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Laws of Italy

Regional Act No. 33 laying down provisions to implement Act No. 97 of 31 January 1994 on mountain areas

Made 1997-08-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Liguria
Subjects
Agricultural and rural development, Forestry
Keywords
agricultural development, less favoured areas, mountain area, special fund, institution, governance

Where to read it

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  1. LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-08-1997 REGIONE LIGURIA Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 15 del 3 settembre 1997 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La Regione Liguria, sulla base di quanto stabilito dall' articolo 4 dello Statuto, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) promuove con la presente legge la salvaguardia la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono. 2. Ai fini della attuazione della presente legge la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio - economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo, con particolare riferimento al Piano Regionale di Sviluppo, al Piano Territoriale Regionale ed agli strumenti che ne discendono. ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei Comuni inseriti nelle Comunità montane ridelimitate, ai sensi dell' articolo 28 della legge 8 giugno 1990 nº 142 (ordinamento delle autonomie locali), dalla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle Comunità montane). 2. La presente legge si applica anche ai territori dei Comuni classificati parzialmente montani non inseriti in Comunità montana ai sensi dell' articolo 28 comma 2 della legge 142/ 1990. 3. Ai fini della presente legge per " Comuni montani" si intendono i " Comuni facenti parte di Comunità montane", fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la cui attuazione valgono le norme di cui all' articolo 5 della legge regionale 20/ 1996. ARTICOLO 3 (Fondo regionale per la montagna) 1. E' istituito il fondo regionale per la montagna alla cui copertura si provvede: a) con gli stanziamenti annuali a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio; b) con le quote spettanti alla Regione dal fondo nazionale per la montagna di cui all' articolo 2 della legge 97/ 1994; c) con altre quote di finanziamento o di cofinanziamento specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello stato, della Unione Europea e di altri Enti Pubblici. 2. La Giunta regionale ripartisce annualmente fra le Comunità montane le somme disponibili in base al Fondo di cui al comma 1 secondo i criteri previsti dall' articolo 32 comma 1 della legge regionale 20/ 1996. ARTICOLO 4 (Modalità di attuazione degli interventi) 1. Il Fondo di cui all' articolo 3 finanzia gli interventi previsti dalla presente legge e può finanziare altri interventi ricompresi nel Piano pluriennale di sviluppo socio - economico e nei Programmi annuali operativi di cui agli articoli 24 e 28 della legge regionale 20/ 1996, nonchè altre iniziative previste da accordi di programma relativi a servizi ed opere disciplinati dalla normativa statale o regionale. 2. Le Comunità montane provvedono ad inserire nei Piani e Programmi indicati al comma 1 le tipologie di interventi previsti dalla presente legge. 3. Le Comunità montane, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alla Regione ed alle Province competenti per territorio una relazione sugli interventi realizzati con le assegnazioni di cui all' articolo 3. ARTICOLO 5 (Attuazione dell' articolo 3 della legge regionale 20/ 1996 - individuazione delle fasce altimetriche e di svantaggio socio - economico) 1. In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 20/ 1996, al fine della graduazione e differenziazione degli interventi, si individuano, nell' ambito delle Comunità montane, quattro categorie di Comuni, suddivisi come da tabella " A" allegata alla presente legge, tenuto conto dell' andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell' utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio economica: A. classe I: comuni con alto indice di svantaggio; B. classe II: comuni con medio indice di svantaggio; C. classe III: comuni con basso indice di svantaggio; D. classe IV: comuni con minimo indice di svantaggio. I comuni della classe IV con popolazione inferiore a 500 abitanti sono equiparati a quelli della classe III. 2. Le comunità montane, ove ritenuto necessario al fine di una migliore graduazione e differenziazione degli interventi, possono individuare singole zone o località abitate comprese nei territori comunali, di cui alle classi del comma 1, che posseggano requisiti di particolare svantaggio. Ai fini di cui sopra le Comunità montane possono inoltre considerare unitariamente territori compresi in comuni di classi diverse per assicurare un più omogeneo sviluppo degli interventi. 3. Le comunità montane, in attuazione di quanto previsto al comma 2, assicurano priorità agli interventi nei territori ricompresi nei parchi naturali regionali e nelle altre aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni. 4. La giunta regionale provvede, almeno ogni tre anni, all' aggiornamento dei dati utilizzati ai fini della classificazione di cui alla tabella " A" ed ai conseguenti provvedimenti di riclassificazione. La Commissione consiliare competente esprime parere al riguardo entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. In sede di prima applicazione, tale aggiornamento viene effettuato entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 6 (Incentivi per l' insediamento nelle zone montane) 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei luoghi abitati dalla montagna, le Comunità montane possono concedere incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per dieci anni. Tali agevolazioni possono consistere in contributi a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonchè di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3. 2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche a coloro che, pur già residenti in un Comune montano con le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni individuati dalla giunta regionale, sentite le Comunità montane, ai sensi dell' articolo 19 della legge 97/ 1994. 4. La Giunta regionale determina le modalità e i criteri per la concessione, ivi compresa la percentuale, dei contributi previsti dai commi precedenti. 5. Le comunità montane possono erogare, contributi a favore di residenti in comuni montani, come individuati ai sensi del comma 3, per allacciamenti telefonici o per altre utenze non altrimenti finanziabili di case sparse anche ubicate fuori dai centri storici dei Comuni stessi. 6. La priorità attribuita dal paragrafo 4.2.2.3, lettera a) del programma quadriennale regionale per l' edilizia residenziale 1992- 1995, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 103 del 22 novembre 1994, alle domande di finanziamento a fondo perduto di cui all' articolo 2 comma 10 della legge 25 marzo 1982 n. 94 (norme per l' edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) per acquisto e recupero di alloggi da destinare a prima abitazione, relative ad interventi nei centri storici ivi individuati, è estesa ai Comuni montani come individuati ai sensi del comma 3. ARTICOLO 7 (Sistemazione idrogeologica) Le comunità montane nell' esercizio delle funzioni di bonifica montana ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 8 luglio 1982 n. 34 (soppressione dei Consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati), nonchè della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni e sulla base delle previsioni dei piani di bacino individuano, nel Piano pluriennale di sviluppo socio - economico e nel programma operativo annuale, gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico - forestale all' interno del territorio di competenza. 2. Gli interventi prioritari individuati dalle Comunità montane nel programma operativo annuale di cui all' articolo 28 della legge regionale 20/ 1996 sono parte integrante del programma provinciale previsto dall' articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1996 nº 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22), per i territori di competenza delle comunità montane. 3. Le comunità montane realizzano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico - forestale previsti dalla legge regionale sulla forestazione. ARTICOLO 8 (Piccole opere di manutenzione ambientale) 1. Le Comunità montane, in applicazione dell' articolo 7 della legge 97/ 1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell' importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale, rientranti nell' ambito degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 e riguardanti le proprietà agro - silvo pastorali. 2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli o associati, anche non a titolo principale nonchè i proprietari dei fondi, con il seguente ordine di priorità : a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale o parziale come definiti dall' articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/ 91 del Consiglio del 15 luglio 1991 e successive modifiche; b) cooperative agricole composte prevalentemente dai soggetti di cui alla lettera a); c) consorzi di miglioramento fondiario; d) imprenditori agricoli non a titolo principale; e) proprietari dei fondi. 3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, stabiliscono le modalità di presentazione delle domande di contributo e individuano le tipologie ammesse e gli interventi prioritari, con preferenza per i Comuni montani con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le comunità montane possono prevedere una graduazione dei livelli di contributo in base alle differenti tipologie e localizzazione degli interventi. ARTICOLO 9 (Gestione del patrimonio forestale) 1. Le comunità montane, d' intesa con i Comuni, le organizzazioni montane e gli altri enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione anche a fini economici del patrimonio forestale pubblico e privato anche in applicazione delle direttive e dei regolamenti della Unione Europea nonchè della vigente normativa statale e regionale tramite: a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati; b) accordi di programma con Enti pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale; c) costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi; d) attuazione di quanto disposto dall' articolo 9 comma 3 della legge 97/ 1994. 2. Le Comunità montane svolgono altresì compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l' utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi tramite: a) manutenzione e conservazione del territorio a destinazione agro - silvo - pastorale; b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico - forestale. 3. Le comunità montane, su delega dei comuni, delle Province o della Regione, possono gestire le rispettive proprietà silvo - pastorali. 4. Le comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 2, nei limiti e con le modalità di cui all' articolo 17 comma 1 della legge 97/ 1994, ai coltivatori diretti singoli o associati che abbiano la residenza ed esercitino prevalentemente la loro attività in comuni montani. 5. Le forme di gestione del patrimonio forestale realizzate in attuazione di quanto previsto dal comma 1 possono ottenere contributi, da parte delle Comunità montane, secondo quanto previsto dall' articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La regione promuove lo sviluppo dell' economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l' obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali. ARTICOLO 10 (Azioni a tutela della zootecnia di montagna) 1. Per agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e di consentire alle aziende ivi operanti l' ottenimento di redditi adeguati, le comunità montane possono concedere agli imprenditori agricoli singoli o associati contributi per l' acquisizione delle proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992 n. 468 (misure urgenti nel settore lattiero caseario) nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all' articolo 10 della legge stessa, nonchè per l' acquisizione dei diritti ai premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovicaprini di cui ai regolamenti (CEE) n. 2066/ 92 del Consiglio del 30 giugno 1992 e n. 2069/ 92 del consiglio del 30 giugno 1992. 2. La Giunta regionale, sentite le comunità montane, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, determina criteri generali per l' utilizzo delle aree pascolive di proprietà pubblica, individua le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli abbandonati e non più convenientemente utilizzati e stabilisce criteri e modalità per la concessione dei premi per il trasporto del latte locale, per le mutue bestiame e per l' ingrasso dei vitelli prodotti e allevati nelle zone montane. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque nel rispetto di eventuali diverse percentuali di contributo stabilite dalla normativa comunitaria vigente in tale materia tenuto conto di quanto previsto all' articolo 24. ARTICOLO 11 (Azioni per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori) 1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 90 per cento delle spese notarili relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni. 2. Per incentivare l' accesso dei giovani all' attività agricola, evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, nonchè favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell' articolo 13 comma 4 della legge 97/ 1994, la regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948 n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell' acquisto dei terreni, entro i limiti della disponibilità finanziaria stabiliti dalla legge 97/ 1994 per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari: a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 e i 40 anni; b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell' articolo 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/ 1994; c) cooperative agricole con sede e attività in comuni montani i cui soci siano costituiti, per almeno il 40 per cento, da giovani di età compresa fra i 18 e i 40 anni e residenti in comuni montani. ARTICOLO 12 (Contributi per investimenti in agricoltura) 1. Allo scopo di migliorare i servizi per le aziende agricole, le comunità montane possono concedere contributi fino al 90 per cento per investimenti, riguardanti una pluralità di aziende agricole, per l' approvvigionamento idrico a fini irrigui e potabili, per la viabilità rurale e per la elettrificazione rurale. 2. Beneficiari delle provvidenze sono in ordine di preferenza: aI coltivatori diretti singoli o associati; b) imprenditori agricoli a titolo principale o parziale come definiti dall' articolo 5 del reg (CEE) n. 2328/ 91; c) cooperative agricole composte prevalentemente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale; d) cooperative agricole; e) consorzi di miglioramento fondiario; f) imprenditori agricoli anche non a titolo principale. ARTICOLO 13 (Tutela prodotti tipici) 1. La giunta regionale definisce con apposito provvedimento i requisiti dei prodotti e le modalità per gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari che sono autorizzati ad utilizzare la menzione di cui al comma 1 dell' articolo 15 della legge 97/ 1994 ovvero altre menzioni previste da leggi nazionali o regionali di settore nell' ambito di quanto consentito dalla normativa comunitaria o che possono essere classificati come autentici della montagna ligure. ARTICOLO 14 (Azioni a tutela dell' artigianato e dei mestieri tradizionali delle zone montane) 1. La regione, unitamente alla individuazione delle attività artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione ai sensi della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria) e successive modificazioni, individua i settori artigianali ed i mestieri tradizionali che possono essere classificati come " autentici" della montagna ligure e stabilisce le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione degli stessi. ARTICOLO 15 (Trasporti pubblici e scolastici) 1. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti e nelle località abitate con meno di 500 abitanti comprese negli altri comuni montani aventi più di 5000 abitanti, individuate dalla Regione, le comunità montane, su delega dei comuni, possono organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando i mezzi autorizzati al servizio pubblico comunque disponibili sul territorio e perseguendo l' integrazione con i servizi di linea già funzionanti sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione. 2. L' organizzazione e la gestione del servizio di cui al comma 1 è disciplinata dalla comunità montana con apposito regolamento approvato dal consiglio generale. 3. La regione concede i contributi di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23 (norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio) direttamente alle comunità montane qualora le stesse siano delegate dai comuni alla gestione del servizio di trasporto scolastico. 4. La regione concede altresì direttamente alle Comunità montane, nei casi di cui al comma 3, i contributi per l' esercizio dell' attività di cui agli articoli 2 comma 1 lettera a) e 21 della legge regionale 23/ 1980 in presenza di particolari esigenze connesse al servizio di trasporto scolastico. ARTICOLO 16 (Organizzazione dei servizi scolastici) 1. Al fine di garantire alle aree montane un' adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell' obbligo, nonchè di opportunità formative superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell' articolo 20 della legge 97/ 1994, promuove appositi accordi di programma tra la competente amministrazione scolastica e gli enti locali interessati. 2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un' efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l' accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d' intesa tra l' autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell' articolo 21 della legge 97/ 1994. 3. Le comunità montane, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuovono il coordinamento tra i comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alle specifiche realità territoriali e sociali delle aree interessate. ARTICOLO 17 (Sportello del cittadino e informatizzazione) 1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico, ai sensi dell' articolo 24 della legge 97/ 1994, in collaborazione con Regione, Province, comuni e amministrazioni periferiche della pubblica amministrazione. 2. La regione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del suddetto sistema informatico. ARTICOLO 18 (Interventi storico culturali) 1. La Giunta regionale in collaborazione con le province, le comunità montane e gli enti parco promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale della montagna ligure, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando altresì ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati. 2. Le attività di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle proprie della documentazione e della conservazione dei beni materiali, vengono realizzate secondo le indicazioni dei competenti organi statali e regionali. 3. Le comunità montane, nell' ambito della propria programmazione e in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono altresì : a) l' attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina volti a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate; b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folclore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente costituiti e riconosciuti dalla Comunità montana in cui operano. ARTICOLO 19 (Servizi sociali) 1. Le comunità montane sono individuate ai sensi dell' articolo 11 della legge 97/ 1994 quali enti locali cui possono essere attribuite le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali nonchè la gestione dei servizi stessi. 2. Le comunità montane, in particolare al fine di corrispondere ai bisogni della popolazione insediata nei comuni montani, promuovono la realizzazione dei servizi e delle strutture sociali per le persone anziane, nonchè la realizzazione dei servizi e delle strutture sociali per le persone anziane, nonchè la realizzazione di strutture sociali di formazione e di orientamento per le persone giovani. 3. Per le finalità indicate dal comma 2 si osservano le disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia di riordino dei servizi sociali. ARTICOLO 20 (Individuazione dei centri abitati ai fini fiscali) 1. La giunta regionale provvede ad individuare i centri abitati aventi meno di 500 abitanti residenti e compresi nei comuni montani con più di 1000 abitanti residenti, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 16 della legge 97/ 1994. 2. La deliberazione di cui al comma 1 è aggiornata annualmente. ARTICOLO 21 (Comitato regionale permanente per la montagna) 1. E' istituito il comitato regionale permanente per la montagna che viene costituito con decreto del presidente della giunta regionale. 2. Il comitato di cui al comma 1 è così composto: a) l' Assessore regionale con delega per le zone montane, o suo delegato, che lo presiede; b) il direttore del dipartimento competente; c) i Presidenti delle province o assessori dagli stessi delegati; d) i Presidenti delle comunità montane o assessori dagli stessi delegati; e) i Presidenti degli enti parco o consiglieri dagli stessi delegati. 3. Il comitato ha lo scopo di individuare le opportune iniziative che possono essere perseguite dagli enti interessati nella applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè di altre norme volte alla promozione e valorizzazione delle zone montane. Al riguardo può formulare indirizzi e proposte relativi all' insieme delle politiche regionali finalizzate allo sviluppo delle zone montane. 4. Partecipa alle sedute del Comitato un dirigente, appositamente incaricato dall' assessore alle zone montane, il quale cura la segreteria del Comitato ed ogni altro adempimento inerente il funzionamento dello stesso. 5. Il presidente può invitare alle riunioni del comitato rappresentanti di organismi istituzionali ovvero funzionari qualora ciò possa essere utile in relazione all' argomento trattato. ARTICOLO 22 (Progetti pilota di carattere regionale) 1. La giunta regionale, sentito il comitato permanente di cui all' articolo 21 e sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, può approvare progetti pilota a carattere regionale, in numero di almeno uno per provincia, ed aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate e continuative nel territorio delle zone montane, volte a valorizzare interventi di tutela e sviluppo della montagna ligure, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della presente legge e con particolare riferimento a progetti che si propongono di rappresentare esempi di attività economicamente valide e riproducibili. 2. Nel provvedimento regionale di approvazione di progetti pilota viene indicata, per ciascuno di essi, l' entità del finanziamento e le modalità di gestione dello stesso, con la relativa copertura finanziaria, tenendo conto della opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, soggetti istituzionali pubblici e privati. 3. Un progetto pilota non può avere, in quanto tale, una durata superiore ad un triennio, al termine del quale la prosecuzione della gestione del progetto e delle azioni connesse è posta a carico dei soggetti gestori. 4. Le proposte relative ai progetti pilota possono essere presentate alla Regione da una provincia, oppure da almeno due Comunità montane, anche su delega di più comuni facenti parte delle Comunità montane stesse. ARTICOLO 23 (Relazione annuale sulle politiche per la montagna) 1. Ogni anno la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sull' andamento delle politiche per la montagna. Tale relazione tiene conto degli indirizzi assunti e degli interventi effettuati, fornendo altresì dati circa l' utilizzo dei fondi di cui alla presente legge, fornendo notizie circa l' attività e la capacità delle comunità montane, riferendo anche sugli interventi dei progetti pilota nonchè circa le altre attività regionali connesse all' attuazione della presente legge. A tal fine la giunta regionale utilizza, fra l' altro, gli elementi di valutazione contenuti nella relazione prevista dall' articolo 4 comma 3. ARTICOLO 24 (Limiti nel cumulo dei contributi) 1. I contributi che possono essere concessi in applicazione delle disposizioni della presente legge, unitamente a quelli che possono essere concessi per analoghi finalità in base a disposizioni comunitarie, statali e regionali, tra loro cumulati, non possono superare le percentuali massime di contributo previste dalle disposizioni stesse. ARTICOLO 25 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 11.356.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo " dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli: 7615 " Fondo regionale per la montagna finanziato con risorse regionali" per memoria 7620 " Fondo regionale per la montagna finanziato con risorse statali vincolate" con lo stanziamento di lire 11.356.000.000 in termini di competenza e di cassa; 7625 " Fondo regionale per la montagna finanziato con risorse comunitarie" per memoria. 2. Per le finalità di cui all' articolo 22, è istituito nello stato di previsione della spesa per l' anno 1997 il capitolo 7630 " Finanziamento dei progetti pilota per la promozione di iniziative ed azioni di tutela e sviluppo delle zone montane" per memoria. 3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 26 (Norma transitoria) 1. Gli effetti degli articoli 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 22 decorrerranno dal giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione dell' avviso dell' esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della commissione dell' unione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo. ARTICOLO 27 (Norme di prima applicazione) 1. In sede di prima applicazione gli effetti del Piano pluriennale di sviluppo socio - economico, di cui all' articolo 24 della legge regionale 20/ 1996, decorrono dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Provincia ai sensi dell' articolo 26 della legge stessa. 2. In sede di prima applicazione il Programma annuale operativo, di cui all' articolo 28 della legge regionale 20/ 1996, viene trasmesso dalle Comunità montane alle Province unitamente al Piano pluriennale di sviluppo socio economico per l' approvazione contestuale ed è relativo al primo anno di validità del piano pluriennale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Data a Genova, addì 3 agosto 1997 ALLEGATO 1: Tabella " A" (articolo 5) Suddivisione territori montani su base comunale in classi Provincia di Imperia Comunità montana " Intemelia" classe I: Pigna, Rocchetta Nervina, Castelvittorio, Baiardo classe II: Olivetta San Michele classe III: Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Airole, Isolabona classe IV: Ventimiglia, Seborga Comunità montana " Argentina - Armea" classe I: Molini di Triora, Triora, Carpasio Classe II: Ceriana Badalucco, Montalto Ligure Classe IV: Taggia, Castellaro, Pompeiana, Terzorio Comunità montana " dell' Olivo" classe I: Cesio, Prelà , Aurigo classe II: Dolcedo, Caravonica, Villa Faraldi, Chiusanico, Pietrabruna, Diano Arentino, Lucinasco, Borgomaro, Vasia classe III: Pontedassio, Chiusavecchia, Diano San Pietro Comunità montana " Valle Arroscia" classe I: Borghetto d' Arroscia, Pornassio, Montegrosso Pian Latte, Armo, Mendatica, Rezzo, Cosio d' Arroscia classe II: Ranzo, Aquila d' Arroscia, Vessalico classe III: Pieve di Teco Provincia di Savona Comunità montana " Ingauna" classe I: Castelbianco, Onzo, Erli, Castelvecchio di Rocca Barbena, Nasino classe II: Zuccarello, Stellanello, Vendone, Testico classe III: Arnasco, Casanova Lerrone classe IV: Albenga, Laigueglia, Alassio, Ceriale, Andora, Villanova d' Albenga, Cisano sul Neva, Ortovero, Garlenda Comunità montana " Pollupice" classe II: Giustenice, Calice Ligure, Rialto classe III: Boissano, Vezzi Portio, Orco Feglino, Toirano, Magliolo, Balestrino classe IV: Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Spotorno, Loano, Noli, Tovo San Giacomo, Finale ligure Comunità montana " del Giovo" classe I: Sassello classe II Mioglia, Pontinvrea, Urbe, Giusvalla Classe III: Quiliano, Varazze, Stella classe IV: Celle Ligure, Vado Ligure, Albisola Superiore Comunità montana " Alta Val Bormida" classe I: Massimino, Bormida, Bardineto, Osiglia classe II: Plodio, Mallare, Pallare, Piana Crixia, Calizzano, Murialdo, Roccavignale classe III: Millesimo, Dego, Cengio, Cosseria, Altare, Cairo Montenotte classe IV: Carcare Provincia di Genova Comunità montana " Argentea" classe III: Arenzano, Cogoleto, Mele Comunità montana " Valle Stura" classe I: Tiglieto classe II: Masone classe III: Campoligure, Rossiglione Comunità montana " Alta Val Polcevera" classe III: Serra Riccò , Sant' Olcese, Mignanego, Campomorone, Ceranesi Comunità montana " Alta Valle Scrivia" classe I: Valbrevenna, Vobbia classe II: Davagna, Montoggio, Crocefieschi, Isola del Cantone classe III: Busalla, Savignone, Ronco Scrivia classe IV: Casella Comunità montana " Alta Val Trebbia" classe I: Rovegno, Montebruno, Fascia, Propata, Rondanina, Gorreto classe II: Torriglia, Fontanigorda Comunità montana " Fontanabuona" classe I: Lorsica classe II: San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Lumarzo, Orero, Favale di Malvaro, Neirone classe III: Avegno, Cicagna, Bargagli, Moconesi, Tribogna classe IV: Carasco, Cogorno, Uscio Comunità montana " Valli Aveto - Graveglia - Sturla" classe I: Borzonasca, Rezzoaglio, Santo Stefano D' Aveto classe II: Nè , Mezzanego Comunità montana " Val Petronio" classe II: Castiglione Chiavarese classe III: Casarza Ligure, Moneglia classe IV: Sestri Levante Provincia di La Spezia Comunità montana " Alta Val di Vara" classe I: Zignagno, Varese Ligure, Maissana classe II: Carrodano, Sesta Godano, Carro, Rocchetta Vara Comunità montana " Riviera Spezzina" classe II: Monterosso al Mare, Deiva Marina, Riomaggiore, Bonassola, Vernazza, Framura classe III: Levanto Comunità montana " Media e Bassa Val di Vara" classe II: Pignone, Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio classe III: Beverino, Riccò del Golfo classe IV: Bolano, Follo, Brugnato

Regional Act No. 33 laying down provisions to implement Act No. 97 of 31 January 1994 on mountain areas · Nelum