Regional Act No. 39 on forestry
Made 2000-03-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, mountain area, inventory, fire management, land clearing, offences/penalties, protection of species, biodiversity, hazards
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Boschi, forest e l.r. 39/2000 1 Legg e regio n a l e 21 marzo 200 0 , n. 39 Legg e fores t a l e della Tosca n a . (Bollettino Ufficiale n. 14, par te prima, del 31.03.2000) INDICE Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ogget to Art. 2 - Finalità Art. 3 - Definizioni Art. 3 bis - Sistema informativo per le procedur e amminis t r a t ive Art. 3 ter - Enti compete n t i Titolo II - PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE RISORSE FORESTALI Art. 4 - Progra m m a zion e forestale regionale Art. 5 - Inventa rio forestale della Toscana Art. 6 - Rilevazioni inventa riali Art. 7 - Inventa ri speciali Art. 8 - Ricerca , sperimen t azione, divulgazione Art. 9 - Educazione, informazione e comunicazione Titolo III - INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA Capo I - Interve nt i pubbli c i Art. 10 - Ambito degli interven t i Art. 10 bis Convenzioni con i consorzi di bonifica nei terri tori montani Art. 10 ter Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interven t i pubblici Art. 11 - Pubblica utilità Art. 12 - Attuazione degli interven t i pubblici Art. 13 - Albo regionale delle imprese agricolo- forestali Art. 14 - Convenzioni con le pubbliche amminis t r azioni Art. 15 - Ulteriori interven t i in affidamen to Art. 16 - Formazione professionale Capo II - Prom o zi o n e della selvico l t ura Art. 17 - Misure di incentivazione Art. 18 - Sogget t i beneficiari Art. 19 Forme di gestione attiva nel bosco Art. 19 bis Comunità del bosco per la gestione attiva Art. 19 ter Forme associa te per la gestione attiva del bosco Art. 20 - Contribut i finanziari Art. 21 - Ecocer tificazione forest ale Art. 21 bis - Mercato volonta rio dei credi ti ambient ali e di carbonio Titolo IV - FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA Capo I - Patri m o n i o agricol o - fores t a l e della Regio n e Art. 22 - Beni del patrimonio agricolo- forestale Art. 23 - Inalienabili tà Art. 24 - Acquisti ed espropri Art. 25 - Affidamen to di beni Art. 26 - Concessioni Art. 27 - Finali tà dell’amminis t r azione Art. 28 - Complessi agricolo- forestali Art. 29 - Amminist r azione dei complessi agricolo- forestali Art. 30 - Piani di gestione del patrimonio agricolo- forest ale Art. 30 bis - Utilizzazione del patrimonio agricolo- forestale a fini faunis tico- venato ri Art. 31 - Proventi della gestione Capo II - Patrim o n i silvo- pastoral i degl i ent i local i e di altri ent i pubbli c i Art. 32 - Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici Art. 33 - Gestione associat a Capo III - Patrim o n i coll e t t iv i Art. 34 - Boschi di proprie tà collettiva Art. 35 - Inventa rio Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 2 Art. 36 - Amminist razione dei beni collettivi Titolo V - TUTELA DEL BOSCO Capo I - Vincol i e Pres cr iz i o n i Art. 37 - Vincoli sui terri tori coper ti da boschi Art. 38 - Vincolo idrogeologico sugli altri terri tori Art. 38 bis - Elenco regionale delle ditte boschive Art. 39 - Regolamen to forest ale Art. 39 bis - Provvedimen t i urgent i per la tutela del bosco Art. 40 - Regolamen t i degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimen to delle funzioni Art. 40 bis - Norma transi toria Art. 41 - Trasform azione del bosco Art. 42 - Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli Art. 43 - Divieti di trasfor mazione Art. 44 - Rimboschimen to compens a t ivo Art. 45 - Conversione del bosco e sostituzione di specie Art. 46 - Taglio dei boschi Art. 47 - Autorizzazione al taglio Art. 47 bis - Taglio colturale Art. 48 - Piano di gestione e piano dei tagli Art. 49 - Opere conness e al taglio dei boschi Art. 50 - Epoca del taglio Art. 51 - Sradicame n to di piante e ceppaie Art. 52 - Boschi in situazioni speciali Art. 53 - Coltivazione della sugher a Art. 54 - Coltivazione dei castagn e t i da frut to Art. 55 - Piante forestali non ricompr e s e nei boschi Art. 56 - Taglio degli arbus ti Art. 57 - Difesa fitosani ta r ia Art. 58 - Danni da fauna selvatica Art. 59 - Circolazione fuori strada Art. 60 - Abbandono di rifiuti Art. 61 - Alberi monum en t a li Art. 62 - Tutela della flora spontan e a Art. 63 - Raccolta dei prodot ti seconda r i del bosco Art. 64 - Alberi di Natale Art. 65 - Pascolo nei boschi Art. 66 - Arboricoltur a da legno Art. 67 - Piano di coltura Art. 68 - Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve natura li Art. 68 bis - Interven t i ricaden t i sul ter ri torio di compete nza di più enti Capo II - Difes a dei bosch i dagl i ince n d i Art. 69 - Definizioni relative all'at tività antincendi boschiva regionale (AIB) Art. 70 - Competenze della Regione Art. 70 bis - Competenze degli enti di cui all'ar t icolo 3 ter, comma 2 Art. 70 ter - Competenze dei Comuni Art. 70 quate r - Interven t i nell'ambito dell'AIB Art. 71 - Coordinam e n to della lotta attiva agli incendi boschivi Art. 72 - Obblighi degli Enti locali e degli Enti parco Art. 73 - Volonta ria to Art. 74 - Pianificazione dell'AIB Art. 74 bis Piani specifici di prevenzione AIB Art. 75 - Addestr a m e n t o del personale Art. 75 bis - Catas to delle aree percorse dal fuoco Art. 75 ter - Banca dati delle aree percorse dal fuoco Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi Art. 76 bis - Ambito di applicazione Capo III - Materia l e fores t a l e di propa g a z i o n e Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 3 Art. 77 - Certificato principale d'identi tà Art. 78 - Libro regionale dei boschi da seme Art. 79 - Autorizzazione per la produzione e la vendita Art. 79 bis - Requisiti di commerci alizzazione e modalità di movimentazione ed identificazione duran te le fasi di produzione Art. 80 - Impor tazione Capo IV - Sanzio n i Art. 81 - Vigilanza ed accer t a m e n to delle infrazioni Art. 82 - Sanzioni Art. 83 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolame n to forestale Art. 84 - Sanzioni aggiunt ive Art. 85 - Ripristino Titolo VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 86 - Norma finanziaria Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 87 - Inventa rio forestale della Toscana (IFT) Art. 88 - Disciplina transitoria per la tutela e il corre t to uso del bosco e dell’area forestale Art. 89 - Materiale forestale di propagazione Art. 90 - Procedimen t i sanziona to ri in corso Art. 91 - Program mi e piani in corso Art. 92 - Albo delle imprese agricolo- forestali Art. 93 - Affidamen to degli interven t i nelle zone montan e Art. 94 - Terreni rimboschi t i in occupazione tempor an e a Art. 95 - Trasferimen to del personale del Corpo forestale dello Stato Art. 95 bis Clausola valutativa Art. 96 - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme gener ali per l’esercizio delle funzioni amminis t ra t ive in materia di agricoltu r a foreste , caccia e pesca) Art. 96 bis - Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale) Art. 97 - Abrogazioni Allegati A - B - D Allegato C Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ogget to 1. La presen te legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in mater ia forestale , nel rispet to dei principi fondamen t a li det ta t i dalle leggi dello Stato in mate ria di boschi, territo r i montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di par ticola r e interes se ambiental e . 2. La presen te legge, in par ticola r e: a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interven t i di compete nza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottopor r e le forme d’uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprie t à sia pubblica che privata; b) disciplina la gestione del vincolo idrogeologico; c) persegue gli obbiet tivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversi tà , della tutela delle risorse genet iche autoc tone e degli habita t naturali , della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosis temi forestali, anche nell’ambito delle politiche comunita r ie per l’agricoltura , lo spazio rurale e l’ambiente ; c bis) disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispet to dei principi fondam e n tali della legge 21 nove mbre 2000, n. 35 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); (17) c ter) disciplina la com mercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP) in attuazione della diret tiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla comm ercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 nove mbre 2003, n. 386 (Attuazione della diret tiva 99/105/CE relativa alla com m ercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione); (85 ) c quate r) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile; (11 6 ) Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 4 c quinquies) detta disposizioni per l’amminis trazione del patrimonio agricolo- forestale al fine di orientare la gestione produt tiva degli enti compe te n t i verso obbiet tivi di sostenibilità ambientale, di accrescim e n to della biodiversi tà animale e vegetale, di uso sociale, didat tico, culturale e ricreativo e di promozione dell’econo mia locale. (116 ) 3. Il riordino delle funzioni amminis trative in materia forestale è disposto in attuazione dell’articolo 4, com mi 1 e 3, dell’articolo 5, com ma 8 e dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (18 ) 4. La disciplina della presen te legge è disposta nel rispet to dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministra tiva. (196 ) Art. 2 Finalità 1. La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interes se pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggis t iche, sociali, produt t ive e culturali. 2. La conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della società toscana, è persegui ta anche att rave r so il mantenime n to dell’indice forestale esisten t e . La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana . Art. 3 Definizioni 1. Ai fini della present e legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vege tazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densi tà non inferiore a cinquecen to piante per ettaro oppure tale da determinare , con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagne t i da frut to e le sughere t e . (19 ) 2. Sulla dete rminazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprie tà . La continui tà della vegetazione forestale non è considera t a inter ro t t a dalla presenza di infrast ru t tu r e o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attrave r sino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadra t i e larghezza mediame n t e inferiore a 20 metri . 3. Sono consider a t e bosco le aree già bosca te , nelle quali l’assenza del sopras suolo arboreo o una sua coper tu r a inferiore al venti per cento abbiano cara t t e r e temporan e o e siano ascrivibili ad intervent i selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, acciden ta li o per incendio. 4. Sono assimilati a bosco le formazioni costitui te da vegetazione forestale arbus tiva eserci tan t i una coper tu r a del suolo pari ad almeno il quaran t a per cento, fermo restando il rispet to degli altri requisiti previsti dal presen t e articolo. 5. Non sono conside ra t i bosco: a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; b) gli impianti per arboricol tu ra da legno, i noceti, i noccioleti specializza ti e le altre colture specializza te realizzate con alberi ed arbus ti forestali e sogget t e a pratiche agronomiche; c) le formazioni arbus tive ed arboree insediat e si nei terreni già destina t i a colture agra rie e a pascolo, abbandona t e per un periodo inferiore a quindici anni. 6. Gli alberi e gli arbus t i che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presen te legge, sono elenca t i nell’allega to A. Appar tengo no inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiega te nei rimboschim en t i e negli impiant i per l’arboricol tu ra da legno, ancorché non espre ss a m e n t e indicate nell’allega to A. 7. La Giunta regionale provvede ad aggiorna re l’elenco delle specie forestali di cui all’allega to A. 8. Ai fini della presen te legge i termini "bosco" e "forest a" sono sinonimi. 9. I boschi e le aree assimilate di cui al presen t e articolo, nonché le aree interes sa t e da piante , formazioni forestali e siepi di cui all’ articolo 55 , comma 1 e comma 2 e gli impianti per l’arboricoltura da legno di cui all’ articolo 66 , costituiscono l’area d’inte re ss e forestale , di segui to indicata come area forest ale . Art. 3 bis Siste m a informativo per le procedure amminis trative (11 7 ) 1. Per le procedure amminis trative di cui alla presen te legge è utilizzato il sistema informativo Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 5 deno minato siste ma informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) che opera all’interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedi me n t i amminis trativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conform e alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del siste ma statis tico regionale. Misure per il coordina m en to delle infrastru t ture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) . Art. 3 ter Enti compet en t i (197 ) 1. Le funzioni amminis trative disciplinate dalla presen te legge, salvo quanto previs to ai com mi 2 e 3, sono di compe te n za delle unioni di comuni subentra te alle comuni tà montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul siste ma delle autonomie locali), della Città metropolitana di Firenze ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della l.r. 22/2015 e delle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015. 2. Le funzioni di cui agli articoli 38, (24 5 ) e 74, sono attribui te alle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015 e alla città metropolitana. 3. Le funzioni di cui all’articolo 6, articolo 42, comma 5, articolo 70 ter e articolo 75 bis, sono svolte dai comuni. Titolo II PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE RISORSE FORESTALI Art. 4 Program m a zione forestale regionale (11 3 ) 1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Program m a regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di program m a zion e economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). 2. Il piano forestale regionale, quale strume n to della program m a zione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015: a) descrive lo stato e le caratteris tiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all’economia della Regione; b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogen e e , in rapporto alle compe te n z e amminis trative e alle esigenze di coordina m e n to e di organicità dell’attività forestale; c) stabilisce gli obiet tivi strategici e i criteri generali per l’esercizio delle funzioni amminis tra tive; d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione , lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta- legno in ambito regionale; e) individua gli indirizzi e gli strume n ti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interven t i pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodot ti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche fores tali comuni tarie e degli impegni assunt i in sede internazionale; f) specifica le modalità di presentazione delle propost e d’interven to da parte degli enti compe te n t i , la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amminis trazione diret ta e di quelli da affidare a terzi, il contingen t e numerico e la distribuzione territoriale degli addet ti ai lavori di siste mazione idraulico- fores tale e idraulico- agraria impiegati in amministrazione diret ta e le misure d’incent ivazione della selvicoltura; g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interven t i urgenti , i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziame n t i fra gli enti compe te n t i , nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario; h) definisce le modalità di redazione dell’Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana; i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione , i mezzi per attuarle e i sogge t t i cui indirizzarle. 3. La Giunta regionale, in coerenza con il Docume n to di econo mia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornam e n to , attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziame n t i del bilancio di previsione. Art. 5 Inventario forestale della Toscana Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 6 1. Al fine di conosce re e descrivere le risorse forestali e di divulgare le relative informazioni, la Regione provvede alla redazione e alla tenuta dell’Inventa r io forestale della Toscana (IFT). 2. L’Inventa r io ha carat t e r e perma n en t e ed è sogget to ad aggiorna m e n to periodico. Art. 6 Rilevazioni inventariali 1. Ai fini delle rilevazioni inventa r iali i Comuni svolgono i compiti di cui ai commi seguen t i . 2. I Comuni interes sa t i informano la popolazione delle attività ineren t i le rilevazioni inventar iali. 3. Il personale addet to ai lavori inventa r i ali può accede r e alle aree intere ss a t e , di proprie t à pubblica e privata . 4. L’accesso è precedu to da apposita comunicazione, notificata nelle forme di legge a cura del Comune competen t e per terri to r io, al proprie t a r io o al possesso re dell’area intere ss a t a almeno trent a giorni prima di quello previsto per l’accesso. 5. L’atto notificato contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’accesso, nonché l’indicazione sommaria della dura t a e delle modalità delle operazioni inventa r iali. L’atto indica inoltre l’ufficio al quale l’interes sa to può rivolgersi per concorda r e un diverso giorno per l’accesso. 6. Il Comune accer t a l’indennizzo dovuto, da par te della Regione, al proprie t a r io od al possesso re , per le piante eventualme n t e abbat tu t e o danneg gia t e e per ogni altro eventuale danno arreca to . La Regione, verificata la risponde nza dell’indennizzo al danno, approva l’accer t a m e n t o effet tua to dal Comune , che provvede anche alla liquidazione per conto della Regione medesima. 7. La Regione garan ti sce l’uso esclusivo dei dati rilevati, astenen dosi da ogni riferimen to alla singola proprie tà , salvo specifica autorizzazione del proprie ta r io. Art. 7 Inventari speciali 1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5, e all'articolo 66, comma 4. (22) 2. La Giunta regionale indica le modalità d’impianto e aggiorna m e n to degli inventa r i fores tali speciali, precisandon e finalità, metodo d’attuazione e fonti di finanziame n to . 3. La Giunta regionale integra gli inventari di cui al com ma 1 negli inventari fores tali regionali speciali. (22 ) 4. La Giunta regionale può individua re obiet tivi e tipologie di ulteriori inventa r i speciali, oltre a quelli di cui al comma 1. In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspet to che si pone in relazione, anche indiret ta , con il bosco e con gli usi plurimi ai quali è destina to il patrimonio stesso, ai sensi dell’articolo 1. (11 9 ) Art. 8 Ricerca, sperimen ta zione, divulgazione 1. Al fine di migliorare le funzioni produt tive, sociali, ambienta li e paesaggis tiche del bosco, la Regione promuove la ricerca scientifica e tecnica del set tore e persegu e la promozione, il collaudo ed il trasfe rime n to delle innovazioni relative. 2. Abrogato. (12 0 ) Art. 9 Educazione, informazione e comunicazione 1. Al fine di diffonde re la conoscenza del bosco e delle sue funzioni, la Regione promuove attività di educazione, informazione e comunicazione. 2. La Giunta attua le attività di educazione, informazione e comunicazione diret ta m e n t e o affidandole agli enti locali , all’ente Terre regionali toscane e agli enti parco regionali. (12 1 ) 3. La Giunta regionale cura la redazione e la pubblicazione del glossario dei termini tecnici forestali. Titolo III INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA Capo I Inter v e n t i pub b l i c i Art. 10 Ambito degli interven t i Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 7 1. Gli intervent i pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutela r e , migliorare e ampliar e i boschi della Toscana ed a garant i rne la funzione sociale. 2. Sono intervent i pubblici forestali: a) i rimboschime n t i finalizzati a difende re il suolo, regimare le acque, preserva r e e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, preveni re o contene r e i danni da valanghe e altre calamità , consolidare le dune e le zone litoranee ; b) le sistemazioni idraulico- forestali volte agli stessi fini di cui alla lette r a a); c) le cure colturali ai rimboschime n t i di cui alla lette r a a) fino alla loro comple ta affermazione e la manutenzione straordina r ia delle sistemazioni di cui alla lette ra b) per manten e r n e le funzionalità; d) il miglioram en to di boschi degrada t i e di quelli danneggia t i o distru t t i dal fuoco o da altre cause avverse; e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore asset to ambientale e paesaggis tico all’area forestale intere ss a t a ; f) la creazione ed il miglioram en to di boschi periurbani o comunqu e destina t i a fini sociali, culturali e didat tici; g) la cura, la manute nzione e la sorveglianza dei boschi di proprie t à della Regione e di altri enti pubblici; h) la rinatur alizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d’ingegne r ia naturalis tica , di aree degrad a t e , di corsi d’acqua e di rimboschime n t i; i) le opere ed i servizi volti a preveni re e reprime re gli incendi boschivi, a difende r e il bosco da attacchi parassi t a r i e da danni di altra origine; l) l’azione di pronto interven to ed il ripris tino nelle zone forestali colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità; m) la viabilità forest ale e le opere costru t t ive connesse agli interven t i di cui alle lette re da a) a l); n) la produzione di mate riale forestale di propagazione (MFP) necessa r io per gli intervent i di cui alle letter e da a) a l) e per la distribuzione gratui ta a favore di chi attua volontar iam e n t e rimboschim en t i , migliorie boschive e sistem azioni idraulico- forestali a fini di difesa e miglioram en to ambientale . 3. L'attuazione degli interven t i di cui al presente articolo è di compe te n za degli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (19 8 ) salvo diverse disposizioni della present e legge. (23) 3 bis . I sogget t i di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presen tano alla Giunta regionale la propos ta di piano annuale degli intervent i in coerenza con la program m a zione regionale forestale di cui all’articolo 4, da attuare nell’annualità successiva. La propos ta, redat ta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000), deve essere corredata dal cronoprogra m m a dei lavori, preven t iva m e n t e concordat i con la strut tura regionale compe te n t e e indicare in una specifica sezione le attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), ai sensi dell’articolo 10 bis. (12 2 ) (27 3 ) 3 ter. Il piano annuale degli intervent i di cui al com ma 3 bis, per gli interven t i ricadent i nei complessi di cui all’articolo 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000). (122 ) 3 quate r . I piani annuali di cui al com ma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all’articolo 31 e con le risorse stabilite dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, com ma 3 (25 4 ) . La deter minaz ione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiet tivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo- forestale deter minat i dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012. (12 2 ) (246 ) 3 quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interven t i con la quantificazione delle risorse di cui al com ma 3 quater. (25 7 ) 3 sexies. Qualora nel corso dell’anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mett ere in sicurez za il territorio. (25 7 ) 3 septies . La compe te n t e strut tura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanza m e n to , tenendo conto del rispet to del cronoprogra m m a e degli obiet tivi di gestione definiti dall’ente Terre regionali toscane ai sensi del com ma 3 quater , nonché delle penalità di cui all’articolo 10 ter, comma 3. (25 7 ) Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 8 4. La natura d’interven to pubblico non esonera i proprie t a r i o possessori di terreni dagli obblighi di ripris tino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge. Art. 10 bis Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani (25 8 ) 1. Gli intervent i di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), ricadenti nei territori montani, quando costituiscono opere di bonifica di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), secondo quanto previs to nel piano delle attività di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all’articolo 23, com ma 3, della l.r. 79/2012. Art. 10 ter Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interven t i pubblici (25 9 ) 1. Gli enti compet e n t i di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasme t tono semes tralm e n t e alla Regione lo stato di attuazione degli interven t i previsti nel piano annuale. Nel caso di interven t i realizzati in amministrazione diret ta ai sensi dell’articolo 12, comma 2, devono essere riportate le ore di lavoro del personale tecnico e amministra tivo impiegato. 2. La compe te n t e strut tura della Giunta regionale verifica, anche tramite sopralluoghi, lo stato di attuazione del piano rispet to al cronoprogra m m a dei lavori. 3. Eventuali ritardi nell’attuazione del piano annuale degli interven t i , non dipende n t i da cause di forza maggiore, compor tano l’applicazione di penalità nella determinazione del contributo di cui all’articolo 10, com ma 3 quater, da assegnare per l’annualità successiva, secondo parame tri definiti con provvedim e n t o della Giunta regionale. Art. 11 Pubblica utilità 1. L’approvazione del proge t to esecut ivo degli interven t i di cui all’ar ticolo 10 equivale, a tutti gli effet ti di legge, a dichiar azione di pubblica utilità. 2. Il proprietario o possessore dei terreni interessa t i dagli interven t i sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ent e compe t en t e all'attuazione degli interven t i stessi . Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmen t e si trovano e fissa le condizioni della cessione. (24 ) 3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2 o per le proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussis tano gravi e riconosciut i processi di degrado, abbandono colturale o per motivi di pubblica utilità o incolumità, l'ente compe t en t e provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea e a trasme t t e rlo al proprietario o possessore dei terreni, se noto, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmen te si trovano e la durata presun ta dell'occupazione . (18 2 ) 4. Al proprie ta r io o possesso re dei terreni è dovuto, da par te dell’ent e compete n t e , un indennizzo annuo pari alla diminuzione del reddi to derivante dall’occupazione per tut ta la dura ta della stessa. 5. L’ente competen t e procede , ove oppor tuno o necess a r io in funzione della natura degli interven t i di cui all’articolo 10, all’acquis to o all’esprop ri azione per pubblica utilità dei terreni in cessione o in occupazione temporan e a . I terreni acquisi ti sono inclusi nel patrimonio agricolo- forestale della Regione di cui all’ articolo 22. 6. La cessione o l'occupazione temporanea cessano, unitam e n t e all'indenniz zo, se dovuto, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessa t i . L'ente compe te n t e redige apposi to verbale e lo trasme t t e al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschi m e n t i o di boschi migliorati, ricostitui ti, conver tit i o interessa ti da sostituzioni di specie, è accompagna to da un piano di coltura, qualora l'ente compet e n t e ritenga necessario prescrivere specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione . (24 ) 7. In caso di manca ta individuazione del proprie t a r io o del possessor e , la riconsegn a s’intende effet tua t a mediante affissione, per tren ta giorni, all’Albo pretor io del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmessa , a tal fine, dall’ente competen t e . 7 bis . Il piano di coltura di cui al comma 6 può, per esigenze motivate , prevedere interven t i in deroga alle disposizioni del regolamen to forestale secondo quanto indicato dal regolam en to stesso. (25) 8. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (19 9 ) curano la redazione dell'inven tario forestale speciale dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della Giunta regionale. (24) Art. 12 Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 9 Attuazione degli interven t i pubblici 1. Gli intervent i pubblici, finanzia ti dalla Regione o che fruiscono di un suo contribu to finanzia rio, sono attua ti per amminist razione diret t a o mediante affidamen to alle imprese iscrit t e all’Albo regionale di cui all’ articolo 13 , ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni degli atti della progra m m azione regionale . 2. Gli interven t i pubblici in amminis trazione diret ta sono attuati con l'impiego di operai forestali assunt i con contrat to di dirit to privato, nell'osservanza dei contrat ti collet tivi sindacali di categoria. (26 ) Art. 13 Albo regionale delle imprese agricolofores tali (11 5 ) 1. È istituito l’Albo regionale delle imprese che operano nel settor e degli intervent i pubblici agricolo forestali ai sensi dell’articolo 7 del decre to legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientam e n to e modernizzazione del settore forestale , a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57). (12 3 ) 2. All’Albo possono essere iscrit t i le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società coopera t ive, che operano nel settor e agricolo, forestale ed ambientale in via continua t iva o comunqu e prevalen te e che occupano almeno quindici operai a tempo indete r min a to, assunt i da non meno di due anni con contr a t to per adde t ti a lavori agricoli e forest aIi. 3. L'Albo è tenuto dalla Giunta regionale. (124 ) 4. La Giunta regionale definisce con apposito regolamen to ulteriori requisiti per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiorna m e n t o dell'Albo tenendo conto dei seguen t i criteri: a) disponibili tà di personale tecnico operativo idoneo, attrez za ture e mezzi tecnici adeguati e docu m e n ta ta esperienza lavorativa nel set tore; b) requisiti generali per l’affidamen to di lavori di cui all’articolo 38 del decre to legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contrat ti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diret tive 2004/17/CE e 2004/18/CE); c) rispet to delle norme contenu te nella presente legge; d) regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione o che hanno fruito del contributo regionale; e) possesso di certificazioni di processo o di qualità ambientale o di sicurezza e di responsabilità sociale. (12 4 ) Art. 14 Convenzioni con le pubbliche amminis t razioni (12 5 ) 1. Interven t i per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamen t e affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole. 2. Per l'attuazione degli interven t i , gli imprendi tori agricoli di cui al com ma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezza ture di loro proprietà od in loro possesso. 3. Nell'individuazione dei concorrent i è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'interven to . Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente , nel medesi mo anno, interven t i d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali. 4. Interven t i per lavori e servizi attinent i , d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariame n t e affidati, anche tramite convenzione , a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale, che, per statu to, esercitano attività di sistemazione e manuten zione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambient i rurali. 5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesi mo anno, interven t i d'impor to complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali. 6. La Giunta regionale può indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al com ma 4. 7. Gli enti compe te n t i compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprendi tori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidame n to dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitame n t e alle propos te d'interven to previs te dagli atti della program m a zione regionale. 8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollett ino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo. Art. 15 Ulteriori interven t i in affidame n to 1. Oltre agli intervent i di cui all’ar ticolo 10: a) ai coltivator i diret t i di cui all’ articolo 14 sono priorita r ia me n t e affidati, con le modalità ivi Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 10 previste , tutti gli interven t i finalizzati alla sistemazione ed alla manute nzione del terri to rio montano; b) alle coopera t ive di cui all’ articolo 14 sono priorita r ia me n t e affidati, con le modalità ivi previste , tutti gli altri interven t i per lavori e servizi attinent i finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell’ambien te e del paesaggio; c) alle imprese iscrit te all’Albo di cui all’ articolo 13 sono affidati anche intervent i di verde pubblico e privato, di sistemazione idraulico- agrar ia , di difesa delle colture agra r ie , di miglioram e n to fondiario, d’ingegne r ia naturalis tica e di migliorame n to ambientale , che sono finanzia ti dalla Regione o che fruiscono di contribu to finanzia rio regionale , qualunqu e sia la stazione appaltan t e . Art. 16 Formazione professionale 1. Al fine di formare e migliora re la professionali tà degli adde t ti all’attuazione degli interven t i di cui all’ articolo 10 , la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenu t e negli atti della progra m m a zione forest ale regionale , promuove attività di qualificazione, aggiorna m e n t o , specializzazione e perfeziona m e n to professionale . 2. L’attività di promozione di cui al comma 1 riguard a anche il miglioram e n to della sicurezza e della salute dei lavorator i sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all’attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all’ articolo 17 ed al sostegno dell’occupazione. 3. La realizzazione degli interven t i di formazione è disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta m e n t o , formazione professionale e lavoro). (200 ) Capo II Pro m o z i o n e del la selv ic o l t u r a Art. 17 Misure di incentivazione 1. Al fine di migliorare ed ampliar e l’area forestale , la Regione promuove intervent i attua t i da sogget t i pubblici e privati volti: a) alla formazione di nuovi boschi; b) alla ricosti tuzione di boschi degrada t i o danneggia t i; c) alle opere di prevenzione e repres sione incendi boschivi; d) alla difesa fitosani ta r ia ; e) all’impianto e al migliorame n to dei castagne t i da frut to, delle sughe re t e , delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali par ticola r i; f) alla formazione, ricosti tuzione e migliorame n to delle siepi; g) all’arboricol tu ra da legno; h) alle cure colturali, ai rimboschimen ti e alle altre formazioni fores tali; i) alle conversioni e alle trasform azioni boschive; l) alla tutela degli alberi monum en t a li; m) alle sistemazioni idraulico- forestali e delle aste fluviali seconda ri e; n) alla rinatu ra lizzazione di aree fores tali; o) alla redazione e attuazione di piani di gestione forestale; p) alla realizzazione e al miglioram e n to della viabilità forestale e di altre opere infrast ru t tu r a li connesse agli interven t i previsti dal present e articolo; q) alla meccanizzazione forestale; r) alla raccolta , conservazione e prima trasformazione dei prodot ti forestali. 2. Possono, altresì, essere ogget to di promozione altri interven t i volti alla valorizzazione dei prodot ti e dei servizi forestali attrave r so il miglioram en to dei processi di filiera che ne assicurino un’offer ta più favorevole sul merca to. 3. Gli atti della progra m m azione regionale specificano gli interven t i da promuovere nell’ambito della tipologia di cui ai commi preced en t i e ne indicano le priorità . Art. 18 Sogge t t i beneficiari 1. Gli interven t i previs ti dall’ articolo 17 possono essere attua t i dai seguen t i sogge t t i : a) proprie t a r i o possessori dei terreni interes sa t i dagli intervent i; b) imprendi tori agricoli professionali iscrit ti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole; (105 ) c) imprese , consorzi stabili di imprese e consorzi fra società coopera t ive di cui all’ articolo 13 ; Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 11 d) coltivatori diret t i singoli e associa ti e coopera t ive di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale di cui all’ articolo 14 ; e) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all’ articolo 33 ; f) associazioni di volonta ria to costitui te ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rappor t i delle organizzazioni di volonta ria to con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del regist ro regionale delle organizzazioni del volonta ria to" e successive modificazioni; g) associazioni di protezione ambiental e individua te con decre to del Ministro dell’ambien te e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decre to legislativo 4 dicembr e 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tribu ta r i a degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucra tive di utilità sociale" e successive modificazioni, operan t i nell’ambito delle finalità di cui alla presen te legge; h) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strume n t a l i; i) Comitati per l’amminist r azione separa t a dei beni di uso civico (ASBUC) di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comita ti per l’amminist r azione separa t a dei beni civici frazionali". 2. I sogget t i di cui al comma 1 possono stipula re fra di loro convenzioni, contr a t t i od altri atti al fine di coordina r e e razionalizzare l’attuazione degli intervent i previsti dall’ articolo 17. Art. 19 Forme di gestione attiva nel bosco (26 0 ) 1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l’insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di manten er e la loro biodiversità, produt t ivi tà, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevant i funzioni ecologiche, economiche e sociali senza compor tare danni ad altri ecosis te mi . 2. Le finalità di cui al com ma 1 sono realizzate , in particolare, attraverso: a) la promozione delle comunità del bosco, come definite all’articolo 19 bis, tramite l’istituzione nell’ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l’incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri sogge t ti interessa t i alla gestione del bosco; b) la promozione delle forme di gestione associata fra i sogge t t i di cui all’articolo 18, com ma 1, e della stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2. Art. 19 bis Comunità del bosco per la gestione attiva (26 1 ) 1. Per comunità del bosco si intende l’insieme dei sogget ti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive. 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamen to forestale volte a disciplinare i contenu t i e le modalità per l’implem e n ta zione della sezione dedicata alle comuni tà del bosco di cui all’articolo 19, com ma 2, lettera a), compresi i criteri per l’eventuale censimen to delle proprietà private e per l’individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all’articolo 38 bis, comma 1 bis. 3. Gli enti compe te n t i di cui all’articolo 3 ter, comma 1, implem e n ta no e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di compe t en za . 4. Gli intervent i effet tua t i dalle comuni tà del bosco sono sogget ti all’approvazione di uno degli strum en t i di pianificazione di cui all’articolo 48, secondo le disposizioni previste nel regolam en t o forestale. Art. 19 ter Forme associate per la gestione attiva del bosco (26 2 ) 1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018, la Giunta regionale impartisce diret tive per la costituzione delle forme associate di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), e per la stipula degli atti di cui all’articolo 18, com ma 2. 2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al persegui m e n to delle finalità di cui all’articolo 19, com ma 1, e al suo interno promuovono le forme di cui all’articolo 19, com ma 2, lettera b). 3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l’attuazione degli interven t i di cui all’articolo 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione è inviata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimen to della propos ta medesi ma. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 12 Art. 20 Contribut i finanziari 1. Al fine di promuove re gli interven t i previs ti dall’ articolo 17 , gli atti della program m azione regionale prevedono premi, contribu ti in conto capitale ed agevolazioni creditizie a favore dei sogget ti beneficia ri in funzione della disponibili tà delle risorse individua te dagli atti stessi . 2. Le funzioni amministra tive relative alla promozione della selvicoltura sono attribui te agli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1. (28 ) (202 ) Art. 21 Ecocerti ficazione forestale 1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di segui to indicat a come "ecocer tificazione forestale", può essere inclusa fra gli intervent i di cui all’ articolo 17 , comma 2. 2. L’ ecocer tificazione forestale è rilasciat a da un organismo indipende n t e , accredi ta to in sede internazionale , comunita r ia o nazionale, sulla base di norme e standa rd s riconosciuti in sede internazionale , comunita r i a o nazionale ed ha uno specifico riferimen to terri to riale. 3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (20 3 ) e gli Enti parco regionali promuovono i proget t i di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i sogget t i interessa ti . (29 ) 4. Certificazioni di prodot to e di processo diverse dall’ecoce r t ificazione forestale , propos te dai sogget ti di cui agli articoli 18 e 19 , possono essere incluse nelle misure d’incent ivazione di cui all’ articolo 17. 5. La Giunta regionale indica le modalità di ecocer tificazione forestale , individua gli organismi certifican t i ed eventuali altre forme di cer tificazione incentivat e . In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale sostenen do ed incentivando gli enti compe te n t i che la ottengono. (12 6 ) Art. 21 bis Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio (12 7 ) 1. La Regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite proget t i di imboschim e n t o e la gestione forestale sostenibile. 2. La certificazione e la compensaz ione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli intervent i di cui all’articolo 17, comma 2. Titolo IV FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA Capo I Patr i m o n i o agrico l o f o r e s t a l e del la Regio n e Art. 22 Beni del patrimonio agricolofores tale 1. Nell’ambito della disciplina genera le di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge fores tale della Toscana”), (12 8 ) il patrimonio agricolo- forestale della Regione è formato: a) dai beni agricolo- forestali trasfe ri t i dallo Stato; b) dagli altri beni agricolo- forestali appar t e n e n t i alla Regione, da essa all’uopo acquista t i , espropria t i o ad essa comunqu e pervenu t i . 2. Per beni agricolo- forestali si intendono i terreni con colture agricolo- forestali in atto o utilmente susce t t ibili di tali colture ai fini di cui all’ articolo 27 , nonché gli altri terreni , i fabbrica ti o gli impianti la cui utilizzazione sia comunqu e necessa r i a o proficua al perseguim e n to di tali fini e le pertinenze, stru t tu r e ed attrezza tu r e ad essi ineren t i . 2 bis. Il coordinam e n to della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo fores tale è di compe t e n za dell’ente Terre regionali toscane di cui alla l.r. 80/2012 . (129 ) Art. 23 Inalienabilità (99 ) 1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo- forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all' articolo 30. 2. I beni immobili del patrimonio agricolo- fores tale possono tuttavia essere alienati quando gli immobili non siano più utilizzabili, ovvero non più necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all' articolo 27 , nonché nei casi in cui la cessione risulti finalizzata al soddisfacim en to delle esigenze di Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 13 valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed econo miche . (13 0 ) 3. I provent i delle alienazioni sono interame n t e investit i sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono in parte destinati all'ente compe t en t e nel cui territorio si trovano i beni alienati per effe t tuare interven t i di miglioram en to ambientale e strut turale e in parte all' ente Terre regionali toscane (181 ) per effet tuare interven t i di ampliame n to , migliorame n to e valorizzazione del restante patrimonio agricolo- forestale, nel rispet to delle finalità di cui all' articolo 27 Gli atti di program m a zione di cui all' articolo 4 stabiliscono le percen tuali di ripartizione dei provent i . 4. I contrat t i di permuta sono disciplinati dalla legge regionale in materia di demanio e patrimonio. 5. La dismissione dei beni immobili di cui al com ma 2 e dei beni mobili connessi al patrimonio agricolo forestale non più utilizzabili ai fini di cui all' articolo 27 avviene secondo le disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio e del relativo regolame n to di attuazione . Art. 24 Acquis ti ed espropri 1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo- forestali di cui all’ articolo 28 , di costituir e altri complessi agricolo- forestali, ovvero per il perseguime n to delle finalità di cui all’ articolo 27 , la Regione può acquista r e beni immobili aventi le carat t e r i s t iche indicate all’ articolo 22. 2. La proposta d’acquisto può essere avanzata dall’ente gestore all’ente Terre regionali toscane che esprime il proprio parere e lo trasme t t e alla Regione. (13 1 ) 3. In caso di impossibilità di accordo per provvede re all’acquis to in via contr a t tu a l e , la Regione può espropria r e i beni suddet t i ai sensi della normativa vigente . Art. 25 Affidame n to di beni 1. Beni agricolo- forestali di proprie t à dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguim e n to degli scopi di cui all’ articolo 27. 2. L’affidamen to ha luogo con convenzione stipulat a fra la Regione e il proprie ta r io del bene. 3. Possono altresì essere stipula te convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo forestali di proprie t à regionale attrave r s a t e dai confini della Regione. 4. L’ente gestore di cui all’articolo 29, riceve le propost e e le domand e di affidame n to dei beni, le istruisce e le trasme t t e all’ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante . (13 2 ) Art. 26 Concessioni 1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all’articolo 30, l’ente gestore di cui all’articolo 29, procede al rilascio delle concessioni temporane e sui beni del patrimonio agricolo forestale. (133 ) 2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo- forestale e prevedono, fra l’altro, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispe t tivo che deve essere corrisposto dall’usuario. (13 3 ) 2 bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario. (134 ) 3. Le concessioni che modificano la destinazione d’uso del bene sono espres sa m e n t e previste dal piano di gestione di cui all’ articolo 30 . Qualora non siano previs te dal piano di gestione, sono sogget t e alla prevent iva autorizzazione della Giunta regionale. 4. Scaduto il termine della concessione , la propriet à delle eventuali opere costrui te rimane acquisita alla Regione. Art. 27 Finalità dell’am minis trazione 1. L’amminist r azione del patrimonio agricolo- forestale della Regione e dei beni in affidame n to ai sensi dell’ articolo 25 persegu e i seguen t i fini: a) difesa del suolo e dell’asse t to idrogeologico; b) tutela dell’ambien te , del paesaggio e delle risorse di par ticola r e interes se naturalis tico, culturale e storico; c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassi t i e da altre cause avverse; d) difesa delle dune e delle pinete litorane e ; e) tutela della biodiversi tà e protezione della flora e della fauna; Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 14 f) promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricrea tivo- culturali ad esso correla t e; g) increm en to della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno; h) valorizzazione dei prodot ti non legnosi e seconda ri del bosco; h bis) gestione e valorizzazione faunistico- venatoria; (135 ) i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura , dell’agricol tu ra , dell’allevamen to del bestiame e delle attività connesse , in par ticola r modo nelle zone montan e e depre ss e ; l) realizzazione di ogni altro interven to rivolto al potenziame n to dell’economia locale, in par ticola r modo nelle zone montane e depre ss e . Art. 28 Complessi agricolofores tali 1. L’amminist r azione del patrimonio agricolo- forestale , ivi compresi i beni in affidamen to ai sensi dell’ articolo 25 , avviene distintam e n t e per complessi di beni aventi stru t tu r a economica e tecnica omogene a . 2. I complessi del patrimonio agricolo- forestale sono definiti, senti ti gli enti interessa t i , con deliberazione della Giunta regionale su propos ta dell’ente Terre regionali toscane. (13 6 ) 3. Abrogato. (13 7 ) Art. 29 Amminis trazione dei comples si agricolofores tali (30 ) 1. La compe te n za a gestire i complessi agricolo- forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni suben tra t e alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011 , per quanto riguarda i complessi esisten t i nei rispet tivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformi tà ai piani di cui all’articolo 30. 2. Per i complessi ricadent i nell'ambito di due o più enti, la compe te n za a gestire è delle unioni di comuni o del comun e nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesi mo. 3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedi m e n to di cui all’articolo 28, com ma 2. 4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, econo mico o ambientale, su proposta dell’ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a sogget ti pubblici diversi da quelli di cui al com ma 1. 5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della compe te n za a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conform e agli indirizzi di cui all’articolo 2, com ma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 . In tal caso i beni vengono affidati all’ente Terre regionali toscane. Art. 30 Piani di gestione del patrimonio agricolofores tale (31) 1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conform e agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, com ma 1, lettera c), della l.r. 80/2012. 2. Il piano di gestione definisce: a) la coltura e l’assesta m e n to dei boschi; b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli; c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra- silvane; d) l’assesta m e n t o faunistico; e) l’uso dei fabbricati; f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso; g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26. 3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato. 4. L’ente gestore adotta il piano e lo presen ta all’ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presen ta to anche all’ente compet e n t e ai sensi dell’articolo 47, com ma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevime n to comunicandolo all’ente gestore e all’ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambi to di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree prote t te) . L'ente parco o l'organismo di gestione trasme t t e il nulla osta Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 15 o il parere all’ente Terre regionali toscane. 5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformi tà del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all’ente compe te n t e . 6. Nel caso in cui l’ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l’ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano. 7. Il piano diventa efficace nel momen to in cui l’ente compe te n t e riceve la comunicazione della verifica di conformi tà dall’ente Terre regionali toscane. 8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interven t i non previs ti dal piano di gestione aventi carat tere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri intervent i sono autorizza ti dall’ente Terre regionali toscane, su presen tazione di specifico proget to da parte dell’ente che amminis tra il complesso agricolo- forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge. Art. 30 bis Utilizzazione del patrimonio agricoloforestale a fini faunis ticovenatori (13 8 ) 1. Il patrimonio agricolo- forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico- venatori in coerenza con gli obiet tivi generali e le strategie di interven to per la gestione del territorio agricolo forestale destina to alla protezione della fauna e alla caccia program m a ta contenu t i negli strum e n t i di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepi me n to della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoter m a e per il prelievo venatorio”) (255 ) e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale. 2. La deliberazione di cui al comma 1, è predispos ta sulla base delle propos te avanzate dall’ente Terre regionali toscane ed è adot tata previa acquisizione del parere dell’Istitu to per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (178 ) 3. Dalle attività di cui al com ma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31. Art. 31 Proventi della gestione (139 ) 1. I provent i ricavati dalla gestione dei beni agricolo- forestali sono incassati dagli enti gestori che trasme t tono trimes tralm e n t e alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione det tagliata, corredata dalla docum en ta zione attestante tutte le entrate . 2. I provent i vengono destinati dagli enti gestori ad interven t i di conservazione, miglioram en to e potenzia me n to dei beni stessi . (247 ) 2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti compe t en t i di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, trasmet to no all’ente Terre regionali toscane una relazione redat ta secondo uno schema tipo approvato dal diret tore dell’ente Terre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 e corredata dalla docu me n ta zione contabile con la quale attes tano, con riferimen to all’annualità precede n t e , la destinazione dei proventi incassati al finanziam e n to degli intervent i di cui al com ma 2. (26 3 ) 3. Abrogato. (248 ) Capo II Patr i m o n i silvo p a s t o r a l i deg l i en t i local i e di altr i en t i pub b l i c i Art. 32 Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici (34 ) 1. L'am minis t razione dei patrimoni silvo- pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effet t ua ta sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni. 2. Il piano di gestione prevede fra l'altro: a) la coltura e l'assesta m e n t o dei boschi; b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli; c) l'uso e il miglioram en to dei pascoli; d) le produzioni forestali non legnose; e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso; f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegat i per interven t i di conservazione , difesa e miglioram en to del patrimonio. 3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (204 ) approvano il piano di gestione adot tato dal Comune o da altro ente pubblico proprietario entro novanta giorni dalla data di ricevime n to del piano medesi mo. Nel caso di patrimonio ricadente nel territorio di più enti, è compet e n t e quello nel cui Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 16 ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, senti ti gli altri enti interessa t i . Nel caso di patrimonio ricadent e in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell'Ente parco o dell'organis mo di gestione, da rilasciarsi ai sensi dell' articolo 13 della l. 394/1991 . 4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate , prevedere intervent i in deroga alle disposizioni del regolamen to forestale secondo quanto indicato dal regolame n to stesso. 5. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli intervent i non previs ti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi sono autorizzati la dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1. (204 ) 6. Nei casi previs ti dal comma 5, la percentuale degli utili di gestione reimpiegat i per interven t i di conservazione, difesa e migliorame n to del patrimonio non potrà essere inferiore al 30 per cento, fatte salve eventuali deroghe autorizzat e dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (20 4 ) Art. 33 Gestione associata 1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo- pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del decre to legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordina m e n to degli enti locali). (35 ) 2. Possono inoltre essere costituite associazioni forestali fra i proprie ta r i pubblici e proprie t a r i privati di beni silvo- pastorali ai sensi dell’ articolo 19. 3. L’amminist r azione associat a ha lo scopo di gesti re in modo progra m m a to il patrimonio silvo pastorale di proprie tà dei sogget ti associa ti e, nelle aree montan e , di promuovere e realizzare ogni altra azione volta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio amminist r a to. 4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (205 ) esercitano l'attività di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2. (35) Capo III Patr i m o n i colle t t i v i Art. 34 Boschi di proprietà collettiva 1. I boschi di originaria propriet à dei residen t i di un Comune o di una comunità autonoma, ora Frazione, imputa t i al Comune , alla Frazione o ad Associazione agrar ia comunqu e denomina ta o dagli stessi possedu t i , costituiscono beni collet tivi o civici. Art. 35 Inventario 1. La Regione redige l’inventa r io dei beni collett ivi silvo- pastorali con annotazione nel regis t ro dei beni immobili, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montan e" articolo 3, comma 1, lette r a b), numero 3). 2. L’inventa r io è reda t to a seguito degli accer t a m e n t i effettua t i ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del RD 22 maggio 1924, n. 751, riguarda n t e il riordinam e n to degli usi civici nel Regno, del RD 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del RD 22 maggio 1924, n. 751, e del RD 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegna t i dall’articolo 2 del R.DL 22 maggio 1924, n. 751" ed è pubblica to, per ogni singolo Comune, nel Bollet tino ufficiale della Regione. Art. 36 Amminis trazione dei beni collettivi 1. All’amminist r azione dei boschi di proprie tà collett iva provvedono in modo autonomo e separa to gli ASBUC o gli altri organismi di gestione per la cui elezione si provvede ai sensi della L.278/1957 . 2. In assenza dell’ASBUC, all’amminis t r azione dei boschi di propriet à collett iva provvede il Comune con bilancio separa to. 3. L’amminist r azione dei boschi appar t e n e n t i a proprie t à collett iva è regolat a dalla disciplina per la proprie tà privata . Titolo V TUTELA DEL BOSCO Capo I Vincol i e Pres c r i z i o n i Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 17 Art. 37 Vincoli sui territori coperti da boschi 1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottopos t i a vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (10 3 ) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) a vincolo paesaggist ico. (100 ) 2. I cambiam en ti di destinazione d’uso dei suoli coper t i da bosco, le trasform azioni del bosco e gli imboschime n t i sono sogget ti alla valutazione d’impat to ambiental e (VIA) nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione d'impat to ambientale “VIA”). (206 ) Art. 38 Vincolo idrogeologico sugli altri territori (20 7 ) 1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottopos ti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determina te ai sensi del regio decreto- legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordina me n to e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). 2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottopos t e a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimen to anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. La proposta di cui al com ma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottopos t e a vincolo idrogeologico. 4. La proposta di cui al com ma 2 è pubblicata nell’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ent e per sessanta giorni consecut ivi, durante i quali chiunque può presen tare osservazioni. 5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 adot tano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contes tualm e n t e provvedono a comunicare agli interessa t i le decisioni sulle osservazioni presen ta t e . 6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la propos ta trasmessa dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 2, corredandola di un proprio parere. 7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollet tino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecut iva il giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 38 bis Elenco regionale delle ditte boschive (140 ) 1. E’ istituito l’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 227/2001. 1 bis. Nell’elenco di cui al comma 1 è contenu ta una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell’ambito delle comuni tà del bosco di cui all’articolo 19 bis. (26 4 ) 2. La Giunta regionale definisce con apposito regolame n to le modalità di accesso e di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell’identificazione, compe t en za e professionalità degli addet ti . 3. L’elenco di cui al comma 1, è tenuto, tramite l’utilizzo del SIGAF, dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (208 ) Art. 39 Regolam en to forestale (37 ) 1. Ai fini della tutela e del corret to uso del bosco e dell'area forestale, la Regione Toscana approva il regolame n to di attuazione della presente legge, deno minato regolame n to fores tale . (86 ) 2. Il regolamen to forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottopos t i a vincolo per scopi idrogeologici. 3. Il regolamen to forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previs ti dalla presen te legge, si conforma alle prescrizioni dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del decre to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (14 1 ) e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat. 4. Il regolamen to forestale disciplina in particolare: a) per quanto riguarda i boschi: 1) i tagli boschivi ed i piani dei tagli; 2) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi; Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 18 3) la rinnovazione del bosco; 4) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggia ti o distru t ti; 5) la tutela dei boschi in situazioni speciali; 6) le potature, gli sfolli, i diradam e n t i e altre cure colturali; 7) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodot ti forestali non legnosi; 8) la definizione di castagne t i da frut to e di sughere t e , e la loro coltura e ricostituzione; (142 ) 8 bis ) il contenu to e le modalità di utilizzo del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies; (14 3 ) b) per tut ti i terreni, boscati e non boscati, sottopos ti a vincolo idrogeologico: 1) le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname; 2) lo sradicam en to di piante e ceppaie; 3) il taglio e l'estirpazione degli arbus ti e dei cespugli; 4) l'asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie; 5) l'esercizio e le limitazioni al pascolo; 6) le trasformazioni dei boschi; 7) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione; 8) le altre trasformazioni di destinazione dei terreni; 9) la realizzazione di opere e i movimen ti di terreno; 10) le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di siste mazione superficiale delle acque meteoriche; c) per tut ti i terreni anche non sottopos t i a vincolo idrogeologico: 1) la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali; 2) la tutela delle piante fores tali non ricompres e nei boschi; 3) gli intervent i nelle aree di effe t t iva produzione di tartufi delimitat e ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e comm ercio di tartufi freschi e conservat i destinati al consu mo e per la tutela e valorizzazione degli ecosis te mi tartufigeni); 4) la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi; 4 bis ) il rilascio, la triturazione, l’abbruciame n to in loco dei residui ligno- cellulosici provenien t i dai tagli boschivi o da altri intervent i agro–forestali ed il loro impiego nel ciclo colturale. (10 6 ) 5. Con la procedura indicata al com ma 1 si provvede anche alla revisione del regolamen to forestale . 6. Il regolame n to forestale può prevedere che modalità di attuazione delle sue disposizioni e specifiche tecniche siano stabilite con atti degli enti locali compe t en t i , formulati in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali. Art. 39 bis Provvedim e n t i urgenti per la tutela del bosco (38) 1. La Giunta regionale, in casi di necessi tà ed urgenza, può adottare con provvedim e n to motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l'ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del regolamen to forestale . Art. 40 Regolam en t i degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimen to delle funzioni (2) 1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (20 9 ) , i Comuni e gli Enti parco adottano, con regolamen to , ai sensi dell' articolo 117, com ma sesto, della Costituzione , la disciplina dell'organizzazione e dello svolgime n to delle funzioni loro attribuite , nel rispet to delle norme della presente legge e in coerenza con il regolame n to forestale . 2. I regolame n t i di cui al com ma 1 disciplinano: a) le procedure e le modalità di presentazione delle domand e di autorizzazione e delle dichiarazioni; b) la modulis tica e la docum e n taz ione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previs ti dal regolamen to forestale; c) le procedure per la richiesta di docum e n taz ione aggiunt iva e la relativa sospensione dei termini; d) le procedure e le modalità di presen tazione delle domande di variante in corso d'opera; Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 19 d bis) le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggis tiche e delle concessioni edilizie; (87 ) e) le ulteriori modalità di svolgime n to dei procedi m e n t i amminis tra tivi. 2 bis. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (209 ) e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l’utilizzo del SIGAF. (10 7 ) Art. 40 bis Norma transitoria (210 ) 1. Fino all’entrata in vigore dei regolamen ti di cui all’articolo 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015, restano in vigore i regolam en t i provinciali. Art. 41 Trasformazione del bosco 1. Costituisce trasformazione del bosco ogni interven to che compor ti l’eliminazione della vegetazione forestale , al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insedia t a per destinazioni diverse da quella forestale . 2. La trasform azione del bosco riveste carat t e r e di eccezionali tà ed è consent i ta esclusivamen t e nei casi e secondo la disciplina previsti dalla present e legge. 3. Abrogato. (101 ) 3 bis. Abrogato. (10 1 ) Art. 42 Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli (41 ) (193 ) 1. La trasformazione dei boschi è sogget ta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del d.lgs. 42/2004 , (103 ) all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggist ico. (102 ) 1 bis. Sono escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effe t tua te: a) nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4; b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando ogget to di recupero a fini produt t ivi , per l’esercizio dell’attività agro silvo- pastorale che non comportino alterazione permane n t e dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispet to dei criteri fissati nel regolamen to forestale. (183 ) 2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggis tico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 10 novem br e 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (102 ) (211 ) 3. . Nei territori comunq u e sogget ti a vincolo idrogeologico sono altresì sogget ti ad autorizzazione: a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni sogget t i a periodica lavorazione; b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufat t i edilizi, opere infrastru t turali ed altre opere costrut t ive; c) la realizzazione di ogni opera e movime n to di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque. 4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1 (211 ) per: a) la trasformazione dei boschi; b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni sogget t i a periodica lavorazione; c) la realizzazione di movimen t i di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni agricolo- forestali e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico agraria e idraulico- fores tale degli stessi; (14 4 ) d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all' articolo 49 ; d bis) la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 49. (145 ) 5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per: a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufat t i edilizi, opere infrastru t turali ed altre opere costrut t ive diverse da quelle di cui al com ma 4 (146 ) ; b) la realizzazione di opere o infrastru t ture e i movimen ti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al com ma 4. (14 7 ) 6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni e le opere che sono sogget t e a autorizzazione paesaggis t ica l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è acquisita d'ufficio dal comune prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggist ica. (10 2 ) Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 20 7. Nel regolamen to forestale sono individuat i i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio- assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesi ma può essere sostitui ta da dichiarazione d'inizio dei lavori. 8. Nel regolamen to forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movime n t i di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione. 9. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori e dell'eseguibili tà delle opere e movimen ti di terreno senza autorizzazione o dichiarazione, nel regolamen to forestale sono definite le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori. 10. Le procedure semplificate di cui al com ma 7 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed enti tà non comportano trasformazione permane n t e di boschi, rilevanti movime n t i di terreno e rischi di dissesto idrogeologico, nonché gli interven t i da attuare in conformi tà alle previsioni degli strum en t i urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità sulla base delle indagini di cui all' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adegua m e n to degli strume n ti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ). 11. I casi di cui al com ma 8 sono individuati nel regolame n to forestale limitatam e n t e alle seguen t i tipologie: a) interven t i di manuten z ione ordinaria e straordinaria di opere esisten t i; b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondi tà, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi; c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movime n taz ioni di terreno superiori a 3 metri cubi. 12. Gli interven t i di cui al com ma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispet to delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunq u e intervent i che compor tino lo sradicame n to di piante e ceppaie forestali. Art. 43 Divieti di trasformazione (42 ) 1. E' vietata, per un periodo di 20 anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschi ti con finanziam e n to o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressa m e n t e tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche. 2. È altresì vietata la trasformazione dei boschi distrut ti o danneggia ti dal fuoco, secondo quanto previs to dall' articolo 76 , comma 5. 3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli intervent i espressa m e n t e previs ti dal regolamen to forestale, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (212 ) , in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 42 , possono rimuovere il divieto di cui al comma 1. 4. Per la realizzazione di opere o interven t i che interessano il territorio di più enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1 (212 ) si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente . La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la compe t en za in ordine al provvedim e n to amministra tivo finale sull'opera o interven to da realizzare. Art. 44 Rimboschi m e n to compensa tivo (43 ) (193 ) 1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42 , che compor ti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensa ta dal rimboschim e n to di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschi m e n to è sogget to alle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004. (213 ) 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle trasformazioni di cui all'articolo 42, comma 1 bis. (148 ) 3. Il rimboschim e n to compensa t ivo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (21 3 ) provvedono a realizzare il rimboschim e n to , ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo. 4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (21 3 ) prescrivono le modalità e i tempi d'attuazione del rimboschi m e n t o compensa t ivo e i terreni che ne sono interessa ti nell'ambi to del territorio di compe t en za . 5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213 ) possono richiedere un deposi to cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 21 6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschim e n t o compen sa t ivo, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (21 3 ) subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versame n to del costo presun to del rimboschim e n to stesso e lo destinano alla realizzazione degli interven t i di cui all' articolo 10 nell'ambito dell'attività program m a ta . 7. Qualora la trasformazione del bosco compor ti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevime n to della comunicazione , può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschim e n to compen sa t ivo o degli interven t i di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessa t i ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (214 ) 7 bis. Nel caso di atti autorizza tivi con validità superiore a cinque anni aventi ad ogget to trasformazioni boschive effet t uabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (21 3 ) possono prevedere che il pagam en to di cui al com ma 6, venga effet t ua to anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolame n to forestale di cui all’articolo 39. (149 ) Art. 45 Conversione del bosco e sostituzione di specie 1. È vietata la conversione dei boschi d’alto fusto in boschi cedui. Il divieto compren d e anche le fustaie transi torie provenient i dalle conversioni dei cedui. 2. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici. 3. È vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pionie re o prepa r a to r i e . 4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperime n tazione, gli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (215 ) montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presen te articolo. (44 ) 5. Per motivi di difesa fitosani taria gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (215 ) possono, altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al present e articolo. (44) Art. 46 Taglio dei boschi 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (21 6 ) individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1 sette m bre , può essere sottopos ta a tagli susce t tibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i prede t ti tagli è deter minata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteris tiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi. (45 ) 2. Il regolame n to forestale dete r mina le modalità per la corre t t a applicazione del limite ai tagli di cui al comma 1. 3. Il taglio raso dei boschi d’alto fusto è vietato ad eccezione dei casi espres sa m e n t e previsti dal regolamen to forestale . Art. 47 Autorizzazione al taglio (46) 1. Il regolamen to forestale disciplina i tagli boschivi. 2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati , sono subordinati ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (217 ) L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinqu e giorni dalla richies ta. 3. L'autorizzazione non è richies ta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizza te ai sensi dell' articolo 4. 4. Il regolamen to forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio- assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesi ma può essere sostitui ta da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione. 4 bis. Il regolamen to forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori. (15 0 ) 5. Sono comunq u e sogget t i a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presen tare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguen t i tagli, purché esegui ti in conformi tà alle disposizioni del regolame n to forestale: Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 22 a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che present ino le seguen t i caratteris tiche: 1) età compresa tra il turno minimo prescrit to e due volte il turno stesso e comunqu e non superiore ai trentasei anni; 2) dotazione di matricine inferiore a duecen to per ettaro o, comunqu e , con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settan ta per cento della superficie; 3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, compres e le superfici di bosco contigue che siano state ogget to di taglio nei tre anni precede n t i o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche . La contigui tà è interrot ta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza; b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a); c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a); d) di diradame n t o delle fustaie; e) di avviame n to di boschi cedui all'alto fusto; f) a scopo fitosani tario purché non comport ino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario. (15 1 ) 6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere esegui ti nel rispet to delle norme tecniche indicate nel regolamen to forestale. 6 bis. Per tut ti gli interven t i sogge t t i ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente compe t en t e l’impresa incaricata dello svolgime n to dei lavori. Tale comunicazione non è dovuta nei casi di tagli di superfici inferiori ad 1 ettaro effet tua ti in economia dal proprietario esclusivam e n t e per autoconsu m o con divieto di com m ercializzazione del materiale. (152 ) (265 ) 6 ter. Sono effet tua t i da imprese boschive iscrit te all’elenco di cui all’articolo 38 bis: a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi esegui ti nel patrimonio agricolo- forestale; b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi esegui ti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli intervent i sono anche in parte finanziati con contributi pubblici. (152 ) 6 quate r . Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprendi tori agricoli professionali o coltivatori diret ti che effet tuano, diret ta m e n t e o tramite i propri dipenden t i o tramite i propri coadiuvant i familiari, intervent i di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengo no il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diret to effet tuano la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgime n to in proprio dei lavori. (152 ) (266) 6 quinquies. Nell’effe t t uazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese (267 ) devono garantire la riconoscibili tà del personale tramite apposito tesserino di identificazione. (152 ) 7. Entro il termine dei venti giorni di cui al com ma 5, gli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (21 7 ) possono det tare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco. 8. Sono altresì sogget ti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previs ti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 , nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all' articolo 48 e nei piani di coltura di cui all' articolo 67 . 9. Nei casi in cui sia previs ta la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo ogget to di taglio, agli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (21 7 ) possono richiedere la prevent iva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei relativi lavori. 10. I tagli boschivi diversi dai tagli colturali di di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. (21 7 ) Art. 47 bis Taglio colturale (3) 1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condot to con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpe tuazione del bosco, senza compro m e t t e r n e le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'asset to idrogeologico. 2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di segui to indicati, purché non comport ino trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 41 e non siano esegui ti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolam en to forestale, nell'autorizzazione o prescrit te a seguito della Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 23 presen tazione della dichiarazione di taglio: a) le ripuliture, gli sfolli e i diradam e n t i; b) i tagli fitosani tari; c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagne t i da frut to; d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggia ti dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di disses to idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumi tà; e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbus tiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manute nz ione necessaria al manteni m e n t o in efficienza e sicurez za di manufa t ti , delle aree di pertinenza di elet trodot t i , della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche; f) i tagli di avviamen to dei boschi cedui all'alto fusto; g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui; h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto; i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d'alto fusto; l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previs ti da piani di gestione, di taglio o di asses ta m e n t o regolarm en t e approvati e in corso di validità; l bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree. (15 3 ) 3. Sono considerati esegui ti in difformi tà sostanziale dalle disposizioni contenu t e nel regolamen to forestale, nell'autorizzazione o prescri t te a segui to della presen tazione della dichiarazione di taglio, i seguen t i tagli: a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradame n to sogget to a dichiarazione di taglio, esegui to in assenza di autorizzazione , ove previs ta, o su superfici ecceden t i di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunq u e , ecceden t i la superficie autorizzata di oltre 5.000 metri quadri; b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradame n to o di avviame n to all'alto fusto, esegui to senza la previs ta autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie ecceden te quella autorizza ta o dichiarata di oltre un ettaro; c) il taglio esegui to in boschi di età inferiore rispet to al turno minimo prescrit to , fatti salvi i casi autorizza ti; d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati esegui to in assenza di autorizzazione ove prescri t ta; e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di sogget t i o in massa legnosa, rispet to a quanto autorizza to, consen ti to o prescrit to, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di sogget ti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi. (88) 4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all' articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previst e ed autorizza te dalla presente legge, costituiscono intervent i inerenti esercizio di attività agro- silvo- pastorale e per essi non è richies ta, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decre to legislativo. (218 ) Art. 48 Piano di gestione e piano dei tagli (47 ) 1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l'altro: a) la coltura e l'asses ta m e n to dei boschi; b) il piano dei tagli e la ripresa legnosa; c) le opere connesse all'attività forestale. 2. Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di cinque anni. 3. Il piano dei tagli e i piani di gestione, con l'esclusione del piano di gestione di cui all' articolo 30 , sono approvati dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1. (219 ) 4. Il regolamen to forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli. 5. Il piano dei tagli, eventualm e n t e ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprend e boschi, come definiti dall' articolo 3 comma 1, di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Non sono sogget ti all'obbligo del piano i tagli di cui all' articolo 47 bis , com ma 2, lettere b), c), d) ed e), nonché i tagli di qualsiasi natura e tipologia effet t ua ti su una superficie complessiva non superiore a cinque ettari per quinquen nio. (108 ) Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 24 6. Il piano di gestione e il piano dei tagli possono, per esigenze motivate , prevedere interven t i in deroga alle disposizioni del regolamen to forestale secondo quanto indicato dal regolam en to stesso. 6 bis. I piani di gestione, i piani di taglio e i piani di cui agli articoli 30, 32 e 67, sono redat ti secondo i principi della gestione fores tale sostenibile. (154 ) Art. 49 Opere conness e al taglio dei boschi 1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessa r ie all’esecuzione dei lavori di taglio e d’esbosco dei prodot ti legnosi. Esse compren dono: a) la manutenzione ordinaria e straordina r ia e l’adat t am e n t o funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessa r ie alla regimazione delle acque superficiali; b) la realizzazione di piste tempora n e e d’esbosco, che non compor t ino rilevanti movimen ti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano ogget to di ripris tino al termine dei lavori; c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici per la movimen tazione di terreno , di nuovi sentie ri o mulat t ie r e per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da soma; d) la realizzazione di condot te o canali tempora n e i per l’avvallamen to ed il trascina m e n to del legname e di linee d’esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non compor t ino aspor t azione di ceppaie e che siano ogget to di ripristino al termine dei lavori; e) la realizzazione di imposti e piazzali tempora n e i per il deposi to del legname, che siano ogget to di ripris tino al termine dei lavori. 2. Il regolamen to forestale disciplina l’esecuzione delle opere di cui al comma 1. 3. L'esecuzione delle opere di cui al com ma 1, è sogget ta ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunqu e in riferimen to a tagli boschivi da attuare in conformi tà all'articolo 47, previa valutazione della compatibili tà delle opere medesim e con l'asset to idrogeologico dei boschi interessa ti . L'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manute nz ione ordinaria della viabilità esisten t e . (48 ) 4. Nel regolamen to forestale sono individuat i i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manute nz ione straordinaria della viabilità forestale esisten t e e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulat tiere di cui al com ma 1, lettera c), l'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori. A tal fine sono definite norme tecniche per l'esecuzione dei lavori. (48) 5. Nei casi in cui sia prescri t to il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (22 0 ) possono richiedere la prevent iva costituzione di un deposi to cauzionale o altre garanzie finanziarie. (48) 6. Abrogato. (49 ) Art. 50 Epoca del taglio (50 ) 1. Il regolame n to forestale indica l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosani tarie ed in relazione ai periodi riprodut tivi della fauna selvatica. 2. L'epoca del taglio è stabilita secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco. Art. 51 Sradica m e n to di piante e ceppaie 1. Nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietato lo sradicam e n to di piante forest ali e di ceppaie vive, fatti salvi i casi in cui lo sradicam e n to medesimo si renda necessa r io per l’esecuzione di opere autorizzat e ai sensi della presen t e legge e i casi par ticola r i previsti dal regolamen to forest ale . 2. Il regolame n to forestale indica, altresì, i casi in cui lo sradicame n to di piante morte e di ceppaie secche è vietato o sogget to ad autorizzazione. (22 1 ) (51 ) Art. 52 Boschi in situazioni speciali 1. Sono consider a t i in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e tra t t am e n t o e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggi s tiche. Rient rano , tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubica ti: a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunqu e particola rm e n t e espos ti a fenomeni di erosione o in aree sogget t e a valanghe; b) sulle cime o lungo i crinali ove sono presen t i rilevant i limitazioni allo sviluppo della vegetazione; c) al limite della vegetazione arborea , entro una fascia di 300 metri di larghezza dal mare o lungo i Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 25 corsi d’acqua . 2. Nell'ambi to dei boschi di cui al com ma 1, gli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1 (222 ) , individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assogget tare a particolari norme di tutela, indicate dal regolame n to forestale e specificate dagli elenchi stessi. (52) 3. Gli elenchi sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasme t to no , entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni agli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (222 ) che li approvano. (52) 4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (22 2 ) aggiornano gli elenchi di cui al com ma 2 con le procedure di cui al com ma 3. (52 ) 5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (22 2 ) utilizzano gli elenchi di cui al com ma 2 per redigere l'inventario dei boschi in situazioni speciali. (52 ) Art. 53 Coltivazione della sughera Abrogato. (155 ) Art. 54 Coltivazione dei castagne t i da frutto Abrogato. (156 ) Art. 55 Piante forestali non ricompres e nei boschi 1. Il regolame n to forestale stabilisce le norme di tutela delle piante forest ali isolate, a gruppi, a filari o costituen t i siepi non ricompres e nei boschi di cui all’ articolo 3 e situate al di fuori dei centri urbani. 2. Il regolame n to forestale stabilisce, altresì , le norme di tutela delle formazioni forestali che non presen t a no le dimensioni, la densità o coper tu r a del suolo di cui all’ articolo 3 . 3. Il regolamen to forestale individua i casi in cui il taglio delle piante di cui al comma 1 e delle formazioni forestali di cui al comma 2 è sogget to ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (223 ) o a preven t iva dichiarazione. (55 ) Art. 56 Taglio degli arbusti 1. Il taglio degli arbus ti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è consen t i to nel rispet to delle modalità previs te dal regolamen to forestale . 2. L’estirpazione degli arbus ti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietat a salvo i casi in cui sia necessa r ia per la realizzazione delle trasformazioni, delle opere e dei movimen ti di terr eno autorizzati ai sensi dell’ articolo 42 e dell’ articolo 49 e per la manute nzione e la ripulitu r a delle opere idrauliche, idraulico forestali, di bonifica e dei corsi d’acqua . 3. L’estirpazione degli arbus t i è, altresì , consent i ta nei casi previs ti e disciplina ti dal regolamen to forestale . Art. 57 Difesa fitosanitaria (56 ) 1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (224 ) , avvalendosi del servizio fitosanitario regionale di cui alla legge regionale 29 novem bre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), (15 7 ) controllano lo stato fitosanitario dei boschi e la corret ta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente . 2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta. (22 5 ) 3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, gli intervent i fitosani tari prescri t ti dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, provvedono agli interven t i fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del sogget to inade m pien t e . (225 ) 4. Se i danni causati da parassi ti o da altri agenti non possono essere efficace m e n t e contrasta ti dal solo interven to dei proprietari o dei possessori dei boschi, gli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (224 ) predispongono proget t i d'interven to da realizzare nell'ambi to degli atti della program m a zione Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 26 regionale o degli interven t i urgent i di cui all' articolo 4 , com ma 3. 5. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito di compe te n za di uno degli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1 (224 ) , la Giunta regionale può adottare diret tive per il coordina m e n to delle prescrizioni di cui al com ma 3 o dei proget t i di cui al com ma 4. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali. Art. 58 Danni da fauna selvatica 1. La Regione (226 ) , al fine di preveni re , monitora r e e contene r e i danni provoca ti ai boschi dalla fauna selvatica, richiede al Comita to di gestione degli ambiti territo riali di caccia (A.T.C.) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimen to della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeote r m a e per il prelievo venatorio", agli Enti parco regionali ed agli altri sogge t t i , pubblici e privati, competen t i per la gestione faunistica del terri to r io, la predisposizione e la realizzazione di progra m mi d’interven to e di proge t ti volti al mantenime n t o della densità faunis tica compatibile con l’ambiente . 2. La prevenzione in tutte le aree forestali ed il risarcimen to dei danni arreca t i dalla fauna selvatica e dall’at tività venatoria alle aree forestali in rinnovazione, fino ad un’altezza media delle piante di 3 met ri , sono sogget t i alla norma tiva in mater ia di danni all’agricoltura di cui alla LR 3/1994. Art. 59 Circolazione fuori strada 1. La circolazione dei veicoli a motore nei boschi è disciplinat a dalla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in mater ia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore" e successive modificazioni. 2. Sono, altresì , disciplina ti dalla LR 48/1994 la costruzione e l’uso di impianti e percorsi , fissi o tempora n e i , per lo svolgimen to di attività ricrea t ive o agonistiche con mezzi motorizza ti idonei alla circolazione fuori strada. Art. 60 Abbandono di rifiuti 1. È vietato abbandon a r e rifiuti nelle aree forestali, al di fuori dei punti di raccolta apposit am e n t e indicati ed attrezza ti . 2. I Comuni e le unioni di comuni subentra t e alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 (17 6 ) promuovono e realizzano i punti di raccolta di cui al comma 1 nelle aree maggiorme n t e frequen t a t e . 3. L’abbandono e il deposito incont rolla to di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanziona t i ai sensi del d.lgs. 152/2006 (227 ) e successive modificazioni. Art. 61 Alberi monu m e n ta li 1. Per gli alberi monum e n t a l i si applica la disciplina di cui al titolo IV della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico- ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010). (228 ) Art. 62 Tutela della flora spontanea (6) 1. Per la tutela della flora spontanea delle aree forestali, su tutto il territorio regionale, si applica la disciplina di cui alla l.r. 30/2015. (229 ) Art. 63 Raccolta dei prodot ti secondari del bosco 1. Ai fini della presen te legge sono considera t i prodot ti seconda ri del bosco: a) i funghi epigei ed ipogei; b) le fragole; c) i lamponi; d) i mirtilli; e) le more di rovo; f) le bacche di ginepro; g) gli asparagi selvatici; h) i muschi. 2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regola ta dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 27 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontane i" e successive modificazioni e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta , coltivazione e commercio dei tar tufi freschi e conserva t i destina ti al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosis temi tartufigeni" e successive modificazioni. 3. La raccolta degli altri prodot ti seconda r i del bosco, fatti salvi i dirit ti del proprie t a r io o del possesso re del fondo, è consent i ta entro i limiti stabili ti dalla Giunta regionale . 4. La raccolta dei prodot ti di cui al comma 1, lette re da b) a h), deve essere effettua t a senza l’ausilio di strumen t i . È comunqu e vietato il taglio e lo sradicam e n to dell’inte r a pianta e l’uso, per la raccolta dei frut ti, di rastr elli e pet tini. 5. Chi raccoglie, a fini di com mercio, i prodot t i di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizza to dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1 (230 ) ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al com ma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presen tazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai sogget ti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e comm ercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consent i ta previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenen t i al patrimonio agricolo- forestale della Regione, è sogget ta a concessione. (57) 5 bis. L’autorizzazione di cui al comma 5, può essere rilasciata anche ai resident i che raccolgono per uso personale. (184 ) 6. La raccolta dei prodot ti seconda ri del bosco è vietata nelle aree rimboschi t e prima che siano trascorsi cinque anni dall’impianto. Da tale divieto è escluso il proprie t a r io od il possessore del fondo. 7. La Giunta regionale può modificare l’elenco di cui al comma 1. Art. 64 Alberi di Natale (58 ) 1. La produzione e la com m ercializzazione di abeti o di altre conifere destina te ad alberi di Natale, provenien t i da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica. 2. Il trasporto e la comm ercializzazione di abeti e di altre conifere o dei loro cimali destina ti ad alberi di Natale, provenien t i da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte degli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (23 1 ) di un attesta to di provenienza. Le singole piante o i cimali devono essere muniti di uno speciale contrassegno. 3. È vietato il trasporto e la comm ercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenien t i da vivai. 4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attes ta to di provenienza e dei contrassegni. Entro lo stesso termine, gli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (23 1 ) stabiliscono le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrasseg ni . Art. 65 Pascolo nei boschi (59) 1. Nei boschi sono consent i t i il pascolo e l'allevame n to di selvaggina ungulata. 2. Il regolame n to forestale disciplina il pascolo e l'allevam en to nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschim e n t i , alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all' articolo 52. 3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (232 ) possono, altresì, disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativame n t e alle specie allevate e ai carichi ammissibili. Art. 66 Arboricoltura da legno (60) 1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destina te alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati. 2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessa to e non è sogget to alla normativa det tata dalla present e legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificame n t e indicate dalla presente legge e dal regolame n to forestale. 3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto presen ta una dichiarazione (18 5 ) agli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1. (23 3 ) Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche. 4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (23 3 ) redigono l'inventario degli impianti di arboricoltura Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 28 da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale. Art. 67 Piano di coltura (61 ) 1. I boschi, che sono stati costitui t i, migliorati, ricostituit i o assogge t ta t i a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura. 2. Il piano, predispos to dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, (234 ) entro novanta giorni dalla sua presen tazione , individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni. 3. Il piano di coltura può essere richiesto dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (23 4 ) anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi. 4. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (23 4 ) modifiche al piano di coltura. L'ente che riceve la propos ta si esprime entro sessanta giorni dal ricevime n to della proposta di modifica o aggiorna m e n t o . 5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate , prevedere intervent i in deroga alle disposizioni del regolamen to forestale secondo quanto indicato dal regolame n to stesso. Art. 68 Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali 1. Nell'ambi to di un parco nazionale l'ente compe te n t e , ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio- assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi della l. 394/1991 , articolo 13. (62) 2. Abrogato. (7) 3. Sono fatte salve le prescr izioni dei piani e regolame n t i del parco nazionale in merito agli interven t i consent i t i con semplice comunicazione d’inizio dei lavori. 4. Nell’ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla l.r. 30/2015 (23 5 ) , l’Ente parco o l’organismo di gestione è compete n t e al rilascio delle autorizzazioni di cui al presen te capo. (158 ) 4 bis. Il regolame n to dell’ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previs te dal regolame n to forestale di cui all’articolo 39, che devono essere assogget ta t e a specifiche norme d’uso in relazione agli obiet tivi di tutela previsti. (15 9 ) 4 ter. Per gli aspet ti non disciplinati dal regolamen to dell’ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previs ti dagli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015 (23 5 ) si conformano alla disciplina del regolamen to forestale. (15 9 ) 5. Per i parchi regionali della Marem m a, di Migliarino - S. Rossore e Massaciuccoli e delle Alpi Apuane, le autorizzazioni sono rilascia te contes tu alm e n t e al nulla osta di cui all’ articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Marem m a e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi" e all’ articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane - Soppres sione del relativo consorzio". Per i parchi provinciali e le riserve naturali le autorizzazioni sono rilasciat e contes tua lme n t e al nulla osta di cui agli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015. (235 ) Art. 68 bis Interven t i ricadent i sul territorio di compe ten za di più enti (109 ) 1. Nel caso di intervent i , opere o piani che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è compe t en t e l’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie interessa ta. L’ente compe t en t e comunica all’altro ente il procedim e n to in corso, ai fini dell’acquisizione dell’eventuale parere per la parte di compe t en za . Capo II Dife sa dei bosc h i dagl i ince n d i Art. 69 Definizioni relative all'attivi tà antincendi boschiva regionale (AIB) (63 ) 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con susce t tivi tà ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impiant i di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 , oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree. 2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 29 boschivi regionale (AIB). Art. 70 Compete n z e della Regione (64 ) 1. Ai fini della program m a zion e delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di segui to indicato come piano AIB), ed i program mi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale. (24 9 ) 2. Nell'ambi to dell'AIB la Regione svolge, in particolare: a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interven t i e dei servizi di interesse regionale; a bis) il coordinam e n to della lotta attiva agli incendi boschivi; (16 0 ) b) il telecontrollo e le teleco mu nicazioni; c) i servizi aerei di suppor to alle attività di prevenz ione e lotta attiva; d) il rilevame n to dati e statistica; e) la divulgazione di notizie e dati; f) l'addes tra m e n to e aggiorna m e n t o del personale che opera, a qualunqu e livello, nell'AIB. f bis) la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'at tività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale. (25 0 ) 3. Le attività e l'attuazione degli interven t i di cui al comma 2 possono essere affidate agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (236 ) , ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali. Art. 70 bis Compet en z e degli enti di cui all'articolo 3 ter, com ma 2 (65) Abrogato. Art. 70 ter Compete n z e dei Comuni (66) 1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenu te nel piano AIB, svolgono le seguen t i attività: a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all' articolo 71 , com ma 2 (186 ) per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi; b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto interven to e per gli altri sogget t i che concorrono all'es tinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedi m e n t i autoritativi; c) assicurano la disponibili tà, previo apposito censimen to , degli autome z z i e delle macchine operatrici esisten t i nell'ambi to territoriale di compe t en za e utilmen t e impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessi tà, come previs to dall' articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 concerne n t e "Legge sul contenzioso amministra tivo (Allegato E)". 1 bis. I comuni assicurano che i piani comunali di protezione civile di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordiname n to del siste ma regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), siano coerent i con gli interven t i previs ti dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis. (26 8 ) 2. Abrogato. (161 ) 3. Abrogato. (161 ) 4. Abrogato. (161 ) Art. 70 quater Interven t i nell'ambito dell'AIB (67 ) 1. Nell'ambi to dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguen t i attività: a) pianificazione, realizzazione e gestione di strut ture ed infrastru t ture per l'AIB, compreso gli interven t i colturali per migliorare gli asset ti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali; b) pianificazione, realizzazione e manut enz ione degli interven t i per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco; c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezza ture e del personale utilizzati nell'AIB; d) pianificazione ed effe t tuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi. 2. Le attività di cui al com ma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previs te dal piano AIB, dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1 (23 7 ) , dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 30 Art. 71 Coordina m e n to della lotta attiva agli incendi boschivi (68) 1. Il coordinam e n to della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite: a) la sala operativa unificata perman en t e (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi; b) i diret tori delle operazioni AIB (DO AIB). b bis) il referen te AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale. (194 ) 2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all’articolo 70 quater, com ma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993. 3. Per lo svolgimen to della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previs te dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni. 4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i diret tori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai com mi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità defini te dal piano AIB. 5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il siste ma regionale di addes tra m e n to e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi , la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale. 5 bis. Le funzioni di coordina m e n to della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i sogge t t i di cui al com ma 1, lettera b bis), sono eserci tate dalla Regione a decorrere dal trasferim en to del personale provinciale del compar to regioni- enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesi ma lettera b bis). Il trasferim en to di det to personale è effet tua to secondo la disciplina previs ta dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane , sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (19 5 ) Art. 72 Obblighi degli Enti locali e degli Enti parco Abrogato. (69 ) Art. 73 Volontariato Abrogato. (70 ) Art. 74 Pianificazione dell'AIB (71 ) 1. La pianificazione dell'AIB è costituita da: a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale; b) program mi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla compe t e n t e strut tura della Giunta regionale. (238 ) (251 ) b bis) piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis. (26 9 ) 2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordina me n to dell'AIB e definisce in particolare: a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale; b) le opere, gli intervent i , le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare: 1) gli intervent i colturali per migliorare gli asset ti vege tazionali degli ambienti naturali e forestali; 2) i criteri e le modalità per gli interven t i pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco; 3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi; 4) le opere e gli impianti destina ti alla prevenzione ed estinzione degli incendi; c) le compe te n z e per il coordinam e n to e la direzione delle operazioni di spegnim e n to , nonché le procedure operative per l'AIB; d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato; e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio; Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 31 f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo- forestale regionale, da utilizzare per le attività di addes tra m e n t o e aggiornam e n to del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e det ta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgime n to; g) i criteri e le modalità di finanziam e n to dei sogget ti che operano all'AIB; h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB. 3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmen t e la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda: a) la verifica degli indici di pericolosi tà; b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al com ma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell'ambito della program m a zione regionale ai sensi dell' articolo 4 e dell' articolo 10 della presen te legge. 4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali prote t t e regionali, i cui contenu t i sono definiti attraverso le propos te dei rispet tivi Enti gestori, trasmess e alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato. 5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all' articolo 8, comma 2, della l. 353/2000 , predispos to dal Ministro dell'ambien t e d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB. 6. I program mi operativi territoriali annuali AIB sono redat ti con i contenu t i e secondo le diret tive del piano AIB e contengono, in particolare, la consis tenza e la localizzazione di mezzi, attrezza ture e personale impiegabili nell’AIB nell’anno di riferimen to. (25 2 ) Art. 74 bis Piani specifici di prevenzione AIB (27 0 ) 1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione può essere aggiornato nell’arco temporale della sua validità. Il regolame n to forestale disciplina le modalità per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB. 2. I piani specifici di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare: a) gli intervent i colturali straordinari per migliorare gli asset ti vege tazionali degli ambienti naturali e forestali; b) le opere e gli impianti destinat i alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione. 3. La realizzazione degli intervent i e delle opere di cui al comma 2 costituisce interven to pubblico forestale di cui all’articolo 10 ed è attuata con le procedure di cui all’articolo 11. 4. Gli enti compe t en t i di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli intervent i e le opere di cui al comma 2. 5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amminist rativa di cui all’articolo 82, comma 8 bis, e gli enti compe te n t i di cui all’articolo 3 ter, com ma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e posses sori inadem pien t i , secondo le procedure definite nel regolame n to forestale . Art. 75 Addes tra m e n t o del personale Abrogato. (72) Art. 75 bis Catasto delle aree percorse dal fuoco (16 2 ) 1. I comuni, con la procedura di cui al com ma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effet tua ti dal Corpo forestale dello Stato. 2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempes t iva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presen ta t e e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perime trazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB. 3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvede n do alla cancellazione delle prescrizioni relative ai Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 32 divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispet tivi periodi di divieto. 4. I rilievi di cui al com ma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornam e n t o del quadro conosci tivo degli strum en t i urbanistici. 5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precede n t e . 6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). 7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011 ; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinen ti gli strum e n t i urbanistici. Art. 75 ter Banca dati delle aree percorse dal fuoco (16 3 ) 1. E’ istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultan ti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato. Art. 76 Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi (73 ) (193 ) 1. Il regolame n to forestale definisce: a) le azioni che possono determinare , anche solo potenzialme n t e , l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adot tare, nonché le eventuali deroghe; b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, deter minat i su base statistica meteo climatica e le modalità per la definizione di tali periodi (164 ) ; b bis) le aree con rischio particolarme n t e elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determina ti su base meteo- climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b); (18 7 ) c) abrogata. (16 5 ) 2. Abrogato. (166 ) 3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnim e n to garantiscono il libero accesso e met tono a disposizione la manodopera idonea e le attrezza ture ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispet to della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previs te dal regolamen to forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB. (253 ) 5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previs to negli strume n t i urbanistici approvati precede n t e m e n t e al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strut ture e infrastru t ture finalizzate ad insediame n t i civili ed attività produt tive . (16 7 ) 5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressa m e n t e richiamato il divieto di cui al comma 5. (168 ) 6. Alle aree di cui al com ma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, com ma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni. 7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, (84) percorsi dal fuoco, sono vietate , per cinque anni, le attività di rimboschi m e n t o e di ingegneria ambientale sostenu t e con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Minis tro dell'ambien t e , per le aree naturali prote t t e statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertat e situazioni di disses to idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggist ici. Art. 76 bis Ambito di applicazione (89) 1. La disciplina del present e capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato ad interven t i relativi all'imboschi m e n t o e al rimboschi m e n t o , nonché all'arboricoltura da Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 33 legno. 2. Non è sogget to alla disciplina del presen te capo il MFP del quale sia provata la destinazione all'espor tazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante , per il quale sia provato che non è destinato agli interven t i di cui al comma 1. 3. Qualora una ditta detenga o comm ercializzi a qualsiasi titolo materiali appartene n t i alle specie di cui all'allegato D non destinati agli interven t i di cui al com ma 1 o destina ti all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto obbligo di apporre sui materiali etiche t t e recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi". Capo III Mat e r i a l e fore s t a l e di prop a g a z i o n e Art. 77 Certificato principale d'identi tà (90) 1. Il MFP è sogget to a controllo di provenienza o identi tà clonale. 2. Ai fini del controllo di cui al com ma 1, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (239 ) rilasciano un certificato principale d'identi tà che attesta la provenienza del MFP e/o l'appartene n za del MFP vegeta tivo ai cloni iscrit ti nel registro nazionale dei cloni forestali. 3. La Giunta regionale, previo parere delle com missioni consiliari compe te n t i , definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presen te articolo, le eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato D. Art. 78 Libro regionale dei boschi da seme 1. Ai fini del controllo del MFP, i boschi, gli arbore t i e le piante relativi alle specie di cui all’allega to D, idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscrit ti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS). 2. La Giunta regionale stabilisce i requisi ti d’idonei tà di boschi, arbore t i e piante per la produzione del MFP, privilegiando le specie locali, al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoc tona , anche nel rispet to della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 "Tutela delle risorse gene tiche autoctone". 3. La Giunta regionale provvede alla compilazione e all’aggiorna m e n to del LRBS. Il LRBS e suoi aggiorna m e n t i sono pubblica ti nel Bollet tino ufficiale della Regione. 4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su propos ta degli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1 (24 0 ) , del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessa to, unitame n t e ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni. (75) 5. Avverso la proposta d'iscrizione di cui al comma 4 è ammessa la presentazione di osservazioni alla Giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi al ricevimen to della propos ta medesi ma. (75 ) 6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indenniz zo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessa to. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolame n to forestale di cui all’articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli intervent i di gestione previs ti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore . (75) 7. Con le procedur e di cui ai commi 4, 5 e 6 si provvede all’aggiorna m e n t o del LRBS, comprese le revoche dell’iscrizione, e alla revisione del disciplinare di gestione dei boschi da seme. 8. La Regione può acquisire al proprio patrimonio agricolo- forestale , ai sensi dell’ar ticolo 24, i boschi e gli arbore t i iscrit ti nel LRBS. Art. 79 Autorizzazione per la produzione e la vendita (76) 1. L'esercizio dell'at tività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP è sogget to all'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (241 ) 2. I titolari di autorizzazione devono: a) tenere, presso ogni unità produt tiva autono ma dell'azienda, il regis tro di carico e scarico, ove Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 34 sono annota te cronologica m e n t e e analiticame n t e l'entrata e l'uscita di MFP; b) comunicare agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (241 ) , entro il 30 sette m br e di ogni anno, la consis tenza del MFP esisten t e nelle proprie unità produt t ive alla data del 31 agosto. 3. Limitata m e n t e all'uso di MFP a fini di ricerca e sperime n tazione, l'autorizzazione di cui al com ma 1 non è richiesta agli istituti universi tari, agli enti pubblici di ricerca e sperimen taz ione , nonché ai centri nazionali per la conservazione delle biodiversi tà forestali di cui all'articolo 10 del d.lgs. 227/2001. 4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (24 1 ) costituiscono un registro dei sogget t i autorizzati . 5. La Giunta regionale, previo parere delle com missioni consiliari compe te n t i , definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo. Art. 79 bis Requisiti di com m ercializzazione e modalità di movim en ta zione ed identificazione durante le fasi di produzione (91) 1. Durante tutte le fasi di produzione , comm ercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenu to in partite omogene e , separate ed identificate con riferimen to agli elemen ti di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 386/2003 . 2. Il MFP deve essere com m ercializza to e trasportato munito di etiche t t e o cartellini secondo quanto indicato all' articolo 8 del d.lgs. 386/2003 . 3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 della l.r. 39/2000 (242 ) possono autorizzare: a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione; b) la successiva propagazione vegeta tiva. 4. Nel territorio della Toscana, per effe t tuare rimboschim e n t i , imboschi me n t i od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartene n t e alla categoria "identificato alla fonte" è consen t i ta esclusivam e n t e nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1. (242 ) 5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari compe t en t i , definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo. Art. 80 Importazione (92) 1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, la com m ercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione europea è subordinata alla presentazione del certificato attes tante la provenienza e l'identi tà clonale, salvo quanto previs to al com ma 2. 2. Per l'importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal d.lgs 386/2003 . Capo IV Sanz io n i Art. 81 Vigilanza ed accerta m e n t o delle infrazioni 1. La vigilanza sull’applicazione della presen t e legge, l’accer t a m e n t o e la contes t azione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i sogge t t i cui sono att ribui ti poteri di accer t a m e n to e contes t azione di illeciti amminist r a t ivi in base alla normativa vigente . 1 bis. Le violazioni alla presen te legge sono registrate nel SIGAF dal sogget to accerta tore l’infrazione entro trenta giorni dalla contes tazione immedia ta o dalla notifica della sanzione amministra tiva. (169 ) 2. Per l’accer t a m e n to e la contes t azione delle infrazioni alla presen te legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembr e 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amminis trative)". (24 3 ) 3. La compe te n za all'irrogazione delle sanzioni amministra tive previs te dalla presen te legge e all'introitame n to delle som m e riscosse è degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (24 3 ) ad eccezione delle sanzioni relative alla materia di cui all'articolo 42, comma 5, che è di compe te n za dei Comuni. (77) 3 bis. L’introitam e n to delle som me riscosse a seguito di violazioni alla presen te legge e l’eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dagli enti di cui all’articolo 3 ter, com ma 1 (24 3 ) , entro trenta giorni, alla compet e n t e strut tura della Giunta regionale che le regis tra nel SIGAF. (16 9 ) 3 ter. Le regis trazioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis, sono effe t tua te secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale. (169 ) Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 35 Art. 82 Sanzioni (78) 1. Per la violazione delle disposizioni della presen te legge o previs te dal regolamen to forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescrit te a segui to della presen tazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguen t i sanzioni amministra tive: a) pagamen to di una som ma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effe t tua ta la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43; b) pagame n to di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per: 1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effe t tua te le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movime n t i di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescrit ta autorizzazione ovvero in difformi tà dalla stessa o dalle disposizioni contenu t e nel regolamen to forestale; 2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformi tà della stessa; 3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effe t tua ta una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa; 3 bis ) ogni unità di personale presen t e nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, com ma 6 quinquies; (180 ) (170 ) c) pagame n to di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) (188 ) dello stesso articolo; d) pagame n to di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per: 1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effe t tua t i in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescrit ta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamen to forestale di cui all’articolo 39, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescrit t e a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio; 2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effet tua t i omet ten do la dichiarazione prevent iva, ove prescrit ta; 3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornam e n to della comunicazione dell’impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’articolo 47, com ma 6 ter; 4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescrit ta; 5) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del com ma 1, lettera b) (18 8 ) dello stesso articolo; 6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo; (171 ) e) pagame n to di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per: 1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescrit to; 2) ogni pianta abbattu ta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiam e n to indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55; f) pagame n to di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per: 1) ogni 500 metri quadrati , o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimen to e sgombero delle tagliate dai prodott i legnosi (17 2 ) ; 1 bis ) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative alle sramature, siste mazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione; (17 3 ) 2) ogni 100 metri quadrati , o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrut ti o deteriorati; 3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presen te comma; 4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estrat ta in violazione alle norme concerne n t i i boschi affe t ti da malattia; 5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiam e ovino l’importo della Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 36 sanzione è ridot to del 50 per cento; 6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbus ti; 7) ogni pianta o ceppaia abbattu ta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presen te comma; (172 ) 8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi esegui ti in periodo non consen t i to o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destina ti a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente com ma. 2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del com ma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determina to fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati , o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione. 3. L'impor to complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), è determina to fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione. 4. Qualora le violazioni siano com me s s e nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52, comma 2, le sanzioni previs te al com ma 1, sono raddoppiate . 5. Sono inoltre applicate le seguen t i sanzioni amministra tive: a) pagame n to di una som ma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo; (18 9 ) a bis) pagamen to di una som ma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per: 1) l’utilizzo da parte di un’impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unità di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all’articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni; 2) l’utilizzo di una impresa non iscrit ta all’elenco di cui all’articolo 38 bis nei casi previsti dall’articolo 47, comma 6 ter; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni; (190 ) b) pagame n to di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per: 1) la raccolta dei prodot ti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quanti tà superiore ai limiti o in difformi tà alle prescrizioni indicate dall’articolo 63; 2) la realizzazione di impianto d’arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescrit ta comunicazione; 3) ogni sughera e ogni castagno da frut to abbattu t i in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54; 3 bis ) la mancata esibizione da parte dell’operatore forestale del tesserino prescri t to dall’articolo 47, com ma 6 quinquies; (191 ) 4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughere ta o di castagne to da frutto sottopos ti a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformi tà dalla stessa; c) pagame n to di una som ma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all’articolo 76, com ma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento; d) pagamen to di una som ma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per: 1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme; 2) ogni pianta o cimale destina to ad albero di Natale trasporta to o com m ercializza to senza il permesso o il contrassegno regolamen tare . 6. Per le violazioni del divieto di cui all’articolo 76, com ma 4, lettera b), si applica la sanzione previs ta dall’articolo 58, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1994. 7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguen t i sanzioni amministra tive: a) pagame n to di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o met ta comunqu e in circolazione MFP senza l’autorizzazione di cui all’articolo 79; b) pagamen to di una som ma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque omet ta di tenere il regis tro di carico e scarico; Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 37 c) pagame n to di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunqu e tenga irregolarm en t e il regis tro di carico e scarico od omet ta la comunicazione della consistenza del MFP presen te nelle proprie unità produt t ive; d) pagame n to di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogram m o o frazione di chilogram m o di semen ti , e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunqu e acquista, distribuisce , trasporta, vende o altrimen ti comm ercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunq u e senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale; e) pagame n to di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all’articolo 79 bis, comma 4. 8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al com ma 7 (174 ) , lettere b), c) e d), gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (24 4 ) possono disporre la sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni. 8 bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, com ma 4, è previsto il pagam en to di una som ma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione. (271 ) 9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamen to forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescri t te a segui to della presen tazione della dichiarazione di taglio, è previs to il pagame n to di una som ma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del com ma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1. Art. 83 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolam en to forestale (79) (83) Abrogato. (110 ) Art. 84 Sanzioni aggiuntive (80) 1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presen te legge, del regolame n to forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescri t te a segui to della presen tazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno comm e s so , ferme restando le sanzioni di cui agli articolo 82 e 83. 2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la deter minazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolame n tari vigenti o, in carenza, secondo le corret te tecniche selvicolturali. 3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale ai sensi dell' articolo 47 bis , com ma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumen ta to del 25 per cento. 3 bis. Nel caso di violazioni dell’articolo 76, comma 1, lettera a), la sanzione aggiuntiva non può superare l’importo massimo di euro 10.000,00. (192 ) 4. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno comm e s so ed i sogge t ti incaricati di effet tuare tale valutazione. Art. 85 Ripristino (81 ) 1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presen te legge, del regolamen to forestale , dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a segui to della presen tazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizza toria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidame n to o adegua m e n to che risultano necessari al fine di ricosti tuire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. 2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunqu e titolo del bene ogget to della violazione i lavori sono prescrit t i anche a carico dei possessori a qualunqu e titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della l. 689/1981 . 3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizza toria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interven t i necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presen tazione Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 38 del proget to esecutivo dei lavori da realizzare. 4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedi m e n t i d'intimazione nei termini prescri t ti , l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla proge t ta zione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposi to delle som m e corrisponden t i alla spesa prevista. Se i sogget t i obbligati non provvedono al deposi to delle somm e entro i termini e con le modalità previs te , la relativa riscossione è effe t tua ta ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni diret te . 5. Per i fini di cui al comma 4 l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea , anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere esegui ti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'en te stesso. 6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescri t ti , all'esecuzione dei lavori di cui al com ma 1 o alla presen tazione del proge t to esecut ivo degli stessi, se richiesto, sono sogget ti alla sanzione amministra tiva da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00 (111 ) per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessa to dalla violazione. 6 bis. Al fine di regolarizzare le opere previs te dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse , realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richies ta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente compet e n t e quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'asset to idrogeologico dell'area ogget to dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamen to fores tale e agli strume n t i di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagam en to delle sanzioni amministra tive, quando dovute, (17 5 ) da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previs ti, all'attuazione del rimboschi m e n t o compe nsa t ivo con le modalità di cui all 'articolo 44. L'ente compe te n t e al mome n to del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidam e n to o adegua m e n t o . (95 ) Titolo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 86 Norma finanziaria (114 ) 1. Le risorse per l’attuazione degli interven t i di cui alla present e legge sono definiti nel PRAF in coerenza con gli stanziam e n t i di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 4. Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 87 Inventario forestale della Toscana (IFT) 1. Fino alla redazione dell’IFT di cui all’ar ticolo 5 è assunto come inventa r io quello reda t to ai sensi della legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 (Inventa r io forestale della Toscana). Art. 88 Disciplina transitoria per la tutela e il corret to uso del bosco e dell’area forestale Abrogato. (10 ) Art. 89 Materiale forestale di propagazione 1. In fase di prima applicazione della presen t e legge, il LRBS di cui all’ articolo 78 è costitui to dalle schede del Libro nazionale dei boschi da seme esisten t i in Toscana . 2. Le licenze per la produzione e la vendita del MFP già rilascia te ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 "Disciplina della produzione e del commercio di semen ti e piante di rimboschimen to" , articolo 2, manten gono la propria validità e tengono il posto dell’autor izzazione di cui all’ articolo 79. 2 bis. Fino all'adozione dei nuovi modelli dei regis tri di carico e scarico restano validi i modelli di cui alla l. 269/1973 . (96) 2 ter. Al fine di costituire il regis tro dei sogget ti autorizzati , i titolari della licenza di cui al com ma 2 devono inviare, entro un anno dall'entra ta in vigore della presen te legge, una copia della licenza alle province (177 ) o unioni di comuni subentra t e alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 (17 6 ) , pena la decadenza della stessa. (96) Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 39 Art. 90 Procedim e n t i sanzionatori in corso 1. I procedime n t i sanziona tori per le violazioni accer t a t e ante r iorm e n t e all’ent ra t a in vigore della presen t e legge sono conclusi dagli enti già compete n t i . 2. Gli stessi enti provvedono ad incamer a r e i provent i loro spet t an t i . Art. 91 Program mi e piani in corso 1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4 restano in vigore le disposizioni del Program m a regionale agricolo forestale 2012- 2015, approvato con delibera del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al set tore forestale. (256 ) 2. A quanto previs to dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, - che manten gono validità fino alla loro scadenza. (11) 2 bis. Le norme eventualm e n t e in contras to con la presen te legge, contenu t e nei piani di cui al com ma 2, mantengo no la loro validità fino all’entrata in vigore del regolamen to di cui all’articolo 39 comma 1. (12 ) (112 ) Art. 92 Albo delle imprese agricolofores tali 1. Fino all’istituzione, presso la CCIAA, dell’Albo di cui all’ar ticolo 13, rimane in vigore l’Albo di cui alla legge 10 agosto 1992, n. 36 (Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel set tore agro forestale) e successive modificazioni. Art. 93 Affidame n to degli interven t i nelle zone montane 1. Fino alla compilazione degli elenchi dei coltivatori e delle coopera t ive di cui all’ articolo 14 , l’affidame n to dei lavori di cui al medesimo articolo ha luogo ai sensi della L. 97/1994 articolo 17, commi 1 e 2. Art. 94 Terreni rimboschi t i in occupazione temporanea (82 ) 1. Le Province (17 7 ) , entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguen t i tre elenchi, relativi ai terreni rimboschi ti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinam e n to e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamen to per l'applicazione del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernen t e il riordinam e n to e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani): a) elenco dei terreni rimboschi ti per i quali sia necessario il manteni m e n t o dell'occupazione temporanea ai fini dell'affer mazione del bosco; b) elenco dei terreni per i quali ai fini della migliore conservazione e produt t ivi tà del bosco, sia ritenuta necessaria la prescrizione di specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione e, quindi, la riconsegna sia condizionata alla redazione di un piano di coltura; c) elenco dei terreni da riconsegnare ai rispet tivi proprietari per i quali non sia necessaria la redazione di un piano di coltura. 2. Gli elenchi di cui al com ma 1 sono pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni nei quali sono situati. Nei succes sivi trenta giorni chiunque può presen tare osservazioni. I Comuni trasme t tono , entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia, che li approva. 3. A seguito dell'approvazione degli elenchi da parte della Provincia: a) i terreni inseriti nell'elenco di cui al com ma 1, lettera c) si intendono riconsegnati ai proprietari; b) la gestione e la riconsegna, ai sensi dell'articolo 11, dei terreni in occupazione temporanea inseriti negli elenchi di cui al com ma 1, lettere a) e b), quando non sia di compe t en za della Provincia stessa, è affidata alla Comunità montana. Art. 95 Trasferim en to del personale del Corpo forestale dello Stato (97 ) 1. La Regione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dispone l'inquadra m e n to nei propri ruoli o, previa intesa con gli enti interessa ti , il trasferime n to nei ruoli delle province (177 ) o delle unioni di comuni subentra te alle comuni tà montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 (17 6 ) del personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferim en to ai sensi dell' articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinam e n to del Corpo forestale dello Stato), Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 40 come modificato dall' articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 27 marzo 2004, n. 77 . 2. La Giunta regionale, successiva m e n t e all'adozione del provvedim e n t o del capo del Corpo forestale dello Stato di cui all' articolo 4, comma 7 della l. 36/2004 , disciplina le modalità e i criteri per il trasferim en to del personale di cui al com ma 1 nei propri ruoli o in quelli delle province (177 ) o unioni di comuni subentra t e alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 (17 6 ) . 3. L'inquadra m e n to del personale di cui al comma 1 è effet tua to in subordine all'emanazione del provvedim e n t o di cui all' articolo 4, comma 8, della l. 36/2004 , che dispone relativame n t e alle risorse finanziarie per l'anno 2004 e per gli anni successivi . Le unità di personale sono ogget to di inquadra m e n t o fino a concorrenza dell'at tribuzione delle risorse statali. Art. 95 bis Clausola valutativa (27 2 ) 1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018, la Giunta regionale invia alla com missione consiliare compe t en t e una relazione in cui viene evidenziato lo stato di imple me n ta zione delle disposizioni contenu te agli articoli 19 bis, 19 ter e 74 bis e le criticità eventualm e n t e emerse in sede di prima attuazione. 2. Entro due anni dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018 e successiva m e n t e con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla com missione compe te n t e una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenu ti rispet to all’obiet tivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispet to all’obiet tivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguen t i elemen t i: a) numero di comunità del bosco, sogget t i aderent i e superficie gesti ta; b) numero forme associate , percentuale di sogget ti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita; c) numero di piani specifici di prevenzione AIB adot tati , loro durata e superficie interessa ta; d) numero di controlli effet tua ti sul rispet to delle prescrizioni contenu te nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell’attività di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarità più frequen t e m e n t e riscontra te; e) eventuali criticità emerse in sede di implem e n taz ione. Art. 96 Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni amminis trative in materia di agricoltura foreste , caccia e pesca) 1. La lette r a m) del comma 1 dell’ar ticolo 2 è sostituita dalla seguen t e : "m) appront a m e n t o ed approvazione della Carta del rispet to della natura , della flora spontane a e della fauna minore. ". 2. La lette r a n) del comma 1 dell’ar ticolo 2 è abroga t a . 3. La lette r a e) del comma 1 dell’ar ticolo 4 è sostituita dalla seguen t e : “e) coltivazioni arboree ed erbacee , attes t azione per i terreni vitati ai fini dell’iscrizione dell’albo dei vignet i ”. (13) 4. Le lette re e) ed f) del comma 1 dell’articolo 5 sono abroga t e . 5. La lette r a g) del comma 1 dell’ar ticolo 6 è sostitui ta dalla seguen t e : "g) emanazione dell’elenco delle specie di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione ". Art. 96 bis Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale) 1. La lette r a c) del comma 1 dell`a r t icolo 6 e` sostituita dalla seguen t e : "c) la restan t e percen tu a l e alla Regione per effettua r e interven t i di ampliamen to , miglioram en to e valorizzazione del restan t e patrimonio agricolo- forestale , nel rispet to delle finalità di cui all`ar t icolo 27 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) nonché per sostene r e le iniziative nelle zone montan e ai sensi della legge regionale 19 dicembr e 1996, n. 95 (Disciplina degli intervent i per lo sviluppo della montagn a) . La Giunta regionale dete rmina annualme n t e , sulla base dello stato di avanzam e n to della procedu r a di alienazione, la quota da destina re al fondo per la montagn a . ". Art. 97 Abrogazioni 1. Sono abroga t e : a) la legge regionale 9 settem b r e 1974, n. 61 (Norme per l’acquisizione di beni agricolo- forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione); Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 41 b) la legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 (Modifica alla legge regionale 9 settemb r e 1974, n. 61 Norme per l’acquisizione di beni agricolo- forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione); c) la legge regionale 26 giugno 1976, n. 30 (Modifica alla legge regionale 9 settemb r e 1974, n. 61 e successive modificazioni recante Norme per l’acquisizione di beni agricolo- forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione); d) la legge regionale 4 settem b r e 1976, n. 64 (Disciplina del patrimonio agricolo- forestale regionale . Progra m m azione e delega delle funzioni in mater ia); e) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 72 (Interven t i plurienna li costan t i nel settore dell’agricol tu ra . Differimento della decor r e nza di stanziame n t i); f) la legge regionale 23 marzo 1977, n. 20 (Norme transi tor ie relative al ripar to di finanziame n t i per l’esercizio delle funzioni delega t e di cui alla legge regionale 4 settemb r e 1976, n. 64); g) la legge regionale 2 febbraio 1978, n. 6 (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 set tem br e 1976, n. 64 - Disciplina del patrimonio agricolo- forestale regionale - Progra m m a zione e delega delle funzioni in mater ia); h) la legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 (Inventa r io forestale della Toscana); i) la legge regionale 1 agosto 1981, n. 62 (Attribuzioni al Presiden t e della Giunta regionale in mate ria di difesa dei boschi dagli incendi); l) la legge regionale 18 gennaio 1990, n. 1 (Norme transi tor ie per la tutela dei boschi); m) la legge regionale 10 agosto 1992, n. 36 (Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro- forestale) fatto salvo quanto previsto dall’ar ticolo 92 della presen te legge; n) la legge regionale 21 novembr e 1994, n. 90 (Modifica alla l.r. 10 febbraio 1992, n. 36 avente ogget to: Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settor e agro- forestale); o) la legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi). 2. Al comma 1 dell’ar ticolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 (Normativa per disciplinare la raccolta dei prodot ti del sottobosco e per la salvagua rd ia dell’ambien te naturale) le parole "delle specie di flora spontane a di par ticola r i specie arboree e" sono soppres se . 3. Al comma 3 dell’ar ticolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole "vegetali ed" sono soppres se . 4. L’articolo 6, l’articolo 7, l’articolo 10, l’articolo 11, l’articolo 12, l’articolo 13, l’articolo 14, l’articolo 15, l’articolo 18, l’articolo 19, l’articolo 20 e l’ articolo 21 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 sono abroga t i . 5. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo- forestale) è abroga to. Note 1. Nota soppres sa . 2. Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 2, e ora così sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.18. 3. Articolo prima inseri to con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.26. 4. Nota soppress a . 5. Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 5. 6. Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art . 6. 7. Comma abroga to con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art . 7. 8. Nota soppres sa . 9. Nota soppres sa 10. Articolo prima sostitui to con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 9, e ora abroga to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.61. 11. Comma così sostitui to con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art . 10. 12. Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 10. 13. Comma così sostitui to con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art . 11. 14. Nota soppress a . 15. Allegato abroga to con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 14. 16. L'allega to B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art.13, (pubblicat a sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembr e 2001, n.1367, (pubblicat a sul BU 9 gennaio 2002, n.2, par te seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicat a sul BU n. 46, par te seconda, del 13.11.02), viene ulteriorm e n t e modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 63 (pubblica ta sul BU n. 1, par te prima, del 10.01.03) 17. Lette r a aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art.1. 18. Comma prima sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 42 2016, n. 4, art. 1. 19. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .2. 20. Nota soppres sa . 21. Nota soppres sa . 22. Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.4, poi così sostitui to con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3, ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art . 2. 23. Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 27. 24. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .6. 25. Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .6. 26. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .7. 27. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .8. 28. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .9. 29. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .10. 30. Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 39. 31. Articolo prima parzialmen t e modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .12; ed ora così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 40. 32. Nota soppres sa . 33. Nota soppres sa . 34. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .13. 35. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .14. 36. Nota soppres sa . 37. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .16. 38. Articolo inseri to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.17. 39. Nota soppres sa . 40. Nota soppres sa . 41. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .20. 42. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .21. 43. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .22. 44. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .23. 45. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .24. 46. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .25. 47. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .27. 48. Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28, ed ora così sostitui to con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25. 49. Comma abroga to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28. 50. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .29. 51. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .30. 52. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .31. 53. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .32. 54. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .33. 55. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .34. 56. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .35. 57. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .36. 58. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .37. 59. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .38. 60. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .39. 61. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .40. 62. Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .41. 63. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .42. 64. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .43. 65. Articolo prima inseri to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.44, poi sostitui to con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 41, ed ora abroga to con l.r. 12 aprile 2016, n. 26, art . 6. 66. Articolo inseri to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.45. 67. Articolo inseri to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.46. 68. Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 57. 69. Articolo abroga to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.48. 70. Articolo abroga to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.49. 71. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .50. 72. Articolo abroga to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.51. 73. Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art .52. 74. Nota soppres sa . Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 43 75. Comma prima sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art . 54; poi sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45. 76. Articolo prima sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 7. 77. Comma così sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art . 56. 78. Articolo prima sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art . 57, ed ora così sostitui to con l.r. 14 dicembr e 2009, n. 75, art.62. 79. Nota soppress a . 80. Articolo così sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art . 59. 81. Articolo così sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art . 60. 82. Articolo così sostitui to con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.62. 83. Nota soppress a . 84. Nota soppress a . 85. Lette r a aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 1. 86. Comma così sostitui to con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art . 2. 87. Lette r a aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 3. 88. Lette r a così sostitui ta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 4. 89. Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 5. 90. Articolo prima parzialmen te modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art . 53, ed ora così sostitui to con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 6. 91. Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 8. 92. Articolo così sostitui to con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art . 9. 93. Nota soppress a . 94. Nota soppress a . 95. Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art . 11. 96. Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art . 12. 97. Articolo così sostitui to con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art . 13. 98. Allegato aggiorna to con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblica ta sul BU n. 40, par te seconda , del 06.10.2004). 99. Articolo così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2004, n. 77, art 37. 100 . Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 191. 101 . Comma abroga to con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art . 192. 102 . Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 193. 103 . V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica. 104 . Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, par te seconda , del 03.08.2005) 105 . Lette r a così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14. 106 . Numero aggiunto con l.r. 14 dicembr e 2009, n. 75, art .58. 107 . Comma inseri to con l.r. 14 dicembr e 2009, n. 75, art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 45. 108 . Parole soppress e con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.60. 109 . Articolo inseri to con l.r. 14 dicembr e 2009, n. 75, art.61. 110 . Articolo abroga to con l.r. 14 dicembr e 2009, n. 75, art .63. 111 . Parole così sostituite con l.r. 14 dicembr e 2009, n. 75, art .64. 112 . Parole così sostituite con l.r. 14 dicembr e 2009, n. 75, art .65. 113 . Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 108, ed ora così sostitui to con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 5. 114 . Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art . 109. 115 . Regolame n to regionale 24 aprile 2001, n. 22/R. 116 . Lette r a aggiunta con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 21. 117 . Articolo inseri to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 22. 118 . Parola così sostitui ta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 23. 119 . Parole aggiunte con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 24. 120 . Comma abroga to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 25. 121 . Parole così sostituite con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 26. 122 . Comma inseri to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 27. 123 . Parole aggiunte con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 28. 124 . Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 28. 125 . Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 29. 126 . Parole aggiunte con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 30. 127 . Articolo inseri to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 31. 128 . Parole così sostituite con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 32. 129 . Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 32. 130 . Parole così sostituite con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 33. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 44 131. Comma così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 34. 132. Comma così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 35. 133. Comma così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 36. 134. Comma inseri to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 36. 135. Lette r a inserita con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 37. 136. Comma così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 38. 137. Comma abroga to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 38. 138. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 41. 139. Articolo così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 42. 140. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 43. Si vedano le norme transi tor ie dell'a r t icolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 141. Parole così sosti tui te con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 44. Si vedano le norme transi torie dell'a r ticolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 142. Numero così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 44. Si vedano le norme transi torie dell'a r ticolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 143. Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 44. Si vedano le norme transi torie dell'a r ticolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 144. Lette r a così sostitui ta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 46. 145. Lette r a aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 46. 146. Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 46. 147. Lette r a così sostitui ta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 46. 148. Comma prima sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 47, ed ora così sostitui to con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 3. Si vedano le norme transi tor ie dell'a r t icolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 149. Comma aggiunto con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 47. Si vedano le norme transi torie dell'ar ticolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 150. Comma inseri to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 48. Si vedano le norme transi tor ie dell'a r t icolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 151. Lette r a così sostitui ta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transi tor ie dell'a r ticolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 152. Comma inseri to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 48. Si vedano le norme transi tor ie dell'a r t icolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 153. Lette r a aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 49. 154. Comma aggiunto con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 50. 155. Articolo abroga to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 51. 156. Articolo abroga to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 52. 157. Nota soppress a . 158. Parole abroga te con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 54. 159. Comma inseri to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 54. 160. Lette r a inserita con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 55. 161. Comma abroga to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 56. 162. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 58. 163. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 59. 164. Parole inserite con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 60. 165. Lette r a abroga t a con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art . 60. 166. Comma abroga to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 60. 167. Comma così sostitui to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 60. 168. Comma inseri to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 60. 169. Comma inseri to con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 62. 170. Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63. 171. Lette r a così sostitui ta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63. 172. Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art . 63. 173. Punto inseri to con l.r. 27 dicembr e 2012, n. 80, art. 63. 174. Parole così sosti tui te con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63. 175. Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 64. 176. Nota soppress a . 177. Nota soppress a . 178. Si veda l'ar ticolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80. 179. Parole così sosti tui te con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art . 47. 180. Parole così sosti tui te con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art . 48. 181. Parole così sosti tui te con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 54. 182. Comma così sostitui to con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art . 1. 183. Comma inseri to con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 2. 184. Comma inseri to con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 4. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, forest e l.r. 39/2000 45 185 . Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art . 5. 186 . Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art . 6. 187 . Lette r a inseri ta con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 7. 188 . Parole soppress e con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8. 189 . Lette r a cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art . 8. 190 . Lette r a inseri ta con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8. 191 . Numero inseri to con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8. 192 . Comma inseri to con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art . 9. 193 . Si veda l'art . 10, comma 2, della l.r. 15 aprile 2014, n. 22. 194 . Lette r a aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 15. 195 . Comma inseri to con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 15. 196 . Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1. 197 . Articolo inseri to con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2. 198 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 4. 199 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 5. 200 . Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 6. 201 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 7. 202 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 8. 203 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 9. 204 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 10. 205 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 11. 206 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 12. 207 . Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 13. 208 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 14. 209 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 15. 210 . Articolo inseri to con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16. 211 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 17. 212 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 18. 213 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 19. 214 . Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19. 215 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 20. 216 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 21. 217 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 22. 218 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 23. 219 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 24. 220 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 25. 221 . Parole soppress e con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26. 222 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 27. 223 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 28. 224 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 29. 225 . Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29. 226 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 30. 227 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 31. 228 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 32. 229 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 33. 230 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 34. 231 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 35. 232 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 36. 233 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 37. 234 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 38. 235 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 39. 236 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 40. 237 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 42. 238 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 43. 239 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 44. 240 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 45. 241 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 46. 242 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 47. 243 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 48. 244 . Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art . 49. 245 . Parole soppress e con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 1. 246 . Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art . 3. 247 . Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art . 4. 248 . Comma abroga to con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 4. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 26/0 3 / 2 0 1 8 Boschi, foreste l.r. 39/2000 46 249. Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 5. 250. Lette r a aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art . 5. 251. Lette r a così sostitui ta con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art . 7. 252. Comma così sostitui to con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 7. 253. Parole così sosti tui te con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 8. 254. Parole così sosti tui te con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art . 6. 255. Parole così sosti tui te con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art . 7. 256. Comma così sostitui to con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 8. 257. Comma inseri to con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1. 258. Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 2. 259. Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 3. 260. Articolo così sostitui to con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art . 4. 261. Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 5. 262. Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 6. 263. Comma inseri to con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 7. 264. Comma inseri to con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 8. 265. Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art . 9. 266. Comma così sostitui to con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9. 267. Parola soppress a con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9. 268. Comma aggiunto con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art . 10. 269. Lette r a aggiunta con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 11. 270. Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 12. 271. Comma inseri to con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 13. 272. Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 14. 273. Comma così sostitui to con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1. Allegati A B D Si rimand a alle immagini presen t i nell’edizione car tacea del Bollet tino Ufficiale n. 14, par te prima, del 31 marzo 2000. Allegato C Abrogato. (15 ) Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 26/0 3 / 2 0 1 8