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Laws of Italy

Regional Act No. 7 laying down provisions to simplify procedures relating to agriculture and authorized centres for assistance in agriculture

Made 2015-01-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge regionale n. 7: Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy · Toscana
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
legal proceedings/administrative proceedings, non-governmental entity

Where to read it

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  1. 2i Agricoltura e foreste l.r. 7/2015 1 Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7 Dispo s i z io n i in mater ia di sempl i f i c az i o n e di proced i m e n t i in mat eria di agrico l t ura e di centri autorizza t i di assi s t e n z a agrico la . (Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23.01.2015 ) PREAMBOLO ................................................................. 1 Art. 1 - Semplificazione istru t tor ia per il tramite dei CAA ........................................................... 1 Art. 2 - Informa t iva al Consiglio regionale ......2 Art. 3 - Clausola di invarianza finanzia ria .......2 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quar to, della Costi tuzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statu to; Visto il decre to legisla tivo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppre s sione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltur a “AGEA”, a norma dell’ar ticolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decre to del Minist ro delle politiche agricole alimenta ri e forest ali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola); Consider a to quanto segue: 1. In Toscana gran parte dei procedimen t i amminis t ra t ivi attinent i all’esercizio dell’at tività agricola sono gesti ti per mezzo di istanze presen t a t e att raver so il sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltu ra (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembr e 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltu ra “ARTEA”) e ciò ha permesso di raggiunge r e un ottimo livello di semplificazione e una consis ten t e riduzione dei termini di conclusione dei procedimen t i in mate ria agricola; 2. L’esercizio dell’attività agricola compor t a anche adempime n t i amminis t r a t ivi discend en t i da normative non stre t t am e n t e attinent i alla mate ria agricola, come per esempio quelli relativi alla gestione delle acque, al progra m m a aziendale di miglioram en to agricolo ambien tal e, alla valutazione d’incidenza; 3. Al fine di assicur a r e una disciplina regionale organica di snellimen to e semplificazione amminis t r a t iva di tutti i procedimen t i di interes se dei sogget t i che esercitano l’attività agricola, è oppor tu no prevede r e la possibilità per i centri autorizzati di assis tenza agricola (CAA), ai sensi dell’ar ticolo 14 comma 6 del decre to legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in mate ria di sogget t i e attività, integri tà aziendale e semplificazione amminis t r a t iva in agricoltu r a , a norma dell’ar ticolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38), di ricevere istanze, domande , dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative a procedime n t i funzionali all’ese rcizio dell’attività agricola, compr esi quelli afferen ti alle materie di cui all’ar ticolo 2, comma 1, letter a c), del d.m. agricoltur a 27 marzo 2008 (Riforma dei cent ri autorizza ti di assis tenza agricola) che i sogget t i che eserci tano l’attività agricola hanno facoltà di presen ta r e ai CAA medesimi. 4. In consider azione della facolta tività dell’attività che i CAA possono svolgere ai sensi della presen t e legge, la stessa non compor t a oneri a carico del bilancio regionale; Approva la presen te legge Art. 1 - Semplificazione istrut toria per il tramite dei CAA 1. Al fine di garant i r e la semplificazione degli adempim en ti amminist r a t ivi, i cent ri autorizza ti di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’ar ticolo 14, comma 6, del decre to legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono ricevere istanze, domand e , dichiar azioni, segnalazioni e comunicazioni relative ai procedime n t i funzionali all’esercizio dell’attività agricola, nonché a quelli d’inte re s se dell’impres a agricola afferen t i alle mate rie di cui all’articolo 2, comma 1, lette ra c), del decre to del Ministro delle politiche agricole alimenta r i e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzat i di assis tenza agricola), presen ta t e da sogget t i che eserci tano l’attività agricola. 2. I CAA possono eserci ta r e le attività di cui al comma 1, anche di competenza degli enti locali, per conto dei sogget ti che eserci tano l'attività agricola e, in tal caso, agiscono sulla base di specifico manda to del sogget to delegan te . 3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da approva re entro cento t t a n t a giorni dall’ent r a t a in vigore della presen te legge, individua i Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 20/0 1 / 2 0 1 5 2i Agricoltura e foreste l.r. 7/2015 2 procedimen ti amminist r a t ivi di cui al comma 1, di competenza della Regione e degli enti locali, per i quali sono applicat e le procedur e di cui il presen te articolo, nonché gli adempime n t i di istrut tor ia documen t a le cui i CAA sono tenuti con riguardo ai prede t t i procedime n t i . 4. Nelle deliberazioni ricognitive dei procedime n t i di cui al comma 3, la Giunta regionale riport a altresì, nel rispe t to di quanto disposto dalle singole normative di settor e di disciplina dei procedime n t i , i termini massimi di conclusione degli stessi , decorsi i quali l’istanza si intende accolta . 5. Le istanze, domande , dichiar azioni, segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1 present a t e dal CAA all’amminis t r azione compete n t e sono correda t e dall’at tes t azione o dichia razione in cui il CAA certifica la complet ezza e l’adegua tezza della documen t azione allega t a . 6. Per i procedimen ti amminis t r a t ivi ogget to della presen te legge, di cui lo sportello unico delle attività produt tive (SUAP) è responsabile , ai sensi del regolame n to emana to con decre to del Presiden t e della Repubblica 7 settemb r e 2010, n. 160 (Regolame n to per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produt tive, ai sensi dell'ar t icolo 38, comma 3, del decre to- legge 25 giugno 2008, n. 112 conver ti to , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il CAA presen ta le istanze, domand e , dichiar azioni, segnalazioni e comunicazioni da esso ricevute allo SUAP territo rialmen te competen t e , ferma restando, per i relativi procedime n t i , l’applicazione delle procedu r e di cui alla present e legge. 7. Il CAA rilascia ai sogge t ti di cui al comma 1 l’attes t azione della trasmissione dell’istanza all’amminis t r azione compete n t e ai fini della decor r enza del termine per l’adozione del provvedimen to finale, nonché la cer tificazione dell’intervenu to decorso del termine. Art. 2 - Informativa al Consiglio regionale 1. Entro ventiqua t t ro mesi dall’approvazione della presen te legge, la Giunta regionale invia alle commissioni consiliari competen t i un’informa tiva in cui sono evidenziati i risulta ti ottenut i in termini di semplificazione e le eventuali criticità emerse in sede di prima applicazione. Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria 1. La presen t e legge non compor t a oneri a carico del bilancio regionale . Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Docu m e n t o aggior n a t o al 20/0 1 / 2 0 1 5

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