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Laws of Italy

Regional Act No. 34 on public uses

Made 1990-08-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge Regionale n. 34: Disposizioni in materia di usi civici.
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Friuli-Venezia Giulia
Subjects
Agricultural and rural development, Land and soil
Keywords
agricultural land, institution, governance, public land, land tenure

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 18-08-1990 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disposizioni in materia di usi civici. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 101 del 20 agosto 1990 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori della sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nells Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria. 2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall' articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. ARTICOLO 2 1. All' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 84, le parole << dei componenti la Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale >>. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34. ARTICOLO 3 1. All' articolo 92, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: << g) Servizio degli usi civici >>. ARTICOLO 4 1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo l' articolo 98 è aggiunto il seguente: << Art. 98 bis 1. Il Servizio degli usi civici: a) cura l' istruttoria di tutti gli atti da sottoporre alla Giunta regionale ed al suo Presidente su proposta e parere del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici; b) cura gli adempimenti di competenza per l' istruttoria dei ricorsi a fronte di atti non definitivi del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici; c) attua ogni utile iniziativa per il collegamento con gli Enti locali nella materia di competenza; d) mantiene il collegamento con il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici; e) provvede ad ogni altro adempimento di competenza regionale in materia di usi civici. ARTICOLO 5 1. All' articolo 178, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera d) è soppressa. ARTICOLO 6 1. All' articolo 194, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n, 7, le parole << La Direzione regionale dell' agricoltura >> sono sostituite con le parole << il competente Servizio della Direzione regionale degli enti locali >>. ARTICOLO 7 1. L' organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 marzo 1988, nº 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una unità nella qualifica di Dirigente. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 18 agosto 1990

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