta in questa stessa voce) è stata cosı̀ sostituita dall’art. 5 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,6 la, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli ef fetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, cultu rale, scientifica e ricreativa; d) parchi forestali, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne as sicurino la funzione ecologica e l’evoluzione verso un equili brio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valoriz zandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione natu ralistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e pro duttiva; e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di im portanza strategica per l’equilibrio ecologico dell’area metro politana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connes sione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ri creazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più effi cace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla con tinuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-coltu rali (16). Art. 16 bis.— Istituzione dei parchi regionali. — I parchi regio nali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle co munità montane e delle province interessate, nelle forme previ ste dall’art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91 (2), con legge regionale che stabilisce: a) la delimitazione dell’area finalizzata all’applicazione delle misure di salvaguardia; b) l’ente cui è affidata la gestione; c) le modalità e i termini per l’elaborazione delle proposte di piano del parco; d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblica zione della proposta di piano territoriale; e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazio ne delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, non ché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco. 2. La gestione dei parchi è affidata a consorzi fra i comuni interessati, alle comunità montane, alle province o a consorzi fra comuni, comunità montane e province; può eventualmente essere affidata ad un ente dipendente dalla regione, costituito ai sensi dell’art. 48 dello Statuto regionale, in cui sia garantita un’adeguata rappresentanza degli enti territoriali interessati. 3. Ove l’ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la giunta regionale, sentita la competente commis sione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l’elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l’ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all’adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevo le della giunta regionale (16 bis). Art. 16 ter. — Individuazione dei parchi naturali. — Con la legge regionale di cui al successivo art. 19, sono individuati all’interno dei confini dei parchi regionali, comunque classifi (16) L’articolo è stato cosı̀ sostituito dall’art. 6 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). (16 bis) L’articolo è stato aggiunto dalla L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 cati, i parchi naturali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) corri spondenti alla aree agro-forestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripri stino dei caratteri naturali. 2. Il piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 17 disciplina le aree a parco naturale in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 22 della L. 394/91 (2). (16 bis) Art. 17. — Strumenti di pianificazione del parco regionale. — Per ogni parco regionale vengono formati: a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti loca li, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (16 ter) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coor dinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell’articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) (2), reca, in apposita sua parte, avente altresı̀ effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all’articolo 16-ter, comma 2, per le zone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell’ambito del parco regionale; b) un piano di gestione (16 quater). 2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento all’intero territorio dei comuni interessati; in esso sono enunciati altresı̀ gli indirizzi — per i suddetti problemi — in ordine alla pianifi cazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all’a rea del parco. 3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste. 4. Il piano territoriale di coordinamento definisce: a) l’articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all’utilizzo previsto dal relativo regime di tutela — ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti naturali —, nonché l’eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (17); b) l’indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianifi cazione territoriale esecutiva e di dettaglio; c) l’individuazione delle aree e dei beni da acquisire in pro prietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi ne cessari al conseguimento delle finalità del parco, nonché degli interventi di cui al secondo comma della precedente art. 5; d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell’ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 16 ter, l’esercizio della caccia è vie tato ai sensi dell’art. 22, comma 6, della L. 394/91 (2) e dell’art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (12 bis) «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’eserci zio venatorio»; per tali aree il piano territoriale di coordina mento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell’ente gestore, la salvaguardia e la gestione della (16 ter) Sta in I 1.5. (16 quater) Il comma è stato sostituito dal primo comma dell’art. 1 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 11. (Sta in questa stessa voce). (17) Sta in T 1.0. 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,7 fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla rego lamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti seletti vi ai sensi dell’art. 22, comma 6, della L. 394/91 (2). Nelle rima nenti aree dei parchi regionali l’attività venatoria è disciplinata dalla L.R. 26/93 (12 bis); per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordi namento del parco, previo parere dell’ente gestore del parco; le aree a parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computatili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall’art. 13, comma 3, della L.R. 26/93 (12 bis); dette quote sono comunque indivi duate prevalentemente nell’ambito dei confini dei parchi regio nali; nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabi lite dagli artt. 28 e 34 della L.R. 26/93 (12 bis). Il piano territo riale di coordinamento può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzio ni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia inte ressati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico-venato rie presenti sul territorio (17 bis). e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l’assetto ambientale. 5. Il piano territoriale del parco contiene in particolare le indi cazioni di cui all’art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 (17). 6. L’ente di gestione attua le previsioni del piano territoriale attraverso un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali. 7. Il piano di gestione definisce fra l’altro: a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 3, primo comma; b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell’utilizzazione sociale del parco; c) le previsioni di spesa per l’attuazione del piano e le priori tà degli interventi; d) l’acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32 (15). Art. 18.— Rapporti con altri strumenti di pianificazione territo riale. — Le previsioni contenute in piani territoriali di coordi namento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di ri spetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoria le del parco, nell’ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17 (15). 2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modi fiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di in (17 bis) La lettera è stata cosı̀ sostituita dall’art. 9 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 teresse regionale, deve essere acquisito, prima della loro ado zione, il parere dell’ente che gestisce il parco (15). 3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autono me scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici. 4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono imme diatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero con tenute. 5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico gene rale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree com prese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comu ni procedono all’aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo con to degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco, ai sensi del quinto comma del precedente art. 17. 6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relati va variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia pre viste dalla legge istitutiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione e comunque per il ter mine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall’ente ge store; per le aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all’entrata in vigore della legge di approvazione di cui all’articolo 19 e co munque per il termine massimo non prorogabile di ventiquat tro mesi (17 ter). 6-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previ sto dal comma precedente, spetta all’ente gestore del parco stesso un indennizzo pari al venti per cento dell’importo dei finanziamenti regionali corrisposti all’ente nell’anno preceden te, da corrispondersi a carico del bilancio regionale per la rea lizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica (17 quater). 6-bis. Ai fini di quanto previsto dal precedente sesto comma, l’avviso deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della re gione Lombardia immediatamente successivo alla data di rice vimento (17 quinquies). 6-ter. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e su conforme parere dell’ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizza zione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, che non possano essere diversamente localizzate, ferme restan do le specifiche procedure di legge previste per le opere di inte resse statale; la deliberazione di autorizzazione della giunta re gionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambienta (17 ter) Il comma già modificato dalla L.R. 13 febbraio 1988, n. 6 e sosti tuito dalla L.R. 25 marzo 1996, n. 7 è stato ulteriormente sostituito dal se condo comma dell’art. 1 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 11. (Stanno in questa stessa voce). (17 quater) Il comma è stato aggiunto dal terzo comma dell’art. 1 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 11. (Sta in questa stessa voce). (17 quinquies) Il comma è stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 1 della L.R. 13 febbraio 1988, n. 6. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,8 le eventualmente necessarie, nonché l’indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili (17 sexies). Art. 19. — Procedure per l’approvazione dei piani dei parchi re gionali. — Il provvedimento d’adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell’ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore av viso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su al meno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia inte resse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la proposta è trasmessa alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall’ente gestore (17 septies). 2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposi zioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria delibera zione soggetta a pubblicazione (17 septies). 2-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi l’in dividuazione, nell’ambito del parco regionale, delle zone costi tuenti parco naturale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, completata la verifica di cui al comma 2 e a seguito dell’approvazione del piano territoriale di coordina mento, trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all’indi viduazione all’interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonché gli elaborati recanti la disciplina delle mede sime; il Consiglio regionale provvede ad approvare con legge l’individuazione delle zone suddette ed inoltre, con propria de libera, approva definitivamente, agli effetti dell’articolo 25 del la l. 394/1991 (2), la disciplina di parco naturale di cui all’arti colo 16-ter, comma 2, avente valenza di piano territoriale re gionale (17 octies). 3. Il piano di gestione del parco è proposto dall’ente gestore e approvato dalla giunta regionale. 4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall’ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi isti tutive, vi provvede la giunta regionale con l’osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili (15) (17 nonies). Art. 20. — Piani di settore e regolamenti d’uso dei parchi regio nali. — Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di regola menti d’uso, stabilendone i termini e le modalità di approva zione. 2. I piani attuativi specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale. (17 sexies) Il comma, inserito dall’art. 2 della L.R. 25 marzo 1996, n. 7 è stato cosı̀ sostituito dall’art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Stanno in questa stessa voce). (17 septies) Il comma è stato sostituito dal quarto comma dell’art. 1 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 11. (Sta in questa stessa voce). (17 octies) Il comma è stato aggiunto dal quinto comma dell’art. 1 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 11. (Sta in questa stessa voce). (17 nonies) Cfr. art. 1 L.R. 5 novembre 1993, n. 34 e commi 6, 7 e 8 L.R. 28 febbraio 2000, n. 11. (Stanno in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 3. I regolamenti d’uso determinano la localizzazione e gradua zione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle desti nazioni d’uso del territorio. 4. I piani di settore e i regolamenti d’uso sono approvati dagli enti gestori dei parchi e trasmessi alla giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza (15). Art. 21.— Compiti dell’ente gestore. — L’ente gestore del parco: a) adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di settore ed i rego lamenti d’uso del parco; b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardi no il territorio del parco; c) promuove l’acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco; d) propone alla regione gli interventi finanziari di cui al pre cedente art. 3; e) promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indi ca gli interventi per la sua migliore tutela; f) attua gli interventi previsti nei piani. 2. Nelle aree dei parchi, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, sono affidate agli enti gestori dei parchi medesimi, salvo il caso in cui si tratti di ente dipendente dalla regione: a) ...................................................................................... (18). b) a titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 (16). 3. Il consiglio regionale stabilisce le direttive per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. 4. I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell’ente gestore, in ordine a: a) piani territoriali di livello sovracomunale e piani urbani stici delle comunità montane; b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti all’approvazione regionale; c) piani agricoli di zona; d) piani delle cave, di cui all’art. 4 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18 (19); e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell’attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d’acqua; f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca dell’area del parco. 5. I piani urbanistici generali e le relative varianti, non ancora approvati alla data di costituzione dell’ente gestore del parco, devono essere trasmessi dalla giunta regionale all’ente stesso per l’espressione del parere di cui al precedente quarto comma. 6. I pareri di competenza dell’ente gestore del parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevi mento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte for mulate, fermo restando quanto disposto dalla legislazione na zionale in vigore, anche emanata in attuazione di disposizioni della comunità economica europea nella specifica materia. (18) La lettera è stata abrogata dalla stesura originaria dall’art. 8, V com ma, della L.R. 27 maggio 1985, n. 57. (Sta in T 2.1), prima che il medesimo art. 8 venisse sostituito dall’art. 1 della L.R. 26 settembre 1992, n. 32. (Sta in T 2.1). (19) Sta in T 10.0. 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,9 7. L’ente gestore del parco, ai fini dell’elaborazione delle pro poste di piano territoriale e di piano di gestione, dei regola menti d’uso e dei piani attuativi di settore del parco, nonché ai fini dell’attuazione di specifici interventi e programmi si, avva le anche, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazio ne tecnica dell’azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest’ultima. Art. 22. — Consorzi per la gestione dei parchi regionali (15). — I consorzi per la gestione dei parchi, ove previsti, sono costitui ti con decreto del presidente della giunta regionale, su confor me deliberazione della giunta, che ne approva contestualmente lo statuto. 2. A tal fine il presidente della giunta regionale, o l’assessore competente, se delegato, convoca, entro trenta giorni dall’en trata in vigore della legge istitutiva del parco, un comitato composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle provin ce e delle comunità montane indicate dalla legge istitutiva o da loro delegati, per la predisposizione, entro i successivi tren ta giorni, dello statuto del consorzio che, dopo l’adozione da parte dei singoli enti, è trasmesso alla giunta regionale. 3. Il comitato di cui al precedente comma nella prima seduta elegge un ufficio di presidenza e una segreteria. 4. Il comitato può avviare l’attività di pianificazione, nelle more dell’approvazione dello statuto del consorzio, anche ri chiedendo alla giunta regionale la costituzione di uno specifico gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianifi cazione territoriale. 5. Qualora gli enti locali indicati dalla legge istitutiva del par co non provvedano alla nomina dei propri rappresentanti nel consorzio per la gestione del parco, il comitato regionale di controllo adotta provvedimenti di cui all’art. 7 della L.R. 8 feb braio 1982, n. 12 (19 bis), concernente la disciplina del control lo sugli atti degli enti locali (19 ter). 6. I poteri di controllo sostitutivo di cui all’art. 7 della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12 (19 bis), si applicano altresı̀ ai consorzi per la gestione dei parchi nel caso di mancato compimento di atti obbligatori per legge (19 ter). Art. 23. — Coordinamento fra parchi contigui. — Al fine di coordinare l’elaborazione dei piani e la programmazione e l’at tuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti terri toriali siano confinati, la giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti gestori dei parchi medesimi (15). Capo III Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale (20). Art. 24. — Monumenti naturali. — I monumenti naturali sono individuati, anche al di fuori delle aree di cui all’allegato A della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e le province interes sate. (19 bis) Sta in questa stessa voce. (19 ter) Il comma è stato aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 5. (Sta in questa stessa voce). (20) La rubrica del capo è stata cosı̀ modificata dall’art. 6 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale della regione e ad essa è allegata la cartografia, in scala 1:2.000, qualora la tutela si estenda anche all’area circostante il monumento. 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deli berazione di cui al precedente comma, chiunque può presenta re osservazioni alla giunta regionale, la quale le esamina e deli bera in via definitiva la delimitazione delle aree, indicando al tresı̀ l’eventuale area di rispetto, i relativi regimi di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, nonché l’en te che deve provvedere alle opere di cui al successivo quinto comma. 4. I monumenti naturali localizzati nell’ambito di un parco o di una riserva naturale sono individuati rispettivamente nei piani di cui ai precedenti artt. 14 e 17. 5. Alle opere necessarie per la conservazione, l’apposizione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32, la valoriz zazione ed il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede: — la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio; — l’organismo gestore del parco o della riserva per quelli localizzati nell’ambito di un parco o di una riserva naturale; — il comune, nei restanti casi. 6. Qualora la delimitazione del monumento naturale interessi il territorio di più comuni o più comunità montane, la delibe razione di cui al precedente 2º comma indica l’ente a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme d’intesa con gli altri enti interessati (21). 7. La regione può assegnare contributi, ai sensi del successivo art. 40, a favore degli enti di cui al precedente 5º comma, per concorrere alle spese di conservazione, ripristino e apposizione di tabelle segnaletiche. 8. Fino all’entrata in vigore dei piani di cui al precedente quar to comma, si applicano anche ai monumenti naturali compresi nell’ambito di un parco o di una riserva naturale le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo. 9. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela il bene può essere acquistato dall’ente gestore, ovvero espropriato per pub blica utilità, con decreto del presidente della giunta regionale, in applicazione della legislazione vigente in materia di espro prii. 10. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al primo comma e fino all’entrata in vigore della deliberazione di cui al terzo comma del presente articolo, è vietata ogni altera zione del monumento naturale e dell’area su cui insiste. Art. 25. — Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale. — Nelle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1, individuate nell’allegato A della presente legge, le commissioni provinciali o consorziali per l’ambiente naturale previste dal precedente art. 7 provvedono: — a promuovere l’analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico; — a proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi regionali (15); (21) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 7 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,10 — a proporre l’individuazione dei monumenti naturali; — a indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell’ambiente; — a proporre criteri per la revisione degli strumenti urbani stici generali, per quanto concerne le zone stesse, dei comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso nelle zone medesime. Titolo III SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 26. — Vigilanza. — La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente nei par chi, nelle riserve e nei monumenti naturali, è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. Nelle riserve naturali gestite da istitu ti scientifici, associazioni naturalistiche o dall’azienda regiona le delle foreste, ai sensi del precedente art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate alla provincia, per i terri tori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio (22). (15) 2. I soggetti di cui al comma precedente possono avvalersi per l’attività di vigilanza, previe opportune intese, anche dei comu ni, del corpo forestale dello Stato e del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 (23), singolarmente o in collaborazione fra loro. 3. Previe le necessarie intese, possono essere istituite specifi che strutture del corpo forestale dello Stato destinate ad opera re specificatamente nell’area di ciascun parco o riserva natu rale. 4. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica predispongono, per ciascuno dei parchi e per ciascuna delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale compresi nel territorio di loro competenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell’ambiente naturale, da trasmettere a cura dell’ente organizzatore del servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla giunta regionale. 5. ... Omissis ........................................................................ (24). Art. 27. — Sanzioni amministrative. — Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le viola zioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti: a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione. b) dalle disposizioni di cui alla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 (5); c) su tutto il territorio della regione, dalle disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (2) e successi ve modificazioni ed integrazioni. 2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall’art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689 (25), nonché dagli articoli 28, 29 e 30 della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all’opera svolta dall’agente per l’elimi nazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in (22) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 8 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). (23) Sta in T 6.1. (24) Il comma, che si omette, modifica l’art. 27 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33. (Sta in T 3.2). (25) Sta in I 5.7. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambien tale (26). 3. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto b) deb bono essere osservati nell’ambito territoriale di tutte le aree protette ai sensi della presente legge — ad esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 — intendendosi sostituiti ai con sorzi previsti dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 gli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali (27). (15). Art. 28. — Danno ambientale con possibilità di ripristino. — Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a L. 1.000.000. Il profitto si determina con riferimento all’utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall’incremento di valo re conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione del la condotta vietata. 2. L’autorità competente provvede altresı̀ ad ingiungere il ri pristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preav vertendo che, in caso di inadempienza, l’amministrazione po trà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore. 3. La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all’obbligo di ripristino. 4. In caso di inottemperanza all’obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di provvedere in sosti tuzione dell’obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all’1% dell’ammontare della san zione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. 5. Decorso invano il termine fissato, l’autorità competente procede all’esecuzione d’ufficio delle opere di ripristino e suc cessivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Art. 29. — Danno ambientale senza possibilità di ripristino. — Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgres sione e comunque non inferiore a L. 1.500.000, determinato ai sensi del primo comma del precedente art. 28. 2. L’autorità competente provvede altresı̀ ad ingiungere il re cupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, preve dendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all’ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l’amministrazione potrà provve dere in sostituzione e a spese del contravventore. 3. In caso di inottemperanza all’obbligo di recupero ambienta le, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di provvede re in sostituzione dell’obbligato e a sue spese, la sanzione pecu niaria è aumentata di un importo pari all’1% dell’ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. (26) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 9 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). (27) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 9 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,11 4. Decorso invano il termine fissato, l’autorità competente procede all’esecuzione d’ufficio delle opere di ripristino e suc cessivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (25). Art. 30. — Danno ambientale di minima entità. — In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l’ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno am bientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000. 2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgresso re, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a L. 50.000. Art. 31. — Competenza per l’irrogazione delle sanzioni. — La competenza all’irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30, spetta, limitatamente alle violazioni com messe nelle aree protette ai sensi della presente legge: a) nei parchi regionali, all’ente gestore del parco (15); b) nelle riserve naturali, all’ente gestore della riserva, alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio, nei casi previsti dal prece dente art. 13, terzo comma; c) nei monumenti naturali, all’ente che provvede la loro tu tela; d) ...................................................................................... (28). 2. Restano ferme, per il restante territorio, le competenze dei comuni e delle amministrazioni provinciali stabilite dall’art. 28 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (2), cosı̀ come modificato dal l’art. 4 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71 (29). 3. Le amministrazioni provinciali sostituiscono gli enti di cui al precedente primo comma fino alla loro costituzione. 4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti competenti per l’irrogazione delle medesime; l’autorità compe tente dispone comunque ai sensi della legislazione vigente, la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione, deci dendone la destinazione. Titolo IV ALTRE DISPOSIZIONI E NORME FINANZIARIE Art. 32. — Segnaletica. — I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, sono indicati a cura dell’ente gestore con apposite tabelle (30). 2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro del parco con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conserva zione e di leggibilità. 3. La giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazione, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello (28) La lettera, aggiunta dall’art. 10 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 (sta in questa stessa voce) è stata abrogata dall’art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). (29) Sta in T 3.2. (30) Il comma già sostituito dall’art. 11 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 (sta in questa stessa voce) è stato cosı̀ modificato dall’art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 regionale, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Art. 33. — Interventi sostitutivi. — In caso di imminente peri colo per la conservazione dell’ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell’ente competente, la giunta regionale adotta, anche in via sostituti va, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore. Art. 34.— Parchi locali di interesse sovracomunale. — La giun ta regionale, con propria deliberazione, può riconoscere, su ri chiesta degli enti locali competenti per territorio, parchi da essi istituiti come parchi locali di interesse sovracomunale. 2. Con successivo decreto, a cui è subordinata la concessione dei contributi di cui al successivo comma, il presidente della giunta regionale o l’assessore delegato determina le modalità di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse so vracomunale. 3. Tali parchi sono ammessi ad un piano annuale di contributi per l’acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione del parco (31). Art. 35.— Norme per la provincia di Sondrio. — Per il territorio della provincia di Sondrio, eventuali proposte di modifiche al piano delle aree protette di cui al precedente art. 2 possono essere trasmesse alla giunta regionale, per la verifica di cui al secondo comma dello stesso art. 2, dal comitato per il progetto integrato Valtellina di cui all’art. 2 della L.R. 19 maggio 1980, n. 61 (32) e successive modificazioni. Art. 36. — Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre 1973, n. 58. — Con l’entrata in vigore della presente legge sono classificate come riserve naturali di interesse regionale le se guenti riserve naturali locali, istituite a’ sensi della L.R. 17 di cembre 1973, n. 58 (1): — «Bosco W.W.F. di Vanzago - lascito Ulisse Cantoni», nei comuni di Arluno, Pogliano Milanese e Vanzago, istituita con decreto del presidente della giunta regionale n. 42 del 9 luglio 1979 (33); — «Valpredina» in comune di Cenate di Sotto, istituita con decreto del presidente della giunta regionale n. 514 del 2 di cembre 1982 (33); — «Valli di Sant’Antonio» in comune di Corteno Golgi, la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del consi glio regionale il 5 maggio 1983, n. III/1175. 2. Il consiglio regionale con propria deliberazione detta, per quanto già non risulti dagli atti istitutivi, le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 12. Art. 37. — Biotopi, e geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977, n. 33. — I biotopi e geotopi già individuati con deliberazione del consiglio regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (2) ed inclusi nell’allegato A come riserve e monu menti naturali, ai fini di quanto previsto dalla presente legge, si intendono istituiti come riserve e monumenti naturali. 2. Le misure di salvaguardia previste dall’art. 5 della predetta (31) L’articolo è stato cosı̀ sostituito dall’art. 12 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). (32) Sta in E 1.2. (33) I decreti richiamati non risultano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione. 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,12 legge conservano efficacia fino all’approvazione da parte del consiglio regionale delle determinazioni previste ai punti b), c), d), e), f) del precedente art. 12 e del terzo comma del prece dente art. 24; tali provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta. 3. Ai fini della costituzione di nuove riserve naturali, conserva no efficacia gli adempimenti già posti in essere dalla giunta regionale, in attuazione dell’art. 4 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (2). Art. 38.— Parchi locali di interesse sovracomunale già costitui ti. — Con l’entrata in vigore della presente legge si intendono riconosciuti come parchi locali di interesse sovracomunale per gli effetti di cui al precedente art. 34: — il parco «Bosco comunale» di Legnano (MI), di cui al de creto del presidente della giunta regionale n. 793 del 23 giugno 1976 (33); — il parco «1º maggio» di Malnate (VA), di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 794 del 23 giugno 1976 (33); — ...................................................................................... (34). 2. .......................................................................................... (34). Art. 38 bis.— Disposizioni transitorie sui parchi di cintura me tropolitana. — Viene riconosciuto come parco di cintura me tropolitana il parco «Nord Milano», istituito con L.R. 11 giu gno 1975, n. 78 (35). 2. Il consorzio «Parco Nord Milano» esercita le funzioni previ ste dal titolo II, capo IV della presente legge. 3. Restano fermi gli effetti della legge istitutiva del parco Nord Milano e successive integrazioni e modifiche, per quanto ri guarda la delimitazione dell’area del parco; restano altresı̀ fer mi, fino ad eventuali integrazioni e varianti ai sensi del prece dente art. 17, gli effetti del piano del medesimo parco, approva to con deliberazione del consiglio regionale 22 dicembre 1977, n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni speciali di cui alla L.R. 10 agosto 1982, n. 46 (36), che prevede contributi finanziari a favore del parco Nord Mi lano (37). Art. 39. — Termini per l’istituzione dei parchi naturali. — Nel l’ambito delle aree classificate a parco naturale di cui al prece dente art. 1, lett. a), la regione istituisce i singoli parchi con legge regionale ai sensi del precedente art. 16, al fine di dare attuazione al relativo regime di tutela; le procedure di approva zione delle singole leggi istitutive devono essere concluse entro la legislatura in corso, con le seguenti priorità: — alla data di entrata in vigore della presente legge: Ada mello, Adda nord, Adda sud, pineta di Appiano Gentile e Tra date, monte Barro, valle del Lambro, Montevecchia e valle del Curone; — entro il 31 dicembre 1983: Alpi Orobie, Campo dei Fiori, alto Garda bresciano, Serio, Mincio; (34) Il terzo alinea del primo comma ed il secondo comma dell’articolo sono stati abrogati dall’art. 13 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). (35) Sta in questa stessa voce. (36) Sta in questa stessa voce. (37) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 14 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 — entro il 31 dicembre 1984: Bernina - Disgrazia - val Masi no e val Codera, Oglio, Grigne. Art. 40. — Procedure di spesa. — Le domande di contributo di cui alla presente legge devono pervenire alla giunta regionale — Settore ambiente ed ecologia — entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato delle attività e di un preventivo analitico delle spese previste. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la conces sione dei contributi di cui al primo e secondo comma del suc cessivo art. 41; detto piano determina altresı̀ le iniziative di cui ai precedenti artt. 9, primo e secondo comma, e 10, quarto comma, che la giunta regionale deve direttamente attuare (38). 3. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui al precedente comma è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Art. 41. — Norma finanziaria. — Per il conseguimento delle finalità di tutela dell’ambiente naturale di cui alla presente leg ge, la regione assegna contributi per l’anno 1983 per i seguenti incontri: — L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi inter comunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento delle com missioni provinciali e consorziali di cui al precedente art. 7; — L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi ope ranti nelle aree protette, per studi naturalistici, forme di propa ganda e allestimento di musei naturalistici, giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente art. 9, terzo comma lett. a), b), e c); — L. 10 milioni a favore di università, istituti superiori e altri enti specializzati, nonché a favore dell’azienda regionale delle foreste, per l’attuazione dei corsi in materia ambientale e per la formazione e aggiornamento dei docenti di cui al prece dente art. 10, secondo e terzo comma; — L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità monta ne, comuni e loro consorzi nonché a favore degli enti dipen denti dalla regione, istituti scientifici e associazioni naturalisti che, per la gestione delle riserve e dei parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma, 16, secondo comma e 17, settimo comma; — L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi, per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai sensi del precedente art. 21, secondo comma; — L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale; — L. 300 milioni a favore delle province, comunità monta ne, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per le opere di conser vazione e ripristino nonché per l’acquisto delle tabelle segnale tiche delle aree protette. 2. La regione assegna per l’anno 1983 contributi in capitale «una tantum» per programmi di sviluppo: — L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità monta ne, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per l’acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività e conomiche, gli interventi di tutela e valorizzazione del patri (38) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 2 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 5. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,13 monio naturale ed ambientale e l’acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5, 17, settimo comma — lett. a) e 24, nono comma; — L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione e tra sformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma - lett. d); — L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi, per l’acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse sovra comunale, di cui al precedente art. 38, secondo comma. 3. È autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni, per la promozione di studi e forme di propaganda e di educazione civica concernenti l’ambiente, di cui ai precedenti artt. 9, pri mo comma e 10, quarto comma. 4. È autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni, per la concessione di contributi in capitale «una tantum», per pro grammi di sviluppo finalizzati alla realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico. 5. In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga la L.R. 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari importo la spesa determinata per il 1983, in L. 2.500 milioni — in applica zione dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 — con L.R. 21 febbraio 1983, n. 14 — art. 28 — sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 1983. 6. È abrogato l’art. 23, secondo comma, della L.R. 21 luglio 1979, n. 36. 7. A decorrere dall’esercizio finanziario 1984, è abrogata l’au torizzazione legislativa, di cui alla L.R. 6 giugno 1980, n. 71, art. 5, secondo comma, che rinvia alla legge di approvazione del bilancio per i singoli esercizi, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (4), la determinazione degli oneri relativi alle spese afferenti la realizzazione delle o pere necessarie alla conservazione e al ripristino delle zone di biotopo e geotopo sottoposte a tutela, di cui all’art. 6 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (2). 8. In relazione alle disposizioni di cui al precedente quarto comma, al quadro di previsione delle spese del bilancio plu riennale 1983-1985, parte I «Spese per l’adempimento di fun zioni normali», tabelle relative a «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», spese correnti operative, sono apportate le sottoindicate variazioni: — alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 1 «Rea lizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali», le previsioni di spesa per ciascuno degli anni 1984 e 1985 sono incrementate di L. 100 milioni; — alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 3 «In terventi per la valorizzazione di particolari biotopi e geotopi», le previsioni di spesa per ciascuno degli anni 1984 e 1985 sono ridotti di L. 100 milioni. 9. Alla determinazione della spesa di cui ai precedenti primo e terzo comma si provvede, per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi del l’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (4). 10. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti primo e terzo comma nonché secondo e quarto comma trovano co pertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-1985, rispetti vamente alla parte I «Spese per l’adempimento di funzioni nor mali», attività «Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti» e alla parte II «Spese per i ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 programmi di sviluppo», progetto «Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali», tabella rela tiva alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti le gislativi». 11. Al finanziamento dell’onere per il 1983: — di L. 2.500 milioni per le finalità previste dai precedenti primo e terzo comma, si provvede mediante impiego delle ri sorse regionali resesi disponibili in conseguenza di quanto di sposto dal precedente quinto comma; — di L. 10.000 milioni, per gli interventi previsti dai prece denti secondo e quarto comma, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spe se di investimento derivanti da provvedimenti legislativi fi nanziate con mutui, iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983. 12. Agli oneri derivanti dalla costituzione dei comitati di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 22, si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilan cio per l’esercizio finanziario 1983 e successivi, sul capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le inden nità di missione ed i rimborsi spese». 13. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 10, primo comma, si provvede mediante impie go delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e successivi, sul capitolo 1.3.2.3.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, non ché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri». 14. In relazione a quanto disposto dal primo e terzo comma del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 sono apportate le se guenti variazioni: A) Variazioni in diminuzione: A1 - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.2.1.518 «Oneri e contributi per spese di gestione dei parchi di interesse regionale e locale, nonché per studi ri cerche e iniziative promozionali e di salvaguardia nel settore» è ridotta di L. 2.500 milioni; B) Istituzione di nuovi capitoli: B1 - alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 1 sono istituiti: a) il capitolo 1.4.4.2.1.1663 «Contributi per il funzionamen to delle commissioni provinciali e consorziali per l’ambiente naturale, a favore delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni; b) il capitolo 1.4.4.2.1.1664 «Contributi per studi naturali stici, forme di propaganda, allestimento di musei naturalistici, giardini botanici ed itinerari didattici a favore di enti, associa zioni e gruppi operanti nelle aree protette», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni; c) il capitolo 1.4.4.2.1.1665 «Contributi per l’attuazione di corsi in materia ambientale e per la formazione e l’aggiorna mento dei relativi docenti, a favore di università, istituti supe riori, altri enti specializzati, nonché a favore dell’azienda regio nale delle foreste», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10 milioni; 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,14 d) il capitolo 1.4.4.2.1.1666 «Contributi per la gestione delle riserve e dei parchi naturali a favore dei relativi enti gestori», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.600 milioni; e) il capitolo 1.4.4.2.1.1667 «Contributi per le funzioni am ministrative delegate e subdelegate e in materia di salvaguar dia delle fasce lacustri e fluviali e di beni ambientali, a favore degli enti gestori dei parchi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20 milioni; f) il capitolo 1.4.4.2.1.1668 «Contributi per la gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale a favore dei comuni e loro consorzi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni; g) il capitolo 1.4.4.2.1.1669 «Contributi in capitale per le spese di conservazione e ripristino nonché per l’acquisto delle tabelle segnaletiche a favore degli enti gestori delle aree protet te», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni; h) il capitolo 1.4.4.2.1.1670 «Spese per la promozione di stu di e di forme di propaganda e di educazione civica concernenti l’ambiente», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 320 milioni; B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto 1 sono istituiti: a) il capitolo 2.4.4.2.1.1671 «Contributi in capitale per l’ac quisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette, con la dotazione finanziaria di com petenza e di cassa di L. 8.000 milioni; b) il capitolo 2.4.4.2.1.1672 «Contributi in capitale per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e ca panni di ricovero, a favore degli enti associazioni e gruppi ope ranti nelle aree protette», con la dotazione finanziaria di com petenza di cassa di L. 250 milioni; c) il capitolo 2.4.4.2.1.1673 «Contributi in capitale per l’ac quisizione delle aree di parchi locali di interesse sovracomuna le, a favore dei comuni e loro consorzi», con la dotazione fi nanziaria di competenza e di cassa di L. 1.700 milioni; d) il capitolo 2.4.4.2.1.1674 «Contributi in capitale per la realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse am bientale ed ecologico», con la dotazione finanziaria di compe tenza e di cassa di L. 50 milioni. Art. 41 bis. — Contributo annuale. — La regione assegna agli enti gestori dei parchi un contributo annuale per le spese di funzionamento degli enti stessi. 2. Il contributo di cui al precedente primo comma è assegnato agli enti con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, adottata entro 60 giorni dall’approva zione del bilancio regionale. 3. Tale contributo è assegnato nella misura massima dell’80% di quella del contributo assegnato nell’anno precedente e può essere integrato con il piano annuale dei contributi di cui al secondo comma dell’art. 40 della presente legge (39). Art. 42. — Abrogazione di norme. — Sono abrogati: (39) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 5. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 [Allegato] a) la L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 (29); b) il titolo I e gli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 (40) e gli artt. 1 e 2 della L.R. 14 giugno 1976, n. 15 (40); c) la L.R. 22 gennaio 1976, n. 5 (41); d) il titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (2), l’art. 26 e il primo comma dell’art. 28 della stessa legge, come sostituito dall’art. 4 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71 (29) fatti salvi gli impegni economici già assunti; e) la L.R. 11 giugno 1975, n. 78 (42) e successive modifica zioni e integrazioni, salvo quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 38 bis della presente legge (43). Art. 43.— Norma di raccordo. — Restano ferme le disposizioni di cui alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33 (2) per quanto riguarda il parco naturale della valle del Ticino. 2. L’approvazione del piano territoriale del parco naturale del le Groane è effettuata secondo le procedure previste dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 e successive modificazioni; per tale ap provazione il termine di cui all’art. 7, quinto comma della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 è elevato a quattro anni. (44) 3. I consorzi dei parchi già istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge — parco lombardo della valle del Ticino, parco delle Groane, parco dei colli di Bergamo — adeguano, entro sei mesi dalla predetta data, il proprio statuto ai contenuti di cui all’art. 16, primo comma, lett. e) della pre sente legge. Art. 44. — Clausola d’urgenza. — La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno succes sivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. (40) Sta in questa stessa voce. (41) Sta in questa stessa voce. (42) Sta in questa stessa voce. (43) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 15 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). (44) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 1 della L.R. 14 dicembre 1987, n. 42. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,15 Allegato A (45) Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale a) Parchi regionali e relativa classificazione: (cartografia in sca la 1:25.000) (45 bis) 1) Parco lombardo della valle del Ticino (parco fluviale, fo restale, agricolo e di cintura metropolitana), istituto con L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 2) Parco delle Groane (parco forestale e di cintura metro politana), istituto con L.R. 20 agosto 1976, n. 31 3) Parco dei colli di Bergamo (parco agricolo e forestale), istituto con L.R. 18 agosto 1977, n. 36 4) Parco dell’Adamello (parco montano e forestale), istitui to con L.R. 16 settembre 1983, n. 79 5) Parco dell’Adda nord (parco fluviale e di cintura metro politana), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 80 6) Parco dell’Adda sud (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 81 7) Parco dell’alto Garda Bresciano (parco montano e fore stale), istituito con L.R. 15 settembre 1989, n. 58 8) Parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate (parco forestale), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 76 9) Parco del Campo dei Fiori (parco forestale e montano), istituito con L.R. 19 marzo 1984, n. 17 10) Parco della valle del Lambro (parco fluviale e di cintura metropolitana), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 82 (45) Per completezza vengono inseriti nel presente allegato gli estremi de gli atti istitutivi dei singoli parchi e delle riserve naturali. In nota vengono elencati le riserve naturali non previsti dal presente alle gato ma istituiti in forza della presente legge. Allegato B 1) Riserva naturale Garzaia di Pomponesco (Mantova) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1176 2) Riserva naturale Isola Uccellanda (Brescia, Cremona) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1329 3) Riserva naturale Cascina Villarasca (Pavia) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1331 4) Riserva naturale Bosco della Marisca (Brescia, Cremona) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1332 5) Riserva naturale Lanche di Anzanello (Cremona) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1388 6) Riserva naturale Lanca di Gabbioneta (Cremona) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1389 7) Riserva naturale Torbiere di Marcaria (Mantova) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1390 8) Riserva naturale Bosco di Barco (Brescia, Cremona) - D.C.R. 20 di cembre 1989, n. IV/1804 9) Riserva naturale Vallazza (Mantova) - D.C.R. 24 gennaio 1991, n. V/102. 10) Riserva naturale Boschetto della Cascina Campagna (Bergamo) D.C.R. 20 marzo 1991, n. V/135. 11) Riserva naturale Bosco d’Isola (Bergamo, Brescia, Cremona) - D.C.R. 28 maggio 1991, n. V/196. 12) Riserva naturale Bosco dei Bordighi (Sondrio) - D.C.R. 29 novembre 1994, n. V/1262. (45 bis) L’allegato a) è stato cosı̀ modificato dall’art. 11 della L.R. 8 novem bre 1996, n. 32. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 [Allegato] 11/1) Parco dell’Oglio nord (46) (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 16 aprile 1988, n. 18 11/2) Parco dell’Oglio sud (46) (parco fluviale e agricolo), i stituito con L.R. 16 aprile 1988, n. 17 12) Parco del Mincio (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 8 settembre 1984, n. 47 13) Parco del Bernina, del Disgrazia, della val Masino e della val Codera (parco montano e forestale) 14) Parco delle Grigne (parco montano) 15) Parco di Montevecchia e della valle del Curone (parco forestale e agricolo), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 77 16/1) Parco delle Orobie Bergamasche (parco montano e fo restale), istituito con L.R. 15 settembre 1989, n. 56 e L.R. 12 maggio 1990, n. 59 16/2) Parco delle Orobie Valtellinesi (parco montano e fore stale), istituito con L.R. 15 settembre 1989, n. 57. 17) Parco del monte Barro (parco montano), istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 78 18) Parco del Serio (parco fluviale e agricolo), istituito con L.R. 1 giugno 1985, n. 70 19) Parco di Livigno e della Valdidentro (parco montano) 20) Parco Nord Milano (parco cintura metropolitana), isti tuito con L.R. 20 giugno 1975, n. 78 e L.R. 24 aprile 1976, n. 10 21) Parco Agricolo Sud Milano (parco agricolo e di cintura metropolitana), istituito con L.R. 23 aprile 1990, n. 24 22) Parco Spina Verde di Como (parco forestale), istituito con L.R. 4 marzo 1993, n. 10 23) Parco della Brughiera (parco forestale e di cintura me tropolitana) 24) Parco San Genesio-Colle Brianza (parco forestale e agri colo) b) Riserve naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5.000) (47) 1) Fontanile Brancaleone (Bergamo) - D.C.R. 5 febbraio 1985, n. III/1894 2) Valle del Freddo (Bergamo) - D.C.R. 25 marzo 1985, n. III/1205 3) Boschi del Giovetto di Palline (Bergamo-Brescia) D.C.R. 25 marzo 1985, n. III/2014 4) Piramide di Zone (Brescia) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1844 5) Sorgente Funtanı̀ (Brescia) - D.C.R. 5 febbraio 1985, n. III/1904 6) Torbiere d’Iseo (Brescia) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1846 7) Valle di Bondo (Brescia) - D.C.R. 5 febbraio 1985, n. III/ 1903 8) Fontana del Guercio (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1801 9) Lago di Montorfano (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1796 (46) L’originario punto 11 è stato sostituito dai punti 11/1 e 11/2 dall’art. 16 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (Sta in questa stessa voce). (47) L’allegato è stato cosı̀ modificato dalla L.R. 14 febbraio 1994, n. 4. (Sta in questa stessa voce). 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,16 10) Lago di Piano (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/ 1808 11) Lago di Sartirana (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1802 12) Riva orientale del lago di Alserio (Como) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1798 13) Sasso Malascarpa (Como) - D.C.R. 6 marzo 1985, n. III/ 1967 14) Pian di Spagna - Lago di Mezzola (Como-Sondrio) D.C.R. 6 febbraio 1985, n. III/1913 15) Naviglio di Melotta (Cremona) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1736 16) Complesso morenico di Castellaro Lagusello (Manto va) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1738 17) Isola Boschina (Mantova) - D.C.R. 6 marzo 1985, n. III/ 1966 18) Palude di Ostiglia (Mantova) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1737 19) Valli del Mincio (Mantova) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1739 20) Fontanile Nuovo (Milano) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1799 21) Sorgenti della Muzzetta (Milano) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1800 22) Boschetto di Scaldasole (Pavia) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1734 23) Garzaia di Porta Chiossa (Pavia) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1733 24) Garzaia di Villa Biscossi (Pavia) - D.C.R. 11 ottobre 1984, n. III/1735 25) Monte Alpe (Pavia) - D.C.R. 6 marzo 1985, n. III/1968 26) Marmitte dei Giganti (Sondrio) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1803 27) Paluaccio di Oga (Sondrio) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1795 28) Piramidi di Postalesio (Sondrio) - D.C.R. 15 novembre 1984, n. III/1797 29) Lago di Biandronno (Varese) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1857 30) Lago di Ganna (Varese) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1856 31) Palude Brabbia (Varese) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1855 32) Adda Morta (Milano-Cremona) - D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1845 33) Palata Menasciutto (Cremona) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1178 34) Le Bine (Cremona-Mantova) - D.C.R. 1 ottobre 1987, n. IV/769 35) Isola Boscone (Mantova) - D.C.R. 29 gennaio 1987, n. IV/566 36) Monticchie (Milano) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1177 37) Garzaia di Acqualunga (Pavia) - D.C.R. 29 aprile 1986, n. IV/249 38) Garzaia del Bosco Basso (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/209 39) Garzaia della Carola (Pavia) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1330 40) Garzaia della Cascina Isola (Pavia) - D.C.R. 25 maggio 1988, n. IV/1060 41) Garzaia della Roggia Torbida (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/210 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE NATURALI TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 30 novembre 1983, n. 86 [Allegato] 42) Palude Loja (Pavia) - D.C.R. 1 ottobre 1987, n. IV/758 43) Pian Gembro (Sondrio) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/ 1180 44) Bosco W.W.F. Vanzago (Milano) - D.C.R. 27 marzo 1985, n. III/2113 45) Valpredina (Bergamo) - D.C.R. 27 marzo 1985, n. III/ 2114 46) Valle S. Antonio (Brescia) - D.C.R. 5 febbraio 1985, n. III/1902 47) Incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo (Bre scia) - D.C.R. 2 marzo 1988, n. IV/938. c) Monumenti naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5.000) (47) 1) Masso di Arenaria rossa del Permico (Bagolino) 2) Il Baluton (Provaglio d’Iseo) 3) Pietra Luna (Bellagio) 4) Pietra Lentina (Bellagio) 5) Pietra Nairola (Blevio) 6) Sasso di Preguda (Valmadrera) 7) Pietra Pendula (Torno) 8) Sass Negher o Sasso Nero (Valmadrera) 9) Sasso di Guidino (Besana Brianza) 10) Preia Buia (Sesto Calende) 11) Sasso Cavallaccio (Ranco) 12) Buco del Frate (Prevalle) 13) Cascate dell’Acqua Fraggia (Piuro) 14) Garzaia della Cascina Notizia (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/208 15) Garzaia della Verminesca (Pavia) - D.C.R. 28 luglio 1988, n. IV/1179 16) Garzaia di Celpenchio (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/211 17) Garzaia di S. Alessandro (Pavia) - D.C.R. 29 aprile 1986, n. IV/250 18) Garzaia della Rinalda (Pavia) - D.C.R. 26 marzo 1986, n. IV/207 19) Garzaia Cascina Villarasca (Pavia) - D.C.R. 31 maggio 1989, n. IV/1331 20) Altopiano di Cariadeghe (Brescia) - D.C.R. 27 marzo 1985, n. III/2080 d) Aree di rilevanza ambientale: (cartografia in scala 1:100.000) 1) Alto Lago di Como e Alpi Lepontine 2) Angeloga - Valchiavenna - Valbregaglia 3) Valgrosina - val Viola 4) Mortirolo - Aprica 5) Valli Veddasca Dumentina, Valganna e Marchirolo 6) Angera - Varese 7) Monte Orsa 8) Spina Verde 9) Medio Olona 10) Brughiera Comasca 11) Monte Bisbino - Sasso Gordona 12) Monte Galbiga 13) Triangolo Lariano 14) Moregallo Alpe Alto 15) San Genesio - Colle Brianza 16) Pegorino 17) Isola 18) Resegone 2000 - Aggiornamento � CT0301ur25 VOCE T 3.1 � LRG/XXV,17 19) Legnone - Pizzo Tre Signori - Gerola 20) Corso Superiore del Fiume Serio 21) Endine - Iseo 22) Corso Superiore del Fiume Oglio 23) Monte Guglielmo 24) Monte Isola 25) Franciacorta 26) Monte Orfano 27) Caffaro - valle Sabbia 28) Anfiteatro Morenico del Garda 29) Sesia 30) Po 31) Agogna 32) Terdoppio - Arbogna 33) Sud Milano - Medio Lambro 34) Colline di S. Colombano 35) Oltrepo Pavese. e) .......................................................................................... (48). ... Omissis .......................................................................... (49). (48) La lettera aggiunta dall’art. 16 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 (sta in questa stessa voce) è stata abrogata dall’art. 11 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32 (sta in questa stessa voce) e i tre parchi di questa lettera sono stati inseriti nella lettera a) con i numeri 20, 21, 22. (49) La cartografia allegata alla presente legge regionale è omessa.

Regional Act No. 86 laying down the General Plan for Regional Protected Areas and regulating the creation and management of natural reserves, parks and monuments as well as areas of particular natural and environmental importance · Nelum