Regional Act No. 23 on the protection, development and practice of apiculture
Made 1994-04-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Veneto
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- agricultural development, apiculture/sericulture, animal health, internal trade, certification, data collection/reporting, offences/penalties, animal production
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Legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 (B.U.R. 33/1994) NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA Art. 1 - Finalità. 1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api. 2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare. Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57, contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per: a) risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonchè assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici; b) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze teorico pratiche e convegni, nonchè studi e ricerche; c) attività promozionali e divulgative per la migliore commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare; d) stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonchè acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati; e) acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per l'esercizio dell'attività apistica. Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico. 1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle associazioni, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti. 2. La Giunta regionale approva piani di intervento straordinario volti alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie su indicazione delle associazioni. Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura. 1. La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, un Centro regionale per l'apicoltura con compiti di: a) risanamento e profilassi delle malattie delle api; b) attuazione di analisi chimico/fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti; c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento; d) formazione ed addestramento degli operatori apistici da attuarsi presso le associazioni di produttori apistici riconosciute. 2. Per le attività di ricerca e sperimentazione sulla genetica e le tecniche di allevamento delle api, il Centro si avvale di una sezione da attivarsi presso l'Azienda sperimentale regionale di Villiago. Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura. 1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura. 2. La consulta è composta da: a) il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE che la presiede; b) il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari; c) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie; d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura; e) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta. 3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE. 4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato. 5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura. Art. 6 - Registro dei tecnici apistici. 1. Presso la Giunta regionale è istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati annualmente dalle associazioni di produttori apistici riconosciute. 2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi. Art. 7 - Denuncia alveari. 1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. 2. I trasferimenti di alveari sul territorio veneto devono essere comunicati al Comune e alla Unità locale socio sanitaria di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta ed accompagnati da un certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi. Copia della certificazione deve essere conservata dagli interessati durante i trasferimenti. (1) 3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari. (2) Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api. 1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare alla Unità locale socio sanitaria, competente per territorio, le malattie accertate o sospette. (3) 2. Successivamente alla denuncia le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle associazioni di produttori apistici riconosciute, provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti in materia. Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli alveari. 1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali. 2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno ed a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. 3. La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria. (4) 4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura. 5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto: a) alle strade di pubblico transito; b) ai confini di proprietà. (5) 6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al comma 5 se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre gli alveari posti all'estremità. 7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione. Art. 10 - Vigilanza. 1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato. 2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni. Art. 11 - Sanzioni. 1. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000. 2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000. 3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000. 4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000. 5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000. Art. 12 - Disposizioni esecutive di attuazione. 1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge. Art. 13 - Abrogazioni di norme. 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 5 novembre 1979, n. 87; b) la legge regionale 7 dicembre 1982, n. 41; c) il regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10. Art. 14 - Norma transitoria. 1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993 e l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 novembre 1979, n. 87 e 7 dicembre 1982, n. 41. (6) Art. 15 - Norma finanziaria. 1. Per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di 160 milioni così ripartita: a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3; b) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, per competenza e per cassa del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994: capitolo descrizione competenza cassa 11504 Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 100.000.000 100.000.000 11575 Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico 60.000.000 60.000.000. 3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli per i quali sono disposte le variazioni in aumento: (7) capitolo descrizione competenza cassa 12015 Contributi per i piani di intervento straordinario di cui all'articolo 3, comma 2 60.000.000 60.000.000 12017 Contributi all'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'attivazione e la gestione del Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4 100.000.000 100.000.000. (1) Comma così sostituito da art. 6 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (2) Comma così sostituito da art. 6 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (3) Comma così sostituito da art. 6 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (4) Comma così sostituito da art. 6 comma 4 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (5) Comma così modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. (6) Comma così modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. (7) Vedi errata corrige sul B.U.R. del 17 giugno 1994, n. 50. A causa di un errore di trascrizione il terzo comma dell'art. 15 era stato omesso.