Regional Act No. 50 containing initial measures for the protection of biodiversity in the Abruzzo Region
Made 1993-09-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Abruzzo
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- biodiversity, protection of habitats, endangered species, management/conservation, protection of species
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LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 07 09 1993 file:///D/HTML/Ita4722.htm[15.01.2025 18:01:07] LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 07 09 1993 FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13 9 1993 N. 33 Primi interventi per la difesa della biodiversita' nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore. ARTICOLO 1 Finalita' La presente legge tutela le specie della fauna selvatica nella Regione Abruzzo vulnerabili, divenute rare o invia di scomparsa nel territorio della Regione Abruzzo, o in via di estinzione e ne protegge gli habitat. Promuove ed incentiva iniziative scientifiche, didattico - divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela. ARTICOLO 2 Elencazione della fauna oggetto di protezione Sono oggetto di tutela le sottoelencate specie e raggruppamenti faunistici: Austropotamobius pallipes (gambero di fiume) Potamon fluviatile (granchio di fiume) Palaemonetes antennarius (gamberetto di fiume) Salamandra salamandra (Salamandra pezzata appenninica) Salamandrina terdigitata (Salamandrina dagli occhiali) Triturus (intero genere) (Tritone) Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) (Geotritone italiano) Emys orbicularis (Testuggine europea d' acqua dolce) Testudo hermanni (Tartaruga di terra comune o Tartaruga di Hermann) Bombina variegata (Ululone dal ventre giallo) Hyla arborea (Raganella comune) Rana (intero genere) (Rana) Bufo viridis (Rospo smeraldino) Bufo bufo (Rospo comune) Lacerta viridis (Ramarro) Podarcis (Lucertola) Tarentola mauritanica (Geco comune) Hemidactylus turcicus (Gevo verrucoso) Anguis fragilis (Orbettino) Chalcides chalcides (Luscengola) Elaphe longissima (Saettone) Elaphe quatuorlineata (Cervone) Natrix natrix (Biscia dal collare) Coluber viridiflavus (Bianco maggiore) Natrix tassellata (Biscia tassellata) Coronella austriaca (Clobro liscio) Coronella girondica (Colubro di Riccidi) Vipera ursinii (Vipera dell' Orsini) Vipera aspis (Vipera comune) Helix (intero genere) (Chiocciola) Lampetra planeri (Lampreda di fiume) Gasterosteus aculeatus (Spinarello) Scardinius scardafa (Scardola) Hippocampus hippocampus (Cavalluccio marino) Syngnathus acus (Pesce ago) Sono tutelati, inoltre i Chirotteri (Pipistrelli) e l' intero popolamento della fauna delle grotte dell' Abruzzo. ARTICOLO 3 Divieti Per tutte le specie elencate nel precedente art. 2 e' vietata: LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 07 09 1993 file:///D/HTML/Ita4722.htm[15.01.2025 18:01:07] a) ogni forma di cattura, di asportazione dell' habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattivita' e di uccisione; b) ogni attivita' o modificazione che possono provocare l' eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione; c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondati o vuote; d) l' attivita' di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti. ARTICOLO 4 Deroghe ai divieti I divieti dei cui all' art. 3 non si applicano nei confronti degli Enti o Istituti di ricerca pubblico, Universita', Associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero per l' Ambiente nonche' delle Associazioni iscritte all' albo regionale di cui all' art. 17 della LR 11- 2- 92 n. 15, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai fini di dare efficacia alla tutela e promuovere la ridiffusione delle specie. Per Enti o Istituti di ricerca privati, Associazioni zoofile o ambientaliste non riconosciute dal Ministero per l' Ambiente il Presidente della Giunta Regionale si avvale, ai fini del rilascio dell' autorizzazione, del parere obbligatorio del Dipartimento di Scienze Ambientali dell' Universita' dell' Aquila o del Centro Studi Ecologici Appenninici. Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione o sperimentazione animale o per spettacoli pubblici. Solo il personale appartenente ad Enti di Ricerca puo' essere autorizzato al prelievo di parti d' animali senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di liberta'. Ad insegnanti o personale autorizzato di Istituti scolastici di ogni ordine e grado e' consentito raccogliere ed allevare in cattivita' uova e girini di Rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici; agli animali va comunque assicurato buon trattamento e la reimmissione, al termine dell' esperienza didattica, nel luogo originario di prelievo o in ambiente idoneo alle necessita' della specie. Non si applicano i divieti di cui al punto b) dell' art. 3 per i generi Rana, Helix e Podarcis, ed, inoltre, per Tarentola mauritanica, Hemidaolylus turcicus e Lacerta viridis. Per i Chirotteri tali divieti sono limitati a caverne, cavita' naturali e tronchi cavi. La raccolta del genere Helix e' consentita per quantitativi non superiori a 1,5 kg. al giorno per persona ed esclusivamente nelle ore diurne da un' ora dopo l' alba ad un' ora prima del tramonto. La commercializzazione e' consentita unicamente per gli esemplari di Helix coltivati in allevamento e la cui provenienza dovra' essere dimostrata da regolare documentazione fiscale. Il divieto di cui punto b) del precedente art. 3 non si applica, altresi', a coloro che gia' detengono in cattivita', alla data della pubblicazione della presente legge, individui delle specie protette. Di tale detenzione e' fatto obbligo di denuncia. Le disposizioni di cui all' articolo 3 limitatamente alla cattura, detenzione, trasporto degli animali non si applicano limitatamente agli ofidi durante lo svolgimento, e per un periodo antecedente di sessanta giorni, delle celebrazioni per le feste di San Domenico a Cocullo e Pretoro nei rispettivi territori comunali. Gli ofidi non dovranno subire maltrattamenti ed al termine delle celebrazioni di cui al comma precedente i catturatori e/ o detentori degli stessi dovranno provvedere alla loro liberazione nei luoghi di cattura. ARTICOLO 5 Obbligo di denuncia E' fatto obbligo a chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge esemplari vivi delle specie di cui al precedente art. 2, darne comunicazione, entro 180 giorni, al Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio. Allo stesso Servizio Veterinario dovra' essere denunciata la detenzione di carapaci di tartarughe e di organismi imbalsamati nonche', entro 3 giorni dall' avvenimento, la morte o la scomparsa degli animali posseduti. I Servizi Veterinari delle ULSS sono tenuti, entro il mese di Dicembre di ogni anno, a trasmettere in forma aggregata all' Assessorato Regionale all' Ecologia i dati relativi alle denunce. ARTICOLO 6 Tutela dei gamberi Per la detenzione e commercializzazione dei gamberi d' importazione o d' allevamento i vivaisti devono munirsi di un apposito registro di carico e scarico da esibire, a richiesta, agli organi di controllo. Vanno documentati allevamento d' origine o Paese d' importazione nonche' quantitativi e date d' acquisto, ditta che esegue la commercializzazione al dettaglio nonche' le date ed i quantitativi di venduti e generalita' degli acquirenti. LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 07 09 1993 file:///D/HTML/Ita4722.htm[15.01.2025 18:01:07] ARTICOLO 7 Vigilanza Sono incaricati alla osservanza della presente legge tutti gli organi di polizia, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale, le guardie ecologiche provinciali ed i servizi veterinari delle ULSS che procederanno alla notifica delle infrazioni ed alla confisca degli esemplari illegalmente detenuti. Gli esemplari confiscati saranno rapidamente restituiti al loro ambiente naturale di origine o, ove cio' non sia possibile, liberati nell' ambiente piu' idoneo alle esigenze vitali della specie, purche' essa appartenga alla fauna autoctona. Per la fauna delle grotte le funzioni di vigilanza possono essere affidate a membri volontari dei Gruppi Speleologici aderenti alla Societa' Speleologica Italiana che ne facciano richiesta ed ai quali deve essere attribuita la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Tale attivita' di vigilanza e' svolta a titolo gratuito. Le constatazioni e la identificazione sistematica degli esemplari saranno, ove necessario, effettuate dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell' Universita' dell' Aquila, dai Servizi Veterinari delle UlSS o dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l' Abruzzo ed il Molise. ARTICOLO 8 Promozione e diffusione La Regione promuove, con proprie iniziative, la piu' ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate e del disposto della presente legge. Sostiene, altresi', anche economicamente, progetti finalizzati ad iniziative di Enti, Associazioni ambientaliste, Associazioni zoofile, soggetti pubblici e privati, concorrenti alla attuazione delle finalita' di tutela. ARTICOLO 9 Sanzioni Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 300.000 e massima di L. 5.000.000 ed alla confisca degli animali. La Giunta Regionale e' autorizzata a regolamentare le modalita' da seguire per quanto previsto dal comma precedente. ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 1 All' onere derivante dall' applicazione sella presente legge valutato, per l' anno 1993. in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio medesimo: ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 2 All' onere derivante dall' applicazione sella presente legge valutato, per l' anno 1993. in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio medesimo: Cap. 324000 denominato << Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale>> in diminuzione L. 30.000.000 OMISSIS La partita 3 dell' elenco n. 4 allegata al bilancio e' corrispondentemente ridotta. ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 3 All' onere derivante dall' applicazione sella presente legge valutato, per l' anno 1993. in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio medesimo: OMISSIS Cap. 292422 (di nuova istituzione e iscrizione nel settore 29, tit. II, ctg. 4, sez. 08) denominato: << Interventi per la difesa della biodiversita': tutela della fauna cosiddetta minore>>. in aumento L. 30.000.000 La partita 3 dell' elenco n. 4 allegata al bilancio e' corrispondentemente ridotta. ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 4 La partita 3 dell' elenco n. 4 allegata al bilancio e' corrispondentemente ridotta. LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 07 09 1993 file:///D/HTML/Ita4722.htm[15.01.2025 18:01:07] ARTICOLO 11 Urgenza La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L' Aquila, addi' 7 settembre 1993 Fac - simile del modello per la comu della detenzione di animali della cosiddetta fauna minore protetta nella Regione Abruzzo