Regional Act No. 44 on the protection and improvement of fish fauna in the internal waters. Provisions in matter of fisheries
Made 1985-05-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Abruzzo
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Water
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, fishing gear/fishing method, seasons, size, stock enhancement/repopulation, non-commercial fishing, institution, offences/penalties, fishing authorization, fishing charge, protection of species, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals, biodiversity, governance, classification/declassification, sustainable use
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LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1985, N. 44 Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca. Titolo I Principi e disposizioni generali Art. 1 (Oggetto) La presente legge ha per oggetto la salvaguardia e l'incremento delle specie di fauna ittica viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nelle acque interne della Regione, e l'esercizio della pesca e di ogni attività ad essa connessa, al fine di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ed evitare il decadimento del patrimonio ittico. Art. 2 (Funzioni amministrative) La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca, di norma mediante delega alle Province. La Regione e le Province si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, rispettivamente del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca. Art. 3 (Comitato Consultivo Regionale e Comitati Consultivi Provinciali per la pesca) Il Comitato consultivo regionale per la pesca, quale organismo di coordinamento dei Comitati provinciali, è composto da: 1. il Componente la Giunta regionale preposto al Settore, o suo delegato, che lo presiede; 2. gli Assessori o Consiglieri provinciali delegati alla pesca; 3. il Provveditore regionale alle OO.PP. o un suo delegato; 4. un Funzionario regionale del Settore LL.PP. designato dal Componente della Giunta regionale preposto al Settore 5. l'ispettore regionale delle Foreste, o un suo delegato 6. un rappresentante delle Comunità montane designato dalla delegazione regionale delI'UNCEM 7. il Sindaco di uno dei Comuni titolari del diritto esclusivo di pesca, designato dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore 8. un rappresentante delle Cooperative di pescatori di mestiere operanti nelle acque interne della Regione 9. un rappresentante per ciascuna Associ Zone più rappresentativa operante nel tetri torio regionale riconosciuta a livello nazionale 10. il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico. per l'Abruzzo o un suo delegato 11. tre esperti nelle discipline naturalistiche forestali, scelti dalla Giunta regionale, col voto limitato a due nominativi, su proposi della facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche, naturali e di agraria veterinaria 12. un rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione regionale 13. tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative 14. un rappresentante per ciascuna Associazione naturalistica operante nel territorio regionale riconosciuta a livello nazionale Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca. I Comitati Consultivi provinciali per la pesca sono composti da: 1) Il Presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che lo presiede; 2) un rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nella provincia; 3) un rappresentante della Federazione Italiana pesca sportiva (FIPS); 4) un rappresentante per ciascuna Associazione operante nel territorio regionale; 5) l'ispettore Ripartimentale delle Foreste, o un suo delegato; 6) il dirigente l'Ufficio del Genio Civile, o altro ingegnere designato dal componente della Giunta regionale preposto al Settore; 7) un rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione provinciale; 8) un rappresentante per ciascuna Associazione naturalistica operante nel territorio regionale. Le funzioni di Segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'Ufficio provinciale della pesca. Ai Comitati sono conferiti i compiti di studio e di ricerca per: a. la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne, pubbliche e private; b. la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della presente legge; c. la regolamentazione nell'uso di sostanze chimiche che possono compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali d. la valorizzazione degli ambienti naturali; e. la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle Istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate. I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice Presidente scelto tra i rappresentanti dei pescatori. Non possono far parte dei Comitati coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. I Comitati sono costituiti entro i tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale territorialmente competente. Alle spese per il funzionamento del Comitato Consultivo regionale, valutate in L. 5.000.000 per il corrente anno, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 70 nello stato di previsione della spesa del bilancio in corso. Per gli esercizi successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci. Art. 4 (Piano regionale) Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale sentite le Associazioni più rappresentative a livello nazionale operanti nella Regione, approva entro due anni dalla emanazione della presente legge la carta ittica per la definizione delle caratteristiche dei corsi d'acqua al fine di individuare le specie da immettere e la localizzazione delle attività programmate, predispone, di intesa con le amministrazioni Provinciali, piani annuali o pluriennali di intervento nel settore della spesa che prevedono: direttive riguardanti le funzioni regionali delegate; limitazioni di qualsiasi genere valide nell'intero territorio regionale, che possono avere per oggetto i tempi o i luoghi della pesca, la quantità e la misura del pescato, l'uso di attrezzi, di esche o di pasturazioni; iniziative tese al miglioramento della educazione piscatoria e naturalistica; individuazione di zone destinate al ripopolamento e alla riproduzione protetta delle specie ittiche. Titolo II Esercizio della pesca Art. 5 (Limiti e licenza di pesca) L'esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di conservazione della ittiofauna. Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a ciò semmai destinati, di cui al successivo art. 8. Ogni altro modo di cattura è vietato, compresa la pesca con le mani. Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato secondo le norme fissate dalle leggi dello stato e dalla presente legge. La pesca può essere esercitata da chi è in possesso della relativa licenza rilasciata dalla Regione su apposito tesserino, in conformità al titolo III della presente legge. La Regione provvede alla stampa dei tesserini Art. 6 (Attività di informazione e promozione) La Giunta regionale provvede alla stampa di libretti sui quali sono trascritte le modalità per l'esercizio della pesca previste dalle leggi dello Stato e della Regione, e di altri eventuali opuscoli, onde fornire ai pescatori nelle acque interne una ampia informazione e contribuire alla loro specifica preparazione. Libretti o opuscoli a stampa sono rilasciati gratuitamente dalla Provincia ai richiedenti la licenza di pesca nelle acque interne e a tutti i titolari di licenza, dietro esibizione della medesima. La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, per diffondere la conoscenza delle specie ittiche e i modi della loro tutela. Art. 7 (Classificazione delle acque) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, ai fini della pesca, alla classificazione delle acque principali (categoria A) e secondarie (categoria B). Si intendono per acque principali quelle popolate da salmonidi, tutte le altre sono secondarie. La classificazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i pareri del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca territorialmente competenti. Art. 8 (Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca) Nelle acque di categoria A la pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con lenza armate con un solo amo (solo gancio). É consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera, non superiore a quattro ami, ciascuno dotato di un solo gancio. É consentito l'uso della nassa o della bilancia ai soli pescatori titolari di licenza di pesca SI mestiere. Nelle acque di categoria B la pesca può essere esercitata: A) con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami og'una. É consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera con un massimo al quattro ami; B) con una mazzangola o "mazzacchera" con o senza amo, per la esclusiva cattura dell'anguilla. La pesca con la bilancia può essere autorizzata dal Presidente della Giunta Provinciale, previo parere del Comitato consultivo Provinciale per la Pesca, con procedimento che fissa caratteristiche dell'attrezzo, modalità d'uso, periodi e luoghi di pesca. In tutte le acque interne della Regione, oltre al divieto di uso di mezzi e sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, sono permanentemente vietati la pesca con le mani; la pesca a strappo; la pesca subacquea e l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. Nelle acque di categoria "A" sono sempre proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) ed è vietata altresì qualsiasi forma l pasturazione. Nelle acque di categoria "B" sono consentiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino); mentre è vietata la pasturazione col bigattino medesimo. Al titolare della licenza di pesca è consentito portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca. Titolo III Licenza di pesca Art. 9 Obbligo della licenza) Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di pesca. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nonchè ai bacini di pesce a pagamento, sempreché gli impianti stano recintati e i bacini non siano realizzati con acque classificate pubbliche; b) il personale degli Enti Pubblici autorizzato o di Enti Pubblici titolari di diritti esclusivi di pesca, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento. Art. 10 (Tipi di licenza) Le licenze di pesca sono di due tipi: tipo "A": autorizza all'esercizio della pesca di mestiere con tutti gli attrezzi consentiti; tipo "B": autorizza all'esercizio della pesca dilettantistica. Art. 11 (Delega per il rilascio delle licenze) I servizi relativi al rilascio delle licenze di pesca e alla tenuta dei registri dei titolari di licenza sono delegati alle Province. La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia in cui risiede il richiedente ed ha validità nell'ambito del territorio nazionale. La licenza viene rilasciata previa presentazione dell'attestazione dei versamenti di cui al successivo Art. 26. Nel caso in cui il richiedente non risiede in Italia, la licenza può essere rilasciata da qualsiasi Provincia della Regione Abruzzo nei modi e nei limiti previsti in materia dalla presente legge, previo accertamento della identità della persona, e per una validità di tre mesi dalla data di emissione. Art. 12 (Requisiti di età per la licenza) Possono richiedere la licenza di pesca di tipo "A" "B" e "C" coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La licenza di pesca di tipo "A", con la qualifica di apprendista da apporsi sul documento, può essere richiesta anche dai minori di anni diciotto che siano maggiori di anni quattordici; l'apprendista esercita la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista Le licenze di pesca di tipo "B" e "C" possono essere richieste anche dai minori di anni 18, previo assenso dell'esercente la patria potestà. Art. 13 (Validità della licenza) Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale per sei anni dalla data del rilascio, subordinatamente al pagamento delle tasse di cui al successivo art. 26. Art. 14 (Deterioramento, distruzione e smarrimento della licenza) In caso di deterioramento della licenza, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato, previa consegna del documento deteriorato. In caso di distruzione o smarrimento della licenza, il titolare ha l'obbligo di denunciare la distruzione o la perdita all'Autorità di Pubblica sicurezza e può ottenere il rilascio di un duplicato previa presentazione di copia autentica del verbale di denuncia. Titolo IV Tutela della fauna ittica e gestione delle acque Art. 15 (Provvedimenti straordinari) Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, può essere vietata, totalmente o per determinate specie, con Decreto del Presidente della Giunta, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la pesca, l'attività di pesca in corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni. Sussistendo i motivi sopra indicati, detto periodo può essere prorogato con la medesima procedura. Art. 16 (Periodo di divieto e misure) É vietato l'esercizio della pesca delle specie sottoindicate: a. carpa: dal 1° giugno al 30 giugno; b. luccio: dal 16 febbraio al 15 marzo; c. pesce persico: dal 25 aprile al 31 maggio; d. persico trota: dal 25 aprile al 31 maggio; e. temolo: dal 14 gennaio al 30 aprile; f. tinca: dal 1° giugno al 30 giugno; g. trota e salmerino: dal 1° lunedi di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla. Gli attrezzi professionali da posa devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente secondo comma. Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti: Anguilla cm30 Carpa cm 30 Carpione cm 30 Coregone cm 20 Luccio cm 30 Pesce persico cm 18 Persico trota cm 18 Salmerino cm 25 Temolo cm23 Tinca cm 20 Trota di lago cm 30 Trota di fiume cm 18 Gambero cm 9 Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurare dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale. La lunghezza del gambero si computa dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda). In tutte le acque pubbliche ciascun pescatore non professionale non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi complessivi di salmonidi. É fatta eccezione per le acque private collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata; la stessa eccezione è valida per le acque soggette a diritti esclusivi di pesca. In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata. Art. 17 (Raccolta ai fini scientifici) Il Presidente della Giunta Provinciale, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la Pesca, può concedere l'autorizzazione alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici in deroga alle norme di cui alla presente legge. Art. 18 (Importazione pesci) L'introduzione dall'estero di specie ittiche vive, purché corrispondenti alle specie già presenti nelle acque regionali, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento. É vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici, al musei, al circhi e agli spettacoli viaggianti o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali. L'eventuale introduzione di specie diversa da quelle autoctone, ai fini dell'incremento della pesca, deve essere autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, sentito il parere del Comitato Consultivo Provinciale della Pesca. Art. 19 (Gestione della Pesca) In attesa dell'approvazione della legge quadro nazionale, le acque pubbliche possono essere date in concessione, per una estensione complessiva non superiore al 20% delle superfici degli specchi d'acqua, con apposita convenzione da stipularsi con la Provincia, ai soli fini del ripopolamento e della vigilanza ad Enti Pubblici. I diritti e esclusivi di pesca del Demanio statale sono trasferiti al Demanio delle Province, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616; resta immutata la normativa statale sull'uso e gli obblighi a carico degli Enti Pubblici titolari dei diritti esclusivi di pesca. Titolo V Vigilanza e Sanzioni Art. 20 (Vigilanza) La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Corpo Forestale, agli agenti provinciali di vigilanza, agli agenti di polizia locale urbana e rurale e a guardie giurate volontarie. Le guardie giurate volontarie sono nominate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Amministrazioni provinciali, delle Associazioni più rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio regionale, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche e degli Enti titolari dei diritti esclusivi di pesca. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.18.6.1931, n. 773,e prestare giuramento davanti al Pretore. Su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i consorzi dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni. Della segnalazioni o della denuncia, nonchè dell'esito dei conseguenti accertamenti, mene latta annotazione su apposito registro provinciale con la indicazione dell'Ente, della Associazione o della persona da cui proviene. Art. 21 (Sanzioni amministrative) Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 120.000 in relazione alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse. Perle violazioni agli artt. 14,15, 16el71a sanzione amministrativa è prevista da L. 80.000 a L. 240.000. Le sanzioni di cui sopra si aggiungono a quelle previste dai regolamenti sanzionatori emanati dagli Enti titolari dei diritti esclusivi di pesca e salvo pene maggiori previste dalla normativa statale. Chiunque peschi senza essere titolare di licenza o sia titolare di licenza non valida è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta del versamento di cui al successivo art. 26, è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 2.000, nel caso in cui fornisca prova di essere titolare di valida licenza, entro il termine di legge, all'Amministrazione Provinciale nel cui territorio è avvenuta la violazione. Chiunque peschi con attrezzi non consentiti, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 120.000 a L. 600.000. Chiunque abbandoni esche o pasture o pesci o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze, è soggetto alla sanzione pecuniaria di L. 10.000. Le specie ittiche oggetto della violazione sono sequestrate. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dalle leggi vigenti. Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che abbiano subito tre contravvenzioni, anche se le stesse siano state oblate. Le Amministrazioni terranno appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. Art. 22 (Contenzioso ittico) Le violazioni di norme che prevedano la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale. Il contenzioso ittico è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i verbali elevati dagli agenti. Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili. I proventi delle sanzioni amministrative sono riscossi dalle Province nel cui territorio è stata contestata la violazione. Titolo VI Norme speciali Art. 23 (Distanze minime dei manufatti e luoghi particolari) La distanza prevista dal 1° comma dell'art. 8 del regolamento sulla pesca approvato con R.D. 22.11.1914 n. 1486, per l'esercizio della pesca in prossimità delle dighe, degli sbocchi, dei canali, delle cascate, delle arcate, dei ponti, dei graticci e simili, delle macchine idrauliche, è ridotta (da m. 40 a m. 10) per quanto concerne la pesca con la canna o la mazzangola, sta a monte che a valle dei medesimi. Art. 24 (Posto di Pesca) Il posto di pesca spetta al primo occupante Il primo occupante, in esercizio di pesca, ha diritto a che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo. Art. 25 (Gare di pesca) Le associazioni regionali e nazionali riconosciute dai pescatori sportivi possono effettuare gare di pesca, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria "B" prescelti per tali manifestazioni e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte, eccezione fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi, la carpa, la tinca, il luccio, il persico reale e il persico trota. Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria A, prescelti per le gare e per il periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota. Copia del verbale di semina, controfirmate da guardapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale competente. Il campo di gare viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici con autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, a partire dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione, sino al termine della stessa. Titolo VII Norme finanziarie transitorie e finali Art. 26 (Tasse di concessione regionale) Le licenze di pesca sono soggette a tasse di concessione regionale che consistono in una tassa di rilascio ed in una tassa annuale. I relativi versamenti devono essere effettuati sul C/C postale n. 10456671 così intestato: REGIONE ABRUZZO tassa per l'esercizio della Pesca 67100 L'AQUILA. Le tasse di concessione regionale di cui al primo comma sono stabilite nelle seguenti misure: licenza di tipo "A" (pescatori di mestiere): tassa di rilascio e tassa annuale L. 16.000; licenza di tipo "B" (pescatori dilettanti): tassa di rilascio e tassa annuale L. S.000. I titolari, oltre alla tassa, devono corrispondere contestualmente la seguente soprattassa: per la licenza di tipo "A" L. 4.000; per la licenza di tipo "B" L. 2.000. La tassa e la soprattassa sono dovute in ogni caso, al momento del rilascio della licenza e poi, per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l'attività di pesca, mentre non sono dovute qualora non si eserciti durante l'anno. Le disposizioni del presente articolo abrogano e sostituiscono quanto previsto dal numero d'ordine 15 della tariffa annessa alla L.R. 29.2.80, n. 13, così come modificata dalla L.R. 18 agosto 1983, n. 55. Art. 27 (Ripartizione proventi) La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle tasse indicate nel precedente art. 26, con le modalità descritte nel successivo articolo 29. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 21 sono introitate nel bilancio delle singole Province, che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge. Art. 28 (Licenze anteriori alla legge) Le licenze di pesca rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla scadenza del quinto anno, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge. Art. 29 (Piano di finanziamento) A decorrere dall'anno finanziario 1985, nel bilancio regionale viene stanziato un fondo necessario per i seguenti finanziamenti: a. un finanziamento in favore delle Province per le spese relative alle funzioni ad esse delegate b. un finanziamento per il ripopolamento ittico annuale, da assegnare alle Province c. un finanziamento per le iniziative e le spese regionali nel campo ittico previste dalla presente legge d. un finanziamento in favore delle associazioni ittiche operanti nelle Province e regolarmente riconosciute dalle vigenti leggi e agli Enti Pubblici titolari dei diritti esclusivi di pesca. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo suddetto nelle seguenti misure: 20% per il finanziamento di cui alla lettera a) http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1980/l013.html http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1983/l055.html http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1983/l055.html 50% per il finanziamenti di cui alla lettera b) 15% per il finanziamento di cui alla lettera c) 15% per il finanziamento di cui alla lettera d). Le ripartizioni tra le Province delle somme di cui alla lettera a), b) e d) vengono così effettuate: per il 50% in proporzione al numero dei rilasci e dei rinnovi annuali di licenze nella media degli ultimi tre anni precedenti a quello cui si riferisce lo stanziamento; per il 50% in rapporto all'estensione territoriale di ciascuna Provincia e alla lunghezza dei corsi d'acqua pubblica. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in L. 100.000.000, si provvede con il pari stanziamento già iscritto al Cap. 1571 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 la cui denominazione è così modificata: "Fondo per la tutela e l'incremento della fauna ittica nelle acque interne. Per gli esercizi al successivo 1985, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni nei limiti dei presunti introiti di cui a precedente art. 26. Le Amministrazioni Provinciali, per quanto concerne le funzioni loro delegate, sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 34 e 73 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. Art. 30 (Consorzio tutela pesca) In attesa di emanazione di apposita legge regionale, la gestione provvisoria del consorzio per l'incremento e la tutela della pesca con sede in L'Aquila, è affidata all'amministrazione provinciale dell'Aquila alla quale viene erogato, con provvedimento della Giunta regionale, un rimborso annuale forfettario di L. 30 milioni, a carico del fondo di cui al precedente art. 29. Art. 31 (Urgenza) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione" É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 17 maggio 1985. SPADACCINI