Regional Act No. 4 amending Regional Act No. 8 of 2006 promoting the production and use of timber biomass for energy purposes
Made 2011-02-11 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge Regionale n. 4: Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2006, Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Veneto
- Subjects
- Energy, Forestry
- Keywords
- timber, subsidy/incentive, renewable energy, energy conservation/energy production
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Text
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8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”. 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è aggiunto il seguente: “2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge: a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici; b) in territori ricompresi nell’ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l’applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell’ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”. ARTICOLO 2 Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n.
8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”. 1. Alla legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: “Art. 7 bis - Strutture funzionali all’impiego delle biomasse legnose per la produzione d’energia. 1. Al fine di incrementare l’approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell’ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri 1 soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 2. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1: a) le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale; b) le modalità per il ripristino dell’area nello stato originario al termine dell’utilizzo; c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.”. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 11 febbraio 2011 2