Regional Act No. 3 amending Regional Act No. 5 of 2006 on diversion of public water
Made 2010-01-18 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge Regionale n. 3: Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Marche
- Subjects
- Water
- Keywords
- public water, hydropower generation, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, water abstraction, renewable energy
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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 18-01-2010 REGIONE MARCHE Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 7 del 28 gennaio 2010 IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE : ARTICOLO 1 (Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2006) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è aggiunto il seguente: “2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell’ambito della procedura autorizzativa unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).”. ARTICOLO 2 (Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2006) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2006 è aggiunto il seguente: “4 bis. In caso di più domande concorrenti si applica l’articolo 5.”. ARTICOLO 3 (Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 5/2006) 1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente: “Art. 29 bis - (Impianti idroelettrici). 1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all’istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica. 2. La Provincia si pronuncia sull’istanza di derivazione in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione positiva, adotta il provvedimento di concessione.”. Formula Finale: La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Data ad Ancona, addì’ 18 gennaio 2010.