Regional Act No. 82 making provision on the gathering of underwood products and the safeguarding of the natural environment
Made 1982-11-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Forestry, Wild species and ecosystems
- Keywords
- inventory, subsidy/incentive, offences/penalties, protection of species, biodiversity, wild fauna, endangered species, management/conservation, collecting/harvesting, total allowable catch, non-wood forest products
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 8-11-1982 REGIONE TOSCANA Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell' ambiente naturale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 61 del 16 novembre 1982 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: TITOLO I NORME GENERALI E DELEGA DI FUNZIONI PARTICOLARI ARTICOLO 1 La Regione tutela la razionale gestione del territorio ai fini della corretta fruibilità del patrimonio naturale da parte di tutti i cittadini. La flora spontanea e la fauna minore costituiscono patrimonio naturale e come tali sono tutelate e protette. Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti secondari del bosco e ne disciplina la raccolta anche al fine di assicurare i benefici economici che derivano dalla loro presenza ed integrità . La Regione favorisce ed incentiva attività economiche, funzioni di vigilanza, iniziative ricreative, culturali e promozionali, nonche tutte le altre forme di presidio e di valorizzazione dell' ambiente naturale da parte delle popolazioni montane e delle loro istituzioni. La Regione favorisce iniziative atte alla diffusione della conoscenza e del rispetto del patrimonio naturale, vegetale ed animale, toscano; promuove ed attua, altresì , studi ed indagini di carattere ecologico. In tali iniziative la Regione e gli Enti Locali ricercano la collaborazione degli organismi scolastici e si avvalgono del contributo delle associazioni naturalistiche e di istituti universitari. ARTICOLO 2 Con deliberazione del Consiglio regionale, è istituita una commissione tecnico consultiva della Regione per la tutela e la conservazione della flora spontanea e della fauna minore. Essa è composta: dal Presidente della Giunta regionale o da un componente della Giunta da lui delegato, che la presiede; da un rappresentante designato dalla Unione delle Province Toscane( URPT); da un rappresentante designato dall' Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani( UNCEM regionale); da un rappresentante designato dall' Associazione Nazionale Comuni d' Italia( ANCI regionale); da quattro esperti nelle discipline naturalistiche e forestali; da tre rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative al livello regionale; da due esperti nelle discipline naturalistiche e forestali, nominati su proposta delle associazioni naturalistiche più rappresentative della regione. Le funzioni di segretario della Commissione, che non ha diritto di voto, sono esercitate da un dipendente regionale. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale che l' ha costituita e comunque sino alla costituzione della nuova Commissione. La Commissione tecnico - consultiva della Regione viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. E' compito della Commissione: formulare proposte e pareri in ordine all' elenco della specie di flora spontanea e di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione e di pericolo di estinzione, di cui all' art. 4 della presente legge, nonchè in ordine all' aggiornamento dell' elenco stesso; esprimere proposte e pareri agli organi della Regione per tutte le iniziative utili alla diffusione delle conoscenze sul patrimonio naturale, vegetale ed animale; esprimere pareri sulle proposte di particolare tutela di singoli ambienti del territorio regionale, secondo quanto previsto al successivo art. 5; esprimere pareri su specifiche iniziative regionali di ricerca, propagandistiche e culturali. ARTICOLO 3 Le Amministrazioni Provinciali istituiscono commissioni tecniche - consultive analoghe a quella regionale. Esse sono composte: dal presidente dell' Amministrazione provinciale o da un componente della Giunta da lui delegato, con funzioni di presidente; da due esperti nelle discipline naturalistiche ed ambientali designati dal Consiglio Provinciale; da un membro designato da ciascuna Associazione Intercomunale e Comunità Montana esistente sul territorio della Provincia; da tre membri designati dalle Associazioni professionali agricole più rappresentative; da un esperto in materie naturalistiche e forestali, nominato su proposta delle associazioni naturalistiche esistenti nella Provincia. Sono compiti delle commissioni tecnico - consultive provinciali: esprimere pareri, formulare proposte relativamente alle norme di tutela, nonchè alle attività di diffusione delle conoscenze sul patrimonio naturale; predisporre gli studi e le proposte relative al provvedimento di cui al successivo art. 5; proporre e curare studi ed indagini specifiche di carattere ecologico, anche avvalendosi di contributi di specialisti; esprimere parere sulle disposizioni delle Associazioni Intercomunali e delle Comunità Montane, secondo quanto previsto dall' art. 17 della presente legge; collaborare con i Comuni, le Associazioni Intercomunali e le Comunità Montane alla realizzazione dei corsi previsti dall' art. 22 della presente legge. ARTICOLO 4 Su proposta della Giunta, il Consiglio Regionale approva con deliberazione l' elenco delle specie di flora spontanea di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione. E' vietato sull' intero territorio regionale la raccolta, ovvero la cattura o l' uccisione delle specie in pericolo di estinzione presenti in tale elenco. Per le specie vegetali ed animali interessate da fenomeni di rarefazione, presenti in tale elenco, dovranno essere previste dalla suddetta deliberazione norme e limiti quantitativi e/ o temporali di raccolta, cattura o uccisione. Le sanzioni verso coloro che contravvengono a tali divieti e limitazioni sono decise secondo quanto disposto dall' art. 23 della presente legge. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, verifica almeno ogni 3 anni il permanere della rispondenza dell' elenco di cui al 1º comma ai fini della presente legge. ARTICOLO 5 Le province approvano la << Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore >>. Essa consiste: nella descrizione delle condizioni generali dell' ambiente naturale nelle varie zone della provincia, con la loro localizzazione cartografica; nella descizione dei fenomeni relativi alle condizioni di riproduzione dei prodotti secondari del bosco; nell' indicazione di tutte le manifestazioni di flora spontanea e di fauna minore non comuni in via di estinzione, presenti sul territorio provinciale e in singole parti di esso, specificando, in particolare, per quelle insidiate nella loro conservazione e riproducibilità , le cause che la determinao; nel dettaglio di tutte le norme regionali di tutela integrale o parziale di singole specie, valide per il territorio della provincia, e per singole parti di esso di cui all' art. 4 della presente legge. Con la deliberazione di cui al primo comma sono possibili integrazioni o modifiche rispetto alla normativa regionale di cui all' art. 4, relativamente all' intero territorio provinciale o a sue singole parti, qualora esse si rendano opportune sulla base di particolari condizioni ambientali locali. La << Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore >> costituisce fondamentale strumento di conoscenza per la salvaguardia dell' ambiente naturale, e come tale di essa viene curata la più ampia diffusione da parte della Provincia, in particolare presso le scuole di ogni ordine e grado. Le associazioni intercomunali, nell' esercizio delle funzioni generali di disciplina delle aree protette di cui all' art. 8 della LR 29.6.82, n. 52, relativamente alle aree di cui al punto b) dell' art. 10 della legge suddetta, adottano per quanto riguarda la tutela specifica della flora spontanea e della fauna minore le previsioni di salvaguardia contenute nella deliberazione di cui al I comma. La << Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore >>, viene inviata dalle Province alla Regione, la quale ne tiene conto nell' esercizio delle funzioni di coordinamento per essa prevista dall' art. 11 della LR 29.6.82, n. 52. Fino a QUando gli enti preposti alla gestione dei parchi istituti ai sensi di legge non avranno adottato la disciplina specifica di loro competenza si applicano le previsioni di salvaguardia contenute nella << Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore >>. TITOLO II FORME SPECIFICHE DI TUTELA ARTICOLO 6 (Piante officinali) Il divieto di raccolta delle specie elencate nella deliberazione di cui all' art. 4 della presente legge è valido anche quando tali specie siano comprese nell' elenco delle piante officinali, di cui al RD n. 772 del 26 maggio 1932. Salvo quanto previsto al primo comma, la raccolta delle piante officinali continua ad essere regolamentata dalla normativa vigente. ARTICOLO 7 (Particolari specie arboree) Il taglio delle specie arboree comprese nell' elenco di cui all' art. 4 della presente legge è sottoposto a preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti dell' amministrazione forestale. L' abbattimento delle piante indicate nel suddetto elenco può essere autorizzato solamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità , purchè venga accertata l' impossibilità di soluzione tecniche alternative. ARTICOLO 8 Le Amministrazioni Provinciali, avvalendosi della collaborazione delle Commissioni tecnico - consultive provinciali, provvedono ad organizzare il censimento di individui arborei definibili di rilievo monumentale, per caratteristiche di vetustà , di eccezionale sviluppo o comunque di particolare interesse paesaggistico, storico, culturale, botanico di cui è vietato il danneggiamento o l' abbattimento. Il censimento di individui arborei di cui al primo comma del presente articolo e le relative norme di conservazione e tutela, costituiscono parte organica del provvedimento di cui all' art. 5 della presente legge. ARTICOLO 9 Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni previsti dall' articolo 4 della presente legge le specie di flora e fauna minore che provengono da colture o allevamenti posti sul fondo del proprietario o aventi diritto o di istituti universitari di ricerca e sperimentazione, ovvero che provengano da giardini, vivai, orti botanici. In questi casi previa documentazione di provenienza, è consentito il commercio. Le Province, dietro domanda nominativa e motivata degli interessati e sentita la commissione tecnico consultiva provinciale, possono autorizzare il prelievo della specie di flora e fauna minore di cui al suddetto elenco della presente legge, solo per scopi scientifici o didattici. Tali autorizzazioni nominative, dovranno specificare i tempi e i modi della ricerca. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della presente legge non può essere posta alcuna limitazione al proprietario, all' usufruttuario, al coltivatore del fondo, per la parte messa a coltura, nel caso di sfalcio di prati a scopo fienagione o di utilizzazione di pascoli per il bestiame, e comunque per qualsiasi operazione colturale inerente l' esercizio della attività agricola, compresi il cambio di coltura, la trasformazoine o la rimessa in coltivazione. TITOLO III TUTELA, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA ED INCENTIVAZIONI ECONOMICHE RELATIVAMENTE AI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO ED AI FUNGHI ARTICOLO 10 Ai fini della tutela prevista dalla presente legge, sono considerati prodotti secondari del bosco; a) i funghi epigei, siano o no essi commestibili; b) i muschi; c) le fragole; d) i lamponi; e) i mirtilli; f) le bacche di ginepro; g) le more di rovo. ARTICOLO 11 Nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, sono stabilite alcune condizioni di agevolazioni e incentivazioni, consentite a quei cittadini per i quali la raccolta dei prodotti secondari del bosco avvenga con l' intento di ottenere risultati economici, anche ad integrazione dei redditi normalmente percepiti. In particolare, tali soggetti non sono sottoposti a nessuna delle restrizioni quantitative previste agli artt. 15 e 17 della presente legge. Le agevolazioni ed incentivazioni di cui al I comma hanno valore: sui terreni in proprietà e in affitto da parte dei legittimi proprietari ed affittuari; sulle terre pubbliche e demaniali; su altri terreni anche di privata proprietà , per i quali esista da parte dei legittimi proprietari la consuetudine dell' ammissione di estranei alla raccolta. Tale agevolazione ha valore sull' intero territorio della Comunità Montana o della Associazione Intercomunale del richiedente, nonchè sui territori di Comunità Montane ed Associazioni Intercomunali limitrofe. Valgono per tali soggetti tutte le norme di cui ai successivi articoli, relative ai modi della raccolta dei prodotti del sottobosco e dei funghi ed ai criteri generali di rispetto dell' ambiente boschivo. ARTICOLO 12 Di norma sono ammessi alle agevolazioni di cui all' art. 11: a) i coltivatori diretti, a qualsiasi titolo, e tutti coloro che hanno in gestione propria l' utilizzazione del bosco, compresi i soci di cooperative agricolo forestali; b) limitatamente ai territori montani, tutti i residenti in comuni o frazioni di comuni montani in zone boschive, nei quali si possa individuare una consuetudine di interesse economico, connessa alla raccolta dei prodotti secondari del bosco da parte della generalità degli abitanti. Le Comunità Montane provvedono entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione ed elencazione nelle zone di cui alla lettera b) del presente articolo. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo è sufficiente, nella formulazione della domanda, che il richiedente indichi gli estremi relativi alla propria condizione professionale e alla propria residenza. I cittadini che non ricadono nei casi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo, sono tenuti ad allegare alla domanda una copia della propria dichiarazione dei redditi relativi all' anno precedente. Le Comunità Montane e le Associazioni Intercomunali competenti, nel provvedere circa le agevolazioni richieste adottano criteri che considerino l' effettiva condizione di interesse economico ai fini di integrazione del reddito da parte del richiedente, nonchè le potenzialità di utilizzo economico dei prodotti secondari del bosco del territorio interessato. ARTICOLO 13 I cittadini che intendono usufruire delle agevolazioni di cui all' art. 11 ne fanno richiesta alle Comunità Montane ed alle Associazioni intercomunali nelle quali intendono esercitare l' attività di raccolta. Entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana o l' Associazione Intercomunale competente provvede ad inviare risposta all' interessato. In caso di risposta positiva, viene inviato all' interessato un tesserino con il riconoscimento della qualifica di << raccoglitore abituale di prodotti del sottobosco, a scopo economico >>. Il riconoscimento è valido per un periodo di tre anni e può essere rinnovato. ARTICOLO 14 E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco di cui all' art. 10 nelle aree rimboschite, prima che siano trascrosi cinque anni dalla messa a dimora delle piantine. Da tale divieto sono esclusi i proprietari del fondo e gli altri aventi titolo su di esso. ARTICOLO 15 Per i seguenti prodotti secondari del bosco salvo quanto previsto dall' art. 11, non è consentita la raccolta giornaliera individuale oltre i seguenti limiti: muschi Kg. 0,300 lamponi Kg. 1,000 fragole Kg. 1,000 mirtilli Kg. 1,000 bacche di ginepro Kg. 0,200 E vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragola, lamponi, mirtilli, ginepro o parti di esse. ARTICOLO 16 E' vietato, anche al fine di raccogliere funghi, rimuovere il manto vegetale del terreno, o comunque danneggiare lo strato humifero anche con l' ausilio di attrezzi quali rastrelli, falci e uncini. E' altresì vietato calpestare, manomettere, danneggiare, senza scopo di raccolta, funghi anche delle specie non commestibili. Nell' ambito delle funzioni divulgative previste dalla presente legge, deve essere indicata ai raccoglitori di funghi la necessità di attenersi al criterio di ripulire accuratamente sul posto la parte terminale del gambo, nonchè l' opportunità di usare idonei contenitori aereati e igienici. ARTICOLO 17 (Raccolta di specie funginee pregiate) Ai fini della presente legge sono considerate specie funginee pregiate: dormiente, prugnolo, porcino (boletus edulis), ovolo. E' consentita la raccolta dei funghi pregiati per una quantità giornaliera non superiore ai 2 Kg. per persona. Al fine di impedire la raccolta di esemplari pregiati immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro della cappella al di sotto delle quali il fungo non può essere raccolto ne messo in commercio: dormiente cm. 2; porcino e ovolo cm. 4. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita funginea o di particolari situazioni di degrado ambientale, le Associazioni intercomunali e le Comunità Montane possono emanare disposizioni anche relative a singole parti del loro territorio, atte a fissare quantitativi di raccolta diversi da quelli previsti al 2º comma del presente articolo. Tali disposizioni dovranno essere preventivamente comunicate alla Amministrazione provinciale competente per il parere di cui all' art. 3 e dovrà essere data loro ampia pubblicità sia a mezzo degli appositi manifesti che di comunicazione agli organi di stampa onde renderne edotti i cittadini. ARTICOLO 18 La Regione prevede nel programma regionale di interventi in agricoltura di cui all' art. 14 della LR 1- 8- 81 n. 63 agevolazioni finanziarie per la costituzione e l' attività di associazioni e cooperative che si propongono la raccolta e la commercializzazione, nonchè eventualmente anche la lavorazione dei prodotti secondari del bosco. Le associazioni e le cooperative di cui al primo comma devono essere costituite da raccoglitori dei prodotti secondari del bosco a scopo economico di cui all' art. 12 della pesente legge. Gli enti delegati di cui alla LR 4- 9- 1976, n. 64 possono dare in concessione beni del patrimonio agricolo forestale, con lo scopo di organizzare in essi attività di raccolta dei prodotti secondari del bosco a coltivatori diretti ed alle Associazioni e cooperative di cui al primo comma, secondo quanto previsto nella citata legge regionale e nei limiti temporali previsti dall' art. 7 della LR 29- 6- 1982, n. 52, relativamente alla fase transitoria nella formazione di un sistema delle aree protette. Allo scopo di favorire la vocazione del territorio boschivo regionale alla attività di raccolta dei prodotti secondari del bosco, gli enti locali cui è demandata l' attuazione della presente legge curano che vi sia assidua vigilanza sulle aree nelle quali si esercita l' attività delle associzioni e delle cooperative di cui al primo comma. Nelle zone in cui si manifestino estesi fenomeni di interdizione ad estranei della raccolta dei prodotti secondari del bosco da parte degli aventi titolo, attraverso tabellazione dei fondi, gli enti locali preposti alla attuazione della presente legge curano iniziative dirette particolarmente a realizzare, tra tutti gli interessati, intese che favoriscano: la tutela dei diritti all' utilizzo economico dei prodotti secondari del bosco da parte dei proprietari o altri aventi titolo; l' utilizzo suddetto anche da parte dei coltivatori non disponenti di ampie superfici boschive; la possibilità di fruizione dell' ambiente boschivo da parte della generalità dei cittadini. ARTICOLO 19 Per la tutela dell' ambiente naturale e la corretta fruibilità del territorio è vietato abbandonare rifiuti al di fuori dei luoghi indicati dalla autorità competenti. A tale fine gli enti locali, cui è affidata l' attuazione della presente legge promuovono iniziative atte a stimolare il corretto comportamento di coloro che intendono usufruire dell' ambiente naturale. ARTICOLO 20 Ai fini della presente legge, e relativamente alle zone di cui al punto b) dell' art. 10 della LR 29- 6 1982, n. 52 fino all' entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto 1), lett. d) del secondo comma del suddetto articolo, i Comuni possono porre limiti e divieti al percorrere con veicoli motorizzati prati e boschi. I mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico - forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, nella vigilanza forestale e antincendio nonchè i mezzi di proprietà del possessore o dell' affittuario del fondo e tutti gli altri impiegati in pubblici servizi sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma. ARTICOLO 21 La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alle tartufaie. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l' impiego del << vanghetto >>. E' vietato la raccolta durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole. Le buche aperte per la estrazione devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. Per quanto attiene alla disciplina della raccolta dei tartufi non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 568. Al primo comma dell' art. 2 della LR 9 febbraio 1981 n. 15 concernente << Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed alimentazione >> è aggiunta la seguente lettera << r) l' autorizzazione alla raccolta dei tartufi di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 568 >>. TITOLO IV VIGILANZA ARTICOLO 22 Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge e dell' accertamento delle relative violazioni gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, degli agenti dipendenti dagli enti delegati dalla Regione, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali; possono inoltre procedere all' accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 24- 11- 81 n. 689, gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. I soggetti di cui al comma precedente hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Le Associazioni intercomunali e le comunità montane, per l' attività di vigilanza, possono altresì avvalersi, dirigendone l' azione, di guardie volontarie alle quali sia attribuita l' azione di << guardia giurata >> secondo le norme di pubblica sicurezza e che abbiano frequentato i corsi di cui al quinto comma. Le guardie volontarie le quali rilevino violazioni alle disposizioni della presente legge redigono verbali di riferimento e li trasmettono alle autorità competenti alla applicazione delle sanzioni amministrative. Alle guardie volontarie di cui al terzo comma sono corrisposti indennizzi il cui ammontare viene annualmente stabilito con provvedimento del consiglio regionale. Tali indennizzi sono interamente a carico del bilancio regionale. Le Associazioni Intercomunali, e le comunità montane, in accordo con i singoli comuni interessati, possono organizzare brevi corsi rivolti ai cittadini residenti, allo scopo di fornire ai partecipanti gli elementi utili all' esercizio delle funzioni di guardia volontaria giurata. I corsi sono interamente finanziati dalla Regione. Ai corsi possono partecipare tutti i cittadini che ne fanno richiesta. Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane che organizzano corsi curano gli adempimenti mecessari affinchè gli idonei ricevano la abilitazione di cui all' art. 138 del TULPS approvato con RD 18- 6- 1931, n. 773 ed agli artt. 249 e 251 del regolamento approvato con RD 6- 5- 1940 n. 635. Non si rendono applicabili le disposizioni di cui al n. 7 dell' art. 138 del detto TULPS. Le associazioni intercomunali o le Comunità Montane rilasciano per l' identificazione, a ciascun agente volontario, un tesserino contenente oltre le generalità gli estremi del provvedimento prefettizio di abilitazione, la durata della validità della qualifica e l' oggetto della vigilanza. Gli stessi sono dotati di un distintivo o bracciale di riconoscimento che è ad essi consegnato a cura della Associazione Intercomunale o Comunità Montana. TITOLO V SANZIONI ARTICOLO 23 Per la violazione ai divieti di cui alla presente legge, i Comuni applicano sanzioni amministrative pecuniarie da L. 10.000 a L. 200.000. E' prevista altresì la confisca amministrativa della specie floricola, animale o dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano anche a chi pone in vendita o commercia specie di cui al primo comma dell' art. 4 della presente legge, e a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui all' art. 17 III comma. Si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall' Aministrazione Comunale. ARTICOLO 24 Le Unità Sanitarie Locali, nell' ambito della loro attività di prevenzione, adottano iniziative dirette a pubblicizzare ai cittadini le specie di funghi velenosi o comunque non commestibili, nonchè le terapie d' urgenza per i casi di avvelenamento da funghi e le relative strutture sanitarie a cui rivolgersi. Le Unità Sanitarie Locali svolgono l' attività di cui sopra ricercando la collaborazione dei Distretti Scolastici. ARTICOLO 25 Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, valutati per il 1982 in 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 31690 che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 26. Per gli anni successivi, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio. ARTICOLO 26 Agli stati di previsione, di competenza e cassa della parte spesa del bilancio 1982, sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni: Agli stati di previsione, di competenza e cassa della parte spesa del bilancio 1982, sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni: In diminuzione Cap. 31800 << Fondo a disposizione della Giunta per interventi di tutela e incremento delle risorse faunistiche, recupero delle risorse ambientali, per studi e ricerche e per attività di educazione e propaganda per la difesa della fauna e dell' ambiente per contributo ad enti ed Associazioni per iniziative analoghe nonchè per compiti della Giunta regionale ( LR 15 marzo 1980, n. 17) L. 50 milioni Agli stati di previsione, di competenza e cassa della parte spesa del bilancio 1982, sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni: OMISSIS Di nuova istituzione Cap. 31690 << Interventi per l' attuazione della normativa relativa alla disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell' ambiente naturale ( LR n. 64/ 82 - Atti Consiglio) L. 50 milioni La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 novembre 1982 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 5 ottobre 1982 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 novembre 1982.