Regional Act No. 32 on Strategic Environmental Assessment (VIA) and laying down amendments to Regional Act No. 38 of 1998
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- Original title
- Legge Regionale n. 32: Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Piemonte
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental impact assessment (EIA), legal proceedings/administrative proceedings, basic legislation
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REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012 , n. 32 Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale). (Pubblicata nel BOllettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 - Parte I del 16 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' 1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di promuoverne lo sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, individua l'autorita' competente e detta disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, alla Provincia ed agli enti locali in attuazione dei principi generali di economicita' e di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni individuate nell'art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 Ambito di applicazione 1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che: a) siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca, dell'energia, dell'industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al contempo definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del ecreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e della vigente normativa regionale in materia, in considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 2. I piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS di cui all'art. 13, nei casi indicati nell'allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente. 3. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS di cui all'art. 13 anche i piani e i programmi, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonche' le loro modifiche, nei seguenti casi: a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza; b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati nell'allegato A. 4. Per i piani regolatori portuali: a) ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell'art. 6, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152/2006; b) ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l'acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni avviene nel contesto delle suddette procedure. 5. Sono, comunque, esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilita': a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; b) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita' pubblica; c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non contenenti previsioni di opere; d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati; e) i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali gia' sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilita' a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi; f) gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza. 6. Resta ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Titolo II Procedura della VAS e di verifica di assoggettabilita' Capo I Disposizioni comuni Art. 4 Principi generali 1. La VAS e la verifica di assoggettabilita' costituiscono parte integrante del procedimento di formazione dei piani e programmi, si attivano contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione. 2. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicita' della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore. 3. La procedura di VAS comprende quella di valutazione d'incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 15. 4. I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero in difformita' al provvedimento dell'autorita' competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Titolo II Procedura della VAS e di verifica di assoggettabilita' Art. 5 Autorita' competenti 1. La Regione e' l'autorita' competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilita' di piani e programmi di cui all'art. 3 in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione. 2. La Provincia e' l'autorita' competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilita' in tutti gli altri casi di piani e programmi non rientranti nel comma 1. Per l'esercizio di tali funzioni, la Provincia adotta disposizioni organizzative conformi ai principi e alle modalita' previste nel Capo II. 3. La Giunta regionale, per l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, si avvale delle proprie strutture competenti in materia ambientale e della sezione del Comitato di cui all'art. 12. Art. 6 Soggetti da consultare 1. L'autorita' competente, in accordo con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare in ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l'ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, province, comuni, autorita' di bacino, autorita' portuali ed autorita' competenti delle regioni confinanti. 2. L'autorita' competente ha facolta' di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti. 3. La Giunta regionale puo' integrare l'elenco di cui al comma 1 o modificarlo per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative. Art. 7 Consultazioni transfrontaliere 1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione possa determinare effetti significativi sul territorio di un altro Stato o qualora un altro Stato lo richieda, l'autorita' procedente o il proponente, tramite la Regione, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Capo II Procedura di VAS e di verifica di assoggettabilita' a VAS Art. 8 Rapporto preliminare e rapporto ambientale 1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'art. 3, comma 1, l'autorita' procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorita' procedente. 2. L'autorita' competente, l'autorita' procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 6 definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l'autorita' competente, d'intesa con l'autorita' procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorita' competente attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti partecipanti. 3. Il rapporto ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica, e' redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato C e fa parte integrante del piano o programma. 4. Nel caso di piani o programmi che interessino siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversita') il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale contengono anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida definiti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza. Art. 9 Avvio della procedura di VAS e fase di consultazione pubblica 1. L'autorita' procedente ovvero il proponente trasmette all'autorita' competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensiva del rapporto ambientale, e contestualmente pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove e' possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica. 2. L'autorita' procedente e l'autorita' competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1. 3. L'autorita' procedente o il proponente, prima della pubblicazione di cui al comma 1, trasmette la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell'art. 6, nonche' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di consultazioni transfrontaliere. 4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' presentare osservazioni all'autorita' procedente e all'autorita' competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell'interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 10 Valutazione ambientale strategica 1. La Regione, conclusa la fase di consultazione di cui all'art. 9, esaminati la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonche' le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 9, comma 4, elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere regionale, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e le sottopone al Comitato VAS di cui all'art. 12. 2. La Giunta regionale, nel termine di novanta giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione di cui all'art. 9, acquisito il parere del Comitato VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all'autorita' procedente. 3. Il provvedimento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonche' nel sito web dell'autorita' procedente e dell'autorita' competente. 4. L'autorita' procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede in conformita' al provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione definitiva. 5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si puo' prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorita' interessate, comprende: a) il piano o programma approvato; b) il provvedimento motivato espresso dall'autorita' competente; c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D; d) le misure adottate in merito al monitoraggio; e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi. Art. 11 Inchiesta pubblica 1. L'autorita' competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone, dandone adeguata pubblicita', lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria di cui all'art. 10. 2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, puo' prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale. 3. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS. Art. 12 Istituzione della sezione VAS nel Comitato tecnico regionale per il territorio 1. E' istituita la sezione per la VAS del Comitato tecnico regionale per il territorio regolato dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La sezione e' composta da: a) il direttore del dipartimento competente in materia di ambiente con funzioni di Presidente o suo delegato; b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di Vice Presidente o suo delegato; c) il direttore del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica o un suo delegato e il direttore competente nella materia del piano o programma soggetto a VAS o loro delegati; d) sei dirigenti delle strutture regionali aventi competenza giuridica in materia ambientale, di biodiversita', di assetto del territorio, di tutela del paesaggio, di agricoltura, di gestione delle risorse idriche o loro delegati; e) cinque esperti scelti tra persone di elevato livello scientifico e provata esperienza nelle seguenti discipline: pianificazione e processi di valutazione ambientale, ingegneria ambientale, biodiversita', mobilita' ed infrastrutture, sociologia. 3. La sezione esprime parere obbligatorio sui piani ed i programmi assoggettati a VAS di competenza regionale ai sensi dell'art. 5 e svolge compiti di supporto nei casi di richiesta da parte dell'autorita' competente. La sezione puo' essere convocata insieme alla sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica per l'esame di piani urbanistici o territoriali soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilita' che richiedono una valutazione congiunta. La segreteria della sezione VAS ha sede presso il dipartimento competente in materia di ambiente. Il funzionamento della sezione e' disciplinato dalla legge regionale n. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' da apposito regolamento recante le modalita' operative e le disposizioni per lo svolgimento delle sedute. Art. 13 Verifica di assoggettabilita' 1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, adottati dai competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l'autorita' competente procede alla verifica di assoggettabilita' alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorita' procedente o il proponente trasmette all'autorita' competente, su supporto informatico e/o cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonche' i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma. 3. I contenuti del rapporto preliminare, prima dell'adozione del piano o programma di cui al comma 2, possono essere definiti attraverso una fase di consultazione ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3. 4. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano o nel programma e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni. 5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale n. 28/2009, il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza. 6. L'autorita' competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessita' della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento puo' contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorita' competente di cui all'art. 5. 7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonche' nel sito web dell'autorita' procedente e dell'autorita' competente. 8. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, procede alla redazione conclusiva del piano o programma in conformita' al provvedimento di cui al comma 6 ed alla sua approvazione definitiva. Capo III Disposizioni comuni e di raccordo Art. 14 Monitoraggio 1. La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e' effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi. 2. L'autorita' procedente o il proponente individua le risorse necessarie per la realizzazione del monito-raggio di cui al comma 1 e, avvalendosi dell'ARPAL, effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico. 3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, l'autorita' procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l'autorita' competente. 4. I dati del monitoraggio nonche' le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web dell'autorita' competente, dell'autorita' procedente, nonche' dell'ARPAL. 5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilita' delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilita' di cui alla presente legge. Art. 15 Rapporti tra VAS e valutazione di incidenza 1. L'autorita' competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilita' ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunti in merito dalla Giunta regionale. Art. 16 Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione 1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilita' che comportino altresi' l'approvazione di progetti assoggettati a verifica-screening di cui all'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura di verifica-screening puo' essere effettuata nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento puo' prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA. 2. Nel caso di comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale (SGA) il rapporto ambientale ed il rapporto preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresi' conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione. 3. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi gia' sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti. Capo IV Disposizioni transitorie Art. 17 Disposizioni transitorie e finali 1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VAS nei casi di cui all'art. 3, comma 2, gli strumenti urbanistici attuativi, nonche' i progetti urbanistici operativi in attuazione di strumenti e piani urbanistici comunali che non siano stati assoggettati a VAS o a verifica di assoggettabilita' a VAS, ferma restando l'applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli allegati alla presente legge possono essere aggiornati con atto della Giunta regionale a seguito di sopravvenute modificazioni normative. 3. La Giunta regionale puo' stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalita' procedurali necessarie alla applicazione della presente legge. 4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Alla costituzione della sezione VAS del Comitato si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 18 Modifiche alla legge regionale n. 38/1998 1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati. 2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «1 bis. Dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 e' dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell'avvio del procedimento e' data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonche' dei comuni interessati, con indicazione del proponente, dell'oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale e' messa a disposizione per la consultazione on line. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie osservazioni.». 3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». 4. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «5. L'esito della procedura, comprese le motivazioni, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonche' nel sito web della Regione.». 5. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis. - (Impatti ambientali interregionali). - 1. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l'autorita' competente effettua la procedura di VIA ed esprime il parere di compatibilita' ambientale d'intesa con le regioni interessate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonche' degli enti locali interessati.». Capo IV Disposizioni transitorie Art. 19 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 10 agosto 2012 BURLANDO (Omissis).