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Laws of Italy

Regional Act No. 32 amending and supplementing Regional Act No. 14 of 17 May 1994 regarding wildlife protection and hunting

Made 2001-11-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Umbria
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n.32 Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU n. 32 del 10-8-2002) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 3 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il titolo V - disciplina dell'attivita' venatoria della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' aggiunto il seguente: "Titolo V-bis. - Applicazione delle deroghe alla direttiva CEE 409/1979. Art. 34-bis. - 1. Le province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per le finalita' previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, adottano il provvedimento di deroga specificando: a) le specie oggetto del prelievo in deroga; b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati; c) i soggetti abilitati; d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo; e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie; f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto; g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma l dell'Art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409. Art. 34-ter - 1. Il provvedimento di deroga non puo' essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; 2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Art. 34-quater - 1. Il prelievo in deroga puo' essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta pervenire alla provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo. 2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda e' applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'Art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La mancata trasmissione alla provincia competente della scheda e' sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva. Art. 34-quinquies. - 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La giunta regionale provvede all'invio alle autorita' nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla Commissione europea della relazione prevista dall'Art. 9 della direttiva 79/409/ CEE". Art. 2. 1. L'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' cosi' modificato: a) al comma 2, dopo le parole "martedi' e venerdi'" sono aggiunte le parole "dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria e' consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedi' e del venerdi'"; b) il comma 5 e' soppresso. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 28 novembre 2001 LORENZETTI

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