Regional Act No. 4 amending Regional Act No. 31 of 2008 on agriculture, forests, fisheries and rural development, by inserting new chapter VIII ter on the control of winegrowing potential
Made 2011-02-21 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge Regionale n. 4 : Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' - Inserimento del titolo VIII-ter relativo al controllo del potenziale viticolo.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Lombardia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- agricultural development, rural development, beverages, viticulture/oenological practices, certification
- Categories
- agriculture
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Legge Regionale 21 febbraio 2011 , n. 4 Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' - Inserimento del titolo VIII-ter relativo al controllo del potenziale viticolo (BURL n. 8, suppl. del 25 Febbraio 2011 ) Art. 1 (Inserimento del Titolo VIII-ter relativo al controllo del potenziale viticolo alla l.r. 31/2008) 1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è apportata la seguente modifica: a) dopo il Titolo VIII-bis è inserito il seguente: 'Titolo VIII-ter Disposizioni relative al controllo del potenziale produttivo viticolo Art. 130-septies (Controllo del potenziale produttivo viticolo) 1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), può adottare provvedimenti volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine. 2. I provvedimenti di cui al comma 1: a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria, sentite le province, le camere di commercio e le principali realtà del settore produttivo operanti nel territorio in cui ricade la denominazione di origine, individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale; b) escludono temporaneamente la possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione; c) hanno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca o di modifica previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui alla lettera a). 3. I vigneti non iscritti nello schedario viticolo sono considerati idonei soltanto alla produzione di vini senza denominazione di origine. 4. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle denominazioni di origine: a) il rinnovo tramite estirpo e successivo reimpianto dei vigneti iscritti nello schedario viticolo alla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1; b) i diritti acquisiti dai produttori alla stessa data. 5. Compete alle province dare applicazione ai provvedimenti di cui al comma 1 ed esercitare il controllo sull'osservanza della disposizione di cui al comma 3.'.