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Laws of Italy

Regional Act No. 29 setting up the Safeguard Zone of the Cassine Forest

Made 2001-11-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Piemonte
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, policy/planning

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  1. Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Pai1e I e II Art.2. 1. Lu presente legge e dichiurutu urgente ed en tra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 45, dello Statuto della Regione Piemonte. La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemon te. Data a Torino, addi 14 novembre 2001 Enzo Ghigo Legge regionale 14 novembre 2001, n. 29. htitn:.rione rlella 7ona di ~a lvagnarrlia rlel Ro~co di Cassine. 11 Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art.1. ( Istituzione) 1. E i:stituita la Zona di :salvaguardia dcl Do:sco di Cassine, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)), come modificata dall'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47. Art.2. (Confini) 1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria, e Ma ranzana per la Provincia di Asti, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1 :25000 facente parte integrante della presente legge. 2. Il territorio della Zona di salvaguardia e deli mitato con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area. Art.3. (Finalita) 1. Le finalita della istituzione della Zona di sal vaguardia sono le seguenti: a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del ter ritorio; b) promuovere e valorizzare le attivita econo miche tradizionali e legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse; c) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche co struttive tradizionali e tipiche del territorio; d) promuovere, organizzare e sostenere attivi ta di studio e ricerca, didattiche e scientifiche; e) garantire in particolare e secondo le dispo sizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 numero 47 - 21 novembre 2001 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazio ne della direttiva 92/43/CEE relativa alla conserva z10ne degh habitat naturah e seminaturah, nonche della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, il mantenimento in uno stato di con servazione soddisfacente le specie e gli habitat pre :senti ed in:seriti negli allegati delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ( concer nente la conservazione degli uccelli selvatici) e suc cessive modificazioni, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (rela tiva alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni; f) sostenere iniziative di documentazione e prnmn7innP rin<'hP in t<ermini rli frni7innP t11ris:til'r1 ecosostenibile, che abbiano come riferimento !'inte rn territorio del Bosco di Cassine e la sua comples sita. Art.4. (Gestione) 1. Le funzioni di direzione e di ammm1strazione delle attivita necessarie per il conseguimento delle finalita di cui all'articolo 3 sono esercitate diretta mente dai comuni interessati in applicazione del piano di cui all'articolo 7. 2. L'assemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Zona di salvaguardia garantisce il necessario coordinamento delle iniziative, predispone ed appro va il programma di attivita annuale e pluriennale, provvede ullu trusmissione del piuno d'ureu di cui all'articolo 7 alla Regione Piemonte ed assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali. Art.5. (Norme di salvaguardia) 1. Sull'intero territorio della Zona di salvaguar dia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, e fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave; b) aprire e gestire discariche; c) costruire nuove strade ed ampliare le esi stenti se non in funzione delle attivita agricole e forestali e della fruibilita pubblica dell'area protetta. 2. L'uso del suolo e l'edihcabilita consentiti nel territorio dell'area protetta devono corrispondere ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel piano d'area di cui all'articolo 7. 3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimo nio forestale sono stabilite in apposito piano di as sestamento forestale redatto ai sensi della legge re gionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modifi cata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti. 4. Fino all'approvazione de! piano d'area di cui all'articolo 7 gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra auto rizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente, ai sensi dell'articolo 94, com Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Pai1e I e II ma 3, lettera a) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ·con ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), ag giunto dall'articolo 9 della legge regionale 15 rnarzo 2001, n. 5. 5. Per le specie faunistiche presenti nell'area pro tetta ed elencate nell'allegato D, lettera a) del d.p.r. 357 /1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. stesso. Art.6. (Vigilanza) 1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e affidata agli agenti di polizia locale, urbana e ru rale, alle guardie caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patri monio naturale e dell'assetto ambientale). Art.7. (Piano d'area) 1. La Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine e soggetta a piano d'area di cui all'articolo 23 della Lr. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge re gionale 21 luglio 1992, n. 36. 2. 11 piano d'area, predisposto in collaborazione tra i comuni. le province e la Regione attraverso conferenze entro un anno dall'istituzione dell'area protetta, e trasmesso dall'assemblea dei sindaci alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro novan ta giorni dal ricevimento e lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alle Pro vince di Asti ed Alessandria e ne da notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte con l'in dicazione della sede in cui chiunque puo prendere v1s10ne degh elaborat1 e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni. 3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione <lei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone Il piano d'area defm1t1vo al Consiglio reg10nale per l'approvazione. 4. 11 piano d'area ha la validita, gli effetti, l'effi cacia stabilite dall'articolo 23 della l.r. 12/1990 e puo essere modificato secondo le modalita stabilite dallo stesso articolo. Art.8. (Sanzioni) 1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni am ministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato. 2. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), comportano le sanzioni previ 24 numero 47 - 21 novembre 2001 ste dalle leggi in materia urbanistica. 3. Le violazioni di cui all'articolo 5, comma 4, comportano le sanzioni previste dalle leggi in mate ria urbanistica. 4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l' obbligo del ripri stino che dovra essere realizzato in conformita alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della provincia competente, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000. 5. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzio ni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezza te) modificata dalla regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applica zione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni. 6. Le somme riscosse ai sensi del presente arti colo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenu te nel piano di cui all'articolo 7 sono introitate nel Bilancio della Regione sul capitolo n. 2230 dello stato di previsione delle entrate cosi denominato: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori isti tuiti in parchi o riserve naturali (leggi regionali 4 giugno 1975, n. 43 e 20 gennaio 1977, n. 7)". Art.9. (Disposizioni finanziarie) 1. Per l'anno finanziario 2001 alla copertura de gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai ca pitoli n. 15190, n. 15315 e n. 15650, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2001 in termini di competenza e di cassa. La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' falLu ubbligu a 1,;hiuUL[Ue :spelLi di u:s:se1v,1da e di farla osservare come della Regione Piemon te. Data a Torino, addl 14 novembre 2001 Enzo Ghigo Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Pai1e I e II PLANIMETRIA 25 numero 47 - 21 novembre 2001 Allegato A. (Art. 2)

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