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Laws of Italy

Regional Act No. 22 on the protection of reptiles and amphibians

Made 1987-04-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Valle d'Aosta
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
reptiles, amphibians, hunting/capture, offences/penalties, protection of species, wild fauna, biodiversity

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1-04-1987 REGIONE VALLE D'AOSTA Norme per la tutela dei rettili e anfibi. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 8 del 24 aprile 1987 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 30 aprile 1987 Il Consiglio Regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. E' vietato alterare, disperdere e distruggere intenzionalmente, asportare o raccogliere uova di tutte le specie di rettili. ARTICOLO 2 1. E' vietata la cattura, l' uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979: a) Allegato 2: Ramarro (Lucerta viridis) Colubro di Esculapio (Elaphe longissima) Coronella (Coronella austriaca) Lucertola muraiola (Podarcis muralis) b) Allegato 3. Lucertola vivipara (Lacerta vivipara) Orbettino (Anguis fragilis) Biacco (Coluber viridiflavus) Natrice dal collare (Natrix natrix) Tutti gli altri rettili. ARTICOLO 3 1. E' vietata la cattura, l' uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di anfibi, compresi negli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979: a) Allegato 2: Rospo smeraldino (Bufo viridis) Raganella (Hyla arborea) b) Allegato 3: Tritone alpino (Triturus alpestris) Salamandra (Salamandra salamandra) Salamandra nera (Salamandra atra) Rospo comune (Bufo bufo) Tutti gli altri anfibi. ARTICOLO 4 1. Solo per motivi scientifico - didattici e previa autorizzazione dell' Assessore all' Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale è consentita la raccolta o cattura di cui agli articoli 1 - 2 - 3 in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta. ARTICOLO 5 1. Nelle oasi di protezione e nelle altre zone protette è vietata la cattura o l' ccusione della Vipera aspide (Vipera aspis) e del Marasso (Vipera berus), compresi nell' allegato 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979. ARTICOLO 6 1. La Regione dedica particoalre attenzione alla salvaguardia di biotopi di elezione di rettili e anfibi, quali paludi, acquitrini, sponde di corsi d' acqua, praterie e boschi, necessari per la loro alimentazione e riproduzione. ARTICOLO 7 1. Sono incaricati della sorveglianza e dell' applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza. ARTICOLO 8 1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 - 3 - 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso appartenente all' allegato 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso se appartenente all' allegato 3 della Convenzione di cui sopra. ARTICOLO 9 1. L' ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel Capitolo 7700 << Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni >> della Parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta. Aosta, 1o aprile 1987.

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