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Laws of Italy

Regional Act No. 49 laying down provisions in matter of inspections on agricultural products obtained through organic methods

Made 1997-07-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Toscana
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants
Keywords
agricultural development, agricultural commodities, inspection, registration, financial agricultural measures, data collection/reporting, plant production, ecological production/organic production, subsidy/incentive
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 16-07-1997 REGIONE TOSCANA Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N. 30 del 26 luglio 1997) Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La presente legge disciplina l' attuazione di quanto disposto dal DLgs 17/ 03/ 95 n. 220, concernente l' attuazione degli artt. 8 e 9 del Reg CEE 24/ 06/ 91 n. 2092 in materia di produzione agricola ed agro - alimentare con metodo biologico. 2. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al Reg CEE n. 2092/ 91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed interazioni, e le disposizioni della LR 11/ 04/ 1995 n. 54 relativa alle norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici. ARTICOLO 2 Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati 1. La Regione Toscana svolge attraverso l' Azienda Regionale per lo Sviluppo e l' Innovazione nel Settore Agricolo e Forestale (ARSIA) i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in base al DLgs n. 220/ 95. 2. Si intende per vigilanza la verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell' allegato II, nell' allegato III e nell' allegato IV del DLgs n. 220/ 95, degli organismi di controllo autorizzati che operano sul territorio regionale. Rientra altresì nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell' art. 5, comma 1, del DLgs n. 220/ 95. 3. L' Arsia svolge l' attività di vigilanza predisponendo, anche secondo le indicazioni della Giunta regionale, un programma annuale che viene inviato alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno. Tale programma prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo di operatori, pari almeno al 10% degli iscritti all' elenco regionale di cui al successivo art. 3. 4. L' ARSIA entro 30 giorni dall' accertamento di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dell' attività di vigilanza informa la Giunta regionale e dispone, ove lo ritenga opportuno, tempi e modalità affinchè l' organismo di controllo metta in atto i necessari correttivi. Trascorsi tali termini l' ARSIA valuta i risultati raggiunti ed informa la Giunta regionale. 5. La Giunta regionale sulla base delle irregolarità segnalate propone al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (MIRAAF) la revoca della autorizzazione ai sensi dell' art. 4 commi 3, 4, 5 del DLgs n. 220/ 95. 6. Congiuntamente al programma annuale di vigilanza l' ARSIA predispone ed invia alla Giunta regionale un resoconto dell' attività di vigilanza svolta nell' anno precedente. ARTICOLO 3 Elenco regionale degli operatori biologici 1. E' istituito presso l' ARSIA l' elenco regionale degli operatori dell' agricoltura biologica. 2. L' Elenco regionale è suddiviso in tre sezioni: “produttori agricoli”, “preparatori “e “raccoglitori dei prodotti spontanei”, così come previsto all' art. 8 del DLgs n. 220/ 95. 3. Le modalità relative alla tenuta dell' Elenco regionale degli operatori dell' agricoltura biologica saranno determinate con apposito atto della Giunta regionale, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Gli operatori che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all' allegato 1 del Reg CEE 2092/ 91 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a notificare all' ARSIA nonchè all' organismo di controllo autorizzato, l' inizio della loro attività , ovvero il loro prosieguo alla data in entrata in vigore della presente legge. 5. L' iscrizione all' elenco di cui al comma 1 è subordinata al riconoscimento di idoneità dell' operatore da parte degli organismi di controllo autorizzati, ricevuta la notifica di cui al precedente comma, procedono all' accertamento dell' idoneità dell' operatore e ne danno comunicazione all' ARSIA. 6. Qualora l' organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell' operatore biologico, ne dà immediata comunicazione all' ARSIA che provvede alla cancellazione dell' elenco regionale. L' ARSIA provvede a comunicare all' operatore l' iscrizione e la cancellazione dall' elenco regionale. 7. L' ARSIA è incaricata di comunicare l' Elenco regionale entro il 31 marzo di ogni anno al MIRAAF e contestualmente alla Giunta regionale. 8. L' Elenco regionale degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato annualmente sul BURT a cura della Giunta regionale. ARTICOLO 4 Interventi finanziari 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, la Regione Toscana riconosce agli operatori biologici iscritti nella sezione dei produttori agricoli dell' elenco regionale di cui all' art. 3 un contributo annuale per la durata di anni 3. 2. Il contributo viene erogato dalla Regione Toscana su richiesta degli operatori interessati da presentare allo scadere di ciascun anno di iscrizione nell' elenco regionale. Per il primo anno il contributo è fissato in Lit 300.000 per operatore. Per gli anni successivi l' importo del contributo è fissato dal Consiglio regionale. 3. Le modalità di presentazione della richiesta nonchè quelle relative alla erogazione del contributo di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 5 Modifiche all' art. 2 della LR 11/ 4/ 1995 n. 54 1. L' art. 2, comma 1 della LR n. 54/ 95 è così sostituito: “1. I principi e i metodi di produzione biologica per le produzioni animali sono definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. In sede di prima applicazione, si applicano le disposizioni di cui agli allegati A e B della presente legge”. ARTICOLO 6 Modifiche all' art. 3 della LR 11/ 4/ 95 n. 54 1. L' art. 3 della LR 54/ 95 è così sostituito: “1. I controlli sulle produzioni animali ottenute mediante metodi biologici di cui alla presente legge vengono svolti con le modalità previste dalla LR del 16/ 07/ 1997 n. 49; 2. In sede di prima applicazione sono validi quali requisiti minimi e misure precauzionali necessari al fine dello svolgimento dell' attività di controllo quelli previsti nell' allegato “B “della presente legge. Il Consiglio regionale può variarli e integrarli, su proposta della Giunta regionale”. ARTICOLO 7 Relazione al Consiglio regionale 1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione sull' attuazione della presente legge. ARTICOLO 8 Abrogazioni 1. La legge regionale 19/ 4/ 94 n. 31 “Norme per l' agricoltura biologica “è abrogata. 2. L' art. 3 commi 3, 4, 5 e 6 e l' allegato C della LR n. 54/ 95 sono abrogati. ARTICOLO 9 Norme finanziarie 1. Il capitolo di bilancio n. 20560 “controlli sulle attività biologiche di cui all' art. 8 della LR 19/ 4/ 94 n. 31 e Dlgs n. 220 del 17/ 3/ 95 “cambia la denominazione in “contributi per i controlli sulle attività produttive biologiche, art. 4 della LR n. 49 del 16/ 07/ 1997. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 luglio 1997 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 22 Aprile 1997 e vistata dal Commissario del governo il 23 Maggio 1997. Si procede alla promulgazione ai sensi dell' art. 1, c 4 della Legge Regionale n. 91/ 1996, vista la decisione positiva della Commissione dell' UE in data 9 luglio 1997.

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