Regional Act No. 20 on the hunting calendar and amending Regional Act No. 3 of 12 January 1994
Made 2002-06-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, seasons, hunting gear/hunting methods, total allowable catch, offences/penalties, protection of species, biodiversity
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LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 10-06-2002 REGIONE TOSCANA Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 13 del 19 giugno 2002 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: CAPO I STAGIONE VENATORIA ARTICOLO 1 (Stagione venatoria e giornate di caccia) 1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì , mercoledì , giovedì , sabato e domenica. 3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì , è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria. ARTICOLO 2 (Giornata venatoria) 1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari: a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale); b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale); c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale); d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00; f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45; g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38; h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45; i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00; l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15. Fanno eccezione: a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto; b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra. CAPO II ESERCIZIO DELLA CACCIA ARTICOLO 3 (Modalità e forme di caccia) 1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo. 2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita. 3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. 4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. 5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico. 6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. 7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento al beccaccino. 8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti. ARTICOLO 4 (Carniere giornaliero) 1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria. 2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità : a) lepre: un capo; b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi; c) beccaccia: tre capi; d) tortora: dieci capi. 3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia. 4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede. ARTICOLO 5 (Allenamento ed addestramento cani) 1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci giorni del periodo, l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 42 comma 2 della LR 3/1994 e alla deliberazione consiliare 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità . ARTICOLO 6 (Tesserino venatorio) 1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza. 2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (I) o (X), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito territoriale di caccia o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 5, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili. 3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (I) o (X) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio. 4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato. CAPO III CALENDARIO VENATORIO ARTICOLO 7 (Periodi di caccia e specie cacciabili) 1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo. 2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre. 3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe. 4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente. 5. Dal 1 novembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996, n. 4 "Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati". Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'articolo 30 comma 6 della LR 3/1994 le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'INFS. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - terza domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì . ARTICOLO 8 (Deroghe) 1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento all'alzavola, al germano reale, alla marzaiola, alla tortora (Streptopelia turtur), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. 2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1. 3. Nelle aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell'articolo 16 della L. 157/1992 è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dalla terza domenica di settembre e anche in caso di terreno coperto da neve. 4. Le Province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio. CAPO IV MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 ”Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ”Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ARTICOLO 9 (Modifiche all'articolo 28 della LR 3/1994) 1. All'articolo 28 della legge regionale 3/1994 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: "3 bis. Non sono considerati fissi, ai sensi dell'opzione di cui al comma 3, gli appostamenti per la caccia agli ungulati, ai colombacci, agli acquatici nei laghi artificiali e di quelli installati su superfici allagate di proprietà privata e gli appostamenti senza richiami vivi di cui all'articolo 14, comma 12 della legge 157/1992. 3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui alla lettera b) del comma 3 è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1 ottobre". ARTICOLO 10 (Modifiche all'articolo 30 della LR 3/1994) Il comma 5 dell'articolo 30 della LR 3/1994 è sostituito dal seguente: "5. Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria." ARTICOLO 11 (Modifiche all'articolo 34 della LR 3/1994) 1. L'articolo 34 della LR 3/1994 è sostituito dal seguente: "Art. 34 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti 1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. 2. Ogni cacciatore può detenere fino a dieci uccelli di cattura delle specie di cui al comma 1. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1. 3. Il numero massimo di uccelli da richiamo, detenibili da ogni cacciatore, compresi quelli di allevamento, non può superare le venti unità . Per i cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso tale numero è elevato a 80 unità , di cui non più di 40 di cattura. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i richiami possono essere tenuti privi di anello. Per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la Provincia e per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore. 5. I cacciatori che detengono un numero di uccelli superiore a quanto fissato ai commi 2 e 3 li mantengono in possesso fino ad esaurimento e, comunque non oltre il 31 dicembre 2008. 6. Gli uccelli da richiamo, detenibili nelle qualità indicate ai commi 2 e 3 sono utilizzabili nel numero e nei modi di cui al regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 1 (Regolamento degli appostamenti). 7. Chi intenda praticare la caccia con richiami vivi fuori dalla Toscana dovrà utilizzare richiami secondo la normativa propria della Regione ospitante. 8. Le Province autorizzano gli appostamenti a fini venatori secondo le norme del regolamento regionale 1/95. 9. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 4 (Regolamento per la cattura degli uccelli da utilizzare a scopo richiamo). Le Province assegnano i richiami catturati negli impianti gestiti ai sensi del regolamento regionale 4/1995 sulla base della documentazione in loro possesso. ARTICOLO 12 (Modifiche all'articolo 41 della LR 3/1994) 1. L'articolo 41 della LR 3/1994 è sostituito dal seguente: "Art. 41 - (Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari) 1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione. 2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. 3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla Provincia competente per territorio. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Provincia. 4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dalla Provincia il movimento dei capi. 5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa. 6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla Provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare. 7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione. 8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge. 9. Le Province possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle Province o di altre pubbliche amministrazioni.". CAPO V NORME GENERALI ARTICOLO 13 (Immissioni) 1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata. ARTICOLO 14 (Sanzioni) 1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla LR 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della LR 3/1994. 2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30. ARTICOLO 15 (Norma finale) 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia. 2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità . ARTICOLO 16 (Abrogazione) 1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001- 2002) è abrogata. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 10 giugno 2002 Martini La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 giugno 2002.