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Laws of Italy

Regional Act No. 22 amending Regional Act No. 39 of 2000 on forestry

Made 2014-04-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge Regionale n. 22: Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy · Toscana
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, authorization/permit, offences/penalties

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  1. REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 15 aprile 2014, n. 22 Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 24 aprile 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2000 1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' sostituito dal seguente: "3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2 o per le proprieta' private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono colturale o per motivi di pubblica utilita' o incolumita', l'ente competente provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea e a trasmetterlo al proprietario o possessore dei terreni, se noto, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione.". Art. 2 Modifiche all'articolo 42 della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 e' inserito il seguente: "1 bis. Sono escluse dall'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effettuate: a) nelle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4; b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale.". Art. 3 Modifiche all'articolo 44 della l.r. 39/2000 1. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 39/2000 e' sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle trasformazioni di cui all'articolo 42, comma 1 bis.". Art. 4 Modifiche all'articolo 63 della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 63 della l.r. 39/200 e' inserito il seguente: "5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5, puo' essere rilasciata anche ai residenti che raccolgono per uso personale.". Art. 5 Modifiche all'articolo 66 della l.r. 39/2000 1. Al comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 39/2000 le parole: "ne da' comunicazione" sono sostituite dalle parole: "presenta una dichiarazione". Art. 6 Modifiche all'articolo 70 ter della l.r. 39/2000 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 70 ter della l.r. 39/2000 le parole: "articolo 71, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 71, comma 2". Art. 7 Modifiche all'articolo 76 della l.r. 39/2000 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 39/2000 e' inserita la seguente: "b bis) le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalita' per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b);". Art. 8 Modifiche all'articolo 82 della l.r. 39/2000 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: "e del comma 2" sono soppresse. 2. Al numero 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: ", e del comma 2" sono soppresse. 3. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 e' sostituita dalla seguente: "a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo.". 4. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 e' inserita la seguente: "a bis) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per: 1) l'utilizzo da parte di un'impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unita' di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all'articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione e' raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni; 2) l'utilizzo di una impresa non iscritta all'elenco di cui all'articolo 38 bis nei casi previsti dall'articolo 47, comma 6 ter; la sanzione e' raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;". 5. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 82 e' inserito il seguente: "3 bis) la mancata esibizione da parte dell'operatore forestale del tesserino prescritto dall'articolo 47, comma 6 quinquies;". Art. 9 Modifiche all'articolo 84 della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 39/2000 e' inserito il seguente: "3 bis. Nel caso di violazioni dell'articolo 76, comma 1, lettera a), la sanzione aggiuntiva non puo' superare l'importo massimo di euro 10.000,00.". Art. 10 Norma transitoria 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana). 2. Gli articoli 2, 3 e 7 si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 15 aprile 2014 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8.4.2014

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