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Laws of Italy

Regional Act No. 20 making provision against vivisection

Made 2002-08-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Emilia-Romagna
Subjects
Livestock
Keywords
animal welfare, offences/penalties

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 01-08-2002 EMILIA-ROMAGNA NORME CONTRO LA VIVISEZIONE Articolo 1 Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi. 2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Universita' ed Istituti scientifici. Articolo 2 Divieti 1. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione. 2. E' altresi' vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 2. Articolo 3 Sanzioni 1. Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 e' soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 euro, maggiorata a 45.000 euro in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali. Articolo 4 Vigilanza 1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende unita' sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV), nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o associati. 2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 2 sono esercitate dalla Regione. Articolo 5 Norma finanziaria 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2 inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unita' previsionale di base che sara' dotata della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. Articolo 6 Entrata in vigore 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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