Regional Act No. 31 creating the Hanbury Botanic Gardens Regional Protected Area
Made 2000-03-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Liguria
- Subjects
- Sea, Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, marine area, wild flora, policy/planning, institution, marine protected areas, protection of species, biodiversity, governance, research, endangered species, environmental planning
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LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000 n. 31 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/04/2000 n. 08 Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hambury. Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Istituzione, individuazione e classificazione dell'area protetta regionale "Giardini Botanici Hanbury") 1. Ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394, è istituita l'area protetta regionale "Giardini Botanici Hanbury" comprendente il complesso immobiliare di proprietà statale così denominato sito in Ventimiglia e già concesso in uso all'Università degli Studi di Genova. 2. I confini dell'area protetta regionale "Giardini Botanici Hanbury" sono individuati nella allegata planimetria, in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge e comprendono anche il tratto di mare prospiciente ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l. 394/1991, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6 della presente legge. 3. L'area protetta così individuata è classificata "giardino botanico" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 12/1995 e successive modificazioni. Articolo 2 (Finalità) 1. L'area protetta "Giardini Botanici Hanbury" viene inserita nel sistema regionale delle aree protette con le seguenti finalità specifiche: a) tutelare, promuovere e valorizzare i Giardini in quanto patrimonio ambientale, paesaggistico e scientifico di straordinaria importanza, integrando, secondo principi di intesa e collaborazione, l'opera svolta dall'Università degli Studi di Genova nella sua qualità di concessionario del complesso immobiliare, e l'azione degli organi statali preposti alla tutela dei beni culturali; b) favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione dei Giardini a fini scientifici, culturali, sociali e didattici; c) conservare le specie endemiche regionali, con particolare riferimento a quelle soggette a rischio di estinzione, agli endemismi del settore delle Alpi Liguri meridionali, agli endemismi del piano basale (alofite, sclerofite sempreverdi mediterranee, orchidee termofile); d) attivare funzioni di raccordo e indirizzo per i giardini botanici collegati ai parchi regionali; e) attivare funzioni di consulenza e formazione in campo botanico degli operatori delle aree protette; f) tutelare il tratto di mare prospiciente i Giardini Botanici Hanbury sotto il profilo biologico e geologico, favorendo la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali presenti; g) favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione del tratto di mare prospiciente i Giardini Botanici Hanbury a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo anche conto delle attività tradizionalmente svolte nell'area. Articolo 3 (Gestione) 1. La gestione dell'area protetta "Giardini Botanici Hanbury" è affidata all'Università degli Studi di Genova, di seguito denominato Ente gestore, sulla base di una apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni. 2. L'Ente gestore si avvale di un Comitato di Coordinamento composto da: a) il Rettore dell'Università degli Studi di Genova, o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) il Presidente della Provincia di Imperia, o un suo delegato; c) il Sindaco del Comune di Ventimiglia, o un suo delegato; d) il Soprintendente ai Beni ambientali e architettonici della Liguria, o un suo delegato; e) il Soprintendente ai Beni archeologici della Liguria, o un suo delegato; f) il Direttore generale dell'Azienda di Promozione turistica "Riviera dei Fiori", o un suo delegato; g) il Direttore dei Giardini Botanici Hanbury, o un suo delegato. 3. Il Comitato di Coordinamento svolge funzioni consultive e propositive sulle questioni inerenti l'area protetta, nonchè funzioni di raccordo fra gli Enti e le Amministrazioni di cui è composto; in particolare il Comitato studia e propone ipotesi di miglioramento dell'accessibilità dei visitatori, della fruibilità in genere dei Giardini, della loro promozione in campo nazionale ed europeo. 4. Per gli aspetti inerenti la gestione del tratto di mare di cui all'articolo 6, il Comitato è integrato da un rappresentante della competente autorità statale e da due esperti in materia di tutela dell'ambiente marino nominati rispettivamente dalla Regione e dall'Università degli Studi di Genova. 5. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. 6. L'Ente gestore, per lo svolgimento delle attività istituzionali relative all'area protetta, si avvale di personale alle proprie dipendenze o di personale esterno incaricato ai sensi di legge. 7. La gestione organizzativa e contabile-amministrativa dell'area protetta "Giardini Botanici Hanbury" è disciplinata dalle norme dello Statuto e del Regolamento amministrativo- contabile dell'Università degli Studi di Genova. Articolo 4 (Programma pluriennale) 1. L'Ente gestore, sentito il Comitato di Coordinamento, adotta il Programma pluriennale e lo trasmette alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Nel Programma sono evidenziati: a) le attività svolte e gli interventi realizzati nell'anno precedente nonché il rendiconto delle spese effettuate, per il medesimo periodo, sulla base di contributi specificatamente destinati all'area protetta da parte della Regione, di Enti locali, dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti pubblici e di soggetti privati e di ogni altra entrata dell'area protetta; b) le attività e gli interventi da realizzarsi in un triennio, con l'indicazione delle risorse occorrenti e delle fonti di finanziamento cui si intende accedere. 3. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva ogni anno il Programma, individuando i contributi da erogare per la realizzazione degli interventi e per le spese correnti, nonché i criteri e le modalità di erogazione di tali contributi. Articolo 5 (Norme di tutela, vigilanza e sanzioni) 1. Nell'area protetta "Giardini Botanici Hanbury" sono consentite le attività e gli interventi volti a perseguire le finalità e gli scopi di cui all'articolo 2. 2. Nell'area protetta continuano ad operare i vincoli storico-monumentali, urbanistici, paesistici ed ambientali esistenti, con particolare riferimento alla disciplina dettata dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico. 3. Sono in ogni caso vietati gli interventi e le attività di cui all'articolo 11, comma 3 della l. 394/1991 e all'articolo 42 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni. 4. L'Ente gestore può approvare un apposito regolamento relativo alle norme di comportamento da osservare nell'area protetta. 5. In materia di vigilanza e sanzioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni. 6. Nel tratto di mare prospiciente, le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali ed amministrative statali vigenti in materia. Articolo 6 (Tutela del tratto di mare prospiciente l'area protetta) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore e la Regione, sentiti gli Enti locali interessati e d'intesa con l'Autorità statale competente, redigono un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta "Giardini Botanici Hanbury". 2. Il Piano, su proposta della Giunta, è approvato dal Consiglio regionale. Articolo 7 (Norme transitorie e finali) 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Programma di cui all'articolo 4, sulla base di una relazione presentata dall'Ente gestore, anche in assenza del parere del Comitato di Coordinamento. 2. La perimetrazione dell'area protetta può essere ampliata con deliberazione del Consiglio regionale, contenente eventuali norme particolari di uso e di destinazione, con le procedure previste per il Piano dell'area protetta all'articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e, per il tratto di mare, con le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge. 3. Per quanto non previsto nella presente legge, all'area protetta "Giardini Botanici Hanbury" si applicano le norme della l.r. 12/1995 e successive modificazioni. Articolo 8 (Norme finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: a) mediante prelevamento di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa dal "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000 e dotazione di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa al capitolo 2506 "Contributi agli Enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti connesse ai loro compiti" del medesimo stato di previsione; b) prelevamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000 e dotazione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa al capitolo 2507 "Contributi in conto capitale agli Enti di gestione per attività ed interventi nelle aree protette regionali, provinciali o locali" del medesimo stato di previsione. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 27 marzo 2000 MORI