Regional Act No. 21 laying down urgent provisions for the protection of soil and water sources against water risks
Made 2012-05-21 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge Regionale n. 21: Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Land and soil, Water
- Keywords
- drainage/land reclamation, soil conservation/soil improvement, bank, bed, inland waters, authorization/permit, basin/catchment/watershed, flood, hazards
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REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 21 maggio 2012 , n. 21 Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 23 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Tutela dei corsi d'acqua 1. Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI). 2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. Sono autorizzati dall'autorita' idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano: a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene; b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei; c) rimodellazione della sezione dell'alveo; d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo. 4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita' idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni: a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua; b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale; c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche); d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali; e) non interferiscono con la stabilita' del fondo e delle sponde. 5. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorita' idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica altresi': a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi; b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici); c) agli interventi volti a garantire la fruibilita' pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1, purche' non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque; d) alle opere di adduzione e restituzione idrica; e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti gia' in regola con le disposizioni vigenti. 6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), e' dichiarato dai progettisti. Art. 2 Interventi nelle aree a pericolosita' idraulica molto elevata 1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI, come aree a pericolosita' idraulica molto elevata, e' consentita la realizzazione dei seguenti interventi: a) opere di difesa e regimazione idraulica; b) infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosita' idraulica al contorno. 2. Nelle aree di cui al comma 1, e' consentita, altresi', la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosita' idraulica al contorno: a) ampliamento e adeguamento di opere pubbliche; b) nuovi impianti e relative opere per la raccolta e la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento e la depurazione degli scarichi idrici, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti; c) nuovi edifici rurali ubicati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, oppure ampliamento o modificazione di quelli esistenti, salvo quanto previsto al comma 9, lettera g); d) interventi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere g) ed h) e all'articolo 79 della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico, salvo quanto previsto al comma 3 e al comma 9, lettera a). 3. Nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni di cui ai commi 4 e 5, sugli immobili esistenti ricadenti nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti: a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2005; c) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005; d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico. 4. Gli interventi di cui al comma 3, sono realizzati a condizione che: a) sia assicurata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di riduzione della vulnerabilita'; b) non si determini l'aumento dei rischi e della pericolosita' idraulica al contorno. 5. Gli interventi di cui al comma 3, lettere b), c), e d) sono realizzati a condizione che non determinino: a) creazione di nuove unita' immobiliari con destinazione d'uso residenziale o che comunque consenta il pernottamento; b) aumento della superficie coperta dell'edificio oggetto di intervento. 6. Nelle aree di cui al comma 1, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno non rientranti nell'articolo 80, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2005, oppure la realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono consentiti solo nel caso in cui non determinano aumento del livello di pericolosita' in altre aree. 7. Le opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, comprensive di quelle necessarie per non aggravare la pericolosita' idraulica al contorno, sono definite in uno specifico progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), oppure presentato e valutato nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo; la realizzazione di tali opere costituisce presupposto per la regolarita' degli interventi assentiti dai titoli abilitativi. 8. Il progettista produce l'asseverazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e comma 9, lettera g). 9. Il presente articolo non si applica: a) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti, nonche' alla sostituzione delle coperture in cemento amianto; b) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge; c) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o pubblico-privata, per i quali e' gia' stata stipulata convenzione o accordo preliminare, ai sensi del regolamento urbanistico, prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano realizzati preventivamente, o contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare le condizioni di pericolosita' idraulica al contorno; d) ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge; c) agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire, o sia stata presentata la SCIA, completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore della presente legge; f) agli interventi in aree che, al momento di entrata in vigore della presente legge, sono classificate in pericolosita' idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini o di opere di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico in pericolosita' idraulica inferiore al momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA; g) alla realizzazione di annessi agricoli, che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggono volume di laminazione in relazione a inondazioni aventi tempo di ritorno duecentennale, funzionali alla gestione dell'azienda agricola e situati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, purche', tramite convenzione o atto d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 42, comma 7, della l.r. 1/2005, sia stabilito di non modificare la destinazione d'uso degli stessi annessi agricoli. Art. 3 Deposito dei progetti e controlli 1. Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza relative agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), o delle relative varianti, l'interessato deposita presso la struttura regionale competente, indicando gli estremi del relativo titolo abilitativo: a) il progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica, di cui all'articolo 2, comma 7; b) le asseverazioni del progettista di cui all'articolo 2, comma 8. 2. Il direttore dei lavori risponde, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato ai sensi del comma 1, ed alle eventuali varianti dello stesso. 3. Prima di avviare i lavori per la realizzazione dell'intervento edilizio, il direttore dei lavori certifica la regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica e trasmette il relativo atto al comune e alla struttura regionale competente. 4. Ferma restando l'attivita' di vigilanza dei comuni svolta ai sensi dell'articolo 129 della l.r. 1/2005, la struttura regionale competente verifica a campione l'avvenuta esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica. 5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche e' determinata mensilmente, nella misura del 20 per cento dei certificati di cui al comma 3 ricevuti nel mese precedente a quello in cui e' effettuato il campionamento mediante sorteggio. 6. Il sorteggio avviene entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed e' immediatamente reso noto. Entro i trenta giorni successivi e' reso noto l'esito del sopralluogo effettuato sulle opere oggetto della verifica. 7. Nel caso in cui dal sopralluogo emerga che le opere di messa in sicurezza idraulica previste dal progetto depositato non risultino effettuate o completate, la struttura regionale competente lo segnala al comune, per gli adempimenti sanzionatori di competenza in materia urbanistico edilizia, nonche' all'autorita' giudiziaria competente. 8. Le fasi di sorteggio e verifica successive al deposito di cui al comma 1, non condizionano l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento edilizio. 9. Restano fermi i controlli previsti dalle vigenti normative e i relativi procedimenti. 10. Il presente articolo non si applica agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso a costruire o sia stata presentata la SCIA, completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 Sanzioni 1. La mancata esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 132, 134 o 135 della l.r. 1/2005, a seconda del titolo abilitativo edilizio richiesto per l'intervento stesso. 2. La mancata trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del certificato di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica comporta la sanzione pecuniaria di 258,00 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento edilizio e' in corso di esecuzione. Art. 5 Disposizione finale 1. Restano fermi i pareri, le valutazioni tecniche, le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per i procedimenti di cui alla presente legge. Art. 6 Abrogazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 141 e 142 della l.r. 66/2011; b) i punti 43 e 44 del considerato del preambolo della l.r. 66/2011. Art. 7 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 maggio 2012 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 maggio 2012. (Omissis).