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Laws of Italy

Regional Act No. 4 on the protection of minor fauna

Made 1992-01-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Liguria
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
endangered species, management/conservation, hunting/capture, captive wild animals, amphibians, aquatic animals, crustaceans, molluscs, reptiles, insects, offences/penalties, protection of species, wild fauna, biodiversity

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  1. LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 22-01-1992 REGIONE LIGURIA Tutela della fauna minore. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 4 del 12 febbraio 1992 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 4 dello Statuto e dall' articolo 6 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata con legge del 5 agosto 1981 n. 503, persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna minore quale importante componente delle biocenosi naturali. 2. A tal fine la Regione: a) sottopone a tutela le specie maggiormente minacciate o vulnerabili e ne protegge gli habitat; b) promuove studi e ricerche sulle diverse specie e incentiva iniziative didattico divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela. ARTICOLO 2 (Definizione) 1. Ai fini della presente legge si intende come fauna minore della Liguria l' insieme delle specie animali presenti nella regione con la sola esclusione dei vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dei pesci. ARTICOLO 3 (Protezione della Formica rufa) 1. E' vietato danneggiare. disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti. 2. E' altresì vietato detenere e commerciare nidi di suddette formiche. 3. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi per attuare programmi di lotta biologica. ARTICOLO 4 (Protezione delle chiocciole) 1. Le chiocciole (lumache con guscio con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alle specie Helix pomatia, Helix aspersa) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all' uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l' acquisto. 2. E' consentito il commercio esclusivamente di chiocciole provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l' allevamento di provenienza. ARTICOLO 5 (Protezione di crostacei, anfibi e rettili) 1. Sul territorio regionale è vietato danneggiare e uccidere intenzionalmente, nonchè molestare, catturare, detenere e commerciare le seguenti specie: Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) Granchio di fiume (Potamon fluviale = P. edules) Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) Tritone crestato (Trituris carnifex = Tº cristatus Auct.) Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) Tritone alpestre (Triturus alpestris) Geotritone italiano (Spelaeomantes ambrosii = S. Italicus) Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) Rospo comune (Bufo bufo) Rospo smeraldino (Bufo viridis) Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus) Raganella comune (Hyla arborea) Raganella mediterranea (Hyla meridionalis) Rana agile (Rana dalmatina) Rana greca (Rana italica = R. graeca Auct.) Rana temporaria (Rana temporaria) Rana verde minore (Rana esculenta) Tartaruga marina comune (Caretta caretta) Tartaruga franca (Chelonia mydas) Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea) Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata) Testuggine d' acqua (Emys orbicularis) Geco comune (Tarentola mauritanica) Geco Verrucoso (Hemidactylus turcicus) Tarantolino (Phyllodactylus europaeus) Lucertola ocellata (Lacerta lepida) Ramarro (Lacerta viridis) Lucertola muraiola (Podarcis muralis) Lucertola campestre (Podarcis sicula) Orbettino (Anguis fragilis) Luscengola (Chalcides chalcides) Biacco (Coluber viridiflavus) Saettone (Elaphe longissima) Colubro bilineato (Elaphe scalaris) Colubro lacertini (Malpolon monspessulanus) Biscia d' acqua (Natrix natrix) Biscia viperina (Natrix maura) Biscia tassellata (Natrix tassellata) Colubro liscio (Coronella austriaca) Colubro di Riccioli (Coronella girondica) e le altre specie di anfibi e rettili presenti allo stato libero nella regione e, in particolare: Rana verde maggiore (Rana ridibunda) Testuggine comune (Testudo hermanni) Testuggine greca (Testudo graeca) Testuggine marginata (Testudo marginata) 2. Tale divieto concerne sia gli animali adulti sia le forme giovanili, gli stati larvali e le uova. 3. Il divieto di raccolta, di commercializzazione e di detenzione vale per gli animali vivi o morti nonchè per parti di essi. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, è consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare esclusivamente di rane verdi provenienti da allevamento. 5. I prodotti immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante la specie, l' allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali. 6. L' uccisione della vipera (Vipera aspis) è consentita in caso di imminente pericolo e ne è consentita la cattura per la produzione di siero antiofidico. 7. L' elenco delle specie di cui al presente articolo è aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13, nel caso di variazioni, nuovi rinvenimenti di specie sul territorio regionale o per sopravvenute esigenze di conservazione. 8. Le Province possono proporre alla Giunta regionale di integrare tale elenco con l' aggiunta di ulteriori specie appartenenti alla fauna minore per le quali si ravvisi una necessità di tutela per territorio di competenza. 9. Le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione della detenzione e del commercio, e per le sole specie non indicate come particolarmente protette nell' articolo 11, non si applicano nei centri abitati così come definiti dall' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4. ARTICOLO 6 (Prelievi a scopi scientifici e didattici) 1. Le Province, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13, possono concedere, in deroga agli articoli 4 e 5, per il territorio di propria competenza e per motivi strettamente scientifici, l' autorizzazione alla raccolta e all' allevamento di limitati quantitativi di esemplari, da stabilirsi di volta in volta, per l' effettuazione di studi approvati o condotti direttamente da enti o istituti di ricerca. 2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo a scopi scientifici con l' esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l' autorizzazione alla raccolta deve essere subordinata alla conoscenza dello status della popolazione su cui si intende effettuate il prelievo stesso. 3. le Province possono altresì autorizzare, anche su richiesta degli enti locali competenti e sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13, interventi specifici sulle popolazioni di fauna minore allo stato libero volti alla tutela, alla conservazione e allo sviluppo delle specie indigene. 4. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di Rospo comune (Bufo bufo) per motivi didattici. ARTICOLO 7 (Divieto di introduzione, di reintroduzione e di ripopolazione) 1. E' vietato liberare sul territorio regionale specie di anfibi e rettili autoctoni o estranei alla fauna locale. 2. Le Province possono autorizzare in deroga operazioni di reintroduzione da parte di enti o istituti di ricerca che abbiano elaborato studi e programmi appositi approvati dalla Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13. 3. tali reintroduzioni potranno riguardare esclusivamente specie un tempo sicuramente presenti nell' area interessata ed estinte per cause antropiche. ARTICOLO 8 (Detenzione di animali vivi o di esemplari morti) 1. Chiunque tenga in cattività animali appartenenti a specie tutelare ai sensi della presente legge è tenuto a darne notizia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, con lettera raccomandata, specificando la specie e il numero di individui detenuti nonchè quando nota, la provenienza. 2. I possessori sono altresì tenuti a segnalare entro trenta giorni alla Provincia eventuali variazioni intervenute successivamente (fughe accidentali), decessi, nascite), ovvero le nuove acquisizioni effettuate comunque al di fuori del territorio regionale. 3. I possessori di animali morti sono tenuti a fornire l' elenco dettagliato alla Provincia con lettera, raccomandata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Restano applicabili le norme contenute nella legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7. 4. E' data facoltà alle Province, qualora lo ritengano opportuno per motivi igienico - sanitari, di incolumità pubblica o di tutela della specie, di intervenire per provvedere ad una adeguata sistemazione degli animali detenuti, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13. 5. Le Province inoltre hanno funzione di raccolta e di divulgazione dei dati sugli animali detenuti in cattività e sulle collezioni di esemplari conservati, anche ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7. ARTICOLO 9 (Tutela dei principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione) 1. Ai fini della miglior tutela delle specie di cui all' articolo 5, la Regione ne protegge i principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione. 2. A tale scopo la Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle Province, provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica dei principali siti di cui al comma 1. Tale elenco viene aggiornato ogni cinque anni. 3. Per ciascun sito l' elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l' indicazione delle principali componenti biologico - ambientali, il grado di vulnerabilità delle singole aree, evidenziando, se necessari, particolari criteri gestionali da adottare per garantire la conservazione. 4. L' elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro diciotto mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione tecnico scientifica di cui all' articolo 13. Con la medesima procedura vengono approvati i successivi aggiornamenti. I siti individuati vengono inseriti con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico( PTCP). 5. Nei siti compresi nell' elenco non è consentito: a) alterare in alcun modo l' assetto idrogeologico e vegetazionale dell' area ed in particolare effettuare alcun tipo di discarica, movimento di terreno, sbancamento, escavazione, riempimento, arginatura, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l' incolumità pubblica; b) raccogliere o danneggiare la flora e la fauna tipiche dei siti; c) modificare in modo rilevante i parametri fisico - chimici delle acque; d) esercitare la caccia e la pesca e le attività ad esse connesse (ripopolamenti, pasturazioni, ecc.); e) alterare il flusso idrico o captare le acque; f) bonificare i terreni; g) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere. 6. Per gli interventi previsti in via eccezionale alla lettera a) del comma 5, le Province provvedono, ove occorra, alla messa in opera di manufatti che consentano sia la tutela dei siti sia l' incolumità delle persone. 7. Qualora per la conservazione di siti di particolare interesse siano necessarie ulteriori misure di salvaguardia, oltre a quelle previste nei commi precedenti la Giunta regionale può provvedere a tutelare l' area secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata a norma dell' articolo 13. 8. Le Province provvedono, entro sei mesi dall' approvazione regionale dell' elenco di cui al presente articolo, alla tabellazione dei siti da tutelare con i relativi divieti. 9. Le Province possono erogare indennità ai conduttori dei fondi vincolati in relazione alle prescrizioni impartite e provvedono a realizzare gli interventi gestionali che si rendono opportuni nelle aree inserite nell' elenco di cui ai commi precedenti al fine di preservarne le caratteristiche ambientali. ARTICOLO 10 (Rapporti con piani e programmi di interesse regionale) 1. Nell' approvazione di piani e programmi che possono interessare i siti compresi nell' elenco di cui all' articolo 9 la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell' area e adotta, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui all' articolo 13, gli accorgimenti necessari a garantire l' integrità , incluso, per i siti più significativi, il divieto di realizzare interventi che alterino la natura degli habitat. ARTICOLO 11 (Sanzioni) 1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dei divieti di cui all' articolo 3; b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 4; c) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 5; d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni all' articolo 5 relative alle seguenti specie, che sono considerate particolarmente protette; Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) Granchio di fiume (Potamon edule = P. fluviale) Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) Rospo smeraldino (Bufo viridis) Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus) Tartaruga marina comune (Caretta caretta) Tartaruga franca (Chelonia mydas) Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea) Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata) Testuggine d' acqua (Emys orbicularis) Tarantolino (Phyllodactylus europaeus) Lucertola ocellata (Lacerta lepida) Colubro bilineato (Elaphe scalaris) Colubro lacertino (Malpolon monspessulanus) Testuggine greca (Testudo graeca) Testuggine comune (Testudo hermanni) e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 7; f) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare per la violazione degli obblighi di cui all' articolo 8; g) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle lettere a), c) e) e f) del comma 5 dell' articolo 9, oltre all' obbligo della rimessa in pristino dei luoghi; h) da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni di cui al comma 5 dell' articolo 9. 2. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province e sono destinati al finanziamento delle attività previste dalla presente legge. ARTICOLO 12 (Vigilanza e funzioni amministrative) 1. le Province esercitano le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie della presente legge. 2. All' accertamento e all' applicazione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Parco e il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30. 3. Alle sanzioni amministrative previste all' articolo 11, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. ARTICOLO 13 (Integrazione della Commissione tecnico scientifica per l' ambiente naturale) 1. La Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambinte naturale istituita con legge regionale 18 marzo 1985 n. 12, per i compiti previsti dalla presente legge e per qualsiasi parere concernente la specie o i siti oggetto di tutela ai sensi della presente legge, è integrata da un esperto in eco - etologia della fauna minore, designato dalla Giunta regionale, su segnalazione del Museo Civico di Storia Naturale di Genova " Giacomo Doria". ARTICOLO 14 (Promozione, studi, ricerche) 1. La Regione e le Province, sentito il parere della Commissione tecnico scientifica regionale per l' ambiente naturale come integrata a norma dell' articolo 13, promuovono studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di introduzione e/ o ripopolamento; favoriscono e patrocinano forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservara e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 22 gennaio 1992

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