Regional Act No. 24 on the protection, improvement and promotion of olive production and laying down rules on the cutting of olive trees
Made 2015-08-06 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge regionale n. 24: Disciplina concernente la tutela, la valorizzazione e la promozione dell’olivicoltura regionale e norme per l’abbattimento e il taglio di alberi d’olivo.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Basilicata
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, pests/diseases, oleaginous plants, agricultural commodities
- Categories
- agriculture
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home > > LeggiLe Leggi Regionali Legge Regionale 6 agosto 2015, n. 24 “DISCIPLINA CONCERNENTE LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL’OLIVICOLTURA REGIONALE E NORME PER L’ABBATTIMENTO E IL TAGLIO DI ALBERI DI OLIVO” Bollettino Ufficiale n. 29 del 10 agosto 2015 Art. 1 Finalità 1. Con la presente legge la Regione favorisce la tutela, la valorizzazione e la promozione delle produzioni olivicole regionali di qualità, anche promuovendo un’idonea e sostenibile difesa fitosanitaria delle coltivazioni. Il competente ufficio regionale esegue periodici monitoraggi e supporta le aziende agricole nella difesa delle coltivazioni a basso apporto di fitofarmaci. 2. La Regione stabilisce le norme per l’abbattimento e il taglio di alberi di olivo. 3. La Regione attribuisce, altresì, rilevanza ambientale alla conservazione delle piante di olivi secolari e/o di particolare pregio agronomico e paesaggistico. 4. La Regione sostiene e promuove attività di ricerca volte ad implementare e migliorare la coltura olivicola. 5. La Regione si impegna a mettere in campo tutte le azioni necessarie ad incrementare la produzione regionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica. Art. 2 Tutela, valorizzazione e promozione della olivicoltura e dell’olio lucano di qualità 1. La Regione favorisce e sostiene iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione dell’olio lucano di qualità e, in particolare: a) alla conoscenza dell’olio di qualità attraverso l’analisi sensoriale e alla formazione e all’aggiornamento degli assaggiatori di olio e olive da mensa; b) all’ottenimento di marchi di qualità e di origine; c) alla valorizzazione del germoplasma olivicolo autoctono; d) all’impianto di nuovi oliveti; home > > LeggiLe Leggi Regionali e) all’aggregazione dei produttori olivicoli; f) alla formazione degli addetti lungo tutta la filiera olivicola; g) alla vendita diretta delle produzioni olivicole regionali con marchi di qualità e origine; h) allo sviluppo del vivaismo olivicolo e degli “appalti verdi”; i) alla diffusione delle innovazioni lungo tutta la filiera, nel rispetto del principio di sostenibilita'; l) all’affermazione dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 2. La Regione sostiene, altresì, la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione nella fase di produzione, trasformazione e conservazione dell’olio e delle olive da mensa. 3. La Regione assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio olivetato lucano attuando il censimento delle piante secolari, anche isolate, ovvero di particolare pregio agronomico e paesaggistico. La Regione si impegna ad avviare un monitoraggio ed una successiva classificazione dei frantoi di particolare interesse storico-culturale, al fine di attivare le opportune politiche di recupero strutturale per scopi didattici e finanziari, con misure specifiche, di quei frantoi a tutt’oggi funzionanti. 4. L’azione di promozione dell’olio di oliva lucano di qualità è annualmente assicurato: con l’organizzazione, da parte dei competenti uffici dipartimentali, di premi e di mirate campagne promozionali, volte a favorire accordi commerciali, formazione di consorzi di produttori, ingresso degli oli di qualità nelle principali guide nazionali, partecipazione a fiere e manifestazioni indirizzate, di norma, ai mercati locali, nazionali ed emergenti. Art. 3 Programma di attività e composizione della Commissione tecnica permanente per la valorizzazione e la promozione dell’olivicoltura e dell’olio lucano di qualità 1. Per la valorizzazione e la promozione dell’olivicoltura e dell’olio lucano di qualità il Dipartimento Politiche agricole e forestali redige il programma triennale delle attività, quantifica l’ammontare finanziario occorrente, ne individua le fonti e ripartisce le competenze tra i diversi soggetti partecipanti. 2. Per la valutazione della proposta del programma triennale il Dipartimento Politiche agricole e forestali si avvale della Commissione tecnica permanente composta da: a) Dirigente generale del Dipartimento Politiche agricole e forestali o suo delegato con funzione di presidente; b) dirigente responsabile dell’ufficio dipartimentale competente per materia, o suo delegato; c) dirigente responsabile dell’ufficio fitosanitario regionale o suo delegato; d) un funzionario del Dipartimento Politiche agricole e forestali, con funzioni di segretario verbalizzante; e) un docente esperto di olivicoltura, designato dall’Università degli Studi di Basilicata; f) un docente esperto di industrie agrarie, designato dall’Università degli Studi di Basilicata; g) dirigente responsabile del competente ufficio del Dipartimento Ambiente e territorio, infrastrutture, opere pubbliche e trasporti o suo delegato; h) Direttore dell’Alsia o suo delegato; i) rappresentanti delle Organizzazioni dei Produttori olivicoli lucani; j) un rappresentante designato, congiuntamente, dalle organizzazioni di rappresentanza dei titolari di frantoio. 3. Il funzionamento della Commissione tecnica è disciplinato da apposito regolamento, approvato con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Dipartimento Politiche agricole e forestali. 4. La Commissione tecnica dura in carica per un massimo di cinque anni, decade allo scioglimento del Consiglio regionale e la sua attività è senza oneri di spesa per la Regione. Art. 4 Divieti 1. Sull’intero territorio regionale sono vietati l’abbattimento, il taglio, l’espianto per il trasferimento ad altro sito di alberi di olivo secolari. 2. Sul territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico o paesaggistico sono vietati l’abbattimento, il taglio, l’espianto per il trasferimento ad altro sito di alberi di olivo, salvo i casi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e dalla presente legge. 3. In tutti gli altri casi, l’abbattimento, il taglio o l’espianto per il trasferimento ad altro sito devono essere preceduti da apposita comunicazione con la forma e le modalità definite da apposite linee guida di cui al successivo art. 6, anche in relazione al numero di piante che è possibile abbattere. 4. Il danneggiamento volontario e il taglio a ciocco sono assimilati, ai fini della presente legge, all’abbattimento. 5. Il divieto di abbattimento è esteso anche alle piante di olivo volontariamente danneggiate ovvero che presentino danni conseguenti alle gelate o agli incendi. Art. 5 Deroghe 1. In deroga ai divieti di cui al precedente art. 4, la Regione, tramite il Dipartimento Politiche agricole e forestali, può autorizzare l'abbattimento, il taglio ovvero l’espianto con zolla di piante di olivo ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico o paesaggistico, ricorrendo a una delle seguenti circostanze: a) lo spostamento degli alberi avvenga nell’ambito del territorio regionale; b) sia stata accertata, dall’ufficio istruttore, la morte fisiologica della pianta ovvero la permanente improduttività ovvero la riduzione di produttività dovuta a cause non rimovibili; c) sia stata verificata, dall’ufficio istruttore, l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto che renda disagevoli le operazioni colturali, rechi danno allo sviluppo ordinato delle singole piante, possa comprometterne la produttività; d) in tutti i casi in cui l'abbattimento si renda indispensabile per: 1) l'esecuzione di opere di pubblica utilità ovvero insediamenti abitativi; 2) la costruzione di fabbricati destinati alle attività aziendali; 3) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario con l’impianto di nuove coltivazioni. 2. Nei casi di cui al precedente comma 1, qualora l’olivo da abbattere sia pianta secolare, la richiesta di abbattimento deve essere sostituita da una proposta tecnica di spostamento su terreno ricadente nel territorio della Regione Basilicata. 3. In presenza di organismi nocivi che richiedono l’intervento di taglio o abbattimento, l’ufficio fitosanitario regionale, in deroga al precedente articolo 4, può rilasciare apposita autorizzazione. Art. 6 Direttive operative 1. Le modalità di ricezione delle richieste di abbattimento, taglio, espianto per trasferimento ad altro sito, di alberi di olivo, l’iter istruttorio procedimentale e le modalità di concessione sono definite con linee guida predisposte dal Dipartimento Politiche agricole e forestali entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione Tecnica di cui all’art. 3. Fino all’adozione delle predette linee guida trova applicazione la previgente disciplina. Art. 7 Sanzioni amministrative 1. Chiunque abbatte, taglia o espianta alberi di olivo secolari, senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione regionale, è soggetto al pagamento di una sanzione, il cui importo varia da 2.000 euro a 4.000 euro per singola pianta abbattuta. 2. Chiunque abbatte, taglia o espianta alberi di olivo, in aree vincolate, senza aver ricevuto apposita autorizzazione dal competente ufficio del Dipartimento Politiche agricole e forestali, è soggetto al pagamento di una sanzione, il cui importo varia da 550 euro a 1.250 euro per singola pianta abbattuta. 3. Chiunque abbatte, taglia o espianta alberi di olivo, in aree non vincolate, senza aver presentato apposita comunicazione al competente ufficio del Dipartimento Politiche agricole e forestali, è soggetto al pagamento di una sanzione, il cui importo varia da 250 euro a 500 euro per singola pianta abbattuta. 4. L’importo delle sanzioni sarà stimato da parte dell’organo tecnico del Dipartimento Politiche agricole e forestali e le modalità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative sono soggette alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e definite nelle linee guida di cui all’articolo 6. Gli importi rivenienti dall’applicazione del regime sanzionatorio sono destinate al Dipartimento Politiche agricole e forestali per iniziative sull’intera filiera olivicola. Art. 8 Bruciatura del materiale vegetale 1. Così come disposto dall’art. 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’art. 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, del materiale vegetale derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco degli oliveti è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori ai tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Art. 9 Vigilanza e monitoraggio 1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da manomissioni, danneggiamenti, bruciature o tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale di vigilanza degli Enti locali, del Corpo forestale dello Stato nonché al personale del Dipartimento Politiche agricole e forestali. Il monitoraggio per la difesa fitosanitaria degli impianti olivicoli e per la riduzione dell’uso di fitofarmaci è affidata agli ispettori fitosanitari del competente servizio regionale. Art. 10 Esenzione 1. Sono esentati dall’applicazione delle norme contenute nella presente legge le piante destinate all’attività vivaistica. Art. 11 Norma finanziaria 1. Agli oneri rivenienti dall’approvazione della presente legge, per l’esercizio 2015, si provvede con le risorse appostate a valere sul Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio – Missione 20, Programma 03, per un importo di euro 40.000,00. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare variazione compensativa per la creazione del pertinente capitolo di bilancio. 3. Per gli anni successivi al 2015, si provvederà con le successive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Art. 12 Abrogazioni 1. La legge regionale 7 agosto 2002, n. 28, pubblicata sul Bollettino della Regione Basilicata n. 52 del 7 agosto 2002, è abrogata. Art. 13 Entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.