Regional Act No. 37 on animal reproduction
Made 1998-11-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Marche
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal production, animal reproduction, subsidy/incentive
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BUR No. 95 del 12/11/1998 Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 37. Interventi in materia di riproduzione animale. Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Finalità) l. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio zootecnico, la Regione disciplina il funzionamento e l'articolazione dei centri per la selezione genetica e il miglioramento delle produzioni zootecniche, in attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del d.m. 13 gennaio 1994, n. 172, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 (Strumenti operativi) l. Il servizio di interesse pubblico della riproduzione animale è articolato in: a) centri di valutazione genetica dei riproduttori; b) centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e strumentale e per la produzione e raccolta di embrioni; c) centri di supporto dell'attività selettiva; d) centri di conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone di interesse domestico. 2. I centri di cui alla lettera a), comma 1, sono gestiti dalle Associazioni nazionali di specie o razza sotto il controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491. 3. I centri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono gestiti dai soggetti autorizzati dalla Regione ai sensi della vigente normativa in materia, in collaborazione con le rispettive Associazioni nazionali di specie e razza, nonché con gli enti di gestione delle aree protette, ove costituiti, per quanto riguarda i centri di cui alla lettera d). 4. Al fine di favorire la gestione razionale dei centri di cui al comma 1 e delle attività di selezione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, nonché l'uniformità degli indirizzi e delle scelte tecniche e gestionali e l'efficienza e la qualità del servizio, sono affidate alle associazioni regionali degli allevatori, mediante apposite convenzioni che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare entro il 30 novembre 1998, le funzioni di programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri e delle attività di assistenza tecnica a favore degli stessi. Art. 3 (Interventi) l. Per il funzionamento dei centri previsti all'articolo 2, comma 3, la Regione concede, a favore dei soggetti gestori, un contributo finanziario del 50 per cento per l'adeguamento, la trasformazione e il miglioramento delle strutture dei centri per l'acquisizione di tecnologie destinate al miglioramento genetico. Sono ammesse al finanziamento anche le attività relative al miglioramento del patrimonio genetico con un aiuto del 40 per cento per l'acquisto di riproduttori maschi e un aiuto del 30 per cento per le spese di mantenimento annualmente riconosciute dalla Regione. 2. Sono ammissibili le spese per gli adeguamenti strutturali richiesti dalle normative in materia, per l'acquisto di attrezzature e di nuove tecnologie, nonché per la gestione dei centri stessi. 3. Per l'attività di cui all'articolo 2, comma 4, è concesso, a favore delle associazioni regionali degli allevatori, un contributo pari a lire 150 milioni annui per le spese necessarie alla realizzazione del progetto pluriennale, articolato per stralci annuali e non finanziate da altre istituzioni pubbliche. 4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi, nonché le modalità di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione dei programmi, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. 5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze concesse per le medesime finalità. Art. 4 (Norme finanziarie) l. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 comma 1 è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 350 milioni. 2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 comma 3 è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 150 milioni. 3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci. 4. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 2. 5. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1. 6. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione. 7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte, per l'anno 1998, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: a) "Contributi ai centri di interesse pubblico per la selezione genetica e per il miglioramento delle produzioni zootecniche", lire 350 milioni; b) "Contributi alle associazioni allevatori per il coordinamento dell'attività di selezione e miglioramento genetico", lire 150 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100201 del bilancio di previsione 1998 sono ridotti rispettivamente di lire 150 milioni e 350 milioni. Art. 5 (Operatività) l. La presente legge diventerà operativa, per le disposizioni relative agli aiuti di Stato ad esclusione dei contributi per le funzioni di interesse pubblico demandate alle associazioni allevatori ai sensi della presente legge, dopo aver ottenuto dalla Comunità Europea il visto di conformità agli articoli 92 e 93 del Trattato CE. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 3 novembre 1998. IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio) IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE). NOTE Note all'articolo 1, comma 1: La legge n. 30/1991 reca: "Disciplina della riproduzione animale". Il D.M. n. 172/1994 reca: "Regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30 `Disciplina della riproduzione animale"'. Nota all'articolo 2, comma 2: La legge n. 491/1993 reca: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". Nota all'articolo 3, comma 4: Per l'argomento della legge n. 30/1991 vedi nelle note all'articolo 1, comma 1. Nota all'articolo 6, comma 1: Il testo degli articoli 92 e 93 della L. 14 ottobre 1957, n. 1203 concernente: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee (stralcio) " è il seguente: "Art. 92 - I. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazione determinate dall'origine dei prodotti ; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione delle Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione" . "Art. 93 - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, costati che un aiuto concesso da uno Stato o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 226 del 30 maggio 1997; * Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 15 luglio 1997; * Relazione della III commissione permanente in data 17 luglio 1997; * Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1997, n. 122 , rinviata dal commissario del governo il 12 agosto 1997, prot. n. 546; * Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 30 giugno 1998; * Relazione della III commissione permanente in data 2 luglio 1998; * Deliberazione legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 1998, n. 201, vistata dal commissario del governo il 2-11-98 prot. n. 773/GAB.98 b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO AGRICOLTURA.