Regional Act No. 26 setting up the Regional Commission for Landscape as per article 137 of Legislative Decree No. 42 of 2004 (Code on Cultural Heritage and Landscape)
Made 2012-06-26 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge Regionale n. 26: Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- cultural heritage, institution, governance
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REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012 , n. 26 Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Istituzione della commissione regionale per il paesaggio 1. In attuazione dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' istituita la commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata «commissione», con il compito di formulare ed inviare alla Regione le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 136, 138, 139 e 140 del decreto legislativo n. 42/2004. Art. 2 Composizione e durata della commissione 1. La commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto: a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per il territorio in cui sono situati gli immobili e le aree oggetto del procedimento di cui all'art. 5; c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana; d) due dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati in ragione del loro ufficio. 2. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, di cui: a) un docente universitario scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dai rettori delle universita' degli studi della Toscana; b) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che hanno stipulato il protocollo di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); c) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali. 3. La commissione e' integrata da un rappresentante designato dal competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta di cui all'art. 1, riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004. 4. In caso di impedimento dei componenti della commissione, partecipano alle riunioni della stessa i loro sostituti. 5. La commissione resta in carica cinque anni. Art. 3 Procedimento di nomina e insediamento della commissione 1. Entro i sessanta giorni precedenti la cessazione della commissione regionale, il Presidente della Giunta regionale richiede la designazione degli esperti di cui all'art. 2, comma 2, e la designazione del rappresentarne di cui all'art. 2, comma 3, che sono effettuate nei trenta giorni successivi. 2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione, provvedendo alla nomina dei membri di cui all'art. 2, commi 2 c 3, e ne convoca la prima seduta. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei membri di cui all'art. 2, comma 2. Art. 4 Modalita' di funzionamento della commissione 1. Nel corso della prima seduta, la commissione: a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all'art. 2, comma 1; b) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento. 2. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno sei membri. 4. Della convocazione della seduta della commissione e' dato avviso alla provincia e al comune nel cui territorio sono situati gli immobili, o le aree, oggetto del procedimento per la proposta di cui all'art. 5; provincia e comune possono partecipare alla seduta senza diritto di voto. 5. La Regione fornisce la sede della commissione ed il supporto tecnico-organizzativo per il funzionamento della commissione stessa. 6. Ai membri della commissione di cui all'art. 2, comma 2, sono attribuiti: a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione; b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. Art. 5 Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 1. La commissione esamina l'atto d'iniziativa presentato dai soggetti indicati all'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, ed entro i sessanta giorni successivi alla presentazione di tale atto, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, elabora la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la trasmette alla competente struttura regionale. 2. Qualora l'atto d'iniziativa di cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine previsto dallo stesso comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine e' sospeso e decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie. 3. Il termine di cui al comma 1, puo' essere sospeso una sola volta e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni. Art. 6 Dichiarazione di notevole interesse pubblico 1. All'esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, il dirigente della competente struttura regionale emana il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004. Art. 7 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, il procedimento di nomina di cui all'art. 3, e' avviato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 8 Abrogazioni 1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico); b) l'art. 72 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012). Art. 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri della presente legge, stimati in euro 6.240,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'unita' previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 2014. 2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 2014, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza: anno 2012 in diminuzione, UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», per euro 6.240,00; in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale Spese correnti», per euro 6.240,00; anno 2013 in diminuzione, UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», per euro 6.240,00; in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale Spese correnti», per euro 6.240,00; anno 2014 in diminuzione, UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», per euro 6.240,00; in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale Spese correnti», per euro 6.240,00. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Art. 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 6 giugno 2012 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2012. (Omissis).