Regional Act No. 6 on the production, breeding, experimentation and marketing of genetically modified organisms (GMO)
Made 2001-03-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Abruzzo
- Subjects
- Environment, Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- genetically modified organism (GMO), authorization/permit, offences/penalties, precautionary principle, packaging/labelling, genetic resources, biotechnology
- Categories
- agriculture
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LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 16-03-2001 REGIONE ABRUZZO Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 7 del 28 marzo 2001 Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto; Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Obiettivi 1 .La Regione Abruzzo, a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio e della qualità, specificità, originalità, territorialità della propria produzione agroalimentare, ed a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini., sostanzia con la presente legge l'applicazione del principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso per qualunque fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati. 2. La Regione Abruzzo promuove tutte le azioni utili a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari di tali organismi o di prodotti da essi derivati. 3. La Regione Abruzzo promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità e l'alto valore del paesaggio agrario regionale. ARTICOLO 2 Divieto di coltivazione e allevamento, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree, a qualunque titolo, protette 1. E' fatto divieto; sui terreni di proprietà del demanio regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio regionale, alla coltivazione e all'allevamento di piante e animali geneticamente modificati o di altro tipo di OGM, anche a fini sperimentali. 2. Nelle aree protette regionali e nei territori di interesse comunitario, nazionale e regionale, nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio di qualità riconosciuto dalla UE, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentati. 3. E’ fatto divieto di coltivazione o allevamento di organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali nei siti inseriti negli elenchi predisposti dall’ARSA nell’ambito della rete regionale di protezione della biodiversità. ARTICOLO 3 Esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalla Regione 1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità le aziende agricole che utilizzano organismi geneticamente modificati, sia direttamente che indirettamente. 2. Le stesse aziende sono anche escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi finanziari erogati dalla Regione Abruzzo. 3. Analoga esclusione riguarda le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate. ARTICOLO 4 Ristorazione collettiva 1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica degli ospedali e luoghi di cura della Regione Abruzzo, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione alle Province ai Comuni ed ai soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. 2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati negli alimenti somministrati che, comunque devono provenire da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati. 3. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti., i soggetti gestori di cui al comma 1 de1 presente articolo hanno l'obbligo di esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati. ARTICOLO 5 Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale 1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di etichettatura, è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati. 2. I prodotti contenenti OGM vanno comunque esposti al pubblico in modo chiaramente e inequivocabilmente identificabile e segregati in appositi ed esclusivi contenitori. ARTICOLO 6 Ricerca l. La Regione Abruzzo riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quel1e volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario. 2 Sono escluse dall'erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale. 3. Le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della Sanità ai sensi della direttiva 220/90/CE potranno essere effettuate esclusivamente in quelle zone non contemplate dalla presente legge. 4. La Regione Abruzzo si riserva il diritto di chiedere l'annullamento di quelle emissioni deliberate che possono produrre contaminazioni biologica con specie di rilevanza per l'agricoltura regionale. ARTICOLO 7 Consenso informato 1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberata e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni. 2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa. ARTICOLO 8 Informazione ed educazione alimentare 1. La Regione Abruzzo promuove, organizza e realizza campagne di informazione ed educazione dei cittadini, dirette in particolare agli agricoltori, ai consumatori. agli operatori scolastici e sanitari, sugli organismi geneticamente modificati. ARTICOLO 9 Commissione di vigilanza 1. Al fine di controllare sulla corretta attuazione della presente legge, la Regione Abruzzo istituisce apposita Commissione, presso il Settore Agricoltura e Politiche rurali, formata da: * 3 ispettori nominati come da decreto del Ministero della Sanità, Dipartimento della Prevenzione del 12.11.98, registrato al n. 87 del Registro Visti Semplici dell'Ufficio Centrale del Bilancio preso presso il Ministero della Sanità in data 13.01.99, e appartenenti all'Assessorato Agricoltura e Politiche rurali e/o all’ARSA o altri Enti strumentali della Regione; * 2 funzionari dell'Assessorato all'Ambiente; * 2 funzionari dell'Assessorato Sanità. 2. La Commissione esercita il suo potere di controllo attraverso: * verifiche delle emissioni deliberate, * ispezioni nelle aree soggette al divieto di coltivazione di OGM ai sensi dell'art. 2, * verifiche sulla ristorazione collettiva, * verifiche dell'etichettatura negli esercizi commerciali. ARTICOLO 10 Sanzioni 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 5 commi 1 e 2 e all'art. 6, comma 3 si applica la sanzione da lire 1.5 mi1ioni a lire 25 milioni. 2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente provvedono i Comuni territorialmente competenti. 3.Gli importi derivanti dalle sanzioni comminate vengono finalizzati per interventi sulla ricerca e cura delle malformazioni genetiche e per interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo e, pertanto, depositati su appositi capitoli di bilancio. Note: IL COMMISSARIO DI GOVERNO NELLA REGIONE ABRUZZO, CON NOTA N. 204/376 C.G. DEL 28/02/2001, NEL TRASMETTERE, DEBITAMENTE VISTATA, LA PRESENTE LEGGE REGIONALE, HA COMUNICATO CHE " IL GOVERNO, NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27 FEBBRAIO 2001, HA OSSERVATO CHE: 1) CIRCA LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 6 COMMA 3, ESSE DEBBONO CORRELARSI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 92/93 IN PARTICOLARE PER QUEL CHE RIGUARDA IL REGIME DI VIGILANZA ED AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEI PREDETTI ARTICOLI; 2) RIGUARDO LA NORMA SULLE SANZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 10, ESSE DEVONO COMUNQUE CONSIDERARSI MERAMENTE AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE GIA' PREVISTE PER SITUAZIONI ANALOGHE DALLA SUMMENZIONATA NORMATIVA NAZIONALE; 3) IN MERITO ALL'ARTICOLO 8, RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE, ALLA COPERTUTRA FINANZIARIA DEI RELATIVI ONERI DOVRA' FARSI FRONTE NEI LIMITI DEGLI ORDINARI STANZIAMENTI DI BILANCIO". Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 16 Marzo 2001