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Laws of Italy

Regional Act No. 2 amending Regional Act No. 60 of 1995 setting up the Regional Agency of Environmental Protection

Made 2012-03-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge Regionale n. 2: Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale).
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy · Piemonte
Subjects
Environment
Keywords
institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 12-03-2012 REGIONE PIEMONTE Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 11 del 15 marzo 2012 Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Modifica all’ articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60) 1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale), come modificato dall’ articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, è sostituito dal seguente: " 1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall’Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente." ARTICOLO 2 (Proroga del collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) 1. Il collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 10582 del 19 gennaio 2009 ai sensi dell’ articolo 6 della l.r. 60/1995, rimane in carica con pieni poteri, a prescindere dalla sua naturale scadenza, sino al 30 giugno 2012 ovvero fino alla data di nomina del nuovo collegio dei revisori se antecedente. ARTICOLO 3 (Abrogazione) 1. L’ articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 60/1995, è abrogato. ARTICOLO 4 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Formula Finale: La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 12 marzo 2012 Roberto Cota

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