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Laws of Italy

Regional Act No. 3 amending Regional Act No. 17 of 2 May 1995 in matter of wildlife protection and hunting programmed management and subsequent amendments

Made 2002-01-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Lazio
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, dangerous animal/harmful animal, birds

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2002, n.3 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio". (GU n. 38 del 21-9-2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e' aggiunto il seguente: "3-bis. La giunta regionale, nel caso in cui ricorrono le ragioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, autorizza il prelievo in deroga secondo le modalita' di cui all'Art. 35-bis.". Art. 2. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 17/1995 1. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1995 la parola "storno", la parola "passero" e le parole "passera mattugia" sono soppresse. Art. 3. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 17/1995 1. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 17/1995 dopo le parole "associazioni venatorie nazionalmente riconosciute", sono aggiunte le seguenti: "Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia puo' affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonche' le tecniche e le modalita' con cui effettuare il controllo stesso.". 2. Al comma 5 dell'art. 35 della legge regionale n. 17/1995, dopo le parole "forme inselvatichite di specie di fauna domestica", sono aggiunte le seguenti: "La provincia puo' affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonche' le tecniche e le modalita' con cui effettuare il controllo stesso,". Art. 4. Inserimento di un articolo dopo l'art. 35 della legge regionale n. 17/1995 1. Dopo l'art. 35 della legge regionale 17/1995, e' inserito il seguente: "Art. 35-bis (Modalita' di attuazione dei prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche). 1. La giunta regionale, sentito l'INFS e l'Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'art. 18 autorizza, nei casi previsti dall'art. 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, il prelievo a carico della specie passero (passer italiae), storno (sturnus vulgaris) e passera mattugia (passer montanus). 2. Il prelivo di cui al comma 1 e' consentito, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi a persona, a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, e con i mezzi di cui all'art. 21, comma 1. 3. Le province determinano le circostanze di tempo e di luogo, nonche' i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo di cui al comma 1, recependo le indicazioni dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'art. 18 e sentito l'INFS. 4. Solo le persone iscritte negli ATC della Regione Lazio possono effettuare il prelievo di cui al comma 1. A tali persone le province rilasciano un apposito modulo su cui devono essere obbligatoriamente riportati i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi e agli orari in cui si e' effettuato il prelievo, nonche' alle specie e alle quantita' prelevate; in caso di mancata compilazione del menzionato modulo i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilita' di partecipare al prelievo di cui al comma 1 e incorrono, altresi', nelle sanzioni previste dalla vigente normativa. Entro il 20 marzo di ogni anno il modulo compilato deve essere riconsegnato alla provincia competente ai fini dei rilevamenti statistici. 5. I dati raccolti attraverso l'elaborazione dei moduli di cui al comma 4, costituiscono materiale per l'informativa di cui al comma 6, al fine di studiare la compatibiita' delle conseguenze dell'applicazione del prelievo di cui al comma 1. 6. Entro il 31 maggio di ogni anno la giunta regionale trasmette alla commissione dell'Unione europea e all'INFS, allo scopo di verificare la compatibilita' delle conseguenze dell'applicazione del prelievo di cui al comma 1, con le prescrizioni della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, una relazione avente ad oggetto le informazioni sull'attuazione del prelievo di cui al comma 1. 7. La giunta regionale, su richiesta dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'art. 18 e sentito l'INFS, puo' sospendere o limitare il prelievo di cui al comma 1, quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo stesso.". Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 30 gennaio 2002 STORACE

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