Skip to content
Nelum
Laws of Italy

Regional Act No. 21 implementing Act No. 353 of 2000 on forest fires

Made 2013-11-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge Regionale n. 21 : Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy · Piemonte
Subjects
Forestry
Keywords
fire management, forestry protection measures, forest management/forest conservation, forest service, hazards

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 19 novembre 2013, n. 21 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita', definizioni e azioni 1. La Regione persegue la finalita' di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bosco: quanto stabilito all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17; b) incendio boschivo: fuoco con suscettivita' ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree; c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto; d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante; e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi; f) sistema operativo regionale antincendi boschivi (AIB), di seguito denominato sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione e, per effetto della stipulazione di appositi accordi, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo nazionale vigili del fuoco, dal volontariato di cui al comma 3, lettera e) e da soggetti che svolgono attivita' in attuazione dei contratti di cui al comma 3, lettera f); il sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, di seguito denominate procedure operative, di cui al comma 3, lettera c). 3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale: a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi; b) predispone il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato piano, e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi); c) applica le procedure operative approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema operativo AIB; d) stipula accordi con le istituzioni dello Stato indicate all'articolo 7, comma 3 della l. 353/2000, per attivita' di formazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; e) convenziona, per attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, l'associazione regionale Corpo volontari AIB Piemonte o analoga associazione regionale di volontari AIB che presenta i requisiti richiesti dalle procedure operative; f) stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attivita' formative ed informative; g) favorisce studi e ricerche relativi alla previsione, alla prevenzione, alla lotta agli incendi boschivi e alla ricostituzione del bosco danneggiato dal fuoco; h) promuove azioni di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione sul pericolo e sul rischio incendi e promuove, ai fini della crescita e della effettiva educazione ambientale, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado; i) definisce, programma e coordina corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale vigili del fuoco ed il volontariato di cui alla lettera e); l) istituisce e coordina la sala operativa unificata permanente secondo le modalita' previste dall'articolo 7; m) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco. Art. 2 Corpo forestale dello Stato 1. La struttura regionale competente in materia, a seguito della stipulazione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), affida al Corpo forestale dello Stato l'attivita' di direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa la direzione operativa dei mezzi aerei regionali e statali e del personale volontario. 2. Il Corpo forestale dello Stato concorre, all'interno della sala operativa unificata permanente, al coordinamento del sistema operativo AIB. Art. 3 Corpo nazionale vigili del fuoco 1. A seguito della stipulazione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura il concorso operativo nelle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, in stretta collaborazione con le attivita' di competenza del Corpo forestale dello Stato e del volontariato e concorre, all'interno della sala operativa unificata permanente, al coordinamento del sistema operativo AIB in caso di incendi di interfaccia urbano-foresta. Art. 4 Volontariato 1. L'associazione regionale dei volontari AIB concorre, a seguito di convenzione, con la Regione nell'opera di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto: a) delle norme del piano; b) delle procedure operative; c) delle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti alla direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva. 2. I volontari AIB che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi: a) sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera b) della l. 353/2000 e come specificato nelle procedure operative; b) sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi a norma del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 febbraio 1992 (Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima); c) intervengono in tutte le fasi di lotta attiva agli incendi boschivi con gli appositi dispositivi di protezione individuale, come indicato nelle procedure operative. 3. L'associazione regionale dei volontari AIB concorre, all'interno della sala operativa unificata permanente, al coordinamento del sistema operativo AIB. Art. 5 Previsione e determinazione stato di massima pericolosita' 1. La Giunta regionale, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva, coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio. 2. La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite l'analisi dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto alle decisioni per tutte le attivita' di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosita'. 3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosita', anche per una o piu' province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6. 4. La determinazione dello stato di massima pericolosita' e' tempestivamente resa nota agli enti territoriali ed ai cittadini tramite gli strumenti di comunicazione della Regione e degli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB. Art. 6 Prevenzione 1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; esse sono attuate nel rispetto delle finalita' del piano e secondo gli obiettivi da esso indicati. 2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attivita' di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi. 3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono programmati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio prevedibili nei luoghi in cui e' realizzata la prevenzione stessa. 4. Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati, curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi: a) viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto indicato nel piano; b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali; c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB; d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione; e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione; f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantita' di combustibile vegetale. 5. Le opere e gli interventi di cui al comma 4, identificati e localizzati su proposta della struttura regionale competente per materia, sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 6. A fini preventivi e gestionali e' ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi: a) diminuzione dell'intensita' e della diffusibilita' degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi e' alto; b) manutenzione dei viali tagliafuoco; c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza e' consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco; d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale; e) ricerca scientifica. 7. L'applicazione del fuoco prescritto e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente che, previa valutazione di un progetto esecutivo da parte del proponente ed in conformita' a quanto previsto dal piano, prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto esecutivo e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilita' di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al sistema operativo AIB. Art. 7 Lotta attiva agli incendi boschivi 1. Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica con mezzi aerei e da terra. 2. La Giunta regionale programma la lotta attiva, assicura il coordinamento del proprio sistema operativo AIB, istituisce e coordina la sala operativa unificata permanente, avvalendosi delle proprie strutture e, a seguito di apposite convenzioni, avvalendosi: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato; b) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) di personale volontario di cui all'articolo 4. 3. La sala operativa unificata permanente contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attivita' di protezione civile e pertanto, a regime, essa costituisce, congiuntamente alla sala operativa di protezione civile regionale, la sala operativa integrata per il concorso alla gestione delle emergenze relative ai diversi rischi che insistono sul territorio regionale, nonche' l'organo di collegamento tra le componenti territoriali deputate a svolgere compiti di protezione civile e antincendi boschivi. 4. La sala operativa unificata permanente e' istituita presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile e sistema operativo AIB della Regione. Art. 8 Ricostituzione boschiva 1. La Regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumita'. 2. La ricostituzione avviene secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti. Art. 9 Segnalazione di incendi boschivi 1. Chiunque scopre in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito, lo segnala immediatamente al Corpo forestale dello Stato o ai vigili del fuoco o alle autorita' comunali o ad altri numeri di pubblico soccorso, al fine di organizzare tempestivamente la necessaria opera di spegnimento. Art. 10 Aree naturali protette 1. Nelle aree naturali protette le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate secondo quanto disposto dall'articolo 8 della l. 353/2000. Capo II DIVIETI, SANZIONI E PRESCRIZIONI Art. 11 Divieti, deroghe e cautele per l'accensione nei boschi e nei pascoli montani 1. I divieti e le sanzioni di cui al presente capo si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009. 2. Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. 3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento: a) accensione di fuochi per attivita' turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati; b) accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, in conformita' a specifiche previsioni del piano in vigore per singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle altre disposizioni del piano ed e' subordinata alla comunicazione, almeno quarantotto ore prima dell'inizio attivita', agli uffici regionali competenti in materia forestale; c) accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; il fuoco e' acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato; d) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione al Corpo forestale dello Stato competente per territorio, entro quarantotto ore precedenti l'inizio dell'attivita'; e) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e d'artificio, attivita' per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza. 4. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 3, e' preventivamente isolato e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. 5. Le persone autorizzate per l'accensione di fuochi, ai sensi del comma 3, rimangono presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. 6. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosita' per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, e' vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che puo' creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. 7. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000. 8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 10 della l. 353/2000. Art. 12 Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi 1. Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti attuano, anche con finalita' di prevenzione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedono, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati. Art. 13 Vigilanza 1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate: a) dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo 2; b) dalla polizia provinciale, alla polizia municipale ed ai guardaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza; c) dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale); d) dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Art. 14 Sanzioni 1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro. 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000. 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Capo III ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 15 Abrogazione 1. La legge regionale 9 giugno 1994 n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi) e' abrogata. Art. 16 Disposizioni finanziarie 1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DB0902. 2. Agli oneri di parte corrente e in conto capitale, quantificati, in termini di competenza, in 3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2014-2015, iscritti nell'ambito delle UPB DB14141, DB14241 e DB14262, si provvede con risorse individuate secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 19 novembre 2013 COTA

Regional Act No. 21 implementing Act No. 353 of 2000 on forest fires · Nelum