Regional Act No. 28 on forestry
Made 2001-11-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Umbria
- Subjects
- Forestry, Wild species and ecosystems
- Keywords
- forestry protection measures, afforestation/reforestation, fire management, private forest, public forest, registration, access-to-information, policy/planning, biodiversity, authorization/permit, institution, subsidy/incentive, offences/penalties, seeds/planting material, forest management/forest conservation, governance, hazards, wild flora, protection of species
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LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 19-11-2001 REGIONE UMBRIA "Testo unico regionale per le foreste". BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 58 del 28 novembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Oggetto) 1.La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto idrogeologico. 2. La presente legge promuove la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l’utilizzazione degli ecosistemi forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono. 3. La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente: “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, detta norme per l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. ARTICOLO 2 (Regolamento di attuazione) 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento. ARTICOLO 3 (Funzioni e compiti in materia forestale) 1. Sono di competenza regionale: a) l’approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale regionale (PFR), di cui all’art. 26; b) la formazione e l'aggiornamento del sistema informativo forestale regionale di cui all’art. 25; c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale; d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore; e) l’attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora; f) l’approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l’istituzione dell’elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell’art. 12; g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l’approvazione del relativo Piano regionale previsto dall’art. 20; h) l’approvazione del Programma annuale degli interventi di cui all’art. 27; i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 34; j) la concessione di deroghe per l’utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 37; k) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l’utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 37. 2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le Comunità montane ed i Comuni non ricadenti in alcuna comunità montana. 3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio: a) il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi secondo quanto indicato all’articolo 6; b) la tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici; c) la tabellazione delle strade e piste su cui è vietata la circolazione secondo quanto indicato al comma 4 dell’articolo 7; d) l’individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare ai sensi del comma 6 dell’articolo 7; e) la tenuta dell’elenco degli operatori forestali di cui all’articolo 10; f) l’esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi della presente legge, secondo quanto indicato all’articolo 11; g) il rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli stessi alberi e le stesse specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4; h) l’autorizzazione all’impianto di talune specie arboree secondo quanto indicato all’articolo 15; i) l’autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 24. 4. E’ trasferito ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione di cui alla lett. g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L’autorizzazione è subordinata al parere della Comunità Montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. 5. Sono delegate agli enti competenti per territorio: a) la tenuta dell’elenco delle ditte boschive di cui all’articolo 9; b) le funzioni amministrative concernenti l’imposizione, la esclusione e l’esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 4; c) l’esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi di cui al Capo II del Titolo II; d) il rilascio dei certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione di cui all’articolo 37; e) gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi di cui all’articolo 23. 6. Salvo quanto previsto al comma 7, i Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana esercitano le funzioni di cui ai commi 3 e 5 affidandole ad una Comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione. 7.I Comuni di Perugia, Terni e Foligno per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5 possono avvalersi di una Comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione. 8.Per gli interventi che interessano il territorio di competenza di più enti, le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5, sono esercitate dalla Comunità montana nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie interessata. TITOLO I TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE, DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA CAPO I NORME DI TUTELA FORESTALE ED IDROGEOLOGICA ARTICOLO 4 (Terreni sottoposti a vincolo) 1.Sono disciplinati dalle norme del presente capo: a) i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni; b) i boschi secondo la definizione di cui all’art.5. ARTICOLO 5 (Definizione di bosco) 1. Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento. 2. Si considerano bosco: a) i castagneti da frutto; b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento; c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo; d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco. 3. Non si considerano bosco: a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto; b) i giardini o parchi urbani; c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell’art. 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti. 4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale. ARTICOLO 6 (Autorizzazioni) 1. Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi, tutti gli interventi sono sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione secondo le norme del regolamento. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate dall’ente competente per territorio, assegnando la responsabilità del procedimento ad un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare e abilitato all’esercizio della professione quando l’abilitazione sia prevista dalle norme vigenti. 3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque. ARTICOLO 7 (Divieti) 1. Nei boschi sono vietati: a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2; b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi; c) la conversione dei boschi governati o avviati all’alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria; d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie. 2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7 dell’art. 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento per una superficie pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell’ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell’imboschimento da versare alla Regione e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi l’istante deve presentare all’ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria per come indicato all’art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. 3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata: a) sulle strade di accesso o servizio all’attività agro-silvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito; b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli; c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d’acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate. 4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali. 5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno. 6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati. 7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all’esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo. ARTICOLO 8 (Rinvio al regolamento) 1. Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l’invio delle comunicazioni sono disciplinati dal regolamento. 2. Il regolamento prevede: a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi selvicolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali; b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei boschi e relative norme particolari per i boschi governati a ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica; c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le proprietà collettive; d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni saldi; e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di destinazione d’uso dei terreni, per l’esercizio di cave e miniere e per la realizzazione di discariche controllate; f) norme per l’esercizio del pascolo; g) norme per l’arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di Natale; h) norme relative alla viabilità rurale e forestale; i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a rete; j) norme per i progetti speciali e di ricerca; k) ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla definizione di bosco. 3. Gli interventi selvicolturali disciplinati nel regolamento, salvo che non sia ivi diversamente disposto, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. c) dell’art.152 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. ARTICOLO 9 (Ditte boschive) 1. E' istituito presso ciascun ente competente per territorio l’elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi. 2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l’elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce: a) fascia A: ditte idonee all’utilizzo di qualsiasi estensione di bosco; b) fascia B: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà; c) fascia C: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà. 3. Il regolamento disciplina: a) le modalità di tenuta dell’elenco; b) le modalità di iscrizione all’elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell’idoneità. 4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza, o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di commercio industria e artigianato. ARTICOLO 10 (Elenco degli operatori forestali) 1. E’ istituito presso ogni ente competente per territorio l’elenco degli operatori forestali. 2. Agli iscritti all’elenco è rilasciato un patentino, esente da tasse, valido su tutto il territorio regionale. 3. Il regolamento disciplina: a) le modalità di tenuta dell’elenco; b) le modalità di iscrizione all’elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell’idoneità. 4. Le ditte boschive iscritte all’elenco di cui all’art. 9, per le operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con la motosega, devono impiegare esclusivamente operatori in possesso dell'apposito patentino, pena la revoca dell’idoneità. 5. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4 non è richiesto il patentino: a) per i proprietari o possessori che provvedono in proprio agli approvvigionamenti legnosi con lo scopo di soddisfare i fabbisogni dell'azienda agricola; b) per il taglio dei boschi da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico. ARTICOLO 11 (Contenzioso forestale) 1. Avverso le sanzioni amministrative elevate ai sensi della presente legge può essere presentato ricorso all’ente competente per territorio. 2. Per l’esame dei ricorsi di cui al comma 1, ogni ente competente per territorio istituisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un organo collegiale denominato Commissione per il contenzioso forestale (CCF), composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in materia forestale, in materia agronomica ed in materia giuridica. 3. La Commissione per il contenzioso forestale esprime parere sui ricorsi presentati. 4. La nomina dei componenti delle singole Commissioni ed il funzionamento delle stesse è disciplinata dall’ente competente per territorio. CAPO II PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA ARTICOLO 12 (Alberi sottoposti a tutela) 1. Al regolamento è allegato l’elenco delle specie arboree sottoposte a tutela. 2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell’art. 5, sono censiti dall’Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità: a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento; b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale; c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero. 3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l’aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2. 4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell’art. 5. ARTICOLO 13 (Abbattimento e spostamento degli alberi) 1. L’abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell’art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità. 2. L’abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell’art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità. 3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 12, diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall’ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l’impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso. 5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi. 6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all’articolo 3 comma 3, lett. g) e comma 4 . ARTICOLO 14 (Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative autorizzazioni) 1. Al regolamento è allegato l’elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento ed il commercio. 2. Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive di cui al comma 1. 3. E' consentita la raccolta di muschi fino ad un chilogrammo giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività economiche del settore. La raccolta non può essere autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze superiori al trenta per cento, nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone percorse da incendio. 4. Può essere autorizzata la estirpazione delle specie indicate nel regolamento, per costruzioni edilizie per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, o per evitare il danneggiamento di opere esistenti nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità. 5. Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-silvo-pastorali. 6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all’art. 3 comma 3, lett. g) e comma 4. ARTICOLO 15 (Imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura) 1. Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno sono vietate la piantagione e la semina di specie arboree diverse da quelle indicate nell’elenco allegato al regolamento. 2. I rimboschimenti e gli imboschimenti con specie diverse possono essere realizzati, previa autorizzazione dell’ente competente per territorio, per l'attuazione di progetti sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca pubblici. 3. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a cinquecento metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre, specie arboree diverse da quelle indicate nell’elenco di cui al comma 1, salvo l’autorizzazione dell’ente competente per territorio. ARTICOLO 16 (Iniziative naturalistiche) 1. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora. 2. Per la promozione delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni ed organismi scolastici per la realizzazione di: a) attività di interesse naturalistico — ambientale; b) attività promozionali; c) interventi di iniziativa pubblica per la sistemazione ed il miglioramento di aree verdi. 3. I contributi sono concessi entro i seguenti limiti della spesa ammessa: a) fino al cento per cento per le iniziative degli enti od organismi pubblici; b) fino al cinquanta per cento per le iniziative degli altri beneficiari. 4. I contributi concessi sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del rendiconto di spesa supportato dai documenti giustificativi. 5. La Giunta regionale disciplina termini e modalità dei procedimenti amministrativi di cui al presente articolo, compreso il riparto dei fondi fra le varie attività ed i criteri per l’assegnazione dei contributi. CAPO III PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ARTICOLO 17 (Organi di indirizzo e coordinamento) 1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono istituiti il Comitato regionale consultivo e la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. ARTICOLO 18 (Comitato regionale consultivo) 1. Il Comitato, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da: a) due rappresentanti del Servizio regionale Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, di cui uno con funzioni di Presidente; b) un rappresentante del Servizio regionale Protezione civile e prevenzione dai rischi; c) un rappresentante dell'Unione nazionale Comunità ed enti montani; d) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; e) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) un rappresentante della Prefettura di Perugia; g) un rappresentante della Prefettura di Terni; h) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette; i) un rappresentante della Provincia di Perugia; j) un rappresentante della Provincia di Terni. 2. Il Comitato regionale consultivo ha, in particolare, il compito di: a) presentare proposte alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento; b) presentare proposte per la revisione del Piano forestale regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi; c) presentare proposte per la redazione del Piano regionale di cui all’art. 20; d) proporre iniziative per la formazione del personale coinvolto a diversi livelli nella attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; e) proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. ARTICOLO 19 (Sala operativa unificata permanente) 1. E’ istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui all’art. 17 con il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell’ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal Piano regionale di cui all’art. 20. 2. Spetta in particolare alla SOUP: a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l’intervento di uomini, attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal Piano regionale di cui all’art. 20; b) chiedere al Centro operativo aereo unificato (COAU) l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353; c) rilevare ed elaborare i dati relativi agli incendi boschivi. 3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell’ambito della SOUP, dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato. 4. L’organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra la Regione dell’Umbria - Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi, il Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato e l’Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ARTICOLO 20 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) 1. La Giunta regionale approva, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353, alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del Piano forestale regionale, il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il Piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Piano regionale costituisce il documento unico di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi. 3. Il Piano regionale individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio; b) le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, rappresentate con apposita cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti; e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica; f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle lettere c) e d); g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico; l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attività informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello stesso nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori antincendi boschivi come previsto dall’art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353; p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell’ambito dell’organizzazione delle attività antincendi boschivi e ne stabilisce le modalità di attivazione; q) le Comunità Montane che operano nei Comuni non ricompresi in alcuna di esse, al fine della lotta attiva contro gli incendi boschivi; r) la struttura, l’aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità del Sistema Informativo Antincendi Boschivi Integrato (SIAIBI) di cui al comma 4 dell’art.25. 4. Il Piano prevede inoltre: a) un’apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato; b) un’apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato. ARTICOLO 21 (Campagna annuale antincendio) 1. Il Dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, sulla base dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria, le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all’art. 20 e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3 dell’art. 24. ARTICOLO 22 (Volontari) 1. La Giunta regionale, promuove la stipula di convenzioni tra le Comunità montane e le associazioni di volontariato, in conformità alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e tra le Comunità montane e i Comuni, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie nell’ambito delle attività previste dal Piano di cui all’art. 20. ARTICOLO 23 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi) 1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi con l’esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei sono delegati, alle Comunità montane le quali operano anche nei Comuni non ricompresi in alcuna Comunità montana secondo l’aggregazione stabilita dal Piano regionale. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 le Comunità montane possono impiegare personale e mezzi nell’ambito dell’intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe. 3. In attuazione di quanto indicato all’articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ARTICOLO 24 (Prescrizioni e divieti) 1. E’ vietato dal 1° marzo al 31 ottobre accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. La Giunta regionale può modificare i termini di cui al presente comma in presenza di particolari condizioni climatiche. 2. Deroghe specifiche a quanto indicato al comma 1 possono essere autorizzate dagli enti competenti per territorio, per l'accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza. 3. Ulteriori prescrizioni e divieti sono individuati nel Piano regionale ai sensi del comma 5 dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353. 4. Restano fermi i divieti di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353 con le relative sanzioni. TITOLO II FORESTAZIONE PUBBLICA CAPO I FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE ARTICOLO 25 (Sistema informativo forestale) 1. Il Sistema informativo forestale (SIFOR) costituisce la base conoscitiva indispensabile per: a) la redazione del Piano Forestale Regionale di cui all’articolo 26 e del Piano regionale di cui all’articolo 20; b) la programmazione e pianificazione forestale a livello comprensoriale; c) il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei boschi; d) le analisi, gli studi e gli interventi che interessano i boschi. 2. Il SIFOR si compone dei seguenti archivi principali: a) la carta forestale regionale; b) l’inventario forestale regionale; c) la carta della viabilità di interesse forestale e dei punti d’acqua utili ai fini antincendio; 3. La Regione cura il periodico aggiornamento degli archivi di cui al comma 2, prevedendo in particolare la ripetizione dell’inventario forestale regionale con cadenza decennale. 4. Il SIFOR è integrato dagli archivi e dalle procedure del SIAIBI. ARTICOLO 26 (Piano forestale regionale) 1. Il Piano forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l’attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale. 2. Il PFR è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Esso ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all’approvazione del nuovo PFR. 3. Il PFR è attuato con i Programmi annuali di cui all’art. 27. ARTICOLO 27 (Programma annuale) 1. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente capo la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo. 2. Il Programma individua gli indirizzi operativi cui devono attenersi le Comunità montane nella predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione, con riferimento anche agli interventi da realizzare nell'ambito del patrimonio agro forestale di proprietà pubblica di cui al capo terzo. CAPO II INTERVENTI DELEGATI IN ATTUAZIONE DEL PIANO FORESTALE REGIONALE ARTICOLO 28 (Interventi) 1. L'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi diretti al potenziamento, al miglioramento, alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale in attuazione del PFR sono delegati alle Comunità montane. 2. Sono delegati, in particolare, gli interventi nei seguenti settori: a) agro-silvo-pastorale; b) sistemazione idraulico-forestale; c) difesa del suolo e dell’ambiente, salvaguardia della natura e dell’equilibrio ecologico; d) prevenzione dagli incendi; e) vivaistica; f) faunistica; g) tartuficoltura. 3. Le Comunità montane attuano gli interventi di cui al comma 1, previa convenzione, anche nei territori di Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, secondo le indicazioni del Programma annuale di cui all’art. 27. 4. Gli interventi di cui al comma 2, possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti ad enti pubblici previa convenzione con i proprietari dei terreni interessati. 5. Per interventi che riguardino territori di due o più Comunità montane, le stesse stipulano intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale. 6. Le opere realizzate ai fini del presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono a totale carico del bilancio regionale. ARTICOLO 29 (Programmi degli interventi) 1. Le Comunità montane, entro il trenta settembre di ogni anno per l’anno successivo, presentano alla Giunta regionale, per l'approvazione i Programmi degli interventi, redatti in conformità al Programma annuale di cui all’art. 27. 2. Nei Programmi di cui al comma 1 possono essere ricompresi l’acquisto di macchine ed attrezzature e il ripristino o la costruzione di immobili funzionali allo svolgimento degli interventi delegati. ARTICOLO 30 (Progetti speciali) 1. La Regione può affidare alle Comunità montane la predisposizione e la realizzazione di progetti speciali, attinenti gli interventi di cui all’art. 28 previsti dalle normative statali e comunitarie. CAPO III GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DI PROPRIETA’ PUBBLICA ARTICOLO 31 (Amministrazione e gestione del patrimonio agroforestale) 1. L'amministrazione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica è svolta nel rispetto degli indirizzi del PFR. 2. La gestione viene effettuata sulla base di piani di gestione di durata minima decennale, redatti in conformità al PFR, ai piani pluriennali di sviluppo socio economico di cui all’art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale. 3. Gli enti pubblici devono destinare almeno il dieci per cento dei ricavi, al netto dei costi di intervento derivanti dalla gestione dei beni forestali di proprietà, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi, iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione dell’ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato. TITOLO III FORESTAZIONE PRIVATA ARTICOLO 32 (Sostegno e sostituzione) 1. La Regione promuove la pianificazione per la gestione sostenibile delle risorse forestali definendo metodologie di elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico dei piani di gestione forestale. 2. Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese da soggetti privati è attuato nell’ambito dei regimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria di settore, conformemente agli strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione Europea. 3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali gli enti competenti per territorio possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall’esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi. TITOLO IV VIVAISTICA CAPO I DISCIPLINA ARTICOLO 33 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della Regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all’interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate ed interventi di recupero e ripristino ambientale. 3. Al regolamento è allegato l’elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del presente capo. ARTICOLO 34 (Autorizzazione alla produzione e vendita) 1. La produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione di cui all’art. 33 è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata sentito il parere della Commissione regionale tecnico-consultiva di cui all’art. 35 e previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla normativa vigente. ARTICOLO 35 (Commissione tecnico-consultiva) 1. E’ istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva. 2. La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti argomenti: a) sull’idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l’autorizzazione alla produzione e vendita di cui all’art. 34; b) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti; c) sulla iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all’art. 38; d) sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all’art. 38; e) sulle richieste di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme dei materiali di base iscritti nel Libro regionale; f) sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle specie indicate nel regolamento per la realizzazione di imboschimenti o filari; g) sulla richiesta alla Commissione europea di vietare in tutto o in parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici. ARTICOLO 36 (Adempimenti) 1. I produttori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all’art. 33 sono tenuti a comunicare all’ente competente per territorio entro il trenta settembre di ogni anno la consistenza del materiale stesso esistente nei propri vivai o stabilimenti. 2. I possessori di autorizzazione di cui all’art. 34 devono tenere, per ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal regolamento. ARTICOLO 37 (Certificazione) 1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all’art. 33 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall’ente competente per territorio. 2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere Tuber (tartufi) all’interno del territorio regionale deve rispettare le norme della presente legge per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte. Inoltre, deve essere certificata la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di riconoscimento approvate dalla Giunta regionale. 3. L’utilizzo di materiale di moltiplicazione di cui all’art. 33, proveniente da altre regioni o altri paesi europei, è ammesso con le seguenti prescrizioni: a) ferma restando la certificazione di cui al comma 1 non vi è alcuna ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia provenienza ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana; b) non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione appartenente alla categoria "identificato alla fonte" ai sensi della Direttiva 1999/105/CE, nel caso in cui la provenienza risulti ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a), salvo deroga concessa dalla Regione su motivata richiesta dell'interessato; c) la Regione, su proposta della Commissione tecnico — consultiva, si riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o in parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. 4. Per il materiale di moltiplicazione di cui all’art. 33 proveniente da altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente amministrazione di provenienza. 5. Salva l’osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l’esportazione e l’importazione delle merci e salva altresì l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, la commercializzazione e l’impiego di materiale forestale di moltiplicazione di cui all’art. 33 e di origine esterna ai Paesi dell’Unione europea, può essere autorizzata dalla Regione su richiesta dell’interessato esclusivamente per ragioni di sperimentazione e ricerca, dietro presentazione di certificato di provenienza rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche l’indicazione del vivaio di produzione. ARTICOLO 38 (Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme e Registro Regionale dei cloni forestali) 1. I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono iscritti nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di seguito nominato Libro regionale. 2. I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel regolamento utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel Registro regionale dei cloni forestali, di seguito nominato Registro regionale. ARTICOLO 39 (Rinvio al regolamento) 1. Ai fini dell’applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento stabilisce: a) la composizione della Commissione tecnico — consultiva; b) le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico; c) le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di identità clonale; d) le modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale; e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del Libro regionale e del Registro regionale di cui all’art. 38, nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei materiali di base iscritti nello stesso Libro regionale e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione; f) gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione, l’immagazzinamento, il trasporto, l’allevamento e la conservazione; g) le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo CAPO II VIVAIO FORESTALE REGIONALE ARTICOLO 40 (Vivaistica pubblica ) 1. La Regione può avvalersi dell’azienda vivaistica costituita ai sensi dell’art. 112 comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 per la realizzazione di interventi ed azioni finalizzati al miglioramento e potenziamento della vivaistica a finalità pubblica ed alla salvaguardia della biodiversità e degli ecotipi locali. TITOLO V FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E CRITERI DI RIPARTIZIONE ARTICOLO 41 (Finanziamento delle funzioni conferite) 1. Quando non diversamente specificato, il finanziamento per lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti competenti per territorio, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge, è assicurato: a) per le funzioni di competenza delle Comunità montane, con gli stanziamenti previsti nel Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e allocato nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata “Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana” del bilancio regionale di previsione 2001; b) per le funzioni di competenza dei Comuni, con gli stanziamenti disponibili per le spese per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata “Gestione del Patrimonio agro-forestale e bonifica montana” del bilancio di previsione 2001, la cui ripartizione è effettuata con i criteri previsti per il riparto del fondo di cui alla lett. a). ARTICOLO 42 (Finanziamento di iniziative naturalistiche) 1. Al finanziamento delle iniziative naturalistiche previste dall’art. 16, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell’unità previsionale di base 7.2.002 denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana” del bilancio regionale di previsione 2001. 2. Le risorse disponibili nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata “Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana” del bilancio regionale di previsione 2001, per gli interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, confluiscono nella unità previsionale di base 7.2.002 denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana” per gli interventi di cui al comma 1. ARTICOLO 43 (Finanziamento del Piano regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi. Criteri di erogazione e di rendicontazione) 1. Al finanziamento del Piano regionale di cui all’art. 20, compresi gli interventi di spegnimento effettuati dalle Comunità montane, si provvede con gli stanziamenti previsti per la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37 nell’unità previsionale di base 7.1.001 denominata “Attività di prevenzione e repressione degli incendi” del bilancio regionale di previsione 2001. 2. I fondi assegnati alle Comunità montane possono essere erogati in acconto fino ad un massimo dell’ottantacinque per cento del loro ammontare complessivo. 3. Il rimborso alle Comunità montane è determinato in via definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta ammissibile. 4. I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari. ARTICOLO 44 (Finanziamento delle materie di competenza della Regione) 1. Alle spese occorrenti per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 lettere a), b) e c) dell’art. 3, nonché per l’attuazione di ogni altra iniziativa regionale prevista dal PFR, si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata “Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana” del bilancio regionale 2001 attraverso l’istituzione del Fondo per la predisposizione del Piano forestale regionale e per le azioni di iniziativa regionale in esso previste. ARTICOLO 45 (Finanziamento degli interventi delegati in attuazione del Piano forestale regionale) 1. I Programmi di cui all’art. 29 sono finanziati dal fondo per gli interventi delle Comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e collocato nella unità previsionale di base 7.2.002 denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana” del bilancio regionale di previsione 2001, la cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste all’art. 9 comma 4 della legge istitutiva. ARTICOLO 46 (Finanziamento delle attività di vivaismo pubblico) 1. Al finanziamento delle attività di cui all’art. 40 si provvede con gli stanziamenti previsti dalla unità previsionale di base 7.1.002 denominata “Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana” per la legge regionale 23 marzo 2000, n. 25 del bilancio di previsione 2001. ARTICOLO 47 (Finanziamento anni successivi) 1. Al finanziamento degli interventi di cui al presente titolo per gli anni successivi al 2001, si provvede con le dotazioni finanziarie all’uopo predisposte dalla legge finanziaria regionale ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenendo conto delle previsioni recate dal bilancio pluriennale della Regione. 2. La Giunta regionale è autorizzata, a norma della vigente legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 48 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall’art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. 3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l’obbligo di compiere i lavori imposti dall’ente competente per territorio. 4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l’autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi. 5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l’ente competente per territorio, previa diffida, dispone l’esecuzione dei lavori a spese del trasgressore. 6. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da ‘105 a ‘1.050 (pari a L.203.308 e L.2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 3. 7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ‘25 a ‘50 (pari a L.48.407 e L.96.814) per ogni pianta o ceppaia. 8. Per l’inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell’art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ‘52 a ‘520 (pari a L.100.686 e L.1.006.860). 9. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte dall’ente competente per territorio sono soggetti all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: a) da ‘5 a ‘25 (pari a L.9.681 e L.48.407) per: 1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei tagli; 2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti; b) da ‘ 5 a ‘ 25 (pari a L.9.681 e L.48.407) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo. 10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da ‘ 5 a ‘ 25 (pari a L.9.681 e L.48.407) per ogni ara o frazione di ara. 11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ‘105 a ‘630 (pari a L.203.308 e L.1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e di una sanzione amministrativa pecuniaria da ‘25 a ‘50 (pari a L.48.407 e L.96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato. 12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ‘105 a ‘630 (pari a L.203.308 e L.1.219.850). 13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di contrassegno rilasciato dall’ente competente per territorio sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ‘25 a ‘100 (pari a L.48.407 e L.193.627) per ogni albero. 14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell’art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da ‘52 a ‘520 (pari a L.100.686 e L.1.006.860) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri; b) da ‘80 a ‘800 (pari a L.154.902 e L.1.549.016) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri; c) da ‘105 a ‘1.050 (pari a L.203.308 e L.2.033.084) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri; d) da ‘260 a ‘2.600 (paria a L.503.430 e L.5.034.302) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri; e) da ‘520 a ‘5.200 (pari a L.1.006.860 e L.10.068.604) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri. 15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell’art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ‘105 a ‘630 (pari a L.203.308 e L.1.219.850) e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente. 16. Chiunque asporti, danneggi o commerci le specie di cui all’art. 14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da ‘3 a ‘30 (pari a L.5.809 e L.58.088) per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato. 17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca delle piante. 18. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1 dell’art. 15 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da ‘260 a ‘2.600 (pari a L.503.430 e L.5.034.302). 19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3 dell’art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da ‘26 a ‘260 (pari a L.50.343 e L.503.430) per ciascun esemplare. 20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ‘13 a ‘130 (pari a L.25.172 e L.251.715). 21. Per le violazione alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3 dell’art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353. 22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dagli art. 25, 26 e 27 della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 49 (Norme transitorie) 1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2 si applica per quanto non in contrasto con la presente legge il regolamento regionale 8 giugno 1981, n.1 con le relative sanzioni. 2. Fino all’approvazione degli elenchi di cui agli artt. 12, comma 1, 14 comma 1 e 15 comma 1 restano in vigore le tabelle A, B e C allegate alla legge regionale 18 novembre 1987, n.49. 3. Fino all’approvazione del censimento di cui all’art. 12, comma 3, sono piante censite quelle di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3421 del 18 aprile 1991, n. 6299 del 2 luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991. 4. Fino all’approvazione dell’elenco di cui all’art. 33, comma 3, le norme del Capo I del Titolo IV si applicano alle specie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all’art. 33 già in possesso dei vivai prima dell’entrata in vigore della presente legge o comunque già raccolto o in produzione, può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base della norme vigenti precedentemente all’entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 50 (Modifiche di norme) 1. Il comma 1 dell’art. 126 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è sostituito dal seguente: “1. I comuni di cui all’articolo 111, comma 2, esercitano le funzioni amministrative previste dall’articolo 110 affidandole ad una delle comunità montane limitrofe.”. 2. Il comma 5 dell’art. 10 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 è sostituito dal seguente: “5. Nelle zone di discontinuità ecologica di cui alla lett. c) dell’art. 9, il censimento delle aree boscate di cui è vietata, in ogni caso la trasformazione in altre qualità di coltura e la loro definizione in termini fondiari, è effettuato dai Comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP.”. 3. Il comma 1 dell’art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 è sostituito dal seguente: “1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell’art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.”. 4. Il comma 2 dell’art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 è sostituito dal seguente: “2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell’estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.”. 5. Il comma 8 dell’art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 è sostituito dal seguente: “8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.”. 6. Al comma 6 dell’art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 il termine “Provincia” è sostituito da “Regione”. 7. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 28 febbraio 1994, n.6 modificata ed integrata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n.10 è sostituito dal seguente: "4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.". ARTICOLO 51 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le seguenti norme di legge: a) la legge regionale 14 maggio 1979 n. 23; b) la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 4; c) la legge regionale 18 marzo 1980, n. 19; d) la legge regionale 8 giugno 1981, n. 32; e) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 55; f) la legge regionale 16 dicembre 1983, n.47; g) il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29; h) la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37; i) la legge regionale 18 novembre 1987, n.49; j) la legge regionale 4 aprile 1990, n.11; k) la legge regionale 15 gennaio 1998, n.2; l) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 112 e gli articoli 113, 114 e 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3; m) l’art. 10 della legge regionale 9 marzo 2000, n.19. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria. Data a Perugia, addì 19 novembre 2001 ALLEGATO 1: NOTE: LAVORI PREPARATORI Disegno di legge: — di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell’Assessore Bocci, deliberazione n.434 del 2 maggio 2001, atto consiliare n.647 (VIIa Legislatura). — Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente “Attività economiche — Assetto e utilizzazione del territorio — Ambiente e infrastrutture — Formazione professionale”, il 14 maggio 2001. — Effettuata sull’atto un’audizione in data 28 giugno 2001. — Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 20 settembre 2001, con parere e relazione dei Consiglieri Brozzi, per la maggioranza, e Laffranco, per la minoranza (atto n.647/bis). — Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2001, deliberazione n. 148. AVVERTENZA — Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale — Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE) Nota all’art.1, comma 3: La legge 21 novembre 2000, n. 353 recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, è pubblicata nella G.U. n.280 del 30 novembre 2000. Nota all’art.3, comma 4: Il testo dell’art.2 del D.M. 2 aprile 1968 recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765” (pubblicato nella G.U. n.97 del 16 aprile 1968), è il seguente: "Art. 2. Zone territoriali omogenee. Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale". Nota all’art. 4, comma unico, lett. a): Il Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n.3267 recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” (pubblicato nella G.U. n.117 del 17 maggio 1924), è stato modificato ed integrato con R.D.L. 3 gennaio 1926, n.23 (in G.U. n.11 del 15 gennaio 1926), con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (in G.U. n.79 del 4 aprile 1933), e con legge 25 luglio 1952, n. 991 (in G.U. n.176 del 31 luglio 1952). Nota all’art. 5, comma 3, lett. c): Il testo dell’art. 146, comma 2, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.302 del 27 dicembre 1999), è il seguente: "Articolo 146. Beni tutelati per legge. Omissis 2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. omissis". Note all’art. 7, comma 2: La legge regionale 24 marzo 2000, n.27 recante “Piano urbanistico territoriale”, è pubblicata nel Suppl. Straord. al B.U.R. n.31 del 31 maggio 2000). Per il testo dell’art. 15, comma 7, della stessa legge regionale, si vedano le note all’art. 50. Il testo dell’art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2 recante “Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni ” (pubblicata nel S.O. n.3 al B.U.R. n.2 del 12 gennaio 2000), è il seguente: "Art. 10. (Garanzie patrimoniali). 1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante a favore del Comune, di una cauzione o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire l'esecuzione di tutte le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione ambientale. 2. L'importo della garanzia è determinato dal Comune con riferimento al prezzario regionale ed aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. 3. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'art. 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione. 4. A richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale realizzate". Nota all’art. 8, comma 3: Il testo dell’art. 152, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (si veda la nota all’art. 5, comma 3, lett. c)), è il seguente: "Articolo 152. Interventi non soggetti ad autorizzazione. 1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151: omissis c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia". Nota all’art. 17, comma unico: Il testo dell’art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: "Art. 7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi. 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma; b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze; d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma. 4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. 5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo. 6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco". Nota all’art. 19, comma 2, lett. b): Per il testo dell’art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, si veda la nota all’art. 17, comma unico. Nota all’art. 20, commi 1, 3 lett. o), e 4 lett. b): Per il testo dell’art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, si veda la nota all’art. 17, comma unico. Il testo dell’art. 8, comma 2, della stessa legge, è il seguente: "Art. 8. Aree naturali protette. Omissis 2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3. omissis". Nota all’art. 22, comma unico: La legge regionale 25 maggio 1994, n.15 recante “Disciplina del volontariato”, è pubblicata nel B.U.R. n.23 del 1° giugno 1994. Nota all’art. 24, commi 3 e 4: Il testo dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: "Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni. 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000. 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. 8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo". Nota all’art. 31, comma 2: Il testo dell’art. 28 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.227 del 28 settembre 2000), è il seguente: "Articolo 28. Funzioni. 1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione. 2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali. 3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento. 5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale. 6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani. 7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5" Note all’art. 33, comma 1: La legge 22 maggio 1973, n.269 recante “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento” (pubblicata nella G.U. n.148 dell’11 giugno 1973), è stata modificata ed integrata con D.P.R. 10 maggio 1982, n.494 (in G.U. n.211 del 3 agosto 1982), con D.M. 15 luglio 1998 (in G.U. n.263 del 10 novembre 1998) e con legge 21 dicembre 1999, n. 526 (in S.O. alla G.U. n.13 del 18 gennaio 2000). La legge 14 febbraio 1994, n. 124 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.44 del 23 febbraio 1994. Nota all’art. 37, comma 3, lett. b): La Direttiva del Consiglio 1999/105/CE del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, è pubblicata nella G.U.C.E. n.L11 del 15 gennaio 2000. Nota all’art. 40, comma unico: La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, è pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999). Per il testo dell’art.112, comma 6, della stessa legge regionale, si vedano le note all’art. 51, comma unico. Nota all’art. 41, comma unico, lett. a): La legge regionale 9 marzo 2000, n.19 recante “Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n.3”, è pubblicata nel B.U.R. n.15 del 16 marzo 2000). Nota all’art. 42, comma 2: La legge regionale 18 novembre 1987, n.49 recante “Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea”, è pubblicata nel B.U.R. n.86 del 23 novembre 1987). Nota all’art. 43, comma 1: La legge regionale 4 agosto 1987, n.37 recante “Norme in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi”, è pubblicata nel B.U.R. n.56 del 5 agosto 1987). Nota all’art. 45, comma unico: Il testo dell’art. 9, comma 4, legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (si veda la nota all’art. 41, comma unico, lett. a)), è il seguente: "Art. 9. (Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti).omissis 4. Alla erogazione dei finanziamenti del fondo per gli investimenti delle Comunità montane l'Amministrazione regionale provvede: a) quanto all'ottantacinque per cento, quale anticipazione, all'atto del riparto; b) quanto alla rimanente quota, all'approvazione degli atti attestanti l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori. omissis". Nota all’art. 46, comma unico: La legge regionale 23 marzo 2000, n.25 recante “Attribuzione all’Azienda vivaistica regionale, di cui all’art.112 della L.R. 2 marzo 1999, n.3, di un finanziamento per la costituzione del capitale sociale e di un contributo annuo per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico”, è pubblicata nel B.U.R. n.19 del 31 marzo 2000). Nota all’art. 47: La legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è stata modificata ed integrata con legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 (in Suppl. Straord. n.3 al B.U.R. n.14 del 15 marzo 2000). Note all’art. 48: La legge 24 novembre 1981, n.689 recante “Modifiche al sistema penale” (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.329 del 30 novembre 1981), è stata modificata ed integrata con D.L. 2 dicembre 1985, n.688 (in G.U. n.283 del 2/12/1985) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n.11 (in G.U. n.25 del 31/1/86), con D.Lgs. 28 luglio 1989, n.271 (in S.O. alla G.U. n.182 del 5/8/89), con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in S.O. alla G.U. n.114 del 18/5/92), con D.L. 14 giugno 1993, n. 187 (in G.U. n.137 del 14/6/93) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 (in G.U. n.188 del 12/8/93), con legge 28 dicembre 1993, n. 562 (in G.U. n.306 del 31/12/93), con D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 (in G.U. n.181 del 4/8/94), con D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 (in S.O. alla G.U. n.5 dell'8/1/98), con D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213 (in S.O. alla G.U. n.157 del 8/7/98), con legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. n.302 del 29/12/98), con D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (in S.O. alla G.U. n.53 del 5/3/99), con legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n.183 del 6/8/99), con D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (in S.O. alla G.U. n.306 del 31/12/99) e con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. alla G.U. n.302 del 29/12/2000). La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 recante “Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa delegati” (pubblicata nel B.U.R. n.36 del 2 giugno 1983), è stata modificata ed integrata con legge regionale 16 dicembre 1986, n. 46 (in B.U.R. n.93 del 19 dicembre 1986). Il testo dell’art.108 legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (si veda la nota all’art.40, comma unico), è il seguente: "Art. 108. (Funzioni concernenti la polizia amministrativa). 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale sono quelli relativi alle misure di cui all'articolo 159, comma 1 del d.lgs. 112/1998. 2. La regione e gli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, esercitano tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa non riservati allo Stato, ivi compresi l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Alla regione è riservato, ai sensi dell'articolo 162, comma 1 del d.lgs. 112/1998, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. I comuni esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad essi trasferiti ai sensi dell'articolo 163, comma 2 del d.lgs. 112/1998. 5. Le province esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad esse trasferite ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del d.lgs. 112/1998. 6. La regione e gli enti locali disciplinano, rispettivamente con legge e con regolamento, il servizio di polizia amministrativa, in conformità ai principi di cui al Titolo V della Costituzione ed a quelli stabiliti dalle leggi dello Stato nelle materie ad esso riservate". Per il testo dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, si veda la nota all’art. 24, commi 3 e 4. Il testo degli artt. 25, 26 e 27 della legge 22 maggio 1973, n.269 (si vedano le note all’art. 33, comma 1), è il seguente: "Art. 25. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle norme relative all'obbligo di comunicare la consistenza del materiale stesso al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste previsto al precedente articolo 4. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 200 mila nel caso di violazione delle norme relative al trasporto delle sementi ed alla rimozione dei cloni di cui ai precedenti articoli 20, lettera d) e 22, primo comma, e da lire 10 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 20. Art. 26. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico prescritto dal precedente articolo 5, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000. Art.27. Chiunque trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in commercio materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dal precedente articolo 11, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000, con un minimo in ogni caso di lire 200.000, per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in commercio. Il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale. Entro il suddetto termine il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può confermare il sequestro. A richiesta, il materiale sequestrato può essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata. Il verbale di sequestro ed il provvedimento di conferma di esso debbono essere inviati al pretore competente per territorio unitamente al verbale di accertamento del reato di cui al primo comma. Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 6 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire 100 mila. Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 10, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione, con un minimo in ogni caso: a) di lire 150 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato ovvero omesso; b) di lire 200 mila per ogni imballaggio, contenitore od involucro non chiuso o sigillato, irregolarmente chiuso o sigillato ovvero omesso. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia già prevista una specifica sanzione". Note all’art. 49, commi 1, 2, 3 e 4: Il regolamento regionale 8 giugno 1981, n.1 recante “Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli”, è pubblicato nel S.O. al B.U.R. n.31 del 10 giugno 1981. Si riportano le tabelle A e B allegate alla legge regionale 18 novembre 1987, n.49 (si veda la nota all’art. 42, comma 2): "Tabella "A" - PIANTE SOTTOPOSTE A TUTELA 1) Bagolaro Celtis australis 2) Castagno Castanea sativa 3) Castagno giapponese Castanea crenata 4) Cerro Quercus cerris 5) Cipresso comune Cupressus sempervirens 6) Faggio Fagus sylvatica 7) Farnetto Quercus frainetto 8) Farnia Quercus robur - Quercus pedunculata 9) Ippocastano Aesculus hippocastanum 10) Leccio Quercus ilex 11) Noce Juglans regia 12) Noce nero Juglans nigra 13) Pioppo cipressino Populus nigra var. Italica p. pyramidalis 14) Pino d'aleppo Pinus halepensis 15) Pino domestico Pinus pinea 16) Pino marittimo Pinus pinaster 17) Platano occidentale Platanus hybrida 18) Platano orientale Platanus orientalis 19) Rovere Quercus petrea - Quercus sessilis 20) Roverella Quercus pubescens - Quercus lanuginosa 21) Sughera Quercus suber 22) Tasso Taxus baccata 23) Tiglio nostrale Tilia plathyphyllos 24) Tiglio selvatico Tilia cordata 25) Cedri di qualsiasi specie 26) Abeti di qualsiasi specie 27) Aceri di qualsiasi specie Tabella "B" - SPECIE ERBACEE ED ARBUSTIVE SOTTOPOSTE A TUTELA 1) Aconito giallo Aconitum lamarckii 2) Agrifoglio Ilex aquifolium 3) Alaterno Rhamnus alaternus 4) Anellina Coronilla valentina 5) Asfodelo giallo Asphodeline lutea 6) Astro alpino Aster alpinus 7) Bivonea di savi Ionopsidium savianum 8) Camedrio alpino Dryas octopetala 9) Campanula di scheuchzer Campanula scheuchzeri 10) Campanula di tanfani Campanula tanfanii 11) Campanula turchina Campanula persicifolia 12) Cerretta maggiore Serratula nudicaulis 13) Dafne spatolata Daphne oleoides 14) Efedra nebrodense Ephedra major 15) Erba crociona, more di volpe Paris quadrifolia 16) Falso colchico Bulbocodium vernum 17) Fiorcappuccio, aquilegia Aquilegia vulgaris 18) Genepi nero Artemisia glacialis 19) Genziana appenninica Gentiana dinarica 20) Genziana maggiore Gentiana lutea 21) Genziana nivale Gentiana nivalis 22) Genziana primaticcia Gentiana verna 23) Genzianella alata Gentiana utricolosa 24) Genzianella delle Dolomiti Gentianella anisodonta 25) Genzianella napoletana Gentianella columnae 26) Giglio di montagna Lilium martagon 27) Giglio rosso Lilium bulbiferum 28) Ginepro nero Juniperus communis 29) Ipocisto rosso Cytinus ruber 30) Issopo Hyssopus officinalis 31) Lentisco Pistacia lentiscus 32) Linaria alpina Linaria alpina 33) Lunaria odorosa Lunaria rediviva 34) Meleagride minore Fritillaria tenella 35) Muschi di tutte le specie 36) Narciso Narcisus poeticus 37) Ninfea bianca Nymphaea alba 38) Ninfea gialla Nuphar luteum 39) Ofridi di tutte le specie Ophrys SP.P. 40) Orecchia d'orso Primula auricula 41) Orchidee di tutte le specie Orchis SP.P. 42) Peonia femmina Paeonia officinalis 43) Pulsatilla alpina Pulsatilla alpina 44) Pungitopo Ruscus aculeatus 45) Semprevivo aracnoideo Sempervivum arachnoideum 46) Stella alpina Leontopodium njvale 47) Tasso, albero della morte Taxus baccata 48) Tulipano dei campi Tulipa sylvestris". La tabella C allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n.49 (si veda la nota all’art. 42, comma 2), è stata integrata con D.G.R. 30 dicembre 1994, n. 10794 (pubblicata nel B.U.R. n.9 del 22 febbraio 1995). La deliberazione della Giunta regionale n.3421 del 18 aprile 1991 recante “L.R. n.49/1987 — art. 11. Approvazione del censimento delle piante ricadenti nei comprensori delle Comunità montane Alto Chiascio, Monte Subasio, Monti del Trasimeno, Monti Martani e del Serano, Alto Tevere Umbro e Valle del Nera, Monte S. Pancrazio, Valnerina, Comuni di Torgiano, di Porano e di Sangemini”, è pubblicata nel B.U.R. n.28 del 5 giugno 1991. La deliberazione della Giunta regionale n.6299 del 2 luglio 1991 recante “L.R. n.49/1987 — art. 11 — terzo comma. Integrazione elenchi delle piante censite”, è pubblicata nel B.U.R. n.37 del 31 luglio 1991. La deliberazione della Giunta regionale n.10326 del 19 novembre 1991 recante “Legge regionale 49/87 — art. 11. Approvazione censimento e adempimenti connessi, Comunità montane Amerino e Croce di Serra, Monte Peglia e Selva di Meana e Comuni di Bastia, Giove e Penna in Teverina”, è pubblicata nel B.U.R. n.57 dell’11 dicembre 1991. Si riporta la tabella di cui all’Allegato A della legge 22 maggio 1973, n.269 (si vedano le note all’art. 33, comma 1): "Allegato A. La disciplina prevista dal presente decreto per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate: Abies alba Mill. Abete Abies cephalonica (Loud) Abete greco Acer pseudoplatanus L. Acero montano Castanea saliva Mill. Castagno Cupressus sempervirens L. Cipresso Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore Juglans regia L. Noce comune ed ibridi interspecifici Juglans nigra L. Noce nero ed ibridi interspecifici Larix decidua Mill. Larice Larix Kaempferi Car = Larix leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord. Larice giapponese Picea abies Karst. Picea, abete rosso Picea sitchensis Carr. = Picea sitchensis Trautv. e Mey Picea di Sitka Pinus cembra L.CembroPinus halepensis Mill. Pino d'Aleppo Pinus uncinata Mill. = Pinus mugo uncinata Ramond Pino uncinato Pinus nigra Arn. Pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio Pinus leucodermis Ant. = Pinus haldreichii Christ. var. leucodermis Ant. Pino loricato Pinus pinaster Ait. Pino marittimo Pinus pinea L. Pino domestico Pinus sylvestris L. Pino silvestre Pinus strobus L. Pino strobo Pinus radiata D. Don. = Pinus insignis Doug. Pino insigne Pseudotsuga menziesii Franco = Pseudotsuga taxsifolia Britt. Douglasia Alnus cordata Loisel. = Alnus cordifolia Ten. Ontano napoletano Eucalyptus sp. pl. Eucalitti Fagus sylvatica L. Faggio Populus sp. pl. Pioppi Prunus avium L. Ciliegio selvatico Quercus ilex L. Leccio Quercus pubescens Willd. Roverella Quercus rubra L. = Quercus borealis Michx Quercia rossa Quercus robur L. = Quercus pedunculata Ehrh Farnia Quercus cerris L. Cerro Quercus petraea Liebl. = Quercus sessiliflora sal. Rovere Quercus suber L. Sughera Tilia cordata Mill. Tiglio montano". Note all’art. 50: Il testo vigente dell’art. 126 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (si veda la nota all’art. 40, comma unico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 126. (Esercizio provvisorio e potere sostitutivo). 1. I comuni di cui all’articolo 111, comma 2, esercitano le funzioni amministrative previste dall’articolo 110 affidandole ad una delle comunità montane limitrofe. 2. Qualora i comuni di cui al comma 1, non procedano all'affidamento delle funzioni ivi previste ad una delle comunità montane limitrofe, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore ai 90 giorni, procede in via sostitutiva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera e) della l.r. 34/1998". Il testo vigente degli artt. 10 e 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all’art. 7, comma 2), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 10. (Zone critiche di adiacenza tra insulae, corridoi ecologici, zone di discontinuità ecologica). 1. Nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae ecologiche di cui alla lett. b) dell'art. 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento delle biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono le insulae e corridoi ecologici. 2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi vegetazionali prevedendo le modalità di attuazione degli interventi. 3. Nei corridoi ecologici localizzati nel PRG, è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, art. 11, comma 2 e siano previsti interventi di riambientazione. 4. Nei corridoi ecologici è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3. E' comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi non possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria. 5. Nelle zone di discontinuità ecologica di cui alla lett. c) dell'art. 9, il censimento delle aree boscate di cui è vietata, in ogni caso la trasformazione in altre qualità di coltura e la loro definizione in termini fondiari, è effettuato dai Comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP. 6. La Regione nelle zone di discontinuità ecologica incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree boscate di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le insulae ecologiche. Art. 15. (Aree boscate). 1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell’art.5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28. 2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell’estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi. 3. I Comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PTCP, ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457. 4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili. 5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nelle aree boscate sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate. 8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia". Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si vedano le note all’art. 7, comma 2), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 5. (Aree di cava). 1. L'estrazione di materiale di cava di cui all'art. 2, con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel Regolamento tecnico attuativo di seguito denominato R.T.A., proposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dallo strumento urbanistico generale comunale ad attività estrattiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. 2. E' vietato comunque l'esercizio dell'attività estrattiva: a) nei fiumi e torrenti e fino a cento metri dal piede dell'argine o dalla sponda, nei laghi e fino a cento metri dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso; b) nelle aree archeologiche individuate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) negli ambiti di coltivazione di acque minerali e termali, nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, come sostituiti dall'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; d) nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.) e nei siti di interesse regionale (S.I.R.); e) nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali; f) nei boschi di latifoglie di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali; g) nelle aree con acquiferi a vulnerabilità molto elevata, così come definita nella cartografia ufficiale del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, linea 4 "Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi"; h) nelle aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali, finalizzati ad attività diversa da quella estrattiva, limitatamente al periodo vincolato dai relativi finanziamenti. 3. Gli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 sono rappresentati nella Tav. 1 allegata alla presente legge. 4. Nelle aree di cui al comma 2 sono consentiti interventi di reinserimento ambientale come definiti nel R.T.A. 5. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate oltre alla ricomposizione ambientale di cui all'art. 6, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità. 6. Il Comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. 7. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofi". Il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 recante “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi” (pubblicata nel B.U.R. n.11 del 16 marzo 1994), già modificato dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 (in B.U.R. n.17 del 2 aprile 1997), così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 15. (Iniziative finanziarie). 1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche. 2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate: a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria; b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici; c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi; d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura; e) realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici; f) impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Regolamento C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati. 3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo art. 19, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni. 4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all’interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata. 5. Il vivaio forestale regionale può provvedere inoltre alla produzione di piante tartufigene idonee per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena". Note all’art. 51, comma unico: La legge regionale 14 maggio 1979, n.23 recante “Gestione del patrimonio agro-forestale regionale”, è pubblicata nel B.U.R. n.22 del 16 maggio 1979. La legge regionale 14 gennaio 1977, n.4 recante “Interventi straordinari per l’incremento della produzione legnosa mediante la esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento”, è pubblicata nel B.U.R. n.3 del 19 gennaio 1977. La legge regionale 18 marzo 1980, n.19 recante “Delega alle Comunità montane dell’Umbria, e ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, delle funzioni amministrative in materia di boschi, terreni montani e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico”, è pubblicata nel B.U.R. n.18 del 26 marzo 1980. La legge regionale 8 giugno 1981, n.32 recante “Norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.31 del 10 giugno 1981. La legge regionale 12 agosto 1981, n. 55 recante “Norme per la incentivazione di attività produttive e valorizzazione delle risorse naturali dei prodotti del bosco e del sottobosco”, è pubblicata nel B.U.R. n.45 del 19 agosto 1981. La legge regionale 16 dicembre 1983, n.47 recante “Delega alle Comunità montane delle funzioni amministrative e degli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani”, è pubblicata nel B.U.R. n.79 del 21 dicembre 1983. Il testo vigente dell’art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n.29 recante “Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975, n.40, 9 maggio 1977, n.20, 4 marzo 1980, n.14, 18 marzo 1980, n.19 e 2 maggio 1980, n.37” (pubblicata nel B.U.R. n.42 del 14 giugno 1984), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 16. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n.32, in materia di vincolo idrogeologico. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Abrogato. I Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime. Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1. Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma. Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco". Per la legge regionale 4 agosto 1987,n.37, si veda la nota all’art.43, comma 1. — Per la legge regionale 18 novembre 1987, n.49, si veda la nota all’art. 42, comma 2. — La legge regionale 4 aprile 1990, n.11 recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1987, n.49. Nuove norme per la salvaguardia dell’ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea”, è pubblicata nel B.U.R. n.15 dell’11 aprile 1990. — La legge regionale 15 gennaio 1998, n.2 recante “Interpretazione autentica del disposto dell’art.3 della legge regionale 18 novembre 1987, n.49, come modificato dall’art.1 della legge regionale 4 aprile 1990, n.11 — Nuove norme per la salvaguardia dell’ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea”, è pubblicata nel B.U.R. n.5 del 21 gennaio 1998. — Il testo vigente dell’art. 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 (si veda la nota all’art. 40, comma unico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 112. (Funzioni riservate alla regione). 1. Abrogato. 2. Abrogato. 3. Abrogato. 4. Abrogato. 5. Abrogato. 6. La regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, un'Azienda, anche in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati. 7. La Giunta regionale è delegata agli adempimenti connessi alla costituzione dell'Azienda". — Per la legge regionale 9 marzo 2000, n.19, si veda la nota all’art. 41, comma unico, lett. a).