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Laws of Italy

Regional Act No. 54 on animal products obtained through organic methods

Made 1995-04-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 54 - Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Toscana
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
ecological production/organic production, animal by-products, cattle, sheep/goats, swine, certification, biotechnology, apiculture/sericulture, animal feed/feedstuffs, inspection, hygiene/sanitary procedures, animal production, treated food, meat, milk/dairy products, poultry products, packaging/labelling, food safety and quality

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  1. REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 54 Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici (GU n.3 del 27-1-1996) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis del 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, con la presente legge, regolamenta le produzioni degli animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale ottenute secondo il metodo di produzione biologica. Art. 2. Disposizioni per la zootecnia biologica 1. I principi e i metodi di produzione biologica per le produzioni animali sono definiti con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale per le Attivita' Biologiche di cui all'art. 7 della L.R. 19 aprile 1994 n. 31. In sede di prima applicazione le disposizioni in merito sono quelle di cui all'allegato "A" della presente legge. 2. Gli operatori biologici che producono, preparano o importano ai fini della commercializzazione i prodotti di cui all'art. 1 della presente legge conformemente ai principi e metodi di produzione di cui al comma precedente, devono notificare alla Giunta Regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inizio delle attivita' produttive indicando l'Organismo di controllo al quale sottoporre i prodotti. Copia della lettera deve essere contestualmente inviata anche al suddetto Organismo di controllo, il quale deve comunicare alla Giunta Regionale l'accoglimento dell'operatore nel regime di controllo previsto dal Reg. C.E.E. n. 2092/91. 3. Ai fini della applicazione della presente legge si da' mandato alla Giunta Regionale affinche', nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predisponga la modulistica necessaria. Art. 3. Controlli 1. Gli Organismi abilitati a svolgere il controllo sulle attivita' di produzione, preparazione e importazione dei prodotti zootecnici ottenuti secondo il metodo di produzione biologico sono quelli che hanno ottenuto il riconoscimento con le modalita' previste dalla normativa vigente. 2. Il Consiglio regionale, con proprio atto, su proposta della Giunta regionale, indica i requisiti minimi e le misure precauzionali necessari al fine dello svolgimento dell'attivita' di controllo. In sede di prima applicazione viene fatto riferimento a quelli previsti nell'allegato "B" della presente legge. 3. Gli Organismi di controllo, di cui al precedente comma 1, devono trasmettere alla Giunta Regionale, entro il 30 novembre, il piano tipo annuale di controllo relativo alle produzioni zootecniche biologiche. La Giunta Regionale ha trenta giorni per formulare osservazioni e per approvarlo con proprio atto. 4. Periodicamente l'Organismo di controllo invia al Dipartimento Agricoltura e Foreste una relazione inerente i controlli effettuati sugli opera tori biologici specificando le specie e le quantita' di produzioni controllate. 5. La Regione effettua annualmente, attraverso l'A.R.S.I.A., controlli a campione su una percentuale di operatori biologici non inferiore al 10%. Le modalita' per lo svolgimento della suddetta attivita' di verifica sono stabilite dal Consiglio Regionale con proprio atto, su proposta della Giunta Regionale. In sede di prima applicazione viene fatto riferimento alle modalita' riportate nell'allegato "C" della presente legge. 6. Nel caso in cui l'A.R.S.I.A. riscontri inadeguatezze od omissioni riconducibili agli Organismi di controllo ne da' comunicazione alla Giunta Regionale la quale provvede ad inviare i dati al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 aprile 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 7 marzo 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 1995. (Omissis).

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