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Laws of Italy

Regional Act No. 6 on Mountain Communities

Made 2002-04-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Lombardia
Subjects
Environment
Keywords
mountain area, less favoured areas, institution, environmental planning, special fund, policy/planning, governance

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002, n.6 Disciplina delle comunita' montane. (GU n. 27 del 6-7-2002) (Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), disciplina le comunita' montane, definendo in particolare: a) i criteri e le procedure di delimitazione delle zone omogenee; b) le modalita' di approvazione degli statuti; c) i contenuti e le modalita' di approvazione degli strumenti di programmazione; d) i rapporti con altri enti. 2. La Regione, nel processo di attuazione del decentramento amministrativo ed in coerenza con il principio di sussidiarieta', individua le comunita' montane come destinatarie di funzioni il cui adeguato espletamento sia connesso alla dimensione territoriale delle medesime. Art. 2. Criteri di delimitazione delle zone omogenee 1. I criteri di delimitazione delle zone omogenee sono i seguenti: a) inclusione del territorio di comuni contigui, di norma appartenenti alla medesima provincia: 1) interamente montani; 2) parzialmente montani, con popolazione residente in territorio montano superiore al 15% della popolazione complessiva; b) inclusione, laddove necessario per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, dei comuni limitrofi con popolazione non superiore a 2000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunita'; c) assetto territoriale tale da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali. 2. I criteri di cui al comma 1 non si applicano, in fase di prima costituzione ai sensi dell'Art. 3, per i comuni che gia' fanno parte di comunita' montane. 3. In caso di scissione di comunita' montana preesistente in piu' comunita' montane si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'Art. 27 del decreto legislativo n. 267/2000. Art. 3. Procedura di concertazione e costituzione delle comunita' montane 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, singolarmente o tramite le comunita' montane, presentano alla giunta regionale proposte di delimitazione delle zone omogenee; nei successivi novanta giorni, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, elabora una propria proposta da sottoporre alle commissioni provinciali cosi' composte: a) presidente della giunta regionale o assessore delegato che le presiedono; b) presidenti delle comunita' montane interessate; c) presidenti delle province interessate; d) sindaci dei comuni interessati; e) presidente delegato del comitato per la montagna, di cui all'Art. 51 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione del territorio montano, in attuazione della legge n. 97/1994). 2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) possono designare assessori, quali loro delegati. 3. Ciascuna commissione provinciale e' convocata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni non possono aver luogo prima di trenta giorni dalla data di trasmissione ai componenti delle medesime della proposta della giunta regionale. 4. La fase di concertazione si conclude entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della proposta della giunta regionale alle commissioni provinciali. 5. Conclusa la fase di concertazione, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva la deliberazione concernente la delimitazione delle zone omogenee entro e non oltre i sessanta giorni successivi all'assegnazione del provvedimento alla commissione consiliare competente. 6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 5, il presidente della giunta regionale adotta i decreti di costituzione delle comunita' montane, da pubblicarsi contestualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia; con i medesimi decreti sono regolati, ove necessario, i rapporti successori. 7. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifica della deliberazione concernente la delimitazione delle zone omogenee. Art. 4. Autonomia statutaria 1. Lo statuto della comunita' montana contiene le norme fondamentali in materia di organizzazione; in particolare, recepisce i principi fondamentali dell'ordinamento degli enti locali, specifica le attribuzioni degli organi, ne definisce la composizione e le modalita' di elezione, stabilisce le forme di tutela delle minoranze, indica le funzioni e i servizi da gestire in forma associata. 2. Lo statuto e' deliberato dall'organo rappresentativo della comunita' montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 3. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della comunita' montana e dei comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore. Art. 5. Strumenti di programmazione 1. Sono strumenti di programmazione delle comunita' montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. 2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorita' d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale. 3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunita' montana e di ogni comune appartenente alla comunita' montana, puo' essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni. 4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso, alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilita' con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato. 5. In caso di comunita' montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunita' montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato. 6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, e' approvato dalla comunita' montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia. 8. Il piano di cui al comma 7 ed i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunita' montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata. 9. I comuni che costituiscono la comunita' montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunita' montana stessa, adeguando i propri piani e programmi. Art. 6. Rapporti fra enti 1. La comunita' montana puo' stipulare convenzioni o costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi. 2. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunita' montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 e tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi disciplinate dalla giunta regionale. 3. I comuni esclusi dalle comunita' montane ai sensi di legge beneficiano comunque, per la parte di territorio montano, degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, nonche' da leggi statali e regionali. 4. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunita' montana che richiedono per la loro complessita' l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunita' montana e' autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'Art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000. Art. 7. Fonti di finanziamento 1. Le risorse finanziarie delle comunita' montane sono: a) le risorse finanziarie del fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, di cui all'Art. 3, comma 2 della legge regionale n. 10/1998; b) le risorse finanziarie destinate alle comunita' montane per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonche' le risorse statali riferentesi alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna); c) le risorse finanziarie di cui all'Art. 1, comma 52-bis, lettera b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), destinate all'incentivazione della gestione associata di funzioni. 2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a) e b), sono assegnate secondo i criteri di cui all'Art. 3, comma 5, lettera a), b), c) e d), della legge regionale n. 10/1998. 3. Per quanto concerne le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a), i progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione triennale, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale. La Regione per la realizzazione dei progetti finanzia le spese per le opere e gli interventi, oggetto di rendicontazione, per una quota minima del 90% dello stanziamento. A valere sulla rimanente quota, possono essere finanziate le spese di progettazione preliminare e definitiva di cui all'Art. 16, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, e le spese tecniche ed amministrative, che concorrono alla realizzazione ed attuazione dei progetti stessi. 4. L'adozione degli strumenti di programmazione o il loro adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali di cui al comma 1, lettera a) destinati alle comunita' montane. 5. La disposizione di cui al comma 4 trova applicazione decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione dei decreti costitutivi delle comunita' montane. Art. 8. Norme transitorie e finali 1. Qualora, a seguito della procedura di cui all'Art. 3, una comunita' montana istituita in base alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 (Ordinamento delle comunita' montane) si scinda in piu' comunita' montane ovvero subisca una modifica territoriale riguardante la meta' piu' uno dei comuni interessati, si costituiscono organi rappresentativi ed esecutivi provvisori. 2. Gli organi rappresentativi provvisori di cui al comma 1 sono composti dal sindaco, da un consigliere espresso dalla maggioranza e da un consigliere espresso dalla minoranza di ciascuno dei comuni che fanno parte della comunita' montana. Nel corso della prima seduta d'insediamento dei suddetti organi, convocata dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti e presieduta dal componente piu' anziano di eta', si procede all'elezione del presidente e degli altri componenti dell'organo esecutivo, in numero complessivamente non inferiore a tre e non superiore a cinque. 3. Qualora la delimitazione delle zone omogenee conseguente alla procedura di cui all'Art. 3 risulti invariata rispetto alla delimitazione territoriale stabilita dall'Art. 6 della legge regionale n. 13/1993 o subisca variazioni di entita' inferiore a quanto previsto dal comma 1, restano confermati gli organi gia' in carica, salvo procedere, ove necessario, al loro adeguamento secondo le modalita' stabilite dagli statuti vigenti. 4. Gli organi rappresentativi di cui ai commi 1 e 3 approvano o adeguano gli statuti delle comunita' montane entro il termine di sei mesi dalla prima seduta da convocarsi non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'Art. 3, comma 6. 5. Decorso inutilmente il termine fissato per l'approvazione o l'adeguamento degli statuti, il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. 6. Gli organi di cui al presente articolo rimangono comunque in carica fino al rinnovo della maggioranza dei consigli comunali dei comuni facenti parte della comunita' montana. Art. 9. Norme abrogate 1. La legge regionale n. 13/1993 e' abrogata a far data dalla pubblicazione dei decreti del presidente della giunta regionale di cui all'Art. 3, comma 6. Art. 10. Norma finanziaria 1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunita' montane, di cui all'Art. 7, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 4.10.5.4.3.240 "Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda" ed all'UPB 4.9.4.1.3.151 "Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004. 2. Per le spese di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a) e b) e' autorizzata, per gli esercizi successivi al 2002, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'Art. 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'Art. 25, comma 4 della stessa legge. 3. La legge regionale n. 13/1993, abrogata all'Art. 9, continua ad applicarsi per l'esecuzione delle obbligazioni assunte in base alla legge regionale medesima. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 2 aprile 2002 FORMIGONI (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/470 del 26 marzo 2002)

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