Regional Act No. 39 on the assessment and control system for the production and marketing of wine products
Made 1980-05-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Piemonte
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- viticulture/oenological practices, inspection, institution, food safety and quality, governance
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LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 13-05-1980 REGIONE PIEMONTE Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 21 del 21 maggio 1980 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità La Regione Piemonte istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini che, nell' ambito della collaborazione tra Stato e Regione, prevista dall' ultimo comma dell' art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e ferme restando le specifiche competenze dell' Amministrazione Statale e degli Istituti ed Enti interessati, favorisca un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle Regioni, alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni. Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge. ARTICOLO 2 Vigilanza delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi, previsto dalle leggi vigenti, le Amministrazioni Provinciali, d' accordo con gli Istituti incaricati con decreto ministeriale 2 febbraio 1968 della vigilanza nel Piemonte, per l' esecuzione del regio decreto - legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, potranno svolgere i compiti ad esse attribuiti dall' art. 62 del DPR 10 giugno 1955, n. 987, avvalendosi della collaborazione dei Comuni, anche mediante nomina di agenti da effettuarsi tra il personale dipendente delle Amministrazioni Comunali. ARTICOLO 3 Assegnazione compiti ai Comuni A partire da 1 gennaio 1981 i Comuni interessati alla vitivinicoltura: 1) istituiscono l' anagrafe vitivinicola, distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, nonchè provvedono all' aggiornamento dell' anagrafe vitivinicola; 2) provvedono a riepilogare i dati contenuti nelle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli previste dall' art. 21 del DPR 12- 2- 1965, n. 162; 3) esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all' art. 21 del DPR 12- 2- 1965, n. 162, delle denunce dell' uva prodotta per l' ottenimento dei vini a DOC di cui all' art. 11 del DPR 12- 7- 1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata; 4) collaborano con gli Istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri relativi alle ditte operanti nei territori di competenza; 5) provvedono, su incarico dei competenti Istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento prevista dall' art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità con l' art. 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale. I Comuni, per l' applicazione dei compiti previsti dal presente articolo, si avvalgono della collaborazione della Commissione Consultiva comunale di cui alla LR 12- 10- 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite nelle istruzioni per l' applicazione della presente legge. La Commissione, per i fini previsti dal presente articolo, può essere integrata con rappresentanti di organizzazioni o categorie interessate secondo le modalità stabilite nelle istruzioni, per l' applicazione della presente legge. ARTICOLO 4 Istruzione per l' applicazione della legge La Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, di cui all' art. 22 della LR 12- 10- 1978, n. 63, e la competente Commissione del Consiglio Regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l' applicazione della legge. ARTICOLO 5 Spese per l' applicazione della legge La Regione assegna: alle Amministrazioni Provinciali, per le attività previste al precedente art. 2, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai Comuni per gli oneri sostenuti nel presentare la collaborazione; ai Comuni contributi annuali per le attività previste al precedente art. 3. La Regione inoltre assume l' onere per tutte le altre spese necessarie all' applicazione della legge, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell' anagrafe vitivinicola. Le spese relative all' attuazione della presente legge saranno determinate, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 13 maggio 1980.