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Laws of Italy

Regional Act No. 59 on waste disposal

Made 1995-08-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Basilicata
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
pollution control, waste prevention, waste disposal, offences/penalties, waste management

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 31-08-1995 REGIONE BASILICATA NORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 45 del 4 settembre 1995 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. In attuazione del principio di prossimità di cui alla direttiva 91/ 156 CEE nonchè dei poteri di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti attribuiti alla Regione dal DPR 915/ 83, dalla Legge 441/ 87 e dalla Legge 475/ 88 è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/ o di stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni. ARTICOLO 2 1. Il Dipartimento Regionale per l' Ambiente notificherà il divieto di cui al precedente articolo agli interessati entro 10 giorni dall' entrata in vigore della presente Legge. ARTICOLO 3 1. Al divieto di cui al precedente articolo si può derogare previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Provincia ed il Comune interessato e previo parere della Commissione Consiliare Competente. ARTICOLO 4 1. La deroga di cui al precedente articolo può essere concessa: 4.1. per l' attuazione di specifici accordi tra la Regione ed altre pubbliche Amministrazioni, Enti ed Imprese; 4.2. per determinazioni di Autorità Statali a ciò competenti nei casi previsti dalla Legge. 2. Le deroghe non si applicano alle discariche. ARTICOLO 5 1. La trasgressione del divieto di cui alla presente legge, comunque rilevata, è punibile con una sanzione amministrativa di minimo L. 50.000.000 e massimo di lire 500.000.000 stabilita con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del competente Ufficio in relazione alla gravità della trasgressione. ARTICOLO 6 1. La sanzione amministrativa dovrà essere versata, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione, di cui al precedente articolo, alla Regione nei modi e nelle forme stabiliti nella medesima deliberazione. ARTICOLO 7 1. La trasgressione del divieto di cui alla presente Legge comporta la revoca dell' autorizzazione all' esercizio dell' impianto. ARTICOLO 8 1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata. Potenza, 31 agosto 1995

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