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Laws of Italy

Regional Act No. 34 laying down further amendments to Regional Act No. 19 of 10 August 1993 on wildlife protection and hunting

Made 2006-10-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge Regionale n. 34: Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concernente: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Molise
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, institution, governance

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 02-10-2006 REGIONE MOLISE ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1993, N. 19, CONCERNENTE: "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 28 del 5 ottobre 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 bis è sostituita dalla seguente: "d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione da almeno 1 anno"; b) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 ter è sostituita dalla seguente: "c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione da almeno 1 anno"; c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 è sostituita dalla seguente: "b) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata nella provincia da almeno 1 anno. Inoltre ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare l’attività venatoria negli ATC;". ARTICOLO 2 1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno verifica la consistenza numerica degli associati ed il radicamento territoriale delle associazioni venatorie riconosciute. ARTICOLO 3 1. La Consulta regionale e le Consulte provinciali, nonché i Comitati, di cui agli articoli 9 bis, 9 ter e 19 della legge regionale n. 19/1993, decadono dopo gli adempimenti di cui all’articolo 2 della presente legge. ARTICOLO 4 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006

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