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Laws of Italy

Regional Act No. 23 amending Regional Act No. 59 of 5 July 1979 regulating coral fishing

Made 1989-05-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Sardegna
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, coral, fishing gear/fishing method, subsidy/incentive, fishery management and conservation, aquatic animals

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 30-05-1989 REGIONE SARDEGNA Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente << Regolamentazione della pesca del corallo >>. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 21 del 7 giugno 1989 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pesca del corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la picozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea. 2. E' vietato l' uso di qualsiasivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal precedente comma. ARTICOLO 2 1. A favore dei pescatori singoli o associati proprietari di barche attrezzate per la pesca del corallo con i sistemi dell' ingegno o della croce di Sant' Andrea, che negli anni 1988 o 1989 abbiano ottenuto l' autorizzazione di cui alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, per praticare la pesca del corallo con i predetti sistemi e che, a seguito dell' entrata in vigore del divieto di cui all' ultimo comma del precedente articolo, intendano acquistare nuove attrezzature da pesca, il contributo di cui all' articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato fino al 70 per cento della spesa ammessa. 2. Potranno accere al beneficio di cui al comma precedente esclusivamente le domande presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 30 maggio 1989

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