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Laws of Italy

Regional Act No. 26 in matter of wildlife protection and laying down provisions on hunting and for the protection of the environmental balance

Made 1993-08-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Lombardia
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
ecosystem conservation, hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, wildlife products, hunting gear/hunting methods, birds, protection of habitats, ranching/captive breeding, total allowable catch, seasons, protected area, stock enhancement/repopulation, policy/planning, institution, offences/penalties, protection of species, biodiversity, governance, research

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  1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina del l’attività venatoria». (B.U. 19 agosto 1993, n. 33, 1º suppl. ord.) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. — Finalità. — 1. La regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse natu rali, nonché disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell’equilibrio ambientale, nell’ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell’art. 99 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (1) e nell’osservanza dei principi e delle nor me stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (2) di recepi mento integrale delle direttive 79/409/CEE (2) del consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 (2), e della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecuti va con legge 5 agosto 1981, n. 503. 2. La fauna selvatica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 157/92 (2), è patrimonio indisponibile dello Stato, costitui sce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione del l’art. 3 dello Statuto, nell’interesse della comunità internazio nale, nazionale e regionale. 3. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole. 4. In attuazione delle direttive 79/409/CEE (2), 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell’avi fauna, segnalate dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistema zione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concer nono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nel l’allegato I delle citate direttive. 5. La presente legge si prefigge l’obiettivo di mantenere o ade guare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la prote zione e la gestione con le misure necessarie per la conservazio ne dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali. Art. 2. — Funzioni regionali e provinciali. — 1. La regione e sercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordi namento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria; svol ge altresı̀ funzioni di orientamento e di controllo previste dalla presente legge. 2. Le province esercitano le funzioni amministrative in mate ria di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell’art. 14 (1) Sta in I 1.6. (2) Sta in questa stessa voce. 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,1 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3), nel rispetto della legge n. 157/92 (2) e di quanto previsto dalla presente legge. 3. La giunta regionale si sostituisce alle province in caso di inadempienza nell’espletamento dei compiti previsti dalla pre sente legge. 4. La giunta regionale e le province possono avvalersi dell’isti tuto nazionale per la fauna selvatica quale organo consultivo di carattere scientifico, nonché degli enti ed istituti specializza ti di ricerca indicati all’art. 9, comma 5. Art. 3. — Consulta faunistico-venatoria regionale. — 1. La giunta regionale si avvale di una consulta di diciotto membri composta da: a) l’assessore regionale competente, con funzioni di presi dente; b) tre rappresentanti delle province designati dall’unione re gionale delle province lombarde; c) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni ve natorie maggiormente rappresentative a livello regionale; e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni pro tezionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale; f) tre docenti universitari esperti in problemi faunistici; g) un rappresentante dell’ente nazionale per la cinofilia ita liana; h) il capo del coordinamento regionale del corpo forestale dello Stato, o suo delegato. 2. I componenti della consulta sono nominati dal presidente della giunta regionale, sulla base dei nominativi proposti dagli enti ed organismi interessati (3 bis). 3. I nominativi di cui al comma 2 devono pervenire al presi dente della giunta regionale entro quindici giorni dalla richie sta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle designazioni pervenute. 4. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla giunta regionale; svolge funzioni di segretario un funzionario del ser vizio faunistico regionale. 5. La consulta ha sede presso la giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale. 6. La consulta è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presiden te della giunta regionale. 7. La consulta, su richiesa dell’assessore regionale competen te, può formulare proposte e partecipare alla elaborazione del la normativa e delle direttive regionali, nonché degli strumenti e dei contenuti della pianificazione e della programmazione faunistico-venatoria e alla definizione del calendario venatorio. 8. Ai componenti della consulta di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 sono attribuiti, ove spettanti, l’indenni tà, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missio ne previsti dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 (4) e successive modificazioni. (3) Sta in I 7.1. (3 bis) In applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (sta in I 4.1) vedi il primo comma dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4). (4) Sta in I 4.1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 Art. 4.— Fauna selvatica oggetto della tutela.— 1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale. 2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzio natorio, le specie di fauna selvatica, comunque presenti nel ter ritorio regionale, elencate nell’art. 2, comma 1, della legge n. 157/92 (2) e ricomprese nell’allegato A della presente legge. 3. La tutela della fauna selvatica, a norma dello stesso art. 2 della legge n. 157/92 (2), non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole. Art. 5. — Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi sel vatici. — 1. A norma dell’art. 3 della legge n. 157/92 (2) sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelie vo di uova, nidi e piccoli nati. Art. 6. — Cattura a fini scientifici e soccorso alla fauna in diffi coltà. — 1. La giunta regionale, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricer che e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati (3 bis). 2. L’attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall’istitu to nazionale per la fauna selvatica d’intesa con l’osservatorio regionale di cui all’art. 9; tale attività è svolta secondo lo sche ma nazionale di inanellamento previsto dall’unione europea per l’inanellamento (EURING). 3. L’attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla giunta regionale su parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed al superamento del relativo esame finale (3 bis). 4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccel li inanellati di darne notizia all’istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto. 5. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di en trata in vigore della presente legge e sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina il soccorso, la detenzione tem poranea e la successiva liberazione di fauna selvatica in diffi coltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di re cupero abilitati a ricevere tale fauna, possibilmente situati in ciascun ambito provinciale e gestiti da enti scientifici o da as sociazioni protezionistiche riconosciute con finalità scientifi che. Art. 7. — Prelievo di richiami vivi. — 1. La giunta regionale, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza le province interessate a gestire un limitato numero di impianti di cattura per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclu sivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appo stamento (3 bis). 2. Le province si avvalgono, per la gestione degli impianti di cattura autorizzati e opportunamente ubicati per le finalità di cui al comma 1, di personale qualificato e valutato idoneo dal l’istituto nazionale per la fauna selvatica. 3. L’istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,2 controllo e di certificazione dell’attività degli impianti di cattu ra, determinandone preventivamente il periodo di esercizio. 4. Le province, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvati ca, determinano il numero complessivo annuale di prelievo de gli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione ap plicativa. 5. Per la cessione a fini di richiamo è consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio; gli esemplari appartenen ti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanel lati ed immediatamente liberati. 6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria da appostamento. 7. Le province cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e catturati negli impianti autorizzati. 8. La provincia, per assicurare la conservazione degli impianti di rilevante interesse arboreo e non più utilizzati, può concede re contributi annuali ai proprietari dei fondi, sempreché i rela tivi impianti rientrino nel l’ambito delle finalità previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089. Art. 8.— Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna. — 1. La giunta regionale si avvale della collaborazione dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e degli enti e degli istituti indicati all’art. 9, comma 5, per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e faunistiche, la reintroduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, nonché l’approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica an che in rapporto con la patologia degli animali domestici e del l’uomo e le migrazioni dell’avifauna. 2. L’attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle po polazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, è coordinata, secondo metodi e direttive dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, dal servizio faunistico regionale e dalle province, in collaborazone con i comitati di gestione degli am biti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. 3. L’attività di cui al comma 2 è svolta dagli agenti dipendenti dalla provincia coadiuvati dagli agenti del corpo forestale dello Stato e con la possibilità di avvalersi della collaborazione orga nizzata delle guardie volontarie e di altro personale volontario con qualificata esperienza. 4. La giunta regionale istituisce corsi di preparazione ed ag giornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso altresı̀ qualsiasi cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta. 5. Per favorire la conoscenza delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale. Art. 9. — Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 faunistiche. (•) — 1. La giunta regionale, in sede di articola zione del servizio faunistico, provvede alla costituzione del l’«Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni fauni stiche» con il compito di promuovere e di coordinare le ricer che per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall’istitu to nazionale per la fauna selvatica. 2. All’osservatorio è assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalità riconosciuta at traverso titoli ed esperienza acquisita. 3. L’osservatorio ha come compiti prioritari: a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica; b) determinare gli indici di abbondanza delle specie; c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sul la base dei principi di conservazione delle risorse; d) valutare e verificare l’attuazione dei piani di recupero am bientale per la conservazione di specie in emergenza fauni stica; e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali. 4. L’osservatorio è articolato in due uffici: a) ufficio per le ricerche sull’avifauna migratoria; b) ufficio per le ricerche sulla fauna stanziale con particola re riferimento alla fauna alpina e agli endemismi regionali. 5. L’osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestio ne del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l’isti tuto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di bio logia delle università lombarde attraverso convenzioni, e inol tre con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti univer sitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza na zionali, le commissioni di organismi internazionali cointeres sati alla gestione e conservazione del comune patrimonio fau nistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai fini della emanazione dei prov vedimenti di cui agli artt. 1, 24, 40 e 41. 6. I dati raccolti ed elaborati dall’osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di pro grammi di prelievo e di controllo, nonché delle varie attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti. 7. Nella deliberazione costitutiva sono altresı̀ determinate la composizione, le responsabilità e le modalità di funzionamen to dell’osservatorio. Art. 10. — Stazioni ornitologiche. — 1. La giunta regionale, sentiti l’istituto nazionale per la fauna selvatica e la consulta di cui all’art. 3, istituisce stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l’ambiente cui sono strettamente collegate. 2. I settori e le relative attività sono i seguenti: a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei; (•) L’articolo è stato abrogato dall’art. 36 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (Sta in I 4.1). Il quarto comma dell’art. 36 dispone che: «... Gli effetti abrogativi decorrono, tuttavia, dalla data di approvazio ne da parte della giunta dei provvedimenti sostitutivi o modificativi del le articolazioni organizzative contenute nelle norme abrogate». 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,3 b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale; c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nel l’ambiente in cui vivono; d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di cen simenti sulle popolazioni svernanti; e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contamina zioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico. 3. Nell’ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, e sclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle mi grazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall’istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dalla giunta re gionale ai sensi dell’art. 6 (3 bis). 4. Le attività di studio e ricerca sono coordinate dall’osserva torio regionale, d’intesa con l’istituto nazionale della fauna sel vatica. Art. 11. — Tassidermia. — 1. La normativa regionale di cui alla L.R. 19 agosto 1986, n. 42 (5) «Norme per l’esercizio del l’attività di tassidermia», come modificata dalla L.R. 13 maggio 1988, n. 26 (5), è adeguata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni in mate ria previste dalla legge n. 157/92 (2). 2. A norma dell’art. 30, comma 2, della legge n. 157/92, per la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono com minate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono og getto del trattamento descritto. Titolo II ISTITUTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA E DELL’AMBIENTE Art. 12. — Piano faunistico-venatorio regionale. — 1. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla giunta regio nale secondo criteri di omogeneità e congruenza, sulla base di indicazioni dell’istituto nazionale per la fauna selvatica; il pia no regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mante nere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammife ri e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. 2. Il piano è approvato dal consiglio regionale, ha durata quin quennale e può essere aggiornato nel periodo di validità. 3. Il piano disciplina in particolare: a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipolo gie territoriali; b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e del la consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento; c) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende a grituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento della presen (5) Sta in E 2.1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 te legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette; e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge; f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel rispetto delle indicazioni dell’istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Il piano è corredato da: a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazio ni territoriali aventi stretta connessione con la gestione fauni stico-venatoria; b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul ter ritorio regionale; c) programma di conservazione e ripristino delle zone umi de per la tutela dell’avifauna selvatica migratoria; d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche; e) programma di salvaguardia delle zone montane per l’in cremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina ed appenninica. Art. 13. — Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale. — 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pia nificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle ef fettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le al tre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse am bientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. La regione realizza la pianificazione di cui all’art. 12, me diante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione utile alla fau na selvatica è destinato per una quota del venti per cento in zona Alpi e del venticinque per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 4. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all’art. 14, comma 3, lettere a), b), e c) sono vietati l’abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevola re la sosta e la riproduzione della fauna. 5. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è de stinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi com prendendo fino all’otto per cento del territorio per le aziende agrituristico-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cino file. 6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabi lite dagli articoli dal 28 al 34. Art. 14. — Piani faunistico-venatori provinciali. — 1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orogra fiche e faunistico-vegetazionali. 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,4 2. I piani sono approvati dal consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale. 3. I piani hanno durata quinquennale e devono prevedere: a) le oasi di protezione e le zone di cui all’art. 1, comma 4; b) le zone di ripopolamento e cattura; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico venatorie; e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo sta to naturale; f) le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani; g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia; h) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat natu rali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); l) l’identificazione delle zone in cui sono collocati e colloca bili gli appostamenti fissi. 4. Le province, ai fini di dare attuazione alla programmazione ed alla gestione della fauna selvatica e dell’ambiente ove la stessa vive, definiscono al proprio interno apposite strutture tecniche, sulla base delle indicazioni fornite dall’istituto nazio nale per la fauna selvatica, dotate di personale specializzato. 5. Le zone di cui al comma 3, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali: a) quelle di cui alle lettere a), b) e c), a cura della provincia; b) quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) a cura dell’ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona. 6. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collo cate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue. Art. 15.— Piani di miglioramento ambientale.— 1. Le provin ce predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a fa vorire la sosta dell’avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immis sione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’istitu to nazionale per la fauna selvatica e dell’osservatorio regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale tramite le loro organizzazio ni provinciali. 2. Le catture e i ripopolamenti sono disposti dalle province e sono finalizzati alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento del le densità faunistiche ottimali. 3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambien tale. Art. 16. — Consulta faunistico-venatoria provinciale. — 1. Le ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 province si avvalgono di una consulta faunistico-venatoria, composta da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni; la consulta è presieduta dall’assessore competente ed è nomi nata dal presidente della provincia. 2. La durata in carica della consulta corrisponde a quella ef fettiva del consiglio provinciale. 3. I componenti della consulta, nei cui confronti siano state disposte sanzioni concernenti l’esercizio venatorio, sono revo cati dal presidente della provincia e comunque non possono più far parte della consulta stessa. 4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente delle strutture organizzative provinciali competenti nella materia. Art. 17. — Oasi e zone di protezione. — 1. Le oasi e le zone di protezione di cui all’art. 14, comma 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l’in sediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, nonché di preservare il flusso del le correnti migratorie; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. 2. Le oasi e le zone di protezione sono istituite dalle province; con le stesse modalità l’istituzione può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni ido nee al conseguimento delle specifiche finalità. 3. La gestione delle oasi o delle zone di protezione è svolta dalla provincia che puo affidarla, su presentazione di specifico piano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette; con l’ap provazione del piano di gestione la provincia predispone speci fica convenzione con l’ente gestore. 4. Le province, sentiti l’istituto nazionale per la fauna selvatica e l’osservatorio regionale, possono autorizzare nelle oasi e zone di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresı̀ autorizzare le guardie venatorie dipendenti o quelle dell’ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica, presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati dalla pianificazione faunistica. 5. Con le modalità di cui al comma 4 le province possono pre vedere altresı̀ piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall’ambiente e in particolare sia causa di eccessiva predazione su altre specie. Art. 18. — Zone di ripopolamento e cattura. — 1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all’art. 14, comma 3, lettera b), sono istituite dalle province e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’im missione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambienta mento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della den sità faunistica ottimale del territorio. 2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particola re danneggiamento per la rilevante concentrazione della sel vaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinno vo; con le stesse modalità possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità. 3. Nell’atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di pre 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,5 venzione dei danni e le modalità del loro risarcimento, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l’incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambienta le e il controllo delle specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie. 4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalle province e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all’art. 30. Art. 19. — Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica. — 1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all’art. 14, comma 3, lettera c), sono istituiti dalle province, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; le province possono affi darne la gestione ai comitati di gestione di cui all’art. 30. 2. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stes sa e di persone nominativamente indicate. 3. L’autorizzazione dei centri privati è subordinata all’osser vanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l’esercizio delle attività autorizzate. 4. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e controllo sui centri privati di cui al comma 2. Art. 20. — Modalità di costituzione degli ambiti protetti. — 1. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui agli artt. 17, 18 e 19 è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati ed è resa nota, mediante af fissione all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessa ti, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti a livello provinciale. 2. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata oppo sizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti alme no il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita. 3. Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel suddetto termine di sessan ta giorni. 4. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l’esercizio dell’attività venatoria; la provincia può de stinare le suddette zone ad altro uso nell’ambito della pianifi cazione faunistico-venatoria. 5. La provincia, in via eccezionale e per particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di pro tezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l’attuazio ne di piani di miglioramento ambientale di cui all’art. 15. Art. 21. — Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile. — 1. Le province istituiscono le zone di cui all’art. 14, comma 3, lettera f), destinate all’allena mento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciu te, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli sin goli o associati. 2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C. 3. Le zone A hanno carattere temporaneo e funzionano per ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 tutta la durata delle gare e prove di interesse provinciale, regio nale o nazionale, con divieto di sparo. 4. Le prove cinofile su selvaggina naturale, sono autorizzate dalle province, d’intesa con l’ente nazionale cinofilia italiana, e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento, nonché nei parchi regionali previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l’uso temporaneo dei relativi territori. 5. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno carattere permanente e possono essere utilizzate per tutte le altre gare o prove e per l’addestramento e l’allenamento dei cani per tutto l’anno, con divieto di sparo. 6. Le province possono istituire anche zone di tipo B tempora nee, per il periodo da gennaio ad agosto, finalizzate all’adde stramento e all’allenamento dei cani ed alle prove cinofile, con divieto di sparo. 7. Le zone C, di estensione da tre a cinquanta ettari, hanno carattere permanente e funzionano per l’addestramento e l’al lenamento dei cani, anche con l’abbattimento, secondo le di sposizioni della legge n. 157/92 (2), di fauna allevata esclusiva mente in cattività. 8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie. 9. La giunta regionale, sentite le province, propone al consi glio regionale la regolamentazione delle zone di cui al presente articolo. Titolo III ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO Art. 22.— Esercizio dell’attività venatoria - Tesserino.— 1. L’e sercizio venatorio è disciplinato dall’art. 12 della legge n. 157/92 (2) sul territorio individuato dall’art. 13 della presente legge come ammissibile all’esercizio venatorio. 2. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla giunta re gionale e rilasciato dalla provincia di residenza, ove sono indi cate le specifiche norme inerenti al calendario venatorio regio nale, nonché la forma di caccia prescelta in esclusiva, l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato (3 bis). 3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da par te della provincia interessata, dell’ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia assegnato. 4. Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della provincia che tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente. 5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appo siti spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all’atto dell’inizio dell’eserci zio venatorio e il numero di capi di selvaggina stanziale e mi gratoria non appena abbattuti, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema concordato con l’istituto nazionale per la fauna selvatica. 6. Il tesserino va restituito alla provincia rilasciante entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia; le province raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori invian doli all’osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale. 7. Limitatamente alla stagione venatoria 1993/1994, in deroga 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,6 a quanto previsto dal comma 5, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti va annotato sul tesserino al termine del l’attività giornaliera di caccia. Art. 23.—Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.— 1. L’at tività venatoria è consentita con l’uso di: a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripeti zione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non supe riore al 12; b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferio re a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40; c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bos solo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40; d) arco. 2. È consentito altresı̀ l’uso dei falchi esclusivamente apparte nenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle diretti ve comunitarie. 3. L’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato per l’esercizio venatorio a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell’ausilio dei cani e dei richiami vivi, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stam pi nella caccia da appostamento, nonché richiami a funziona mento meccanico non acustici. 6. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal caccia tore e non lasciati sul luogo di caccia. 7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. Art. 24.— Prelievo venatorio.— 1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore non può prelevare complessivamente più di due capi di fauna selvatica stanziale autoctona ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice, francolino di monte e gallo forcello, di cui è consentito complessivamente il prelievo di un solo capo. 2. Le province, su proposta dei comitati di gestione degli am biti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censi menti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore. 3. Per ogni giornata di caccia all’avifauna selvatica migratoria il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore. 4. La giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere variazioni numeriche entro i limiti indicati nei com mi precedenti, sentiti l’istituto nazionale per la fauna selvatica e l’osservatorio regionale, tenuto conto delle fluttuazioni nu meriche e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 Art. 25.— Esercizio venatorio da appostamento fisso e tempora neo.— 1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in mu ratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all’esercizio venatorio almeno per una intera stagione venato ria. 2. Fermi restando i divieti di cui all’art. 43, comma uno, lett. f), gli appostamenti fissi non possono essere collocati a meno di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abita zione od a posto di lavoro; ai fini dell’applicazione della distan za minima di cento metri non sono considerati immobili, fab bricati e stabili adibiti ad abitazioni od a posto di lavoro quelli a carattere rurale di supporto all’attività venatoria o destinati alla sosta, al riposo del cacciatore ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami (5 bis). 3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zat tere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d’acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all’esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l’accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteg giamento di caccia, della selvaggina ferita. 4. Gli appostamenti all’avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d’acqua del suolo per una durata non inferiore all’anno solare, pena la revoca dell’autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia. 5. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rila sciata dalla provincia e ha validità per tre anni, salvo revoca; la domanda deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000, indicante l’ubicazione dell’appostamento, e dal con senso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l’appostamento importi preparazio ne del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno. 6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della for ma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l’esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci. 7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a quattrocento metri dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonché dei parchi e riserve naturali. 8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza in feriore a duecento metri da altro appostamento fisso preesi stente; sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento al precedente comma 7, le diverse distanze relative agli apposta menti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della pre sente legge. 9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 35, è consentito al tito lare ed alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto, entro un raggio di cento metri dal capanno. 10. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza mino re di metri cento dagli appostamenti fissi segnalati a cura del titolare, durante l’effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso. 11. L’accesso all’appostamento fisso con armi proprie e con (5 bis) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 1993, n. 30. (Sta in questa stessa voce). 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,7 l’uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che ab biano esercitato l’opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono cacciare nell’appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a due, con il consenso del titolare stesso. 12. Le province, nella stagione venatoria 1993/94, non posso no rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da ap postamento fisso superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90, ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all’allegato B alla presente legge. 13. Le autorizzazioni di cui al comma 12 sono rilasciate su richiesta del titolare dell’appostamento fisso già autorizzato per la stagione venatoria 1989/1990, ovvero anche di persona diversa nel caso in cui l’autorizzazione per l’appostamento fis so sia stata rinnovata e confermata anche per gli anni successi vi; ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni di sponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. 14. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a tro vare altro sito, ad impiantare l’appostamento stesso in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autoriz zato. 15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all’esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia; al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzio ne dell’appostamento; detti appostamenti sono soggetti al con senso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione di sito. 16. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante. 17. La preparazione dell’appostamento temporaneo non può esere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comun que, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea pro tetta. 18. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento, nonché delle zone previste dal comma 7. 19. Il titolare dell’autorizzazione dell’appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fon do, provvede durante il corso dell’anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall’impianto. Art. 26. — Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento. — 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale che acquisisce il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, regolamenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle spe cie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle pro vince anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornito logici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazio nale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. 2. In attuazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 157/92, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 l’uso per l’esercizio dell’attività venatoria di richiami di alleva mento appartenenti alle specie cacciabili. 3. La giunta regionale disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), l’utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l’utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero mas simo di dieci unità. 4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente leg ge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consenti te ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente al fine di legitti marne il possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 5. È vietato l’uso di richiami vivi di cattura che non siano i dentificabili mediante anello inamovibile fornito dalla provin cia, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare. 6. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla provincia del richiamo morto munito di a nellino, secondo modalità da stabilirsi dalla provincia stessa. 7. La provincia vigila e controlla le attività previste dal presen te articolo. Art. 27. — Zona Alpi e zona appenninica. — 1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante. 2. La zona Alpi comprende territori delle province di Berga mo, Brescia, Como, Sondrio, Varese ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale, su proposta delle province, sentite le comunità montane interessate e d’intesa con le altre regioni per i territori confinanti. 3. Il territorio appenninico della Lombardia ricompreso nel l’Oltrepò Pavese è individuato come zona faunistica a sé stante anche ai fini della ricostituzione della fauna tipica e vocaziona le ed è denominato zona appenninica; i confini della predetta zona sono determinati dalla Giunta regionale su proposta della provincia di Pavia, sentita la comunità montana interessata. 4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con regolamento norme particolari al fine di proteggere la ca ratteristica fauna e disciplinare l’attività venatoria nel territo rio della zona Alpi e della zona appenninica, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali. 5. Le province possono emanare disposizioni limitative per la caccia vagante, anche in forme differenziate, nella zona Alpi e per gli appostamenti temporanei, con divieto della caccia va gante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cin ghiale. 6. Le province possono altresı̀ emanare disposizioni limitative per l’esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi. 7. Le province, sentiti i comitati di gestione interessati, indivi duano per ogni comprensorio l’altitudine massima raggiungi bile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale altitudine, che preferibilmente dovrà corrispondere a 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,8 luoghi facilmente identificabili, è data comunicazione nel ca lendario venatorio. 8. Le province, su conforme parere dell’istituto nazionale della fauna selvatica, allo scopo di rapportare le popolazioni fauni stiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, e nella zona appenninica, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti inver nali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi del l’art. 40, comma 11, secondo il regolamento predisposto dalle province stesse ed approvato dalla giunta regionale. 9. Le province, per una corretta gestione della tipica fauna al pina, possono istituire zone di divieto dell’attività venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungu lati. 10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 per le aziende fauni stico-venatorie interprovinciali sono disposte dalla giunta re gionale, sentite le province interessate (3 bis). 11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere am messi alla caccia vagante nella zona Alpi e appenninica, o che vengano riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro faunistiche venatorie relative alle predette zone, da sostenersi presso le province territorialmente interessate avanti alla com missione di cui al successivo art. 44. 12. Non sono tenuti al colloquio di cui al comma 11 coloro che hanno esercitato la caccia in zona appenninica anterior mente alla delimitazione della stessa a norma del comma 3. 13. Nei territori ove sia presente la tipica fauna alpina e ap penninica, al fine di ripristinare l’integrità della biocenosi ani male, è consentita l’immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell’istituto nazionale per la fau na selvatica e dell’osservatorio regionale. Titolo IV DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI Art. 28. — Gestione programmata della caccia. — 1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 3, lettera g), le province, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia, riferendosi, in sede di perimetrazione, a: a) confini naturali, o rilevanti opere, o manufatti; b) comprensori omogenei di gestione faunistica; c) esigenze specifiche di salvaguardare le specie di fauna sel vatica vocazionale e di conservare l’integrità delle zone umide, nonché degli altri territori soggetti a tutela ambientale, indicati nel piano faunistico venatorio provinciale. 2. Di norma la dimensione degli ambiti territoriali e dei com prensori alpini di caccia è di 15.000 ettari; le relative superfici potranno essere determinate in misura inferiore nei territori di pianura e in misura superiore nei territori di montagna, tenuto conto delle caratteristiche della zoocenosi presente. 3. La prima perimetrazione, di carattere sperimentale, può es sere modificata entro il 31 marzo 1995 su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; in seguito la perimetrazione è soggetta a revisione con la stessa cadenza dei piani faunistici venatori provinciali. 4. La giunta regionale disciplina i modi di gestione e di acces ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 so dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, se condo le priorità indicate nell’art. 33. 5. La giunta regionale, d’intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresı̀, individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia interessanti territori contigui. 6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria, annualmente la giunta regionale determina, sulla base dei dati censuari, l’indice massimo della densità ve natoria nei territori a gestione programmata della caccia, deri vante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fis so, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale (3 bis). 7. Ogni cacciatore che ne abbia fatto richiesta entro il 31 gen naio 1994, ha diritto all’accesso in un ambito territoriale o in un comprensorio alpino di caccia della regione e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione; per gli anni successivi le relative domande di accesso sono presentate entro il 31 marzo. 8. La provincia può autorizzare, con delibera motivata, i co mitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di compe tenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, pur ché si siano accertate, mediante censimenti di cui all’art. 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale. Art. 29.— Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei com prensori alpini di caccia.— 1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente della provincia, entro trenta giorni dall’approvazione del piano faunistico di cui all’art. 14, nomina un comitato provvisorio per ciascun ambito territoriale e com prensori alpini di caccia, composto: a) da un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria; b) per gli ambiti territoriali di caccia dal rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso; c) per i comprensori alpini di caccia, dal rappresentante del la comunità montana interessata, o dal rappresentante delle comunità montane interessate designato d’intesa tra le stesse; d) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; e) da tre rappresentanti delle associazioni venatorie; f) da due rappresentanti scelti tra le associazioni protezioni stiche. 2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell’ambito territoriale o comprensorio alpi no di caccia. 3. I comitati provvisori eleggono il presidente nel loro seno e rimangono in carica fino alla elezione dei comitati di gestione a norma del comma 4. 4. Il comitato provvisorio, entro sei mesi dalla sua costituzio ne, approva lo statuto, sentiti i cacciatori iscritti riuniti in as semblea; entro due mesi dalla approvazione dello statuto si procede alla nomina degli organi previsti dallo stesso. Art. 30. — Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei com prensori alpini di caccia. — 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia: a) il presidente; b) il comitato di gestione; 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,9 c) l’assemblea dei cacciatori iscritti; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modifi cazioni sono approvati dall’assemblea dei cacciatori iscritti. 3. Lo statuto disciplina: a) la durata e la composizione del comitato di gestione in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, della pre sente legge e dall’art. 14, comma 10, della legge n. 157/92 (2); b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti; c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assem blea dei cacciatori iscritti; d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sosti tuzione o la revoca dei componenti. 4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono eletti dall’assemblea dei cacciatori iscritti di cui al comma 1, lettera c). 5. Non possono essere eletti alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la so spensione della licenza di caccia. 6. Il bilancio preventivo viene approvato dal comitato di ge stione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce ed è inviato alla provincia, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 7. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. 8. Il comitato di gestione trasmette alla provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all’esercizio precedente, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, Titolo II, Capo III, del codice civile, ove applicabili. 10. Quando al comitato di gestione è affidata la gestione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura o di cen tri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, alle riunioni in cui vengono trattati argomenti attinenti a dette strutture viene invitato un tecnico indicato dalla provincia. 11. I comitati di gestione, per l’espletamento di comuni fun zioni gestionali e di servizi, possono dotarsi di forme di coordi namento tecnico organizzativo. 12. Qualora i rendiconti di cui al comma 8 presentino dei di savanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati di gestione non siano in grado di funzionare, ovvero commettano gravi violazioni di legge, il presidente della provincia nomina un commissario dell’ambito o del comprensorio di caccia. 13. Entro sessanta giorni dall’insediamento il commissario di cui al comma 12 dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi previsti dallo statuto. Art. 31. — Compiti dei comitati di gestione. — 1. I comitati di gestione di cui all’art. 30, entro quattro mesi dal loro insedia mento, sulla base degli indirizzi della pianificazione provincia le, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti: a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immis sioni e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica; b) la realizzazione di allevamenti di selvaggina stanziale, or ganizzati in forma di azienda agricola e muniti di adeguate ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 strutture venatorie per la produzione, l’allevamento e l’adatta mento in libertà della selvaggina di cui ai piani poliennali; c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l’anno solare. 2. I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza fau nistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammife ri e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla ripro duzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamen to, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 3. I comitati di gestione provvedono, altresı̀, all’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzio ni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività ve natoria nonché di contributi per interventi, previamente con cordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi, nelle mi sure stabilite dalla provincia ai sensi dell’art. 47. 4. Per la stagione venatoria 1994/1995 i comitati di gestione definiscono le modalità per l’esercizio venatorio entro il 31 lu glio 1994. Art. 32.— Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.— 1. Ai fini della partecipazione alla gestione pro grammata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori al pini di caccia nei quali esercitano l’attività venatoria alla sel vaggina migratoria in forma vagante, un contributo-base, di importo non superiore a lire centomila, riducibile fino al cin quanta per cento per la caccia da appostamento fisso, da deter minarsi dagli stessi comitati di gestione. 2. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il comitato di gestio ne determina un contributo integrativo in misura non superio re a tre volte il contributo-base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini. 3. I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati per il fi nanziamento delle spese di gestione di ogni ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia e sono destinati esclusivamen te a finalità faunistico-venatorie. 4. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, va prevista una adeguata riduzio ne della quota di partecipazione e/o altre forme di riconosci mento, da definirsi nel programma degli interventi di cui al l’art. 31, comma 1. Art. 33. — Criteri e modalità d’iscrizione. — 1. Il comitato di gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cac 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,10 ciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma del l’art. 34, comma 1, lettera c). 2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all’ambito territo riale o al comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica. 3. Il cacciatore che sia titolare dell’autorizzazione alla costitu zione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, ha diritto di essere iscritto all’ambito o al comprensorio in cui è compreso l’appostamento. 4. La provincia, sulla base degli indici di densità venatoria programmata, individua gli ambiti e i comprensori a cui pos sono essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo. 5. Gli ulteriori posti che risultano disponibili sono assegnati ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità: a) residenti nella provincia; b) residenti nelle province della Lombardia a più alta densi tà venatoria, indicate dalla giunta regionale; c) residenti nella regione; d) residenti in altre regioni e all’estero. 6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al l’art. 28, comma 7, il cacciatore che intenda richiedere l’iscri zione ad un ambito o ad un comprensorio diverso da quello di residenza, verifica la potenziale disponibilità del posto presso il comitato competente e presenta al medesimo la domanda di iscrizione. 7. Il comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le do mande con l’osservanza delle priorità di cui al comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell’ordine di presentazione delle domande stesse e trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alle province di residenza dei cacciatori le domande pervenute ed accolte per la annotazione sul tesserino regionale di caccia. 8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cac ciatore deve essere motivato e va comunicato all’interessato e alla Provincia entro quindici giorni. 9. Avverso il diniego della iscrizione può essere presentato ri corso alla provincia competente per territorio, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all’interessato. 10. La provincia, nei successivi trenta giorni, decide sul ricor so, espletata la necessaria istruttoria; l’accoglimento del ricor so comporta, di diritto, l’iscrizione all’ambito o al comprenso rio: nel caso che il diniego dell’iscrizione sia dovuto ad indispo nibilità di posti, la provincia può assegnare, d’ufficio, i caccia tori ricorrenti ad altri ambiti o comprensori. 11. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli un gulati il comitato di gestione può consentire l’accesso oltre il limite di densità venatoria esclusivamente nelle località presta bilite e per le attività venatorie autorizzate. 12. La provincia trasmette alla regione e ad ogni comitato di gestione l’elenco aggiornato dei cacciatori ivi iscritti. 13. Il comitato di gestione sulla base di modalità determinate d’intesa con la provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare, sotto forma di interscambio e sen za finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione. 14. Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre regioni è tenuto a darne comunicazione alla provincia di residenza per l’iscrizione sul tesserino regio nale di caccia. 15. La giunta regionale promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul terri ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 torio nazionale e a tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Lombardia. Art. 34.— Caccia programmata: compiti delle province.— 1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della cac cia, le province: a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle for me e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata trami te preventivi censimenti effettuati d’intesa con i comitati di ge stione; b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria; c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rila sciati l’anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio; d) possono individuare di intesa con i comitati di gestione aree a gestione venatoria differenziata per la tutela di partico lari specie faunistiche; e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei tra sgressori alle disposizioni vigenti. Art. 35.— Esercizio della caccia in forma esclusiva.— 1. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco e con il falco, l’attività ve natoria può essere praticata nel territorio regionale in via e sclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante nella zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli am biti territoriali di caccia programmata. 2. Al fine di ridurre la pressione venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, le province posso no determinare forme di caccia di specializzazione alla selvag gina stanziale d’intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. 3. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclu siva che viene riportata nel tesserino venatorio per tre anni successivi; entro il 31 dicembre 1993, le province trasmettono i relativi dati all’amministrazione statale competente e alla giunta regionale. 4. Sulla base di motivate esigenze le province possono dispor re, su richiesta dell’interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche prima della scadenza triennale, per la stagione venatoria successiva alla data della richiesta. Art. 36. — Fondo regionale per i contributi a favore dei proprie tari o conduttori agricoli.— 1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall’art. 15, comma 1, del la legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli. 2. L’entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale. 3. La giunta regionale definisce le modalità per l’utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessio ne e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prio ritaria, agli interventi di valorizzazione dell’ambiente e di con servazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo al l’estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi prati cati nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 45, comma 9. 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,11 4. La giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui la comma 1 alle province che si avvalgono per l’erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati. Art. 37. — Limitazioni all’utilizzo di terreni agricoli a fini vena tori - Fondi chiusi.— 1. Il proprietario o conduttore di un fon do che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività vena toria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, al presidente della pro vincia una richiesta motivata che, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6), dalla stessa è esaminata entro sessan ta giorni. 2. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della pia nificazione faunistico-venatoria di cui agli artt. 12 e 14. È altre sı̀ accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, quando l’attività venatoria sia in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produ zioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ri cerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di di sturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale. 3. Il divieto è reso noto mediante l’apposizione di tabelle, e senti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro del l’area interessata in conformità all’art. 14, comma 6. 4. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l’attività venatoria fino al venir meno delle ragioni di divieto. 5. L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. 6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istitui re devono essere notificati a cura del proprietario o del condut tore alla giunta regionale e alla provincia precisando l’estensio ne del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l’indicazione dei relativi confini. I proprietari o i condutto ri dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali. 7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regio ne, destinata a protezione della fauna selvatica di cui all’art. 13, comma 3. 8. L’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attua lità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L’esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui ter reni in attualità di coltivazione, individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappre (6) Sta in I 4.3. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 sentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni pro vinciali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive. 9. L’esercizio venatorio è, inoltre, vietato nei fondi ove si prati ca l’allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barrie re naturali. Art. 38.— Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico venatorie. — 1. La provincia su richiesta degli interessati e sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 5, può: a) autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella ac quatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fau na selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) autorizzare l’istituzione di aziende agri-turistico-venato rie ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l’im missione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. 2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente: a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico; b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e successive modificazioni. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e valli ve possono essere autorizzate solo se comprendono bacini arti ficiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle con venzioni internazionali. 4. La domanda di concessione per la realizzazione delle azien de agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari, affit tuari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione delle aziende stesse. 5. La giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo. 6. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al pre sente articolo è consentito, nel rispetto delle norme della pre sente legge, con la esclusione dei limiti di cui all’art. 35, com ma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale. Art. 39. — Allevamenti. — 1. La giunta regionale disciplina l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopo lamento, ornamentale ed amatoriale. 2. Il titolare di un’impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla provincia dello svolgimento dell’attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate. Titolo V ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA Art. 40. — Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. — 1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere gli e semplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i pe riodi previsti dall’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 (2), riprodotti nell’allegato C alla presente legge. 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,12 2. Le province, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 (2) e non comprese nell’allegato II della direttiva 79/409/CEE (2), attuano la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 4, della legge n. 157/92 (2). 3. È sempre vietato abbattere o catturare: a) le femmine del fagiano di monte; b) i tetraonidi e la coturnice delle Alpi, al di fuori della zona Alpi; 4. Previo parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, le province possono modificare i termini per determinate spe cie in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono essere comun que contenuti tra il 1º settembre ed il 31 gennaio dell’anno. La modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. 5. La giunta regionale, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e le disposizioni relative all’annata venatoria. 6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può esse re superiore a tre a scelta, con esclusione del martedı̀ e del venerdı̀ nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è sospeso. 7. La caccia nel territorio della zona Alpi e zona appenninica è disciplinata dalle particolari disposizioni previste dall’art. 27, commi 4, 5 e 6. 8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedı̀ e venerdı̀, la provincia, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplina di versamente l’esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ot tobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settima nali di caccia. 9. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consen tita fino ad un’ora dopo il tramonto. 10. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. 11. La caccia agli ungulati si svolge sulla base di preventivi piani di abbattimento e può protrarsi sino alla seconda dome nica di dicembre; la caccia al cinghiale può essere praticata fino al 31 gennaio. 12. Nei trenta giorni antecedenti la apertura generale della stagione venatoria le province disciplinano l’allenamento e l’addestramento dei cani, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedı̀ e del venerdı̀. 13. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia e sercitato, non può usufruire di più di cinquantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria. Art. 41. — Controllo della fauna selvatica. — 1. Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre per periodi presta biliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizio ni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre ca lamità. 2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootec nico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedo no al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. 3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’i stituto nazionale per la fauna selvatica; qualora l’istituto veri fichi l’inefficacia dei predetti metodi, le province predispongo no piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potran no altresı̀ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agen ti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali muni te di licenza per l’esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie. 4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artisti co all’interno di centri urbani, lo stesso è attuato, su conforme parere dell’ufficiale sanitario competente, dal comune interes sato, d’intesa con la provincia. 5. Le province per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rap presentative a livello regionale, tramite le loro strutture provin ciali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie di pendenti dalle province stesse con la collaborazione dei pro prietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani mede simi, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche. 6. Nel caso in cui le province intendano adottare il regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della diret tiva 79/409 CEE (2), sono tenute a fare riferimento alle condi zioni specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l’al tro, delle specie che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa può essere attuata e dei controlli che saranno effettuati, previo parere dell’istituto nazionale del la fauna selvatica. Art. 42.— Ripopolamenti.— 1. Le attività di cattura e di ripo polamento sono disposte dalle province e tendono alla riprodu zione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali. 2. L’immissione nel territorio di fauna selvatica proveniente dall’estero viene disposta dalle province, sentito l’istituto na zionale per la fauna selvatica, solo in via eccezionale per il ripopolamento e la reintroduzione esclusivamente con specie autoctone. 3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l’idoneità della fauna stanziale destinata al ripopola mento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall’estero, anche se muniti di certificato sanitario all’origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell’ufficiale sani tario competente il quale rilascia la relativa autorizzazione. 4. È vietato su tutto il territorio regionale l’immissione del cin ghiale. Art. 43. — Divieti. — 1. A norma dell’art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque: a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi natu rali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legi slazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,13 parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (7), la re gione adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (8) e successive modificazioni al disposto dell’art. 22, com ma 6, della predetta legge entro il 1º gennaio 1995, provveden do nel frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi na turali regionali anche ai fini dell’applicazione dell’art. 32, com ma 3, della legge medesima; c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni fa vorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Sta to ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’au torità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il di vieto; e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinen ze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, ec cettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di co municazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri im pianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalle leggi nazionali e dalle disposizioni della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; h) cacciare a rastrello in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozza tore negli specchi o corsi d’acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, e nei territori di cui all’art. 27, comma 6, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo stesso, e su terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; (7) Sta in T 3.0. (8) Sta in T 3.1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammife ri ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall’articolo 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle venti quattro ore successive alla competente provincia; p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall’art. 26; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastrono mico; u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usa re esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uc cellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selva tica; aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uc celli a partire dal 1º gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 7; bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente rico noscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non apparten gano alle seguenti specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchi cus); colombaccio (Columba palumbus); cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inido nee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna sel vatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fau na selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regola mentata anche con le norme sulla tassidermia; ff) l’uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facol tà della provincia di vietarne l’uso per la caccia agli altri ungu lati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o com prensori alpini di caccia. 2. È altresı̀ vietato: a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai pic coli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione; b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volonta 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,14 riamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuo riuscita da ambiti protetti per scopi venatori; c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla provincia competente. 3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, nel raggio di mille metri da gli stessi; i valichi devono essere individuati nei piani di cui ai precedenti artt. 12 e 14 e devono essere indicati nei calendari venatori. 4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l’esercizio venatorio. Titolo VI CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA VIGILANZA Art. 44. — Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilita zione all’esercizio venatorio.— 1. Ai fini di quanto disposto dal l’art. 22, comma 1, della legge n. 157/92 (2), ciascuna provincia nomina una commissione per il conseguimento dell’abilitazio ne all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. 2. La provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle se guenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di rico noscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produ zione agricola; e) norme di pronto soccorso. 3. L’abilitzione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la prepara zione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. 4. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d’esame prima che siano trascorsi due mesi. 5. Gli esami sulle precitate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale in conformità delle di sposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale, fermo restando che: a) la preparazione e l’esame si effettuano su programma ap provato dalla giunta regionale; b) ogni candidato è tenuto a versare alla provincia quale rimborso spese di esame un importo fissato dalla giunta regio nale in misura non superiore al cinquanta per cento della tassa regionale per l’abilitazione venatoria, comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione. 6. L’abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della pri ma licenza di porto d’armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 7. Le province organizzano, anche avvalendosi della commis sione di cui al comma 11, corsi di preparazione per il consegui mento dell’abilitazione venatoria e provvedono all’aggiorna mento sui contenuti innovativi della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute. 8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompa gnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell’art. 50. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco. 10. La durata in carica della commissione di cui al comma 1 corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. 11. Ogni commissione è composta: a) da un funzionario provinciale esperto in problemi fauni stico-venatori, che la presiede, designato dal presidente della provincia; b) da cinque membri effettivi nominati dal presidente della provincia, esperti nella materia indicata al precedente comma 2, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché di altrettanti supplenti; c) da un dipendente della provincia con funzioni di segreta rio. 12. Per il colloquio previsto dall’art. 27 comma 11, le province possono nominare un membro effettivo e uno supplente esper to in gestione faunistica della zona Alpi e della zona appenni nica. 13. Alla domanda per sostenere la prova d’esame, da presen tarsi alla provincia ove risiede il candidato, deve essere allegato il certificato medico di idoneità fisica all’esercizio venatorio ri lasciato a norma delle disposizioni vigenti. 14. Non possono essere membri della commissione provincia le di cui al comma 1 i consiglieri provinciali in carica della provincia stessa. Art. 45.— Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’e sercizio venatorio. — 1. La regione per conseguire i mezzi fi nanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente leg ge e dalla legge n. 157/92 (2), istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’art. 44, soggetta a rinnovo annuale. 2. La tassa di cui al comma 1 è fissata per il 1994 nella misura del cinquanta per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia. 3. Il versamento della tassa di concessione regionale deve es sere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corren te postale intestato alla tesoreria della regione Lombardia, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. 4. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettauto non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale. 5. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l’esercizio venatorio. 6. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente ri scontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regio nale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessio ne governativa. 7. La tassa di concessione regionale non è dovuta: a) qualora non si eserciti l’attività venatoria durante l’anno; b) qualora durante l’anno si eserciti l’attività venatoria e sclusivamente all’estero. 8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata: a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia; 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,15 b) .................................................................................. (8 bis). 9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati an che per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da sin goli proprietari o conduttori di fondi che, nell’ambito della pro grammazione regionale, contemplino, tra l’altro, la realizzazio ne di strutture per l’allevamento di fauna selvatica e la salva guardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; la ma nutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l’adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l’ambiente; la valorizzazione agro-turi stica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la cono scenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi. Art. 46. — Tasse di concessione regionale. — 1. Gli apposta menti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione re gionale da versare secondo le modalità e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (9) e successive modificazioni. 2. I relativi introiti sono destinati alle province. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie si tuate in territori non montani. Art. 47.— Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria. — 1. L’indennizzo dei dan ni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico: a) delle province, qualora siano provocati nelle oasi di pro tezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina; le stesse faranno fronte ai danni nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio riguar dante le spese per le funzioni trasferite in materia di caccia; b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi, per i danni provocati da fauna selvatica e domestica inselvatichita. I danni, la cui denuncia dovrà avvenire entro otto giorni dal l’avvenimento, verranno quantificati attraverso perizie effet tuate dai tecnici abilitati individuati dalle province di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei com prensori alpini. Le risorse per il pagamento di tali danni saran no reperite annualmente nei limiti delle risorse previste in bi lancio e ripartite tra le province in base alle effettive esigenze dei singoli ambiti territoriali o comprensori alpini di compe tenza; gli stessi sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci; c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli articoli 19 e 38, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture; (8 bis) La lettera è stata abrogata dal terzo comma dell’art. 1 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34. (Sta in I 6.1). (9) Sta in I 6.1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all’articolo 37, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi; e) dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile di cui all’articolo 21, qualora si siano verificati nei ri spettivi fondi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzio ni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pa scolo (recinzioni, repellenti, ecc.) solo se preliminarmente con cordate ed autorizzate dai comitati di gestione. 3. I nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti UE debbo no già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselva tichita. Per tali impianti non sono ammesse richieste di inden nizzo dei danni. 4. La provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito il Comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma del comma 2, dell’articolo 26 della legge 157/1992 (2). 5. La provincia, nei limiti e con le modalità previste dal piano faunistico-venatorio provinciale, provvede alla concessione di contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro centot tanta giorni dalla presentazione della relativa domanda e prov vede altresı̀ alla liquidazione dei danni accertati, nei limiti del le disponibilità di bilancio, entro e non oltre i termini previsti dal comma 3 dell’articolo 26 della legge 157/1992 (2). 6. Le province, qualora accertino ripetuti fenomeni di consi stente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all’ecces siva consistenza di una o più specie di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interes sata (9 bis). Art. 48. — Vigilanza venatoria. — 1. La vigilanza sull’applica zione della presente legge è delegata alle province. 2. Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle province ed ai sensi della vigente legislazione statale han no la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ferme restando le competenze tecniche per la con servazione e gestione della fauna selvatica. Essi possono porta re durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’art. 23, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (10). 3. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 (10), gli agenti dipendenti dalle province, esercita no l’attività di vigilanza venatoria, nell’ambito territoriale del l’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiun gerli e per farvi ritorno. 4. Gli stessi agenti, oltre alle contestazioni di carattere penale, possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall’art. 49 anche fuori dall’orario di servizio. 5. Esercitano altresı̀ la vigilanza le guardie volontarie delle as sociazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, non ché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai (9 bis) L’articolo è stato sostituito dal nono comma dell’art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4). (10) Sta in I 10.0. 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,16 sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approva to con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (10), e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 27, comma 4 della L. n. 157/92 (2). 6. La vigilanza di cui al comma 1, è, altresı̀, affidata agli uffi ciali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, fo restali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 7. Le province hanno facoltà di richiedere a termini di legge il riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volonta rie per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera. 8. Gli agenti venatori dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano di norma nell’ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza. 9. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l’esercizio delle loro funzioni. 10. Agli agenti di vigilanza di cui al comma 1, è altresı̀ vietato l’esercizio venatorio nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. 11. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio ve natorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna e sulla salva guardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 5, sotto il controllo della regione. 12. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria vo lontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell’attestato di idoneità di cui al comma 5. 13. Le province coordinano l’attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste. Art. 49.— Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria. — 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi del l’art. 48, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in pos sesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudi ne di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all’art. 22, comma 2, del con trassegno della polizza di assicurazione, nonché procedere al controllo delle armi, delle munizioni e del carniere. 2. Nel caso di violazioni di cui all’art. 30 della legge n. 157/92 (2) gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di poli zia giudiziaria procedono, a norma dell’art. 28 della stessa leg ge, al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. 3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli uf ficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la qua le, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un or ganismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto degli agenti ac ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 certatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’infrazione, nel caso in cui si accerti che l’illecito non sussiste; nell’ipotesi di illecito riconosciuto, l’importo viene introitato dalla provincia medesima. 4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali. 5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di poli zia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono es sere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali os servazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono ed alla provincia competente ai sensi delle disposi zioni vigenti. 6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali, che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all’art. 9 della medesima legge. 7. Alle guardie zoofile dell’ente nazionale protezione animali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37, comma 3, della legge n. 157/92 (2). Titolo VII PROCEDIMENTI SANZIONATORI Art. 50.— Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rila scio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché chiu sura o sospensione dell’esercizio. — 1. Le sanzioni penali con cernenti le violazioni della presente legge sono disposte dal l’art. 30 della legge n. 157/92 (2). 2. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rila scio delle licenze di porto di fucile di caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale, sono disposti a norma dell’art. 32 della legge n. 157/92 (2). Art. 51. — Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino. — Ferme restando le sanzioni amministrative previ ste dall’art. 31, comma 1, della legge n. 157/92 (2), si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali at tuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dal predetto art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l’uso improprio della tabellazione dei terreni. 2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 600.000 per chi superi per la caccia vagante le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l’in tera stagione. 3. Il presidente della provinica provvede alla richiesta del ri sarcimento del danno arrecato alla fauna ed alla sospensione del tesserino di cui all’art. 22, comma 2, per particolari infra zioni o violazioni indicate nel calendario venatorio regionale. 4. In caso di inosservanza delle norme di cui all’art. 24, il pre sidente della provincia dispone il ritiro del tesserino regionale per un periodo fino al massimo di un’annata venatoria, tenen do conto di eventuali recidive e della gravità del caso; la stessa misura accessoria è disposta nei confronti di coloro ai quali sia sequestrata la fauna selvatica a norma dell’art. 49, comma 3; il ritiro del tesserino è disposto a cura degli organi di vigilan 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,17 za che lo trasmettono entro quarantotto ore alla provincia competente per l’irrogazione della sanzione accertata. 5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stes sa con destinazione vincolata all’attività venatoria. Titolo VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 52. — Finanziamenti regionali e piani di riparto. — 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell’esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia e nella misura individuata annual mente con legge finanziaria regionale, al finanziamento delle seguenti spese: a) contributi alle province per la predisposizione ed attua zione dei piani faunistico-venatori provinciali e relativi inter venti faunistico-venatori e di miglioramento ambientale di cui agli articoli 8, 10, 12, 14 e 15; b) contributi alle province per il risarcimento dei danni di cui all’articolo 47, comma 3, da ripartire in misura direttamen te proporzionale; c) concorso nelle spese sostenute dalle province per l’attua zione dei compiti previsti dall’articolo 7, comma 1, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle autorizzazioni per appostamenti fissi; d) contributi alle province per attività di controllo e vigilan za dei centri privati di produzione nonché delle aziende fauni stico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui agli articoli 19 e 38, da ripartire sulla base delle corrispondenti tasse regionali; e) contributi regionali da versare alle province a norma del l’articolo 36; f) interventi regionali in campo venatorio e di connessa tute la ambientale, nonché per attività tecniche specifiche di ricerca sulla caccia previste dalla presente legge e per iniziative di for mazione, promozione e rappresentanza della Regione, di cui agli articoli 8, 10 e 12. 2. La Regione determina annualmente, in sede di bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma 1, ripartendole nella misura del 90% per gli stanzia menti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e del restante 10% per lo stanziamento di cui alla lettera f). Il riparto destinato a ciascuna provincia deve essere calcolato nella misura del 60% in base al numero dei cacciatori iscritti agli A.T.C. e C.A. di rispettiva competenza provinciale e per il restante 40% in base alla superficie di territorio utile alla caccia di ogni singola pro vincia. 3. I finanziamenti regionali per le spese relative alle funzioni trasferite alle province in materia di caccia, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono erogati con acconti annuali e conguagli stabiliti annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale (9 bis). Art. 53.— Norma finanziaria.— 1. Per le finalità previste dalla presente legge di cui all’art. 52, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) è autorizzata per il 1993 la spesa di parte corrente di lire 2.799.238.400 e precisamente: a) lire 1.100.000.000 per le attività di cui all’art. 52, comma 1, lettera a); b) lire 500.000.000 per le attività di cui all’art. 52, comma 1, lettera b); ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 c) lire 400.000.000 per le attività di cui all’art. 52, comma 1, lettera c); d) lire 100.000.000 per le attività di cui all’art. 52, comma 1, lettera d); e) lire 499.238.400 per le attività di cui agli artt. 8 e 10; f) lire 200.000.000 per le attività di cui all’art. 12. 2. È altresı̀ autorizzata, limitatamente al 1993, la spesa di lire 4.650.000.000 per la gestione dei piani provinciali già presenta ti ai sensi della L.R. n. 47/78 (2) e successive modificazioni. 3. La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le singole province per il venticinque per cento in relazione alle spese sostenute per la vigilanza, per il venticinque per cento per i ripopolamenti, per il venticinque per cento in ragione della loro importanza faunistica, per il quindici per cento in ragione del numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per cento in rapporto alla loro superficie agro-forestale. 4. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi di cui al comma 1 e di cui all’art. 36, si provvede a decorrere dall’esercizio finanziario 1994 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, comma 1, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (11) e sue successive modificazioni ed integrazioni. 5. Al finanziamento dell’onere di lire 7.449.238.400 previsto dai precedenti commi 1 e 2 per l’anno 1993, si provvede me diante riduzione per lire 4.650.000.000 della dotazione finan ziaria di competenze di cassa del capitolo 3.2.6.1.762 «Contri buti alle amministrazioni provinciali per la realizzazione dei progetti comprensoriali di intervento agro-faunistico venato rio», per lire 500.000.000 della dotazione finanziaria di compe tenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.763 «Contributi alle ammi nistrazioni provinciali per il risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina alle produzioni agricole», per lire 299.238.400 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capito lo 3.2.6.1.764 «Interventi regionali per iniziative e spese in campo venatorio e per la tutela ambientale nonché spese varie interessanti attività tecniche specifiche della caccia» e per lire 2.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provve dimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1993. 6. Agli oneri di cui all’art. 3 si provvede mediante impiego del le somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bi lancio per l’esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le inden nità di missione e i rimborsi spese». 7. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, al bi lancio di previsione per l’esercizio finanziario 1993 sono appor tate le seguenti variazioni: a) all’ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I, sono istituiti i seguenti capitoli: 3.2.6.1.3660 «Contributi alle province per la predisposizione dei piani faunistico venatori e di miglioramento ambientale» con la dotazione finanziaria di competenze di cassa di lire 1.100.000.000; 3.2.6.1.3661 «Contributi alle province per il risarcimento dei (11) Sta in I 5.4. 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,18 danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria» con la dotazione finanziaria di competenze di cassa di lire 500.000.000; 3.2.6.1.3662 «Contributi alle province per le spese di gestio ne di impianti di cattura» con la dotazione finanziaria di com petenza e di cassa di lire 400.000.000; 3.2.6.1.3663 «Contributi alle province per la vigilanza e con trollo sulle aziende faunistico-venatorie, sulle aziende agri-tu ristico-venatorie e sui centri privati» con la dotazione finan ziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000; 3.2.6.1.3664 «Spese per attività di ricerca, promozione della conoscenza della fauna e per l’istituzione e la gestione delle stazioni ornitologiche» con la dotazione finanziaria di compe tenza e di cassa di lire 499.238.400; 3.2.6.1.3665 «Spese per la predisposizione del piano fauni stico-venatorio regionale» con la dotazione finanziaria di com petenza e di cassa di lire 200.000.000; 3.2.6.1.3666 «Contributo alle province per la gestione dei piani già presentati ai sensi della L.R. n. 47/78» con la dotazio ne finanziaria di competenze e di cassa di lire 4.650.000.000; b) all’ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I è istituito per memoria il seguente capitolo: 3.2.6.1.3667 «Fondo regionale da ripartire tramite le provin ce per la concessione di contributi a proprietari o conduttori agricoli per l’utilizzazione dei terreni destinati alla caccia pro grammata». Art. 54. — Norme transitorie. — 1. Fino all’emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regio nali: a) 23 novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a sco po amatoriale ed alimentare; b) 10 giugno 1980, n. 2, per la disciplina e la gestione della caccia in zona Alpi; c) 31 luglio 1989, n. 2, per la gestione delle aziende faunisti che, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38 comma 1, lett. a); d) 26 agosto 1989, n. 3, disciplinante le zone per l’allena mento dei cani e per le gare cinofile. 2. Le aziende agro-venatorie previste dall’art. 18 della L.R. n. 47/78 (2) e successive modificazioni scadono il 31 gennaio 1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regio nale 2 ottobre 1989, n. 4 (2); tali aziende possono essere tra sformate dalla giunta regionale, su richiesta del concessiona rio, in aziende agri-turistico-venatorie. 3. Su richiesta del concessionario, da presentarsi entro il 31 gennaio 1994, la giunta regionale può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 lettera c), in aziende agri-turisti co-venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di cui all’art. 38, comma 4. 4. Le aree a gestione sociale della caccia istituite ai sensi del l’art. 17 della L.R. n. 47/78 (2) e successive modificazioni resta no in vigore sino al 31 gennaio 1994. 5. Le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione, già istituite dalla giunta regionale, restano in vigore, salvo di versa destinazione del relativo territorio disposta nei piani pro vinciali di cui agli artt. 14 e 55, comma 2. Art. 55. — Norme di prima attuazione. — 1. In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, delibera gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatorio pro ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 [Allegati] vinciali di cui all’art. 14, comma 1; entro i successivi sessanta giorni le province presentano i piani alla giunta regionale. 2. Le province che abbiano già presentato alla regione i piani faunistico-venatori a norma della L.R. n. 47/78 (2), come modi ficata dalla L.R. n. 41/88 (2), possono, entro lo stesso termine di cui al comma 1, limitarsi ad adeguare o integrare i piani predetti. 3. La giunta regionale approva i piani entro sessanta giorni dal ricevimento. 4. Qualora la provincia non presenti il piano entro il termine di cui al comma 1, né vi provveda, a seguito di diffida ad adem piere entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale prov vede in via sostitutiva. Art. 56. — Delega all’assessore regionale competente. — 1. I provvedimenti che, a norma della presente legge, sono di com petenza del presidente della giunta regionale sono assunti dal l’assessore competente, se delegato. Art. 57. — Rapporti e relazioni. — 1. La giunta regionale tra smette annualmente alle amministrazioni statali competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi dell’art. 1, comma 4 e sui loro effetti rilevabili. 2. Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art. 2, la giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette all’amministrazione statale competente un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigi lanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numeri ci inerenti alle misure accessorie applicate nell’anno prece dente. 3. Al termine dell’annata venatoria 1994-1995 la giunta regio nale trasmette alle amministrazioni statali competenti una re lazione sull’attuazione della presente legge. Art. 58. — Abrogazioni. — 1. Sono abrogate le leggi regionali nn. 47/78, 20/84, 41/88, 10/89 e 23/89 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Art. 59.— Clausola d’urgenza.— 1. La presente legge è dichia rata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. Allegati Allegato «A» - (Articolo 4) Specie protette di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 157/92 (2). a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus mona chus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyre naica); b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), ma rangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,19 specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mi gnattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ru ber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diur ni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avo cetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocoras pyr rhocorax); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzio ni internazionali o apposito decreto del presidente del consi glio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. Allegato «B» - (Articolo 25) Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90. — Bergamo n. 5.601 — Brescia n. 10.485 — Como n. 1.995 — Cremona n. 283 — Mantova n. 1.183 — Milano n. 240 — Pavia n. 455 — Sondrio n. 73 — Varese n. 625 I dati numerici concernenti le province dei Bergamo, Como e Milano comprendono anche gli appostamenti fissi situati nel territorio delle costituende province di Lecco e di Lodi. Allegato «C» - (Articolo 40) Specie e periodi previsti dall’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 (2). a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia tur tur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer do mesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Co linus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alecto ris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Le pus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (silvilagus floridamus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tor do bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus ilia cus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas pla tyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d’acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codo ne (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fu ligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Colum ba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 16 agosto 1993, n. 26 [Allegati] (Fringilla coelebs); peppola (fringilla montifringilla); combatten te (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); tacco la (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cor nix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); c) specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); fran colino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus ca preolus), cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa). 2001 - Aggiornamento � CT0401ur29 VOCE T 4.1 � LRG/XXIX,20

Regional Act No. 26 in matter of wildlife protection and laying down provisions on hunting and for the protection of the environmental balance · Nelum