Skip to content
Nelum
Laws of Italy

Regional Act No. 50 making provision on the gathering, cultivation and marketing of fresh and preserved truffles intended for consumption and on the protection and improvement of truffle ecosystems

Made 1995-04-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Toscana
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
wild flora, collecting/harvesting, seasons, non-wood forest products, standards, internal trade, authorization/permit, classification/declassification, non-governmental entity, offences/penalties, protection of species, biodiversity

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Commer cio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 1 Legg e regio n a l e 11 aprile 199 5 , n. 50 Norm e per la raccol t a , colt ivazio n e e com m e r c i o di tartuf i fresc h i e cons erva t i dest i na t i al cons u m o e per la tute la e valorizzazi o n e degl i ecos i s t e m i tartufi g e n i . (Bollettino Ufficiale n. 29, par te prima, del 18.04.1995) INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Tartufi destina ti al consumo da freschi Art. 3 - Disciplina della raccolta Art. 4 - Tartufaie controlla te Art. 5 - Tartufaie "coltivate" Art. 6 - Raccolta riservat a Art. 7 - Consorzi volonta ri Art. 8 - Associazioni dei raccoglitori Art. 9 - Iniziative promozionali Art. 10 - Idoneità ed autorizzazione alla raccolta Art. 11 - Tesse rino di idoneità Art. 12 - Modalità di ricerca e raccolta Art. 13 - Calenda r io di raccolta Art. 14 - Vendita di tar tufi freschi Art. 15 - Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione Art. 16 - Lavorazione dei tar tufi Art. 17 - Conservazione tar tufi Art. 18 - Commer cializzazione tar tufi Art. 19 - Accertam e n t o delle infrazioni Art. 20 - Procedimen to sanziona to r io Art. 21 - Sanzioni amminis t r a t ive Art. 22 - Recidiva Art. 23 - Impor to relativo all’abilitazione Art. 24 - Norme transi torie Art. 25 - Disposizioni finanziarie Art. 26 - Norme finali Allegati - 1 - 2 Art. 1 Finalità 1. La Regione Toscana disciplina la raccolta , la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tar tufi e promuove le opportune iniziative ai fini della loro tutela e conservazione. Art. 2 Tartufi destinati al consu mo da freschi 1. I tar tufi destina ti al consumo da freschi devono appar t en e r e ad uno dei seguen t i generi e specie, rimanen do vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: 1) Tuber magna tu m Pico, det to volgarm en t e tartufo bianco; 2) Tuber Melanosporu m Vitt., det to volgarme n t e tartufo nero pregia to; 3) Tuber brumale var. moscha tu m De Ferry, detto volgarm e n t e tar tufo mosca to; 4) Tuber aestivum Vitt., det to volgarme n t e tartufo d’estat e o scorzone; 5) Tuber uncina tu m Chatin, det to volgarme n t e tartufo uncina to; 6) Tuber brumale Vitt., detto volgarm en t e tar tufo nero d’inverno o trifola nera; 7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidium Pico, detto volgarm e n t e bianche t to o marzuolo; 8) Tuber macrosporu m Vitt., detto volgarm en t e tar tufo nero liscio; 9) Tuber mesen te r icu m Vitt., detto volgarm e n t e tar tufo nero ordinario. 2. Le carat teris tiche botaniche ed organolet tiche delle specie com m erciali sopraindicate sono quelle di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente . (6) 3. L’esame per l’accer t a m e n to della specie può essere fatto a vista (7) e in caso di dubbio o contes t azione con esame microscopico delle spore, esegui to a cura del cent ro sperimen t a l e di Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commercio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 2 tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado o del Centro per lo studio della micologia del terreno del C.N.R. di Torino o dei labora tor i specializzati delle facoltà di scienze agrar ie o forestali delle Università , di cui all’ultimo comma dell’ art . 2 della L. 752/1985 , mediante rilascio di certificazione scrit ta . Con tali sogget t i la Giunta regionale può stipula r e apposi ta convenzione. Art. 3 Disciplina della raccolta 1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedu re di cui all’ articolo 6. 2. Agli effetti della presen t e legge i pascoli non sono da ritene r si compresi fra i terreni coltivati. 3. Il diri t to di raccolta riserva t a di tar tufi, ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, della L. 752/1985 , nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controlla te" compete ai titolari della loro conduzione; tale dirit to consente la raccolta di qualunque specie di tar tufi, purché le aree tartufigene siano state preventivame n t e autorizza te e risultino delimita t e da apposita tabellazione. 4. Le tabelle di cm. 20 x 30 con scrit ta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono risultar e collocate lungo la perime t r azione del terreno destina to a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particola r e , che da ogni car tello sia visibile il preceden t e ed il successivo. La scrit ta , a stampa te llo e ben leggibile da terra dovrà specificare quanto segue: "Raccolta di tartufi riserva t a . Attestazione comunale n....". 5. Le tabelle non sono sogget t e a tassa di regis t ro. 6. Al fine di recar minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riprodut t ivo, dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tar tufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolazione e cattura e nei cent ri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della l.r. 3/1994 . 7. Gli enti gestori di cui al titolo IV, capo I della legge regionale 31 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) (30) , e successive modifiche e integrazioni, possono dare in concessione , ai fini della situazione delle tar tufaie controlla te , beni del patrimonio agricolo- fores tal e in loro gestione, con lo scopo di consent i r e in essi l’attività di raccolta organizza t a dei tar tufi, a imprendi to ri agricoli singoli o associa ti, con priorità a coltivatori diret t i e coopera t ive agricole, o ad associazioni di tar tufai locali di cui al successivo. Art. 4 Tartufaie controllate 1. Per tar tufaie "controlla te" si intendono le tartufaie naturali migliora t e con opportun e pratiche colturali ed increme n t a t e con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbus t ive tartufigen e , preventivame n t e micorrizat e , senza altera r e o dist rugg e r e gli equilibri degli ecosistemi tar tufigeni preesis t en t i . 2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli intervent i di salvagua rd ia e migliorame n to della efficienza produt t iva della tartufaia naturale preesis t en t e , nonché di tutela dell’ecosis tem a nel suo complesso, scelti, fra i seguen t i , in relazione alle cara t t e r i s tiche econologiche della tartufaia: a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fosset te , mure t ti a secco, graticciat e; b) trasform azione in alto fusto del bosco, secondo un proge t to di conversione, privilegiando il rilascio delle mat ricine e delle specie simbionti con i tartufi; c) eliminazione della vegetazione infestan t e ; d) sarchia tu re superficiali dell’area coltivata; det te sarchia tu r e non devono essere effettua t e in terreni a forte pendenza ; e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivam e n t e fitta, diradam e n t i selet tivi di piante arboree ; f) irrigazioni e pacciama tu r e ; g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispe t tose dell’ecosis t em a tartufigeno . 3. E’ considera t a operazione di incremen to di tartufaia naturale , l’inserimen to, senza danneggia m e n t o della stessa, di piantine tar tufigene di specie idonea, prevent ivam en t e micor riza te , nella tar tufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato, in numero non inferiore a 30 piante/Ha. 4. Qualora l’inserimen to di piante tar tufigene non possa essere effet tua to in terreno vocato rispe t t an do le cara t t e r i s tiche e gli equilibri della tar tufaia , il Comune competen t e per territo r io può deroga re a quanto previsto dal 3º comma, sentito il parere della compe te n t e strut tura della Giunta regionale. (21 ) Art. 5 Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commer cio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 3 Tartufaie "coltivate" 1. Per tartufaie "coltivate" si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene , prevent ivam e n t e micorrizat e , in numero non inferiore a 100 piante/ha . 2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiam e n to o la dist ribuzione di tar tufaie naturali produt t ive preesis t en t i . Art. 6 Raccolta riservata 1. Il dirit to di raccolta riserva t a verrà riconosciu to sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controlla te , secondo la seguen t e procedu r a tecnico- amminist r a t iva: 1.1 Il richieden t e inoltra al Comune competen t e per territo rio la domanda ai fini del riconoscime n to della raccolta riserva t a . Alla domanda dovrà allegare un proge t to esecut ivo contenen t e la seguen te documen t azione: a) mappa catas t ale par ticella r e in duplice copia dell’area interes sa t a dalla tar tufaia; b) docume n t azione idonea a comprova re il titolo della proprie tà od altro dirit to di legittimazione alla conduzione dell’area; c) relazione tecnica compren d e n t e : superficie ed indicazione delle par ticelle catas t ali intere ss a t e dall’inte rven to; descrizione delle carat t e r i s t iche ecologiche dell’area (terreno, vegetazione, microclima); interven t i tecnici e colturali che si intendono effettua r e sulle singole par ticelle intere ss a t e , con evidenziazione cartog rafica degli stessi; dura t a presun ta per l’esecuzione degli interven t i previsti; indicazione del vivaio di approvvigionam e n t o delle piantine micorrizat e; piano di coltura , conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all’impianto della tar tufaia coltivata e/o controlla t a; 1. 2 Il Comune effettua l’istru t to r ia del proge t to, proceden do alla verifica dei contenu t i e della rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente , entro e non oltre 60 giorni dalla presen t azione della domanda , dando comunicazione dei risulta ti ai richieden t i . In caso di approvazione del proge t to il Comune autorizza l’inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi. 1. 3 Il riconoscimen to del dirit to di raccolta riserva t a verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiest a dell’avente titolo e dietro presen tazione della seguen te docume n t azione: a) dichiar azione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tar tufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione; b) attes t a to della Ditta fornit rice dal quale risulti che le piante tartufigen e da destina re all’impianto sono micorriza t e con le specie indicate; c) attes t a to di controllo delle piantine preventivame n t e micorriza te da porre a dimora nella tartufaia rilasciato dalla compe te n t e strut tura della Giunta regionale, (22 ) entro 60 giorni dalla richiest a e comunqu e entro tempi tecnici utili per la loro messa a dimora, sulla base di una metodologia definitiva ed approva ta dalla Giunta regionale. 1. 4 Il Comune verifica la validità della docume n t azione di cui al punto preced en t e e rilascia l’attes t a to di riconoscime n to entro 60 giorni dalla presen tazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territo rialmen t e compete n t i , prepos ti alla specifica sorveglianza della presen t e legge. Tale attes ta to ha validità di anni 5 a far data dal rilascio dello stesso ed è comunqu e rinnovabile a domand a dell’inte r e s sa to. 2. Il Comune per la verifica del proge t to e dei lavori realizzati può avvalersi della compe te n t e strut tura della Giunta regionale. I termini della procedura amministra tiva s'intendono, in tal caso, interrot ti per il tempo necessario alla compe te n t e strut tura della Giunta regionale per formulare il suo parere tecnico, che, comunq u e , non può essere superiore a sessanta giorni. (23) 3. Le attest azioni di cui al presen te articolo ed al successivo art . 7 , comma 3, sono revoca te al venire meno dei presuppos t i in base ai quali sono state rilascia te . 4. Il proprie ta r io o condut tor e del fondo tabella to il quale non osservi le norme del provvedimen to di revoca di cui al comma preceden t e e quelle relative agli altri vincoli esisten t i sul territo rio, incor re r à nelle sanzioni di cui all’ art. 21 della presen t e legge, comma 1, lette r a o) ed avrà l’obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comune entro il termine da ques ti stabilito. 5. L’inosservanza dell’obbligo stabilito al preceden t e comma, autorizza il Comune a fare i lavori Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commercio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 4 necessa r i e a provvede re alla riscossione delle relative spese. Art. 7 Consorzi volontari 1. Ai fini di salvagua r dia , di increme n to della produzione tar tuficola, nonché di difesa dell’ambien te idoneo alla tar tuficoltura , i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volonta ri per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie. 2. Al fine di garan t i re l’organicità della gestione delle aree tartufigene presen t i all’inte rno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimet r i da tabellar e aree nelle quali non sono effettua t i intervent i di miglioram en to per una superficie non superiore ad 1/4 dell’area effet tivamen t e ogge t to d’interven to . 3. Il Comune approva il proge t to presen t a to dal Consorzio e rilascia l’attes t azione con le procedur e dell’ art . 6 , previa acquisizione del parere tecnico della compe te n t e strut tura della Giunta regionale. (24 ) Art. 8 Associazioni dei raccoglitori 1. Ai fini del raggiungim en to degli obiet tivi di salvagua r dia e migliorame n to degli ecosis temi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodot to, possono costituir si associazioni dei raccoglitori . 2. Il riconoscime n to da parte dei competen t i Organi Regionali di det te associazioni avver rà con le procedu r e di cui alla l.r. 35 del 4 agosto 86. 3. Le associazioni che ottengono il riconoscime n to ai sensi della l.r. 35/1986 , per poter accede r e alle facilitazioni e agevolazioni previs te dalla presen te legge, dovranno dimost r a r e che il loro statu to prevede lo svolgimen to di attività volte alla conservazione, miglioram e n to e tutela degli ambienti tartufigeni e che almeno il 50% dei soci sono residen t i o nelle aree geografiche di cui all’ art . 15 o nei terri to ri dove abitualmen t e svolgono la loro attività di ricerca . Art. 9 Iniziative promozionali Abrogato. (13 ) Art. 10 Idonei tà ed autorizzazione alla (31 ) raccolta 1. Per praticare la raccolta del tar tufo, il raccoglitor e deve sottoporsi ad un esame per l’accer t a m e n to della sua idoneità . 2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenu to l’esame per il consegui m e n t o dell’idonei tà alla raccolta del tartufo. (32) 2 bis. Ogni com missione rimane in carica per cinque anni e, comunqu e , fino alla costituzione della nuova. (33 ) 3. L’articolazione territoriale, le modalità di effe t tuazione e svolgime n to dell’esam e e le regole per il funziona m e n t o delle com missioni sono defini te con deliberazione della Giunta regionale, da adot tare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presen te comma. (32) 4. Ogni com missione è compos ta da: a) un dirigente regionale che la presiede; b) un esperto designato dal Corpo Fores tale dello Stato; c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiorm e n t e rappresen ta t ive a livello territoriale; d) due esper ti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciut e ai sensi della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 “Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amminis tra tive in materia di persone giuridiche private”), se esisten t i nel territorio. (32) 5. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificat a impossibilità. 6. L’esame di idonei tà verte sul riconoscime n to delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il migliorame n t o delle tartufaie nonché le tecniche di salvagua r dia e mantenime n to degli ecosistemi tartufigeni, le norma tive nazionali e regionali vigenti in mate ria , nonché nozioni elemen ta r i di micologia, botanica e selvicoltura . Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commer cio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 5 7. Un dipenden t e della Regione (34) svolge le funzioni di segre t a r io della commissione. 8. Sono esenta t i dall’esame coloro che risultano muniti di tesser ino di abilitazione alla raccol ta alla data di ent ra t a in vigore della presen te legge. Art. 11 Tesserino di idonei tà 1. L’aspiran t e raccoglitor e di tar tufi, consegui t a l’idoneità , richiede al Comune di residenza il tesser ino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tar tufo. Sul tesser ino sono riporta t e le generali tà e la fotografia. L’età minima dei raccoglitori non può essere inferiore a 14 anni. 2. Il tesserino viene rilasciato previa attes tazione del pagame n to dell’impor to relativo all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui all’ articolo 23 . (14 ) 3. Il tesser ino ha validità quinquen n ale ed è rinnovato su richies ta dell’inte r e s sa to. 4. Il tesser ino ha validità sull’inte ro terri to r io nazionale . 5. Presso la Giunta regionale (35 ) è tenuto l’elenco nomina t ivo dei titolari dei tesse rini rilascia ti dai Comuni ricaden t i nel proprio terri to rio. A tale scopo i Comuni trasme t tono semes t r a lme n t e i relativi dati. 5 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministra tive in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), i nominativi iscrit ti negli elenchi provinciali confluiscono nell’elenco nominativo dei titolari dei tesserini. (36) 6. Fatte salve tutte le altre disposizioni non sono sogget t i agli obblighi di cui al presen t e articolo e al preceden t e articolo 10 , coloro che eserci tano la raccolta sui fondi di loro proprie t à o comunque da essi condott i. Art. 12 Modalità di ricerca e raccolta 1. La raccolta dei tar tufi deve essere effet tua t a in modo da non recare danno alla tartufaia . 2. La ricerca del tar tufo, da chiunqu e eserci ta t a , deve essere effettua t a con l’ausilio del cane a ciò addes t r a to , e lo scavo, con l’apposi to attrezzo (vanghe t to o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. 3. Le buche apert e per l’estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo. 4. E’ in ogni caso vietato: a) la raccolta dei tar tufi mediante lavorazione andant e del terreno; b) la raccolta dei tartufi immatu ri e comunqu e fuori dai periodi previsti dal calenda rio; c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all’ articolo 13. (2) Art. 13 Calendario di raccolta (3) 1. La raccolta è consent i ta secondo il seguen te calendario: a) Tuber Magnatu m: per tutto il territorio regionale dal 10 sette m br e al 31 dicembre; (19) b) Tuber melanosporu m: per tutto il territorio regionale dal 15 novem bre al 15 marzo; c) Tuber brumale, var. moschatu m: per tutto il territorio regionale dal 15 nove mbre al 15 marzo; d) Tuber aestivu m: per tutto il territorio regionale dal 1º giugno al 30 novem br e; e) Tuber uncinatu m: per tutto il territorio regionale dal 1º ottobre al 31 dicembre; f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1º gennaio al 15 marzo; g) Tuber albidum: per tut to il territorio regionale dal 10 gennaio al 30 aprile; (19 ) h) Tuber macrosporu m: per tutto il territorio regionale dal 1º sette m br e al 31 dicembre; i) Tuber mesen te ricu m: per tutto il territorio regionale dal 1º sette m br e al 31 gennaio. 2. La ricerca e la raccolta sono consent i te secondo i seguen t i orari solari: gennaio dalle ore 7.00 alle ore 18.00; febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30; marzo dalle ore 6.00 alle ore 19.00; aprile dalle ore 5.00 alle ore 20.00; maggio raccolta non consent i ta; giugno dalle ore 4.00 alle ore 21.00; Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commercio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 6 luglio dalle ore 4.00 alle ore 20.30; agosto dalle ore 4.30 alle ore 20.00; sette m bre dalle ore 5.00 alle ore 19.30; ottobre dalle ore 5.30 alle ore 18.30; novem br e dalle ore 6.30 alle ore 17.30; dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.30. Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell'ora legale. (20) 3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai com mi 1. e 2. del presente articolo su propos ta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei sogget t i di cui all’ articolo 2 , comma 3, e della compe t en t e strut tura della Giunta regionale. (26) 4. Al fine di evitare danni alla strut tura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, (37 ) sentito almeno uno degli istituti di cui all’ articolo 2 , (27 ) può vietare per periodi deter minat i e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi. 5. E’ comunq u e vietata ogni forma di comm ercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consen t i ta la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta. 6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperime n tazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al com ma 3 dell’ art. 2 della present e legge, (27 ) ad effet t uare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta docum e n ta ta . Art. 14 Vendita di tartufi freschi 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consum a to r e , devono essere distinti per specie e varietà , ben maturi e sani, liberi da corpi estrane i ed impuri tà . 2. I tartufi interi devono essere venduti separa t i dai tartufi spezzat i. 3. I "pezzi" ed il "tritume" di tar tufo devono essere venduti separa t a m e n t e , senza terra e mate rie estrane e , distinti per specie e varietà . 4. Sono consider a t e "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimet r i 0,5 di diamet ro e "tritume" quelle di dimensioni inferiore . 5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita , deve essere indicato, su apposi to cartoncino a stampa il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riporta t a all’ art . 2 , e la zona geografica di raccolta. Art. 15 Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione 1. Allo scopo di qualificare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consuma to r e la conoscenza della provenienza del prodot to, vengono individua te le seguen t i aree geografiche di raccolta: 1) tar tufo toscano bianco del Casent ino; 2) tar tufo toscano bianco delle Colline Sanminia te si; 3) tar tufo toscano bianco delle Crete Senesi; 4) tar tufo toscano bianco del Mugello; 5) tar tufo toscano bianco della Val Tiberina. 2. La Giunta regionale (38 ) può proporre al Consiglio regionale l’istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del prodot to con la relativa delimitazione, nonché di variazione della delimitazione delle aree geografiche di cui al precede n t e comma 1. 3. I Comuni ricaden t i nelle zone di cui al primo e secondo comma, allo scopo di tutela r e gli ambient i tartufigeni, possono individuar e e delimita r e le aree di effet tiva produzione di tartufi attrave r so gli strumen t i e le procedur e previs ti dalla l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) (44) . A tal fine i Comuni possono avvalers i dell’appor to tecnico della compe te n t e strut tura della Giunta regionale. (28) Art. 16 Lavorazione dei tartufi 1. La lavorazione del tar tufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettua t a , per le specie di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi della norma tiva comunita r i a e nazionale vigente: a) dalle imprese iscrit te alla Camera di Commercio, Indust ria , Artigiana to e Agricoltura al Regist ro Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commer cio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 7 ditte nel settore delle indus t rie produt t r ici di conserve alimenta r i e/o iscrit t e nel corrisponde n t e settore del Registro delle imprese; b) dai consorzi volontar i , di cui al precede n t e articolo 7 ; c) dalle cooperative di conservazione e com m ercializzazione . (8) 2. Sono fatte salve le norme di cui alla L. 9 febbraio 1963 n. 59 . 3. I tar tufi conserva t i (9) sono posti in vendita in recipien t i ermeticam e n t e chiusi muniti di etiche t t a portan t e il nome della ditta che li ha confeziona ti , la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento , il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell’ art. 2 ed attene ndosi alla specificazione delle zone di cui all’ art. 15 , la classifica ed in peso net to in grammi dei tar tufi sgocciolati , nonché l’indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati libera t i dalla scorza. 4. E’ fatta salva la vigente norma tiva di cara t t e r e genera le concern e n t e la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimenta r i di cui alla L. 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamen to di esecuzione nonché successive modificazioni ed integrazioni. Art. 17 Conservazione tartufi 1. I tar tufi conserva t i sono confeziona ti con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facolta tiva l’aggiunta di vino, liquore o acquavi te , la cui presenza deve essere denuncia t a nell’etiche t t a , e debbono essere sottopos t i a sterilizzazione a circa 120 centigradi per il tempo necessa r io in rappor to al formato dei conteni tori . 2. L’impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute , oltre a quelle citate , o un diverso sistema di prepa r azione e conservazione , deve essere indicato sull’etiche t t a con termini appropria t i e comprens ibili. 3. E’ vietato in ogni caso l’uso di sostanze colorant i . Art. 18 Comm ercializzazione tartufi 1. I tartufi conservati sono posti in com m ercio solo se maturi, sani, ben puliti e contenu t i in recipien ti provvis ti di etiche t ta con l’indicazione della specie e della classifica previs ta dalla normativa comuni taria e nazionale vigente . (10 ) 2. Il contenu to dei bara t toli e flaconi deve presen t a r e le seguen t i carat t e r i s t iche: a) liquido di governo o di coper tu r a limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporu m, brumale, moscha tu m, e giallast ro più o meno scuro nel Tuber magna t u m, aestivum. uncina tu m. mesen te r icu m; b) profumo gradevole e sapore appe ti toso tipico della specie; c) assenza di terra , di sabbia, di vermi e di altre mater ie estran e e ; d) esat ta corrispond e nz a con la specie e classifica indicata nell’etiche t t a . 3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrisponde r e a quello dei tar tufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%. Art. 19 Accerta m e n to delle infrazioni (15) 1. Sono incaricati dell' accerta m e n t o e della contes tazione delle infrazioni alla presente legge gli agenti dipende n t i dagli Enti locali, le guardie addet t e ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie (GAV), gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nonché, limitata m e n t e alle aree ogget to di raccolta riservata, le guardie private riconosciu te ai sensi del tes to u nico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Fermi restando i poteri di accertam e n to previsti dall’ articolo 13 della legge 24 nove mbre 1981 n. 689 "Modifiche al siste ma penale", i sogge t ti incaricati dell’accerta m e n to delle infrazioni alla presen te legge possono chiedere l’esibizione del tesserino di idoneità di cui all’ articolo 11 nonché della ricevuta relativa al pagame n to dell’impor to relativo all’abilitazione di cui all’ articolo 23 . Art. 20 Procedim e n to sanzionatorio 1. Abrogato. (4) 2. Per l’accer t a m e n t o e la contes t azione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembr e 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministra tive). (39) Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commercio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 8 3. Gli agent i accer t a to r i procedono al seques t ro dei tar tufi raccolti, messi in commercio o comunque detenu t i in violazione delle disposizioni della presen te legge. 4. Salvo il caso in cui emet ta ordinanza di archiviazione, la Regione (40 ) dispone sempre la confisca dei tartufi seques t r a t i ai sensi del preceden t e terzo comma con l’ordinanza ingiuntiva di pagam e n to . 5. In caso di pagame n to in misura ridot ta , la confisca è dispos ta con apposita ordinanza. Art. 21 Sanzioni amminis t rative (16 ) 1. Per la violazione delle disposizioni della present e legge si applicano le seguen t i sanzioni: a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effe t tua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver consegui to il tesserino di cui all’articolo 11; b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provvedu to al pagam e n to dell’impor to relativo all’abilitazione di cui all’ articolo 23 ; c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consent i te; d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane apposita m e n t e addes tra to o senza idoneo attrezzo; e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione andante (41 ) del terreno o effe t tua buche in soprannu m e ro o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per decara (41 ) di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d’arte; f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschi te prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschi m e n t o; tali aree devono essere delimita te da tabelle recanti la scrit ta "area di rimboschim e n to fino al ...", dispost e con la tipologia e le modalità di cui all’articolo 3, comma 4; g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in det to caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo; h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendi ta al mercato pubblico di tartufi senza l’osservanza delle norme prescrit te dalla presen te legge; i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il com m ercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previs to dal calendario ovvero per chi eserci ta il com m ercio di tipi di tartufo non previs ti dall’articolo 2; l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi met t e in comm ercio tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescrit te dalla presen te legge; m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conduce n t e il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d’uso civico tabellati con la scrit ta "raccolta di tartufo riservata - terre d’uso civico"; n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschi t e è punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittima m e n t e; o) l’apposizione o il manteni m e n t o di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciu te come coltivate o controllate è punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all’atto dell’accerta m e n t o o entro tre giorni dalla data dell’accerta m e n to stesso, il tesserino di cui all’articolo 11 e la ricevuta di pagamen to dell’impor to relativo all’abilitazione di cui all’ articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori; q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all’ articolo 3 , com ma 4; r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all’ articolo 3 , com mi 6 e 7; s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressa m e n t e richiamate dal presen te articolo. 2. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 22, le sanzioni di cui al com ma 1 sono raddoppiate . 3. Qualora sia accerta ta la violazione di cui al comma 1, lettera g), l’ammontare del pagame n to in misura ridot ta è deter minato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all’articolo 16 della legge 24 novem bre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'articolo 52 del decre to legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l’importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertam e n to . Art. 22 Recidiva Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commer cio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 9 1. Ai fini della presen t e legge è conside ra to recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al primo comma dell’ articolo 21 , ne commet t e , nei cinque anni successivi, un’altra , ancorché diversa dalla preceden t e . 2. Le infrazioni accer t a t e con provvedimen to amminist r a t ivo o giurispru de nziale definitivo sono annota t i , su richiest a della Regione (42 ) , nel tesser ino di cui all’ articolo 11 , a cura del Comune che lo ha rilasciato. 3. Alla terza violazione contes t a t a è previs to il ritiro del tesser ino per 1 anno. Art. 23 Importo relativo all’abilitazione (17 ) 1. Il raccoglitore di tartufi, al momen to della richies ta del tesserino di idonei tà, è tenuto al pagame n to dell’impor to relativo all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al com ma 3. Nei successivi anni di validità del tesserino il raccoglitore è tenuto al versame n to annuale di pari importo prima dell’inizio dell’attività di ricerca e raccolta; tale versam e n to ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimen to . 2. Il pagam en to dell’importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l’anno solare, dell’attività di ricerca e di raccolta. 3. L’importo relativo all’abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in Lit. 180.000, pari a Euro 92,96, e viene introitato diret ta me n t e dalla Regione Toscana. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberat ivo da assumersi entro il 30 nove mbre di ogni anno, può modificare det to importo. Art. 24 Norme transitorie 1. Perman gono in vigore le attes tazioni di tartufaia "coltivata" e "cont rolla ta" rilascia te ai sensi della preceden t e l.r. 58/1988. 2. L’attes ta to di cui al punto c) del comma 1.3 dell’ art. 6 dovrà essere esibito dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale della relativa metodologia di controllo. 3. Le associazioni dei tartufai già riconosciu te , hanno un anno di tempo dall’entr a t a in vigore della presen t e legge per adegua r s i alla nuova normativa. 4. Perma ne in vigore la validità dei tesse rini rilasciati sulla base della preceden t e normativa (l.r. 58/1988) 5. Il versam e n to della tassa di rilascio e della tassa annuale (5) , con le modalità e nei tempi di cui all’ art. 23 , ha inizio a par ti re dall’anno 1996. 6. Le associazioni dei tartufai già riconosciu te ai sensi della l.r. 35/1986 , per poter accede r e alle facilitazioni e agevolazioni previs te dalla presen te legge, devono, entro un anno, conformar e il loro statu to a quanto richiesto dal precede n t e articolo 8 , comma 3. Art. 25 Disposizioni finanziarie (18 ) 1. I provent i derivanti dal pagam e n to degli importi relativi all’abilitazione di cui all’ articolo 23 sono impiegati , a decorrere dal 1 gennaio 2002, per incentivare interven t i di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale (45) . 2. La Giunta regionale assegna annualme n t e le som m e riscosse ai sensi dell’articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei sogget ti associativi di cui all’articolo 8, anche in collaborazione tra loro. (43) 3. La ripartizione delle som m e di cui al com ma 2 è effet tua ta in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti, al 31 dicembre dell’anno preceden t e all’emanazione dell’avviso pubblico, nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presen t i per ambito provinciale. (43 ) 4. L’individuazione dei sogget t i destinatari dei fondi e la ripartizione delle som m e tra gli stessi sono effet t ua te dalla Giunta regionale sulla base di proget t i presen ta t i a segui to di apposito avviso pubblico. (43) 4 bis. Nell’assegnazione delle risorse ai proget t i la Giunta regionale opera tenendo conto dell’entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene . (46) 4 ter. Nei casi in cui non siano presenta t i proget t i per uno o più ambiti provinciali interessa ti alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegna te ai proget t i relativi agli altri ambiti provinciali con Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commercio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 10 le modalità di cui al comma 3. (46 ) 5. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presen t e legge, per gli anni successivi al 2001, sono determina ti sulla base delle somm e introitat e dalla Regione nell’anno preceden te a segui to del versame n to dell’impor to delle abilitazioni di cui all’ articolo 23 e trovano copertura con la legge di bilancio. Art. 26 Norm e finali 1. La legge regionale 3 agosto 1988 n. 58 , modificata dalla l.r. 4 luglio 1989 n. 42 è abroga t a . Not e 1. Nota soppres sa . 2. Lette r a così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2. 3. Articolo così sostituito con l.r. 7 agos to 1996, n. 64 , art . 3. 4. Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art . 4; ed ora abroga to con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 8. 5. Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art . 5. 6. Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2. 7. Parole cassa t e con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art . 2. 8. Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3. 9. Parole cassa t e con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art . 3. 10. Comma così sostitui to con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art . 4. 11. Allegati abroga t i con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 . 12. V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amminis t r a t iva in materia di agricoltura , foreste , caccia e pesca". 13. Articolo abroga to con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art .1. 14. Comma così sostitui to con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2. 15. Articolo così sostitui to con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3. 16. Articolo prima sostitui to con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art . 8. 17. Articolo così sostitui to con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5. 18. Articolo così sostitui to con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6. 19. Lette r a la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settemb r e 1999, n. 242. 20. Comma la cui modifica è sta ta stabilita con Del. C. 21 set tem br e 1999, n. 242. 21. Parole così sostitui te con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 40. 22. Parole così sostitui te con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 41. 23. Comma così sostitui to con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 41. 24. Parole così sostitui te con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 42. 25. Nota soppress a . 26. Parole così sostitui te con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44. 27. Parole soppres s e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art . 44. 28. Parole così sostitui te con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 45. 29. Nota soppress a . 30. Parole così sostitui te con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 3. 31. Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4. 32. Comma così sostitui to con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4. 33. Comma inseri to con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art . 4. 34. Parole così sostitui te con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4. 35. Parole così sostitui te con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 5. 36. Comma inseri to con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art . 5. 37. Parole soppres s e con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 6. 38. Parole soppres s e con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 7. 39. Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art . 8. 40. Parole così sostitui te con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 8. 41. Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art . 9. 42. Parole così sostitui te con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 10. 43. Comma prima sostitui to con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 11; poi il comma è così sostitui to con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art . 1. 44. Parole così sostitui te con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art . 48. 45. Parole così sostitui te con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art . 1. 46. Comma inseri to con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1. Allegati Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 12/0 7 / 2 0 1 7 Commer cio, fiere, merca t i l.r. 50/1995 11 1 2 Abrogati . (11 ) Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 12/0 7 / 2 0 1 7

Regional Act No. 50 making provision on the gathering, cultivation and marketing of fresh and preserved truffles intended for consumption and on the protection and improvement of truffle ecosystems · Nelum