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Laws of Italy

Regional Act No. 50 on the protection of autochthonous genetic resources

Made 1997-07-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Toscana
Subjects
Livestock, Cultivated plants
Keywords
genetic resources, registration
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 16-07-1997 REGIONE TOSCANA Tutela delle risorse genetiche autoctone. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 30 del 26 luglio 1997 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. La Regione Toscana, nell' ambito delle politiche di sviluppo rurale, tutela le risorse genetiche, animali e vegetali, originarie del proprio territorio, limitatamente alle specie, razze, varietà , popolazioni, cultivar ecotipi e cloni per i quali abbia riconosciuto l' esistenza di un interesse generale alla tutela stessa, dal punto di vista economico, scientifico o culturale. 2. Le specie, razze, varietà , popolazioni, ecotipi, cultivar e cloni che fanno parte delle risorse genetiche tutelate sono iscritte in appositi Repertori regionali, tenuti dall' Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l' Innovazione in Agricoltura (ARSIA). 3. Possono essere considerate autoctone, iscrivibili negli appositi Repertori regionali, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte da lungo tempo nel territorio della regione ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e/ o nel suo allevamento, nonchè tutte le specie, razze, varietà , cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale sulla base di scelte fenotipiche oltre quelle già autoctone ma attualmente scomparse in Toscana e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi. ARTICOLO 2 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina le modalità ed i criteri per l' istituzione e la tenuta dei repertori regionali, tenendo conto dei seguenti principi generali: a) ogni Repertorio regionale è organizzato con criteri che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi; b) l' iscrizione ai Repertori è a cura dell' ARSIA, sulla base del parere favorevole espresso da apposite Commissioni tecnico - scientifiche, costituite dalla Giunta regionale, che provvede anche a determinarne la composizione; l' ARSIA fornisce il supporto operativo dei propri uffici per il funzionamento di dette Commissioni; c) l' iscrizione al Repertorio avviene a seguito iniziativa d' ufficio dell' ARSIA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di Enti scientifici, Enti pubblici, Organizzazioni private e singoli cittadini; d) il proponente l' iscrizione si assume l' onere di fornire la documentazione storico - tecnico scientifica prevista dalle modalità di iscrizione e quella ritenuta necessaria dalla competente Commissione, salvo i casi in cui l' ARSIA, ritenute sussistenti motivazioni di interesse pubblico, valuti l' opportunità di acquisirla direttamente. ARTICOLO 3 1. La Regione esercita la propria attività di tutela delle risorse genetiche autoctone: a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare le biodiversità autoctone esistenti, a ricostituire e a diffonderne la conoscenza ed il rispetto, e, nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati economicamente, a diffonderne l' uso ed a valorizzarne i prodotti; b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione di tali risorse. 2. La regione, mediante appositi programmi d' intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare ed incentivare, determina i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione. 3. La Regione, nell' ambito dei programmi di intervento di cui al precedente comma 2, può sostenere le spese di impianto, di conservazione e di funzionamento di raccolte di materiale genetico autoctono istituite nel territorio regionale, a condizione che il beneficiario dei finanziamenti regionali si impegni, tramite convenzione, a trasferire la proprietà del materiale raccolto e conservato alla regione medesima. ARTICOLO 4 1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede: per l' anno 1997 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa: spese in diminuzione Capitolo 50000 Fondo globale finanziamento spese adempimento funzioni normali (spese correnti - artt. 38- 87 LR 6/ 5/ 77 n. 28) Lire 100.000.000 Capitolo 50060 Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (spese d' investimento arttº 38- 87 LR 6/ 5/ 77 n. 28) Lire 300.000.000 spese di nuova istituzione Capitolo 20472 Interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali Lire 100.000.000 Capitolo 20474 Interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali (LR art. 3) Lire 300.000.000 per gli anni successivi mediante le leggi che approvano annualmente il bilancio regionale. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 luglio 1997 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 Maggio 1997. Si procede alla promulgazione ai sensi dell' art. 1, c 4 della Legge Regionale n. 91/ 1996, vista la comunicazione della Commissione dell' UE in data 13 Giugno 1997 pervenuta, per il tramite della Rappresentanza Permanente d' Italia presso l' UE in data 11/ 07/ 1997.

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