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Laws of Italy

Regional Act No. 5 on the prevention of forest fires and reforestation efforts

Made 1974-02-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Lazio
Subjects
Forestry
Keywords
forestry protection measures, fire management, afforestation/reforestation, private forest, subsidy/incentive, offences/penalties, forest management/forest conservation, hazards

Where to read it

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Text

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  1. L.R. 04 Febbraio 1974, n. 5 Prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostituzione boschiva (1) (2). Art. 1 (Boschi contemplati) Nella Regione Lazio, i boschi danneggiati dal fuoco non potranno avere altra destinazione e qualità di coltura diversa da quella silvana e dovranno essere sottoposti ad interventi di ripristino, a norma della presente legge. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ferma restando la norma relativa alla ammenda, di cui all'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 quando si sia verificato danno al soprassuolo boschivo. Art. 2 (Attribuzioni) Il servizio ed i compiti di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi sono esercitati dall'ispettorato regionale delle foreste e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste. Art. 3 (Personale che può essere adibito alle operazioni antincendio - Obblighi per la segnalazione e spegnimento da parte dei privati) La Regione, tramite gli ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste, nonchè i comandi stazione forestali, recluta per lo spegnimento degli incendi le persone ritenute idonee, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Dette persone si intendono assunte ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e saranno rimunerate secondo le tariffe vigenti. In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione o spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, al personale che vi prende parte si applicano le norme previste per gli infortuni sul lavoro nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La Regione potrà anche avvalersi della partecipazione volontaria di giovani alle attività di prevenzione indiretta (a mezzo di propaganda) degli incendi boschivi. Promuoverà inoltre, tramite l'Assessorato all'agricoltura, la formazione dei giovani per la diretta partecipazione alla tutela del patrimonio boschivo ed al lavoro di rimboschimento, costituendo centri operativi coordinati dai ripartimenti forestali, dotati di mezzi tecnici idonei e organizzerà corsi di informazione e preparazione tecnica. La partecipazione a tali corsi con esito ritenuto soddisfa- cente, costituisce titolo per le assunzioni di cui al precedente comma 1. Chiunque avverta un incendio che abbia intaccato o minacci un bosco è tenuto a darne l'allarme al più prossimo comando stazione forestale, o dei Carabinieri, o dei vigili del fuoco oppure al comune. Le infrazioni saranno punite con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 20.000. Art. 4 (Specializzazioni del personale) L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, caccia e pesca, ecologia, può indire corsi di aggiornamento o attuare altre iniziative per la specializzazione del personale da destinare allo svolgimento di compiti di cui alla presente legge. Art. 5 (Mezzi di prevenzione, avvistamento ed estinzione) Ai fini della prevenzione, dell'avvistamento e dell'estinzione degli incendi, la Regione a mezzo dei suoi organi competenti per la materia di cui alla presente legge, provvede: alla costruzione di piste o strade forestali per la posa in opera delle torri antincendio; alla realizzazione di torri o posti di avvistamento, apparecchi di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione; alla costruzione di eventuali canalizzazioni e condutture fisse e mobili, serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo; all'uso di mezzi di trasporto, specie quelli adatti a percorrere strade e piste di montagna; alla dotazione di viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale, adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati. Art. 6 (Divieti) Nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco di cui all'art. 1 della presente legge sono sempre vietati: a) tutti i lavori che comportano movimento di terreno, ad eccezione di quelli necessari alla ricostituzione del bosco; b) la trasformazione del bosco e del terreno in qualità di coltura diversa da quella silvana; c) il pascolo di qualsiasi specie di animali; d) l'esercizio venatorio; e) il transito di animali o mezzi meccanici, all'infuori di quelli addetti ed adibiti ai soli lavori di ricostituzione del bosco. Per le infrazioni ai divieti sopra riportati si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 1) da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni decara di terreno smosso o scavato. Le frazioni di decara si arrotondano all'unità superiore; 2) da lire 1.000 a lire 10.000, rispettivamente per ogni capo di bestiame bovino o per ogni capo di bestiame caprino, ovino o di altra specie; 3) da lire 5.000 a lire 10.000 per il transito di animali; 4) da lire 20.000 a lire 40.000 per il transito di mezzi meccanici; 5) da lire 20.000 a lire 80.000 a persona per l'esercizio venatorio. Art. 7 (Cartografia e programmazione) La Regione per il proprio territorio cura la pubblicazione di una idonea cartografia generale e particolare contenente le seguenti indicazioni: sede dei comandi stazione forestali e dei vigili del fuoco; localizzazione dei punti di avvistamento, di segnalazione e comunicazione; posti telefonici pubblici; ubicazione delle sorgenti, corsi d'acqua, serbatoi, ecc., idonei per il rifornimento dell'acqua; rete viaria utile per la lotta antincendio. La difesa del patrimonio silvo-pastorale dagli incendi è oggetto di programmazione da parte della Regione tenuto conto delle esigenze locali e dei fondi stanziati, di cui all'art. 9. Art. 8 (Ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi) I boschi distrutti o danneggiati dagli incendi devono essere ricostituiti dai proprietari, se governati a ceduo, col taglio di succisione, se di alto fusto con la semina o piantagione. Tali operazioni debbono essere eseguite entro e non oltre la stagione silvana in cui l'incendio si è verificato, salvo proroghe da concedersi dall'ispettorato forestale competente per territorio. Le operazioni di ricostituzione sono ammesse a godere del contributo fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile dall'ispettorato forestale a presentazione della domanda con relativa perizia. Per gli enti pubblici il contributo potrà essere elevato fino all'85%. Il contributo è liquidato per 2/3 ad ultimazione dei lavori, per il residuo terzo trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione degli stessi, accertato il loro esito positivo. Trascorsi 5 anni dall'ultimazione dei lavori senza che sia stato conseguito esito favorevole, il residuo passa nelle economie. Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione nei termini sopra stabiliti, questa verrà eseguita dagli organi regionali competenti che si sostituiranno al proprietario previa autorizzazione da parte dell'Assessorato agricoltura e foreste. In tale caso, il proprietario dovrà rimborsare a chi di competenza la differenza tra la somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori predetti e l'ammontare del contributo che gli sarebbe spettato qualora avesse eseguito egli stesso i lavori. In caso di rifiuto la somma verrà recuperata con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette. Art. 9 (Disposizioni finanziarie) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge è autorizzata la spesa annuale di lire 250 milioni (3). Tale somma sarà prelevata dal cap. 2981 del bilancio di previsione con riduzione della voce riguardante "Interventi vari nell'ambito della programmazione regionale" e corrispondente iscrizione della somma stessa al cap. 1731 da istituirsi nel bilancio medesimo con la seguente denominazione: "Spese per la prevenzione degli incendi nei boschi, per le operazioni di primo spegnimento e per gli interventi per la ricostituzione boschiva". Art. 10 Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'Assessore al bilancio, le necessarie variazioni di bilancio. Art. 11 (Disposizioni per la conciliazione delle sanzioni amministrative) Le violazioni alla presente legge sono contestate immediatamente dai verbalizzanti, o notificate dall'ispettorato forestale, tramite il comune o la stazione forestale, al trasgressore, con l'indicazione della norma violata e della sanzione prevista. Il trasgressore entro 30 giorni, è ammesso a pagare alla Regione Lazio direttamente, o con vaglia postale, l'importo minimo della sanzione prevista per la trasgressione contestatagli, e, per ottenere l'effetto liberatorio, deve trasmettere la ricevuta del versamento effettuato all'ispettorato forestale. I proventi delle infrazioni verranno imputati su apposito capitolo da istituire, nel bilancio della Regione con il n. 362 e la seguente denominazione: "Proventi da infrazioni alla legge sulla prevenzione degli incendi nei boschi, sulle operazioni di spegnimento, sugli interventi per la ricostituzione boschiva". Art. 12 Per il pagamento delle spese inerenti agli interventi di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi nei boschi, di cui alla presente legge ed all'articolo 2 del relativo regolamento di applicazione 27 marzo 1975, n. 2, in deroga a quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito a favore degli ispettorati forestali possono essere autorizzate per l'importo complessivo assegnato con ogni singola deliberazione (4). Note: (1) Pubblicata sul BUR 25 febbraio 1974, n. 5 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 aprile 1974, n. 101. (2) Vedi anche il regolamento regionale 27 marzo 1975, n. 2. (3) Stanziamento elevato a lire 500 milioni dall'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 51. (4) Articolo aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 17 settembre 1984, n. 61.

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