Regional Act No. 2 establishing the Basin Authority of the Basilicata Region
Made 2001-01-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Basilicata
- Subjects
- Water
- Keywords
- inland waters, river basin institution, policy/planning, basin/catchment/watershed, governance, institution
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Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità della Legge 1. E’ istituita ai sensi della legge 18.5.1989, n. 183 e successive modificazioni, delle intese già sottoscritte dalle Regioni interessate, secondo la previsione dell’art. 2 comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267, l’Autorità di Bacino dei fiumi regionali Basento, Cavone ed Agri ed interregionali Bradano e Sinni Noce, di competenza della Regione Basilica ta, in seguito denominata “Autorità di Bacino della Basilicata” con sede a Potenza. 2. L’Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della leale cooperazione con le Regioni limitrofe e con gli Enti locali operan ti sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare persegue l’unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianifica zione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi di Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni. 3. All’Autorità di bacino, per il suo funziona mento e per quanto non previsto nella pre sente legge si applicano le norme della Regione Basilicata. Art. 2 Delimitazione dei bacini idrografici 1. I bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano, Sinni e Noce, nonchè i bacini idro grafici dei fiumi regionali lucani Basento, Cavone ed Agri, elaborati secondo i criteri tecnici allegati al D.P.R. 14.4.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1.7.1994, sono quelli le cui delimitazioni sono state approvate dal Comitato Istituzionale delle rispettive Autorità di Bacino e, successiva mente, dalla Giunta Regionale di Basilicata. Parte I N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 447 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE ––––––––– Legge regionale 25 gennaio 2001, n. 2 COSTITUZIONE DELL’AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: Titolo II AUTORITA’ DI BACINO Art. 3 Organi dell’Autorità di Bacino 1. Sono organi dell’Autorità di Bacino: a) il Comitato Istituzionale; b) il Comitato Tecnico; c) il Segretario Generale; d) la Segreteria tecnica operativa. Art. 4 Comitato Istituzionale 1. Il Comitato Istituzionale è composto: a) dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata che lo presiede, o suo delegato; b) dal Presidente della Giunta regionale della Puglia, o suo delegato; c) dal Presidente della Giunta regionale della Calabria, o suo delegato; d) dai Presidenti delle Province interessate ovvero da loro delegati; e) da un rappresentante del Comitato dei Ministri di cui all’art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183. 2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all’atto del primo insediamento del comitato. 3. Le adunanze e le deliberazioni del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni, in ogni caso, richiedono il voto favorevole del rappresentante della Regione che abbia competenza territoriale prevalente con riferimento all’oggetto del deliberato. I punti all’ordine del giorno riguardanti i baci ni idrografici interregionali dei fiumi Bradano e Sinni-Noce non potranno essere portati a delibera qualora sia assente il rap presentante della Regione interessata per competenza territoriale all’argomento. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. Il Comitato approva nella prima adunanza il regolamento per il suo funzionamento. 5. In caso di inattività o inadempienza del Comitato Istituzionale il rappresentante del Comitato dei Ministri di cui all’art. 4 della legge 183/89 procede alla convocazione ovve ro a promuovere la procedura di cui all’art. 5 comma 3 del D.L.vo n.112/98. Esso, vigila altresì sulla corretta applicazione del regola mento di cui al comma 4 precedente e sull’a dozione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 9 successivo. 6. Alle sedute del Comitato Istituzionale parte cipa con voto consultivo e con funzioni di Segretario, il Segretario Generale dell’Auto rità di Bacino. 7. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente invita alle adunanze del Comitato istituzionale, a titolo consultivo, i Sindaci dei Comuni interessati ed i Presidenti delle Comunità montane e degli Enti Parco nazio nali e regionali. Art. 5 Compiti del Comitato Istituzionale 1. Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha i seguenti compiti: a) adozione del progetto di coordinamento dei Piani di bacino relativi ciascun bacino idrografico assegnato alla competenza dell’Autorità di bacino in un unico e gene rale Piano di bacino; b) definizione dei criteri, metodi, temi e modalità per l’elaborazione dei piani di bacino e determinazione delle compo nenti dei piani di bacino che costituisco no interesse esclusivo delle singole Regioni; c) adozione delle misure di salvaguardia; d) adozione ed approvazione dei Piani di Bacino relativi ai singoli bacini idrografici e dei singoli Piani Stralcio; e) adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della legge 18.5.1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato all’Autorità di Bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali; f) controllo dell’attuazione dei piani di baci no e dei relativi programmi di intervento; 448 N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 Parte I g) adozione ed approvazione di normative omogenee relative a permessi, limiti e divieti nei settori inerenti alle finalità di cui all’art. 1; l) nomina del vice Presidente del Comitato Istituzionale; m) nomina del Segretario Generale; n) nomina del Comitato tecnico-scientifico; o) approvazione del regolamento di ammini strazione e di contabilità; p) adozione della pianta organica ed appro vazione del regolamento di organizzazio ne degli uffici e servizi; q) approvazione del programma finanziario annuale dell’attività di studio, di ricerca nonché delle spese di funzionamento della Struttura tecnico-amministrativa; r) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione ed il contenimento degli effetti sull’ambiente del programma trien nale di intervento di cui all’art.10 seguente e delle attività presenti sul territorio dell’Autorità di bacino, con particolare riferimento a quelle agricole, zootecniche ed industriali ed ai sensi del decreto legi slativo 11 maggio 1999, n. 152 e successi ve modificazioni; s) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; t) approvazione delle intese e accordi di pro gramma con Enti Territoriali e Locali, Enti Pubblici ed Associazioni riconosciute previo parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla congruenza con le attività di pianificazione e programmazione già realizzate, in corso e programmate; u) delegare le attività di autorizzazioni, di nulla-osta e di pareri al Segretario Generale nei casi e nei limiti espressamen te previsti. Art. 6 Comitato Tecnico 1. Il Comitato tecnico è convocato, anche su richiesta del Comitato istituzionale, dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, che lo presiede, ed è composto da: a) funzionari regionali in servizio con quali fica dirigenziale designati dalle Regioni aggregate in numero proporzionale ai pesi paritetici delle Regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamen to di attuazione da emanarsi con successi vo atto dello stesso Comitato Istituzionale; b) un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province aggregate; c) un funzionario per ciascuna delle Amministrazioni indicate all ’art. 10 comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integra zioni; d) dagli esperti incaricati di consulenze dall’Autorità di Bacino per le questioni oggetto dell’incarico, senza diritto di voto. 2. Il Comitato tecnico è nominato con delibera zione del Comitato Istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministra zioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designa zioni previste, il comitato istituzionale prov vede direttamente alla designazione delle componenti mancanti ed alla costituzione del comitato tecnico scientifico. 3. Il Comitato Istituzionale, contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico, ne approva il regolamento di funzionamento. 4. Il Comitato tecnico è organismo di consulen za del Comitato Istituzionale e del Segretario Generale; fornisce vigilanza, indirizzo e sup porto tecnico scientifico all'elaborazione dei Piani di Bacino ed alle attività connesse; esprime parere su ogni altra attività dell’Autorità di Bacino quando ciò gli venga richiesto dal Presidente del Comitato Istituzionale o dal Segretario Generale. Art. 7 Segretario Generale 1. Il Segretario generale con l’ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto: a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino; b) cura l’istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale cui formula proposte; c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Ammini strazioni statali, regionali e degli Enti locali; Parte I N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 449 d) cura l ’attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale agendo per conto di tale Organo nei limiti delle funzioni attribuitegli dal D.L. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le deli berazioni; e) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione dei Piani di bacino e dei Piani Stralcio, per l’esercizio del pote re di vigilanza ed in tale materia esercita le potestà che gli vengono delegate dal Comitato medesimo; f) dirige la Segreteria tecnica operativa; g) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, di regolamento o per delega del Comitato Istituzionale. 2. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Istituzionale, e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati di capacità gestio nale, tra i funzionari regionali di livello diri genziale o tra professionisti esterni. Svolge i compiti di cui all’art. 14 della L.R. 2.3.1996, n. 12. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. È collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l’Amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della legislatura nella quale l’incarico è stato conferito. 3. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dalla Giunta regionale della Basilicata, su proposta del Comitato Istituzionale e secondo i criteri di cui all’art. 13 della legge 7.8.1990, n. 253. L’atto di nomina del Segretario Generale è tra smesso, a cura del Comitato Istituzionale, alle Giunte regionali interessate. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni riguardanti i Dirigenti generali della Regione Basilicata Art. 8 Segreteria Tecnica Operativa 1. La Segreteria tecnica operativa è diretta dal Segretario Generale e svolge le seguenti fun zioni: a) elabora i Piani di Bacino ed i Piani Stralcio; b) elabora e sviluppa l'attività di pianificazio ne e di programmazione dell’Autorità di Bacino e di quanto a questa connesso, in base a quanto definito dagli artt. 3 e 17 della legge 18 maggio 1985 n. 183; c) predispone la relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e del suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfolo gico e idrogeologiche dei bacini idrografi ci, sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di inter vento e della loro efficacia sulla salvaguar dia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonchè sullo sviluppo e la sicurezza della società regionale; d) fornisce supporto tecnico-operativo al Comitato istituzionale, al Comitato tecni co ed a qualunque altra attività compatibi le con i fini istituzionali dell’Autorità di bacino; e) utilizza e partecipa a coordinare per le sole finalità dell’Autorità di bacino, se non altrimenti ed esplicitamente richiesto dalle regioni territorialmente competenti, i sistemi di monitoraggio ambientale delle regioni stesse e degli enti territoriali inte ressati, ne partecipa alla gestione e ne integra le infrastrutture preposte quando necessario; f) coordina o porta ad unità funzionale i ser vizi regionali, in particolare quello carto grafico, indispensabili per sviluppare le attività ed assolvere ai compiti dell’Auto rità di bacino; g) si collega e collabora strettamente, per le finalità dell’Autorità di bacino, con alcuni servizi nazionali, regionali e degli enti ter ritoriali, quali, tra gli altri, i Servizi tecnici dello Stato, l’ARPAB, il servizio sismico e di protezione civile, i servizi meteorolo gici; h) provvede all’attività di catalogazione, con servazione, aggiornamento, diffusione ed elaborazione della cartografia regionale anche in relazione agli usi ed alle utilizza zioni disciplinate da normative regionali; i) fornisce, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 1999, dalla Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero dei LL.PP., supporto tecnico operativo all’Autorità di Governo di cui al comma 1 dello stesso art. 5. 450 N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 Parte I 2. La Segreteria tecnica operativa è preposta alla gestione delle seguenti materie: a) Cartografia, identificazione dei sistemi territoriali ed ambientali, monitoraggio qualitativo e quantitativo del suolo e delle acque; b) Studi e ricerche; c) Difesa del suolo ed uso del territorio; d) Difesa ed uso razionale delle coste e dei litorali; e) Bilancio idrico, uso razionale e tutela della risorsa idrica; f) Leggi ed Amministrazione. 3. La Segreteria tecnica operativa è organizzata dalla Giunta regionale della Basilicata in base ai principi stabiliti dal D.L.vo 29/93 e 80/98 e successive modificazioni sulla base di quanto richiamato dall’art. 12, comma 9 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 e su proposta formulata dal Comitato istituziona le entro 60 giorni dal suo insediamento, dotandola di capacità tecniche ed ammini strative in grado di assolvere efficacemente ai compiti e alle funzioni sia stabilite dal pre sente articolo, sia attribuite dalle leggi e dalle statuizioni di accordi di programma tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali interessa ti. Le unità di personale necessarie sono reperite nell’ambito delle unità tecnico amministrative della Regione Basilicata o mediante comando o distacco o attraverso concorsi pubblici e portate ad unità funzio nale nell’ambito della Segreteria tecnica ope rativa. Titolo III PIANO DI BACINO E PROGRAMMA Art. 9 Piani di Bacino 1. I piani di bacino hanno valore di piani terri toriali di settore e costituiscono lo strumen to conoscitivo, normativo e tecnico-operati vo mediante il quale sono pianificate e pro grammate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valoriz zazione ed alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratte ristiche fisiche ed ambientali dei territori interessati. Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimen ti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti ciascun bacino. 2. I progetti dei piani di bacino inerenti i sin goli bacini idrografici dei fiumi di Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni devono confrontarsi e concertarsi con i pro grammi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque, hanno i contenuti di cui al comma 3 del l’art. 17 della legge 18.5.1989, n. 183. 3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al precedente comma 2. 4. Il piano di bacino generale può emendare e/o modificare singoli piani di bacino e piani stralcio. 5. Al fine di pervenire ad una pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di baci no che dei piani stralcio, l’Autorità di Bacino deve prevedere specifici strumenti ed attività di concertazione con gli Enti Territoriali. I contenuti di tale attività, indispensabili al fine dello snellimento delle procedure e di approvazione del Piano, fanno parte inte grante del Progetto di Piano e del Piano. 6. Il progetto di piano, sia esso generale, relati vo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore funzionale, elaborato dalla Segrete ria tecnica operativa anche in collaborazio ne con esperti esterni all’Amministrazione regionale, è adottato dal Comitato Istituzio nale e dell’adozione del progetto di piano è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni Basilicata, Puglia e Calabria, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione. Il pro getto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle regioni e province per l’eventuale consultazione per 30 giorni dopo la pubblicazione dell’avvenu Parte I N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 451 ta adozione del Comitato Istituzionale nella Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali. Presso ogni sede di consultazione è predi sposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti. 7. Le osservazioni sul progetto di piano posso no essere inoltrate alla Autorità di Bacino, oltre che alla Regione territorialmente com petente, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consul tazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma precedente. Entro i successivi trenta giorni l’Autorità di Bacino, sulla base delle osservazioni formula un parere e propone al Comitato istituzionale l’approvazione del progetto di piano sentito il Comitato Tecnico Scientifico. 8. Il Comitato Istituzionale, tenendo conto del parere espresso dalle Regioni territorial mente competenti sulle osservazioni perve nute, approva il piano. 9. Le regioni o gli enti da esse delegati, entro dodici mesi dall’approvazione dei piani di bacino, provvedono ad adeguare i piani ter ritoriali ed i programmi regionali ai sensi del comma 4 dell ’art. 17 della legge 18.5.1989, n. 183. 10. Di conseguenza la Regione Basilicata ade gua anche le Direttive ed i Piani generali di bonifica di cui alla legge regionale 28 feb braio 1995, n. 22, il Piano pluriennale di sal vaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, i Piani di tutela delle acque ed i progetti di gestione degli impian ti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, la Convenzione tipo ed il rela tivo disciplinare per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito di cui alla legge regiona le 23 dicembre 1996, n. 63 ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 11. Il Piano pluriennale di salvaguardia e valo rizzazione ambientale e forestale, di cui all’art. 6 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, è un piano regionale che in assenza dei piani di bacino, ha valore di un progetto di piano stralcio, adottato ed appro vato da parte del Comitato istituzionale. 12. In attesa dell’approvazione dei piani di baci no, l’Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Art. 10 Programmi triennali 1. I piani di bacino sono attuati attraverso pro grammi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche. 2. I programmi triennali di intervento sono predisposti ed adottati dall’Autorità di baci no e sono proposti per l’approvazione alle Regioni per le parti di rispettiva competen za territoriale e per le finalità previste agli artt. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche. 3. Le provincie, le comunità montane ed i comuni, interessati e secondo le rispettive competenze, concorrono tra l’altro alla pre disposizione dei programmi triennali di intervento ai sensi del comma 4 dell’art.1 e del comma 1 dell’art. 11 della legge 18 mag gio 1989, n. 183 e successive modifiche. A tal fine l’Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti ed attività di concerta zione, anche promuovendo accordi di pro gramma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. I programmi triennali di intervento sono coordinati con i programmi annuali e plu riennali di intervento in attuazione dei piani regionali e sub-regionali finalizzati alla con servazione, alla difesa, alla valorizzazione ed alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Di conseguenza la Regione Basilicata o gli enti locali, da essa delegati, secondo le rispettive competenze, provvede ranno ad adeguare i programmi e gli stralci annuali di cui alla legge regionale 28 feb braio 1995, n. 22, i Programmi annuali di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, i Piani di tutela delle acque ed i pro getti di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il Piano degli interventi di cui alla legge regio 452 N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 Parte I nale 23 dicembre 1996, n. 63, laddove inte ressati. 5. Nell’ambito del territorio agro-forestale della Regione Basilicata non classificato di bonifica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, anche in attuazione anche della legge 97/94, gli interventi pub blici di bonifica di cui alle lettere a), h), l) ed u) dell’art. 2 della legge regionale 10 novem bre 1998, n. 42, inseriti nei programmi triennali di intervento, sono affidati in via prioritaria alla competenza delle Comunità montane e delle Province. 6. Nell’ambito del territorio agro-forestale della Regione Basilicata classificato di boni fica ai sensi della legge regionale 28 feb braio 1995, n. 22, la progettazione e la rea lizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l’eser cizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata in via prioritaria alla competenza dei Consorzi di bonifica se l’ente delegato all’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 è la Provincia. Nel caso in cui l’ente delegato sia la Comunità montana, la Provincia assume tutte le opportune iniziative, anche su richiesta di uno dei soggetti interessati, al fine di promuovere un accordo di program ma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1970, n. 142, tra la Comunità montana ed il Consorzio di bonifica che definisca l’affida mento di tali interventi. Nel caso in cui i Consorzi di bonifica non accettino tale affi damento prioritario le Province e le Comunità montane potranno affidare ad altri la progettazione e la realizzazione di tali interventi. 7. Nell’ambito del territorio dei bacini idrogra fici dei fiumi Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni, la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici di bonifica, inseriti nei programmi triennali di intervento e definiti anche ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, sono affidate alla competenza dei Consorzi di bonifica. Possono essere altresì affidate ai Consorzi la progettazione e la realizzazione di interventi, comprensivi della manutenzio ne, dell’esercizio e della vigilanza di opere, e di servizi di interesse regionale inseriti nei programmi triennali di intervento. 8. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati ai sensi dell’art. 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifi che, nonché affidati e realizzati secondo cri teri di efficienza, efficacia e di economicità adeguatamente stabiliti e predisposti dall’Autorità di Bacino. Il non perseguimen to di tali criteri da parte dei soggetti attuato ri degli interventi stessi è ragione di revoca dell’affidamento stesso da parte del Comitato Istituzionale, previa diffida. 9. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione, eser cizio e vigilanza delle opere e degli impianti dichiarati di interesse regionale dai Piani di bacino di cui all’art. 9 della presente legge si provvede a totale carico della Regione pro prietaria o affidataria delle opere e degli impianti. 10. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli altri enti pubblici, nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad esse delegate dalla Regione o previa autorizzazione del Comitato istituzio nale, possono concorrere con propri stanzia menti alla progettazione e realizzazione di interventi, nonché alla manutenzione, eser cizio e vigilanza di opere ed impianti previsti nel programma triennale di intervento. 11. All’attuazione del Piano triennale di inter vento si provvede anche attraverso i proven ti ricavati dalle Regioni per la concessione e l’uso del demanio idrico ai sensi degli art. 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i finanziamenti recepiti dalle Regioni nel quadro di azioni comunitarie e nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle Regioni per la progettazione, esecuzio ne e manutenzione di grandi reti infrastrut turali di proprietà regionale, ma dichiarate di interesse nazionale con legge dello Stato. 12. I piani triennali dovranno garantire le risor se per la gestione di attività, di opere e di impianti di captazione, accumulo, adduzio ne e distribuzione esistenti di interesse regionale e prioritariamente di quelli di pro prietà regionale, anche a servizio interregio nale. Parte I N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 453 Art.11 Schemi previsionali e programmatici 1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all’art. 31 della legge 18.5.1989 n. 183, sono predisposti dall’Autorità di Bacino. 2. Fino all’approvazione dei piani di bacino o dei piani stralcio prioritari, le rivenienze finanziarie provenienti dallo Stato vengono destinate con gli aggiornamenti di tali sche mi previsionali programmatici. 3. L'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici contengono: il programma di interventi, le attività di studi, le attività di monitoraggio e controllo del sistema fisico e l’eventuale ridefinizione della pianta orga nica. Titolo IV NORME FINANZIARIE Art. 12 Spese di funzionamento 1. A tutte le spese di funzionamento, compreso il trattamento economico complessivo spet tante al Segretario Generale, provvedono le Regioni interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del parametro compo sto, con peso paritetico, dall'incidenza per centuale della superficie totale, come risul tante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici. Le spese relative alla dotazione dei locali sono a carico della Regione Basilicata. 2. Le quote proporzionali possono essere suc cessivamente modificate con atto del Comitato Istituzionale, sulla base di variazio ni ufficiali anche di uno solo dei parametri composti definiti al comma precedente. 3. Qualora una regione territorialmente compe tente non versi all’Autorità di bacino le quote o le risorse finanziarie di cui, rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, dopo formale e perentoria diffida da parte del rap presentante nel Comitato Istituzionale del Comitato dei Ministri, di cui all’art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183, trascorsi sei mesi, l’Autorità di bacino è autorizzata a sospendere ogni attività che possa recare beneficio, direttamente o indirettamente, ai territori dei bacini idrografici ricadenti nei confini amministrativi della regione inadem piente, che risulterà responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, dalla sospensione delle attività. Art. 13 Attività di Studio e di Ricerca 1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino ovvero dei suoi stralci prioritari sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato in materia di difesa del suolo con fondi even tualmente stanziati direttamente dalle singo le Regioni anche in relazione al supporto tec nico richiesto dalla Autorità di governo di cui all’accordo di programma ex art. 17 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici, e possono essere comple tate con i fondi derivanti da programmi comunitari o da altre leggi di spesa. Art. 14 Disposizioni finanziarie 1. Le quote di partecipazione delle Regioni Calabria e Puglia, per le spese di funziona mento di cui al precedente art. 12, ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono su due distinti capitoli dello stato di previsio ne delle entrate del bilancio della Regione Basilicata a partire dall’esercizio finanziario 2001. 2. Contestualmente si istituiscono due corri spondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a partire dall’esercizio finanziario 2001. 3. Gli oneri a carico della Regione Basilicata per le spese di funzionamento sono quantifi cati, per l’esercizio finanziario 2001, di lire 100.000.000 e trovano copertura nello stan ziamento già previsto per la L.R. n. 29/94. Le 454 N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 Parte I attività di studio e ricerca sono finanziate con le ulteriori entrate di cui alla L. n. 183/89. 4. In sede di prima applicazione e fino all'ap provazione del progetto di delimitazione defi nitiva dei bacini idrografici, per la ripartizio ne delle spese di funzionamento, come indi viduate all'articolo 12, comma 1, si fa riferi mento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, attualmente aggiornati. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei sud detti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono quelle già determinate dalle intese precedenti: • Regione Basilicata: 84,5% • Regione Puglia: 13,0% • Regione Calabria: 2,5% Titolo V NORME TRANSITORIE Art. 15 Sede e Segreteria Tecnica Operativa 1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Comitato Istituzionale, la Regione Basilicata provvederà a dotare l’Autorità di Bacino di una idonea sede, di automezzi, delle attrezza ture e dei materiali necessari per un adegua to funzionamento dell’Autorità di bacino. Art. 16 Segreteria Tecnica e Segretario Generale 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Segreteria tecnica operativa, è artico lata negli Uffici: a) segreteria, b) studi e documentazione, c) piani e programmi, ed è costituita dal personale attualmente già pre visto per le Autorità di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994, n. 29. 2. Sino alla nomina del Segretario Generale svolge le sue funzioni il Dirigente regionale già nominato ai sensi del comma 6 dell’art. 5 della L.R. 16.7.1994, n. 29 il quale opera nel rispetto delle procedure, prerogative e rap porti definiti dall’art. 7. Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Regolamento di Amministrazione e Contabilità 1. Entro sei mesi dalla data di insediamento, il Comitato Istituzionale adotta, su proposta del segretario Generale, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di Bacino e lo trasmette alle Regioni per la suc cessiva approvazione. Art. 18 Abrogazione di norma di legge 1. La legge regionale 16.7.1994, n. 29 è abroga ta. È parimenti abrogata ogni altra disposi zione di legge regionale che contrasta con la presente. Art. 19 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costitu zione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osser varla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 25 gennaio 2001. BUBBICO Parte I N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 455 456 N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 Parte I Art. 1 Il comma 1° dell’art. 1 della L.R. 14/4/2000 n. 46 è così sostituito: 1. La leggera b) del primo comma dell’art. 4 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così sostituita: “b) due consiglieri regionali con funzioni di Vice Presidenti”. Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del l’art. 127, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BUR della Basiliata. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 25 gennaio 2001. BUBBICO Legge regionale 25 gennaio 2001, n. 3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14 APRILE 2000, N. 46 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: Parte I N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 457 Legge regionale 25 gennaio 2001, n. 4 MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI N. 22/1998 E N. 2/2000 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: Art. 1 Contratti di servizio Trasporto Pubblico Locale 1. Il termine del 30/9/2000 previsto dall’art. 33 della legge regionale 27/7/1998, n. 22, così come sostituito dall’articolo 1, comma 5, punto 6, della legge regionale 2/2/2000, n. 2, è differito all’ultimo giorno del sesto mese suc cessivo alla data di entrata in vigore del Decreto del Governo di copertura finanziaria degli oneri I.V.A. sui contratti di servizio. 2. Fino alla stipula dei contratti di servizio cia scuna Amministrazione ha facoltà di proro gare le concessioni in essere. 3. La Regione, le Province ed i Comuni stipula no i contratti di propria competenza sulla base di uno schema generale di contratto applicabile per la fase transitoria adottato dalla Giunta Regionale. 4. I contratti già stipulati restano in vigore fino alla scadenza stabilita dai contratti stessi. Nell’ambito di quanto fissato dalle vigenti norme in materia ed entro il termine stabilito al precedente comma 1, le Amministrazioni possono riaffidare in concessione i servizi esercitati ai rispettivi ex concessionari. Art. 2 Norma transitoria 1. Fino alla stipula dei contratti di servizio ed al successivo espletamento delle procedure con corsuali previste dalle norme vigenti, le auto rizzazioni relative ai servizi di trasporto fina lizzati al pendolarismo per le aree industriali, già rilasciate dalle Amministrazioni Provin ciali di Potenza e Matera, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 3/9/1997 n. 45, compresi nella rete dei servizi minimi individuati dai Piani dei trasporti di Bacino delle Province approvati dal Consiglio Regionale e predispo sti in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3868 del 22/12/1998, sono convertite in concessioni con delibera zione dei competenti Enti concedenti. Le Province devono comunque accertare pre ventivamente che permangano i motivi di pubblico interesse che ne giustificarono l’au torizzazione senza che ciò comporti effetti retroattivi. 2. In deroga alla legge regionale n. 26/99, ed in relazione alla peculiarità dei servizi di cui al comma precedente, le imprese benefice ranno di un contributo chilometrico pari a Lire 1.300 con decorrenza dalla data di ese 458 N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 Parte I cutività dei rispettivi provvedimenti di con cessione da parte delle Amministrazioni Provinciali competenti. 3. Le imprese che si trovano nelle condizioni fissate dai commi precedenti, dovranno atte nersi all’intera normativa in materia di tra sporto pubblico, ivi compresa l’applicazione del sistema tariffario approvato con la legge regionale n. 22/98. 4. Le imprese che svolgono i servizi di cui ai commi precedenti, prima di pervenire alla stipula dei contratti di servizio, in analogia con quanto fissato dall’art. 33 della legge regionale n. 22/98 come modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 2/2000, devono comu nicare alle rispettive province, secondo i tempi e le modalità fissati dalle due Ammi nistrazioni provinciali, l’eventuale manifesta zione della intenzione di abbandonare il ser vizio, senza che ciò comporti alcun rimborso o diritto, o devono indicare, se non fosse già stato fatto, l’avvenuta costituzione di aggre gazioni con altre imprese esercenti i servizi nella Regione Basilicata, tali da conseguire una percorrenza annua di almeno 1 milione di chilometri. In mancanza si attuano le pro cedure concorsuali previste dal comma 8 del l’art. 33 della legge regionale n. 22/98, così come sostituito dall’art. 1 della legge regiona le n. 2/2000. Art. 3 Rilevazione autonoma dell’utenza 1. Le imprese a partire dall’1/1/2002 procedono alla rilevazione dell’utenza, mediante sistemi automatizzati con bigliettazione a terra. Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall ’applicazione della presente legge, quantificati in Lire 5.000.000.000 si provvede con appo siti stanziamenti nel bilancio di previ sione della Regione Basilicata per l’anno 2001. 2. Le leggi di Bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanzia menti. Art. 5 Abrogazione 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. Art. 6 Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pub blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservar la e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 25 gennaio 2001. BUBBICO Parte I N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 29-1-2001 459 Legge regionale 25 gennaio 2001, n. 5 RICONOSCIMENTO AI FINI CONTRIBUTIVI DEL PERIODO PREGRESSO PERSONALE ASSUNTO L. 219/81 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: Art. 1 Riconoscimento ai fini contributivi del periodo antecedente all’ammissione nei ruoli regionali del personale assunto con la legge 219/81 1. Al personale assunto presso la Regione, con le modalità di cui alla legge 219/81, successi vamente inquadrato ai sensi della legge 730/86 e attualmente in servizio, che non abbia svolto contemporaneamente attività libero professionali valide ai fini contributivi, il periodo di servizio antecedente all’immis sione nei ruoli della Regione è equiparato al lavoro subordinato. 2. La Regione, per il periodo di cui al comma 1, si fa carico della copertura dei relativi oneri previdenziali. Il recupero degli oneri a carico dei lavoratori è attivato con modalità da sta bilire successivamente. 3. Il personale di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, deve presentare formale domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2. Art. 2 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della pre sente legge che si quantificano in lire 1.700.000.000 si farà fronte con i fondi dispo nibili sul capitolo 350 del bilancio regionale, da corrispondersi nelle due annualità 2001 e 2002. Art. 3 Pubblicazione 1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 25 gennaio 2001. BUBBICO