Regional Act No. 3 making provision in matter of taxidermy and embalming
Made 1995-01-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, wildlife products, authorization/permit, offences/penalties
Where to read it
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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 3-01-1995 REGIONE TOSCANA Norme sull' attività di tassidermia e imbalsamazione. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 4 del 11 gennaio 1995 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità della legge 1. La presente legge, in attuazione dell' art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio “detta norme di regolamentazione sull' attività di tassidermia ed imbalsamazione e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei, ai fini di una maggior tutela e protezione della fauna. ARTICOLO 2 Autorizzazione all' esercizio dell' attività 1. L' attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinata, oltre che al possesso di regolare iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio, al rilascio di apposita autorizzazione. 2. E' attribuito alla Provincia, competente per territorio, l' esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di detta autorizzazione. 4. L' autorizzazione è rilasciata all' interessato dietro conseguimento dell' abilitazione di cui all' articolo art. 3 ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. ARTICOLO 3 Abilitazione per l' attività di tassidermia ed imbalsamazione 1. L' abilitazione all' esercizio della tassidermia ed imbalsamazione è conseguita previo superamento, davanti alla Commissione di cui al successivo art. 4 di un esame atto ad attestare: a) la capacità del richiedente di riconoscere le specie faunistiche, con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale e statale, b) la conoscenza della vigente normativa internazionale e nazionale sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio, c) la conoscenza delle tecniche di uso e manipolazione delle sostanze utilizzate per l' attività di tassidermia. ARTICOLO 4 Commissione Regionale per la tassidermia e l' imbalsamazione 1. Ai fini del rilascio dell' abilitazione di cui all' art. 3 è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per la tassidermia e l' imbalsamazione. 2. La Commissione è composta da: il Coordinatore del Dip.to della Giunta Regionale o da suo delegato, che la presiede; un funzionario del Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Toscana, nominato dalla Giunta; tre esperti designati rispettivamente dal Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno, dal Museo “la Specola “dell' Università degli Studi di Firenze e dall' associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello regionale e nominati dalla Giunta regionale. 3. La Commissione adotta un regolamento per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti l' abilitazione e per la determinazione delle modalità e dei tempi, per lo svolgimento dell' esame di cui all' art. 3, 1 comma. 4. Ai membri della Commissione spetta un gettone di presenza di lire settantamila a seduta. ARTICOLO 5 Limiti allo svolgimento dell' attività. Autorizzazione per il trattamento di alcune specie 1. L' attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente su specie appartenenti alla: a) fauna selvatica di cui all' art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purchè abbattuta nel rispetto della normativa vigente in materia; b) fauna selvatica esotica purchè l' abbattimento, l' importazione o, comunque, l' impossessamento siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali; c) fauna domestica, 2. E' inoltre consentita la preparazione di esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni vigenti in materia. 3. Nel caso di richiesta di imbalsamazione o preparazione tassidermica relativa a specie, particolarmente protette, non cacciabili o cacciabili, ma avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i tassidermisti devono essere autorizzati al trattamento dell' esemplare dalla Provincia secondo le modalità di cui al successivo articolo 6. ARTICOLO 6 Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione 1. Il tassadermista, per ogni esemplare di cui all' art. 5, comma 3, da sottoporre a preparazione, è tenuto ad annotare, su di un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello - tipo approvato dalla Giunta regionale e vidimato dalla provincia: a) la specie; b) le generalità di chi richiede il trattamento dell' esemplare e le circostanze in cui questi ne è venuto in possesso; c) la data di invio alla Provincia della richiesta di autorizzazione al trattamento dell' esemplare e gli estremi di rilascio dell' autorizzazione; d) i dati relativi alla riconsegna dell' esemplare trattato, le generalità del ricevente, se persona diversa dal richiedente il trattamento e la data di consegna dell' esemplare. 2. Le richieste di autorizzazione al trattamento dei suddetti esemplari devono essere presentate, alla provincia, accompagnate da documentazione attestante che il decesso dell' esemplare è avvenuto per cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili, di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da quello della caccia alla specie, che l' animale è stato abbattuto legittimamente ed assoggettato a trattamento di lunga conservazione. 3. Entro 30 giorni, la Provincia, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia l' autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l' autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell' autorizzazione la Provincia provvede alla conservazione e destinazione d' uso a fini didattico scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione. 4. Il tassidermista deve apporre su ognuno degli esemplari di cui al presente articolo, apposito contrassegno inamovibile con indicazione della ditta e del numero del registro di cui al 1 comma. ARTICOLO 7 Sanzioni e vigilanza 1. L' inadempienza delle disposizioni della presente legge, oltre alle sanzioni per cui detiene illecitamente esemplari di specie protette ovvero esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio previste dall' art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 comporta la sospensione per giorni sessanta dell' autorizzazione a svolgere l' attività di tassidermia ed imbalsamazione. In caso di recidiva l' autorizzazione è revocata. 2. La vigilanza sull' applicazione della presente legge è affidata agli organi di cui all' art. 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. 3. Competente all' erogazione delle sanzioni amministrative è la Provincia, con le modalità e nei termini di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. ARTICOLO 8 Norme transitorie 1. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 1, sono esonerati dal conseguimento dell' abilitazione i tassidermisti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che, all' entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, svolgevano l' attività di tassidermia ed imbalsamazione previa specifica regolare iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. 2. La Provincia rilascia l' autorizzazione ai tassidermisti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di arrivo della domanda. 3. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i detentori di esemplari imbalsamati, preparazioni tassidermiche e trofei, devono farne denuncia alla Provincia competente che, ai fini dell' ulteriori detenzione dell' esemplare, provvede al rilascio di apposito contrassegno, da apporre a cura del detentore, su ogni esemplare denunciato. ARTICOLO 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione degli arttº 2 e 4 della presente legge si fa fronte, per il 1995 e per gli anni seguenti con legge di bilancio. ARTICOLO 10 Norma finale 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all' attività di tassidermia ed imbalsamazione svolta da enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di Storia naturale ed istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini ovvero alla preparazione in osso di trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente la cui detenzione deve comunque essere autorizzata dalla provincia che provvede anche al rilascio del contrassegno da apporre sul trofeo. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 gennaio 1995 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29- 11- 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30- 12- 1994.