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Laws of Italy

Regional Act No. 53 on the protection of certain fauna and flora species (as amended by Regional Act No. 66 of 15 November 1994)

Made 1974-11-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Veneto
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
ecosystem conservation, mountain area, reptiles, wild flora, amphibians, insects, collecting/harvesting, total allowable catch, authorization/permit, inspection, offences/penalties, protection of species, wild fauna, biodiversity

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  1. Legge regionale 15 novembre 1974 n. 53 (BUR n. 47/1974) Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora. (1) Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (2) La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a: a) conservare l'equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore; b) tutelare la flora nell'ambito del territorio della regione; c) omissis (3). Art. 2 La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l'erogazione di contributi a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano direttamente l'iniziativa. Titolo II Tutela di alcune specie della fauna inferiore Art. 3 E' vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti. E', altresí, vietato nel territorio della regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonchè uova, larve, adulti di tali specie. Art. 4 La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo. La richiesta di autorizzazione va indirizzata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta. L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta. Art. 5 E' vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi. http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn0 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn0 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn0 La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo. Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo. E' comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole. Titolo III Tutela della flora Art. 6 Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione. Art. 7 E' vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse: 1. Anemone alpina, - Anemone alpina I. montana, Pulsatilla montana Hoppe narcissiflora Narcisino 2. Apocinum venetum L. 3. Aquilegia specie Aquilegia plures atrata, K. Aquilegia azzurra Amor Kosk thalictrifolia nascosto Aquilegia Schott e minore K. alpina L. einseleana, F.W. 4. Arbutus unedo L. - Corbezzolo 5. Artemisia genepí, H. laxa, F. - Genepí nero Genepí bianco 6. Asphodelus albus, Mill - Asfodelo 7. Cypridedium Calceolus, L. - Pianella della Madonna o Scarpetta di Venere 8. Convallaria majalis L. - Mughetto 9. Cotoneaster piracantha Spach - Cotognastro 10. Daphne, L. tutte le specie - Mezereo o Fior di stecco Dafne striata o Dafne nano 11. Dictamnus albus, L. - Limonella o Frassinella 12. Diospyros Lotus, L. - Loto d' Italia 13. Erithronium dens canis, - Dente di cane L. 14. Genziana lutea, L. acaulis, - Genziana maggiore I. punctata, L. Genziana Genziana punteggiata 15. Gladiolus paluster, Gaud - Gladiolo di palude 16. Haplophyllum Patavium - Ruta patavina 17. Helleborus niger, L. - Rosa di Natale 18. Hemerocallis Flava, L. - Giglio giallo 19. Ilex Aquifolium, L. - Agrifoglio 20. Leucojum vernum, L. - Campanellino, falso bucaneve 21. Leontopodium alpinum, - Stella alpina, Cass. Edelweiss 22. Lilium bulbiferum, L. martagon, - Giglio rosso Giglio L. carniolicum, martagone Riccio di Bernh dama 23. Narcissus poeticus, L. - Narciso 24. Nicritella rubra Rich. nigra, Rchb. - Nigritella Nigritella, Morettina 25. Nynphaea alba, L. - Ninfea bianca 26. Nuphar luteum, S. et S. - Nannufaro, Ninfea gialla 27. Opuntia Vulgaris, Mill. - Fico d' india nano 28. Paeonia officinalis, L. - Peonia 29. Phyteuma comosum, L. - Raponzolo di roccia 30 Primula auricola, L. spectabilis,Tratt - Primola auricola . Orecchie d' orso Primola vistosa 31. Rhododendron - Rododendro ferrugineo ferrugineum, L. o Rosa delle Alpi 32. Rhododendron hirsutum, L. - Rododendro 33. Spartium junceum L. - Ginestra 34. Thipha, L. tutte le specie - Mazzasorda, Stiancia, Pagafrati 35. Trapa natans L. - Castagna d' acqua E' altresí vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo: Betulla alba L. - Betulla Fagus silvatica L. - Faggio Quercus ilex L. - Leccio L'elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Art. 8 Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi). Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonchè per quelle sfalciate per la fienagione. Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa. Art. 9 L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all'articolo 7 della presente legge, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo in benestare del proprietario del fondo. La richiesta di autorizzazione va rivolta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione. L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta. Art. 10 E' vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse. Art. 11 Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre. Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore. Titolo IV Disciplina della raccolta dei funghi Art. 12 omissis (4) Art. 13 omissis (5) Art. 14 omissis (6) Art. 15 omissis (7) Titolo V Accertamento delle violazioni. Organi e procedure Art. 16 Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonchè gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale. (8) Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore. Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1952. Art. 17 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn2 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn3 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn4 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn5 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn6 Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5; b) omissis (9) c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8; (10) d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all' articolo 7; e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10; (11) Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge. (12) Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell'autorità è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria. Art. 18 (omissis) (13) Titolo VI Disposizione finanziaria Art. 19 Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e seguenti al Cap. 121 che viene istituito alla Parte I Titolo III Categoria IV, cosí denominato " Entrate derivanti dalle infrazioni alla legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi " ". Per gli interventi previsti dall' art. 2 è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, cui si fa fronte per l'esercizio 1974 mediante detrazione di pari importo dal fondo globale stanziato al Cap. 530 del bilancio di previsione per l'anno 1974. Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 è istituito, alla Parte II Titolo I Sezione IV Rubrica 9, il Cap. 463 cosí denominato " Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della legge regionale " Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"" con lo stanziamento di lire 30 milioni. In esecuzione del disposto dei commi II e III del presente articolo, nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni: a) in diminuzione: Cap. 530 - partite che si riducono: " Istituzione unità locali dei servizi sociali e sanitari " L. 25.000.000 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#art3 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#art5 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn7 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#art8 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn8 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#art7 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#art10 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn9 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn10 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#fn11 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html#art2 " Contributi per manifestazioni, commissioni varie, convegni, congressi, studi, consulenze scientifiche e di rappresentanza di carattere ecologico " L. 5.000.000 b) in aumento: Cap. 463: " Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della legge regionale " Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi " " L. 30.000.000 Gli oneri previsti per gli anni successivi faranno carico sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi. Art. 20 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. Note (1) Titolo modificato da comma 2 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . (2) Vedi art. 3, legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 . (3) Lettera abrogata da comma 1 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . (4) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . (5) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . (6) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . (7) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . (8) Vedi anche art. 8, legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 . (9) Lettera abrogata da art. 9, legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 . (10) Lettera modificata da art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . (11) Lettera così modificata da art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . In precedenza la lettera era stata modificata da art. 1 legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 . (12) Comma introdotto da art. 1 legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successivamente modificato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1971/71ls0340.html#art44 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1992/92lr0014.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1992/92lr0014.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1992/92lr0014.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1987/87lr0042.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1987/87lr0042.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0066.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1996/96lr0023.html (13) Articolo abrogato da art. 3, legge regionale 6 agosto 1987, n. 42. Vedi art. 3, legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 per la disciplina sull'irrogazione delle sanzioni. Tale arrticolo dispone che l'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è soppresso e la materia dello stesso già prevista è regolata dalla legge regionale 18 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall'Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa. http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1987/87lr0042.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1987/87lr0042.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0053.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1977/77lr0010.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1987/87lr0042.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1987/87lr0042.html

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