Regional Act No. 39 laying down new provisions on territorial hunting areas and amending Regional Act No. 3 of 1994
Made 2016-06-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Legge regionale n. 39: Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, quarantine
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 39 Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994. 29.6.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994 Art. 2 - Disposizioni di prima applicazione Art. 3 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 8 giugno 2016, n. 23; Considerato quanto segue: 1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 2 e 3, della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito; 2. La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l’articolo 14 della l. 157/1992 il quale prevede che le regioni, “con apposite norme ripartiscono il territorio agro silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”; 3. È necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla l. 157/2012, nonché assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more della nuova definizione territoriale degli ATC a livello sub provinciale da emanarsi al fine di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016; 4. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 - Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994 1. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente: “2. Gli ATC hanno dimensioni sub provinciali. I confini territoriali e la dimensione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 6 ter.”. 2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 3/1994 è abrogato. Art. 2 - Disposizioni di prima applicazione 1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, con deliberazione, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre 2016. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre 2016. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla nomina dei revisori unici. 2. Al fine di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica, in conformità al principio costituzionale del buon andamento e al principio di continuità dell’azione amministrativa, fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia), continuano a svolgere le funzioni di cui all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 per l’ambito territoriale definito ai sensi della l.r. 88/2014. Art. 3 - Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. ROSSI Firenze, 28 giugno 2016 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.06.2016. ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 8 giugno 2016, n. 95 Proponenti: Consiglieri Giani, Marras Assegnata alla 2^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 14 giugno 2016 Approvata in data 22 giugno 2016 Divenuta legge regionale 38/2016 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3