Regional Act No. 5 setting up the Inter-regional Agency for the River Po (AIPO)
Made 2002-04-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Lombardia
- Subjects
- Water
- Keywords
- sub-national agreement, inland waters, river basin institution, basin/catchment/watershed, governance, institution
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ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO NAVIGAZIONE INTERNA TRASPORTI L.R. 2 aprile 2002, n. 5 LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)». (B.U. 4 aprile 2002, n. 14, 1º suppl. ord.) Art. 1. — Oggetto e finalità. — 1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi del lo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (1) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regio ne Lombardia concorre all’istituzione dell’Agenzia interregio nale per il fiume Po (AIPO), di seguito denominata «Agenzia». (1) Sta in I 5.4. Art. 2. — Contenuto e modifica dell’accordo. — 1. L’organizza zione e le funzioni dell’Agenzia sono disciplinate dalle disposi zioni dell’accordo costitutivo di cui all’allegato «A» alla presen te legge, quale parte integrante della stessa. 2. Le modifiche all’accordo, da adottarsi previa intesa fra le regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione dell’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Art. 3. — Efficacia della legge. — 1. Le disposizioni della pre sente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi istitutive dell’Agenzia, emanate dalle regioni firmatarie dell’accordo. Art. 4. — Norme speciali. — 1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del tra sporto pubblico locale in Lombardia) (1) e successive modifi che in materia di demanio lacuale e quelle relative alle compe tenze in materia di demanio in zona portuale, anche fluviale, nonché quelle di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) (2) relative alle com petenze dei consorzi di bonifica. 2. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle ll.rr. 7 giu gno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24) (3) e le normative colle gate in materia di navigazione interna. La Giunta regionale può avvalersi, tramite apposita convenzione, dell’Agenzia per lo svolgimento delle proprie competenze in materia di naviga zione interna. (1) Sta in T 11.1. (2) Sta in T 5.1. (3) Sta in T 11.3. Art. 5. — Disposizioni finanziarie. — 1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzio namento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del D.Lgs. 112/1998 (1), trasferendole annualmente all’Agenzia. 2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi. 3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del bilancio annuale dell’agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale. 2002 - Aggiornamento � CT1103ur11 VOCE T 11.3 � LRG/XI,1 (1) Sta in I 5.4. Art. 6. — Informazione al Consiglio regionale. — 1. L’assessore componente il Comitato di indirizzo dell’Agenzia, di cui all’ar ticolo 7, comma 1 dell’accordo costitutivo, riferisce annual mente alla competente commissione del Consiglio regionale sugli obiettivi programmatici dell’Agenzia, nonché sui risultati della verifica della loro attuazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b) dell’accordo medesimo. Allegato A ACCORDO COSTITUTIVO DELL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO. (AIPO) Art. 1. — Oggetto e contenuto. — 1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l’agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all’articolo 4. 2. Il presente accordo disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’agenzia nell’ambito del bacino idrografico del fiume Po. Art. 2. — Generalità. — 1. L’agenzia è denominata Agenzia in terregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d’in dirizzo di cui all’articolo 6. 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, l’agenzia opera come ente strumentale delle Regioni. 3. L’agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimo niale secondo quanto previsto dal presente accordo. Art. 3. — Ambito territoriale dell’agenzia. — 1. In fase di prima applicazione, l’agenzia esercita le funzioni di cui all’articolo 4 nell’ambito territoriale definito dall’allegata cartografia, corri spondente alle competenze del Magistrato per il Po. 2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell’agenzia si procede a verifica e le eventuali mo difiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regio ni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le mo dalità previste dai rispettivi ordinamenti. Art. 4. — Funzioni. — 1. L’agenzia, sulla base della pianifica zione dell’Autorità di Bacino e della programmazione delle sin gole Regioni, svolge le seguenti funzioni: a) la programmazione operativa degli interventi; b) la progettazione e attuazione degli interventi; c) la polizia idraulica; d) la gestione del servizio di piena; e) l’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessio ne delle pertinenze idrauliche demaniali; f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi inter regionali previsti, in attuazione dell’articolo 92 del decreto legi slativo 31 marzo 1998, n. 112 (1), al fine di garantire l’unitarie tà a scala di bacino idrografico. 2. L’agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione. (1) Sta in I 5.4. Art. 5.— Avvalimento.— 1. Fermo restando l’ambito istituzio nale delle funzioni attribuite all’agenzia ai sensi dell’art. 4, le ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO NAVIGAZIONE INTERNA TRASPORTI L.R. 2 aprile 2002, n. 5 Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell’agenzia per l’esercizio di proprie funzioni di dife sa del suolo previa stipula di convenzione con l’agenzia stessa e con oneri a proprio carico. Art. 6. — Organi dell’agenzia. — 1. Sono organi dell’agenzia: 1) il Comitato d’indirizzo; 2) il Direttore; 3) il Collegio dei revisori. Art. 7. — Comitato di indirizzo.— 1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all’art. 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale. 2. Il Comitato, nell’ambito delle proprie competenze, in parti colare: a) conferisce e revoca l’incarico di Direttore; b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l’attua zione; c) definisce le articolazioni territoriali di cui all’art. 2; d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamen to di contabilità proposti dal Direttore; e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore; f) approva la relazione programmatica sull’attività dell’a genzia predisposta dal Direttore; g) delibera in materia di accordi per l’avvalimento di cui al l’art. 5. 3. Il Comitato d’indirizzo adotta i propri atti all’unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno. Art. 8.— Comitato tecnico.— 1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l’attività dell’agenzia e quella delle Regioni, il Co mitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all’art. 1. Art. 9.— Direttore.— 1. Il Direttore è scelto dal Comitato d’in dirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private. 2. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall’art. 2119 del codice civile. 3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, ammini strativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regola mento di organizzazione di cui all’art. 11. 4. Il Direttore, sentito il Comitato d’indirizzo, conferisce l’in carico ai dirigenti. 5. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all’ap provazione del Comitato d’indirizzo: a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di con tabilità; b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sul l’attività svolta dall’agenzia; c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo. 6. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione pro grammatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo. 2002 - Aggiornamento � CT1103ur11 VOCE T 11.3 � LRG/XI,2 Art. 10. — Collegio dei revisori. — 1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d’indirizzo. 2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei reviso ri dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presi dente. 3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabi le, gli atti dell’agenzia, comunicando tempestivamente le pro prie osservazioni al Comitato d’indirizzo e alle Regioni. Art. 11. — Organizzazione e Personale. — 1. L’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conformemen te alle disposizioni del presente accordo. 2. L’agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po. 3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell’a genzia si applica il contratto collettivo del comparto regioni enti locali. 4. È fatta salva la possibilità di assunzione di personale trami te procedure selettive, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (1). (1) Sta in I 4.4. Art. 12. — Patrimonio. — 1. Il patrimonio dell’agenzia è costi tuito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 112/1998 (1), dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo. 2. In caso di scioglimento dell’agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi. (1) Sta in I 5.4. Art. 13. — Ordinamento contabile dell’Agenzia. — 1. L’ordina mento contabile dell’Agenzia e disciplinato sulla base dei prin cipi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (1). 2. Il bilancio dell’agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell’annualità, dell’integrità, della specificazione, dell’universalità, dell’unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabi lità. 3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l’assestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bi lancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio. 4. Il rendiconto dell’agenzia è formato secondo le regole stabi lite dal regolamento di contabilità. 5. L’agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (2), nonché dal regolamento di contabi lità. 6. L’agenzia non può contrarre mutui e prestiti. (1) Sta in I 5.4. (2) Sta in I 1.5. Art. 14. — Disposizioni transitorie.— 1. Il Comitato di indiriz ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO NAVIGAZIONE INTERNA TRASPORTI L.R. 2 aprile 2002, n. 5 zo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali istituti ve dell’agenzia. 2. Il subentro dell’agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell’accordo stipula to, ai sensi dell’articolo 4 del d.p.c.m. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente. 2002 - Aggiornamento � CT1103ur11 VOCE T 11.3 � LRG/XI,3