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Laws of Italy

Regional Act No. 30 on dredging interventions to be undertaken at rivers and channels through sandbanks, as well as on storage and disposal installations for sledges that may not be reused within the lagoon district

Made 2001-12-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Friuli-Venezia Giulia
Subjects
Water
Keywords
water resources management, inland waters, drainage/land reclamation, waterworks

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2001, n.30 Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonche' per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare. (GU n. 18 del 4-5 2002) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali secondo un programma decennale, attuato annualmente di norma prima dell'avvio della stagione turistica. Art. 2. Soggetti attuatori 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 1, l'amministrazione regionale puo' provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore di comuni limitrofi agli ambienti fluviali e lagunari, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati. Art. 3. Localizzazione del riutilizzo e dello smaltimento dei fanghi 1. Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli interventi, in coerenza con il principio di efficienza e di economicita', in idonee aree collocate in prossimita' delle zone di dragaggio o del perimetro perilagunare, tenuto conto della possibilita' di realizzare barene conterminate in conformita' con i criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' delle necessita' di trattamento e smaltimento dei fanghi in impianti autorizzati da realizzare in coerenza con il principio del recupero delle aree degradate e della sistemazione paesistica dei perimetri perilagunari. Art. 4. Definizione di barene conterminate 1. Le barene conterminate sono costituite da barene intese quali tratti di terra emergenti dalle acque lagunari, per lo piu' anche in fase di acque piene, di poco superiore al medio pelo marino, organizzate artificialmente in modo tale da impedire che in condizioni meteomarine normali i materiali di scavo ivi depositati siano trascinati nuovamente in laguna. Art. 5. Accelerazione delle procedure 1. Al fine di realizzare e gestire correttamente gli impianti di smaltimento di cui all'Art. 3, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il direttore regionale dell'ambiente, con proprio decreto, emana le norme tecniche previste dall'Art. 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni, limitatamente allo stoccaggio e smaltimento dei fanghi di dragaggio, tenuto conto delle indicazioni tecniche di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984. 2. Nelle more delle procedure di approvazione previste dalla legge regionale n. 30/1987 e successive modificazioni relative al piano regionale di smaltimento dei rifiuti, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge l'amministrazione regionale provvede alla realizzazione di uno o piu' impianti di stoccaggio e smaltimento dei fanghi provenienti dal dragaggio delle vie d'acqua navigabili fluviali e lagunari in conformita' con i criteri tecnici di cui al comma 1. 3. I progetti per la realizzazione di barene conterminate sono approvati con la procedura speciale della conferenza dei servizi tra tutte le direzioni regionali competenti e gli enti locali interessati. 4. Al fine di agevolare l'acquisizione delle aree piu' idonee da parte dei soggetti attuatori, l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare l'acquisto di terreni o altri beni finalizzati a consentire permute o compensazioni. 5. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, senza intravedere risultati a breve termine, il Presidente della Regione, al fine di assicurare la navigabilita' almeno delle vie d'acqua principali per ragioni di esercizio delle attivita' di pubblica sicurezza e prevenire i rischi alla salute derivanti dai possibili incidenti alla navigazione, provvede con propria ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'Art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trieste, 18 dicembre 2001 TONDO

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